Art. 2.
Il maggiore onere derivante dalla presente legge viene posto a carico del fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58, relativo al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il maggiore onere derivante dalla presente legge viene posto a carico del fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58, relativo al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.