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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7367 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa CE AN ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause civili d'appello riunite iscritte al n. r.g. 45003/2023 e 300/2024 promosse da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall' Avv. Francesco Blasio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in
Roma, Via Archimede n. 116; appellante contro
(C.F. ) in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa giusta procura generale per Notar Controparte_2
del 26.1.2012 in atti dall'Avv. Matteo Castioni del Foro di Persona_1
Verona ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto difensore;
appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, così giudicare: Riformare la sentenza n. 3352/23 emessa dal
Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Cinzia Pandiani, in data 10.02.2023 e
pagina 1 di 5 depositata in cancelleria il 15.5.2023, nel procedimento iscritto al R.G.N.
29921/22, come di seguito sostituendo la frase: “rigetta ogni diversa domanda eccezione o istanza, così provvede: di chiara cessata la materia del contendere. Spese legali compensate” con "accoglie la domanda proposta dalla signora nei confronti di;
condanna la Parte_1 CP_1 convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di Euro 97,98= a titolo di integrale rimborso del prezzo dei biglietti aerei relativi ai voli cancellati, oltre interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo ". Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: accertata e dichiarata l'iscrizione a ruolo da parte dell'appellante di due cause identiche, disporre la riunione della presente causa con il procedimento R.G. 300/2024 pendente avanti al Tribunale di
Milano, dott.ssa Centola (attualmente rimessa al Presidente della Sezione);Nel merito: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n.
3352/2022 (R.G. 29921/2022) emessa dal Giudice di Pace di Milano e/o in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto da in ogni caso: Condannare CP_1
l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, tendendo altresì conto della doppia iscrizione a ruolo dell'appello e la conseguente doppia costituzione in giudizio della
” CP_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.
3352/2022, depositata in data 15.5.2023, con la quale il primo Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento della somma di € 97,98 avanzata dalla predetta nei Pt_1
pagina 2 di 5 confronti di a titolo di rimborso del prezzo dei biglietti aerei CP_1 relativi ai voli FR4635 e FR4636 sulla tratta Bergamo-Siviglia e ritorno rispettivamente del 22 e del 24 maggio 2020 – voli cancellati dalla compagnia aerea a cagione dei limiti imposti dalla emergenza epidemiologica allora in corso – reputando provato l'avvenuto rimborso e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Con l'unico articolato motivo di appello, ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto come avvenuto il rimborso del prezzo da parte della Compagnia aerea, ancorché mai ricevuto dalla passeggera e, secondo la tesi della compagnia, effettuato su una carta di credito non riferibile all'appellante.
, costituitasi in giudizio, ha insistito per la conferma della CP_1 sentenza appellata, deducendo di aver provveduto ad effettuare il rimborso del prezzo del biglietto aereo sulla carta di credito utilizzata in fase di prenotazione, a nulla rilevando il fatto che la carta di credito in parola non fosse riferibile alla passeggera, non avendo quest'ultima avvertito la compagnia di aver acquistato il biglietto tramite un intermediario.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che l'appello è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Giova, infatti, innanzitutto rilevare che risultano pacifiche, in quanto non contestate nel corso del giudizio di primo grado, le seguenti circostanze: a)
l'acquisto da parte di di due biglietti aerei relativi ai voli Parte_1
FR4635 e FR4636 sulla tratta Bergamo-Siviglia e ritorno rispettivamente del
22 e del 24 maggio 2020; b) l'intervenuta cancellazione dei predetti voli a causa dell'insorgere dell'epidemia di Covid-19; c) l'emissione, ad opera della compagnia di aerea, in data 9.10.2020, a fronte della richiesta di rimborso del prezzo, di un voucher sostitutivo di tale rimborso;
d) l'avvenuto inoltro da parte della passeggera, in data 20.4.2022, di una nuova richiesta di rimborso del prezzo.
pagina 3 di 5 Consegue da quanto detto il diritto dell'appellante, che non ha usufruito della prestazione di trasporto, di ripetere il prezzo dei biglietti aerei, pari a €
97,98, pacificamente versato alla compagnia aerea.
Secondo la tesi difensiva dell'appellata, il rimborso dell'importo su indicato sarebbe stato effettuato dalla compagnia aerea mediante accredito di tale somma sulla carta di credito originariamente utilizzata dalla passeggera per l'acquisto dei biglietti.
L'odierna appellante ha contestato di aver ricevuto il pagamento per cui è lite deducendo, in ogni caso, la non riferibilità a sé della carta di credito su menzionata.
