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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/07/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1394/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 1394/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Cichella Giuseppina - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Montegiorgio, via Faleriense Est n.7.
***
i quali hanno contratto matrimonio a Fermo in data 1/4/1989 (atto trascritto nei Registri degli
Atti di Matrimonio del Comune di Fermo, Anno 1989, N. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1) - separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Fermo in data 21/1/2004, dalla cui unione coniugale è nata la figlia (il 16/8/1989) Persona_1
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
pagina 1 di 3
FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati – e - con Parte_1 Parte_2 ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2/4/2025, hanno dato atto che dall'unione coniugale è nata la figlia maggiorenne (il 16/8/1989), che Persona_1 entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
matrimonio celebrato con rito concordatario in data 01.04.1989 con atto trascritto nei Registri dello Stato
[...]
Civile del comune di Fermo al n. 10 anno 1989 P.II SA 2) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Fermo, perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 12/4/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, contenendo condizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fermo in data 1/4/1989 tra e - atto trascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del medesimo Comune, Anno 1989, N. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
pagina 2 di 3 OMOLOGA le condizioni di divorzio di cui all'accordo trascritto in parte motiva.
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 1394/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Cichella Giuseppina - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Montegiorgio, via Faleriense Est n.7.
***
i quali hanno contratto matrimonio a Fermo in data 1/4/1989 (atto trascritto nei Registri degli
Atti di Matrimonio del Comune di Fermo, Anno 1989, N. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1) - separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Fermo in data 21/1/2004, dalla cui unione coniugale è nata la figlia (il 16/8/1989) Persona_1
***
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
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FATTO E DIRITTO
1. I coniugi sopra indicati – e - con Parte_1 Parte_2 ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2/4/2025, hanno dato atto che dall'unione coniugale è nata la figlia maggiorenne (il 16/8/1989), che Persona_1 entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
matrimonio celebrato con rito concordatario in data 01.04.1989 con atto trascritto nei Registri dello Stato
[...]
Civile del comune di Fermo al n. 10 anno 1989 P.II SA 2) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Fermo, perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
2. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed insistito nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 12/4/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, contenendo condizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Fermo in data 1/4/1989 tra e - atto trascritto nei Registri degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del medesimo Comune, Anno 1989, N. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 1.
pagina 2 di 3 OMOLOGA le condizioni di divorzio di cui all'accordo trascritto in parte motiva.
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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