Articolo 2 della Legge 11 aprile 1957, n. 239
Articolo 1
Versione
12 maggio 1957
Art. 2.
Il maggiore onere derivante dalla presente legge viene posto a carico del fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58, relativo al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 maggio 1957