Ciò posto, deve osservarsi, in senso invero del tutto dirimente, che la circostanza dedotta dall'appellata e relativa all'avvenuto pagamento dell'importo di € 97,98, non risulta sufficientemente provata.
Infatti, al riguardo, l'appellata si è limitata a produrre delle “schermate” in tesi estratte dal proprio portale e, sempre in tesi, attestanti l'avvenuta esecuzione del rimborso, le quali, in quanto di formazione unilaterale da parte dell'appellata, non possono essere reputate, di per sé sole e in assenza di ulteriori elementi a supporto, idonee a dimostrare come concretamente effettuato il pagamento in parola. E ciò, nonostante la vicinanza alla prova della parte appellata e la disponibilità per quest'ultima di reperire un adeguato materiale probatorio.
Peraltro, l'assenza di prova in ordine alla stessa materiale esecuzione del pagamento da parte di rende superfluo l'esame dell'ulteriore CP_1 questione, logicamente successiva, relativa al soggetto titolare della carta di credito sulla quale, in tesi, sarebbe stato disposto l'accredito e alla applicabilità, nella specie, della disciplina dettata dall'art. 1189 c.c. per il caso del pagamento al creditore apparente.
Pertanto, per tutto quanto detto circa il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla compagnia aerea, la domanda di pagamento avanzata da in primo grado va accolta. Conseguentemente, Parte_1
pagina 4 di 5 in totale riforma della sentenza appellata, va condannata al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 97,98, oltre agli Parte_1 interessi di mora al saggio legale ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla data della richiesta di rimborso (20.4.2022) sino al soddisfo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e sono liquidate come in dispositivo in considerazione del valore CP_1 della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle cause di appello indicate in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in totale Parte_1 riforma della sentenza appellata:
- condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 97,98, oltre agli interessi di mora al saggio legale ex art. 1284
c.c. a decorrere dal 20.4.2022 sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite relative al primo grado, liquidate in € 43,00 per esborsi ed €
173,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti;
condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite relative al presente grado di appello, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 232,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 2 ottobre 2025 la Giudice
CE AN
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa CE AN ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nelle cause civili d'appello riunite iscritte al n. r.g. 45003/2023 e 300/2024 promosse da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall' Avv. Francesco Blasio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in
Roma, Via Archimede n. 116; appellante contro
(C.F. ) in persona del procuratore speciale CP_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa giusta procura generale per Notar Controparte_2
del 26.1.2012 in atti dall'Avv. Matteo Castioni del Foro di Persona_1
Verona ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del predetto difensore;
appellata
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, così giudicare: Riformare la sentenza n. 3352/23 emessa dal
Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Cinzia Pandiani, in data 10.02.2023 e
pagina 1 di 5 depositata in cancelleria il 15.5.2023, nel procedimento iscritto al R.G.N.
29921/22, come di seguito sostituendo la frase: “rigetta ogni diversa domanda eccezione o istanza, così provvede: di chiara cessata la materia del contendere. Spese legali compensate” con "accoglie la domanda proposta dalla signora nei confronti di;
condanna la Parte_1 CP_1 convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, di Euro 97,98= a titolo di integrale rimborso del prezzo dei biglietti aerei relativi ai voli cancellati, oltre interessi legali dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo ". Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge).”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare: accertata e dichiarata l'iscrizione a ruolo da parte dell'appellante di due cause identiche, disporre la riunione della presente causa con il procedimento R.G. 300/2024 pendente avanti al Tribunale di
Milano, dott.ssa Centola (attualmente rimessa al Presidente della Sezione);Nel merito: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n.
3352/2022 (R.G. 29921/2022) emessa dal Giudice di Pace di Milano e/o in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto da in ogni caso: Condannare CP_1
l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, tendendo altresì conto della doppia iscrizione a ruolo dell'appello e la conseguente doppia costituzione in giudizio della
” CP_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano n.
3352/2022, depositata in data 15.5.2023, con la quale il primo Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento della somma di € 97,98 avanzata dalla predetta nei Pt_1
pagina 2 di 5 confronti di a titolo di rimborso del prezzo dei biglietti aerei CP_1 relativi ai voli FR4635 e FR4636 sulla tratta Bergamo-Siviglia e ritorno rispettivamente del 22 e del 24 maggio 2020 – voli cancellati dalla compagnia aerea a cagione dei limiti imposti dalla emergenza epidemiologica allora in corso – reputando provato l'avvenuto rimborso e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
Con l'unico articolato motivo di appello, ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto come avvenuto il rimborso del prezzo da parte della Compagnia aerea, ancorché mai ricevuto dalla passeggera e, secondo la tesi della compagnia, effettuato su una carta di credito non riferibile all'appellante.
