Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 16/03/2026, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02139/2026REG.PROV.COLL.
N. 09523/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9523 del 2025, proposto da Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone e Vincenzo Pansini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Caronte S.r.l., non costituito in giudizio;
nei confronti
Autostradale S.r.l., Star S.p.A., non costituiti in giudizio;
Stie S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ernesto Stajano e Enrico Campagnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. 03530/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Stie S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il Cons. AN PI e uditi per le parti gli Avvocati Enrico Campagnano e, in delega degli Avvocati Giuseppe Ceceri, Antonio Nardone e Vincenzo Pansini, l'Avvocato Michele Perrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Caronte s.r.l., che svolge attività di trasporto pubblico di collegamento aeroportuale sulla linea Milano Stazione Centrale – Malpensa, ha agito avverso il silenzio serbato dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. sulla propria istanza, avente ad oggetto l’assegnazione di un banco biglietteria nel percorso di uscita (settore Arrivi) dell’Aerostazione di Malpensa.
Il T.a.r., previo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla resistente costituita, ritenuto, da un lato, il servizio di trasporto pubblico di collegamento tra la città e l’aeroporto strumentale all’attività di aviation e, dall’altro lato, l’assegnazione dello stallo, di cui la biglietteria costituisce una pertinenza, collegata e strumentale all’attività aviation, ha accertato l’obbligo di Esercizi Aeroportuali S.E.A., ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento regionale n. 8 del 2015, di provvedere, in ordine alla circostanziata istanza diretta al ripristino dell’uso del banco biglietteria precedentemente in utilizzo o, in alternativa, all’assegnazione di analogo banco vendita in prossimità o quello degli altri operatori, e la scadenza del termine.
2.Avverso tale sentenza ha proposto appello Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., la quale, per evitare la nomina di un commissario ad acta, ha, tuttavia, rigettato l’istanza di Caronte in data 3 dicembre 2025. In particolare l’appellante ha lamentato: 1) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l’assegnazione di uno spazio commerciale, da adibire a banco biglietteria, non connesso all’assegnazione di uno stallo per il collegamento dall’aeroporto alla città, non integra un’attività di aviation o handling, non essendovi un nesso di stretta strumentalità, da intendersi in senso restrittivo, tra la vendita del biglietto di tale servizio e il trasporto aereo; 2) l’insussistenza di un obbligo di provvedere, visto che l’art. 3, comma 3, del regolamento della Regione Lombardia n. 8 del 2015 non menziona i banchi biglietteria, che non sono né elementi funzionali né pertinenze dello stallo, ma piuttosto spazi commerciali interni, finalizzati alla vendita di molteplici prodotti, dai servizi di transfer ai pacchetti multivettore, non potendo fondarsi una conclusione diversa sul precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7631 del 2023, che riguarda una gara in cui si è prevista l’assegnazione congiunta di stalli e locali di biglietteria, uniti da un rapporto di accessorietà derivante direttamente dalla procedura. Ad avviso dell’appellante, l’istanza rivoltale da Caronte s.r.l. è finalizzata a richiedere un intervento di SEA per ripristinare l’uso del banco già assegnato all’ATI Stie Star Autostradale, di cui Caronte s.r.l. fa parte, ma si tratta di questione che riguarda rapporti tra privati.
Nel giudizio di appello si è costituita Stie s.p.a., quale mandataria dell’A.T.I., composta da società Autostradale s.r.l. e Star s.p.a., aderendo all’appello.
DIRITTO
2. L’appello è infondato.
2.1. Il primo motivo, avente ad oggetto la statuizione di giurisdizione, deve essere rigettato.
Le controversie relativa all'assegnazione, da parte del gestore aeroportuale, di aree di sosta per il servizio di trasporto pubblico dall'aeroporto alla città appartiene alla giurisdizione amministrativa, rientrando tale attività tra quelle cd. di aviation (comprendenti le operazioni di volo e i servizi ad esso strumentali), che fa capo ai settori speciali (Cass., Sez. U, 27 dicembre 2024, n. 34699). La vendita del biglietto per tale collegamento aeroporto-città è riconducibile alla stessa attività di trasporto, di cui si è già affermata la natura strumentale all’aviation, per cui la controversia relativa all’assegnazione, all’interno dell’aeroporto, di un’aera destinata a biglietteria ricade anche essa nella giurisdizione del giudice amministrativo.
2.2. Neppure può accogliersi il secondo motivo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento della Regione Lombardia n. 8 del 2015, gli enti proprietari o i soggetti gestori delle aree di fermata, in ragione delle rispettive competenze, sono tenuti ad assegnare i relativi stalli, anche a titolo oneroso, tenendo eventualmente conto della localizzazione dello stallo, secondo criteri predeterminati, trasparenti, adeguatamente pubblicizzati e non discriminatori che garantiscano la libera concorrenza tra gli operatori, anche nel rispetto del principio di rotazione, al fine di perseguire la copertura del servizio nell'arco delle 24 ore e il coordinamento degli orari tra i diversi gestori esercenti, con intervalli di effettuazione del servizio non inferiori ai 10 minuti.
L’assegnazione dello stallo, pur non dovendo necessariamente essere associata a quella di un’area destinata alla vendita del biglietto, è potenzialmente idonea a ricomprenderla, come confermato da procedure in cui vi è stato tale abbinamento (ad esempio, quella oggetto dei Cons. Stato, n. 7631 del 2023), per cui l’istanza di Caronte s.r.l. ricade nel perimetro applicativo dell’art. 3, comma 3, del regolamento regionale n. 8 del 2015 e la Regione deve pronunciarsi.
3.In conclusione, l’appello è infondato.
Le spese di questo grado di giudizio devono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA IN, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
AN PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PI | FA IN |
IL SEGRETARIO