, costituitasi in giudizio, ha insistito per la conferma della CP_1 sentenza appellata, deducendo di aver provveduto ad effettuare il rimborso del prezzo del biglietto aereo sulla carta di credito utilizzata in fase di prenotazione, a nulla rilevando il fatto che la carta di credito in parola non fosse riferibile alla passeggera, non avendo quest'ultima avvertito la compagnia di aver acquistato il biglietto tramite un intermediario.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che l'appello è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Giova, infatti, innanzitutto rilevare che risultano pacifiche, in quanto non contestate nel corso del giudizio di primo grado, le seguenti circostanze: a)
l'acquisto da parte di di due biglietti aerei relativi ai voli Parte_1
FR4635 e FR4636 sulla tratta Bergamo-Siviglia e ritorno rispettivamente del
22 e del 24 maggio 2020; b) l'intervenuta cancellazione dei predetti voli a causa dell'insorgere dell'epidemia di Covid-19; c) l'emissione, ad opera della compagnia di aerea, in data 9.10.2020, a fronte della richiesta di rimborso del prezzo, di un voucher sostitutivo di tale rimborso;
d) l'avvenuto inoltro da parte della passeggera, in data 20.4.2022, di una nuova richiesta di rimborso del prezzo.
pagina 3 di 5 Consegue da quanto detto il diritto dell'appellante, che non ha usufruito della prestazione di trasporto, di ripetere il prezzo dei biglietti aerei, pari a €
97,98, pacificamente versato alla compagnia aerea.
Secondo la tesi difensiva dell'appellata, il rimborso dell'importo su indicato sarebbe stato effettuato dalla compagnia aerea mediante accredito di tale somma sulla carta di credito originariamente utilizzata dalla passeggera per l'acquisto dei biglietti.
L'odierna appellante ha contestato di aver ricevuto il pagamento per cui è lite deducendo, in ogni caso, la non riferibilità a sé della carta di credito su menzionata.
Ciò posto, deve osservarsi, in senso invero del tutto dirimente, che la circostanza dedotta dall'appellata e relativa all'avvenuto pagamento dell'importo di € 97,98, non risulta sufficientemente provata.
Infatti, al riguardo, l'appellata si è limitata a produrre delle “schermate” in tesi estratte dal proprio portale e, sempre in tesi, attestanti l'avvenuta esecuzione del rimborso, le quali, in quanto di formazione unilaterale da parte dell'appellata, non possono essere reputate, di per sé sole e in assenza di ulteriori elementi a supporto, idonee a dimostrare come concretamente effettuato il pagamento in parola. E ciò, nonostante la vicinanza alla prova della parte appellata e la disponibilità per quest'ultima di reperire un adeguato materiale probatorio.
Peraltro, l'assenza di prova in ordine alla stessa materiale esecuzione del pagamento da parte di rende superfluo l'esame dell'ulteriore CP_1 questione, logicamente successiva, relativa al soggetto titolare della carta di credito sulla quale, in tesi, sarebbe stato disposto l'accredito e alla applicabilità, nella specie, della disciplina dettata dall'art. 1189 c.c. per il caso del pagamento al creditore apparente.
Pertanto, per tutto quanto detto circa il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla compagnia aerea, la domanda di pagamento avanzata da in primo grado va accolta. Conseguentemente, Parte_1
pagina 4 di 5 in totale riforma della sentenza appellata, va condannata al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 97,98, oltre agli Parte_1 interessi di mora al saggio legale ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla data della richiesta di rimborso (20.4.2022) sino al soddisfo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e sono liquidate come in dispositivo in considerazione del valore CP_1 della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle cause di appello indicate in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in totale Parte_1 riforma della sentenza appellata:
- condanna al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 97,98, oltre agli interessi di mora al saggio legale ex art. 1284
c.c. a decorrere dal 20.4.2022 sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite relative al primo grado, liquidate in € 43,00 per esborsi ed €
173,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti;
condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_1 spese di lite relative al presente grado di appello, liquidate in € 64,50 per esborsi ed € 232,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 2 ottobre 2025 la Giudice
CE AN
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