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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2024, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4192/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/9/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato VIVIANA MARCUCCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S. Andrea n. 90, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita in via Pola n.1 a Viareggio, e contraddistinta al catasto fabbricati del comune di Viareggio, Foglio 3 particelle: 29 e 172 subalterno 1, graffate tra loro, piano: S1-T-1-2, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 16,5, rendita Euro 2.181,51; - particella 172 subalterno 2, piano: T, categoria C/6, classe 5, consistenza metri quadrati 15, rendita
Euro 72,82, viene assegnata alla SIa che vi abiterà assieme ai figli;
Pt_1
- il SI si impegna al pagamento delle rate mensili del mutuo acceso sull'immobile; Pt_2
- I coniugi manifestano la volontà di porre in vendita, ad un prezzo concordato di almeno
1.100.000,00 euro, se la vendita potrà realizzarsi entro il 30/09/2025 e ad un prezzo diminuito di euro 100.000,00 sino al 30/09/2026, l'immobile sopra descritto ed adibito a casa coniugale affinchè
1 ciascuno dei coniugi possa riceverne il 50% del valore residuo alla vendita a seguito dell'estinzione del mutuo ed acquistare una distinta unità immobiliare;
a tal proposito il SI , sin da ora Pt_2 dichiara la disponibilità, se necessario e possibile, a concorrere all'acquisto dell'immobile della SIa (ove la stessa risiederà insieme ai figli) affinchè possa assolvere le esigenze abitative Pt_1 dei figli, intestando l'eventuale quota corrispondente all'importo dallo stesso sopportato ai tre figli;
- A seguito della vendita dell'immobile attualmente in comproprietà tra i coniugi l'importo e le spese necessarie per il trasloco dei beni della SIa e dei figli nella nuova abitazione sarà Pt_1 concordato e sopportato al'80% dal SI;
Pt_2
- Tutti i costi di gestione e mantenimento della casa coniugale, bollette, abbonamenti, saranno a carico della IG.ra , eventuali spese straordinarie saranno concordate tra le parti. Pt_1
- Le porzioni di immobili di seguito indicate: 1) quota di 1/16 immobile sito in via Angelo Orsini n.
1 a Genova, contraddistinto al Catasto Fabbricati Comune di Genova al Foglio 62 Particella 906
Sub. 7 e Foglio 62 Part.909 Sez.Urb. GEB Rendita Catastale 1.487,40 euro e quota di 1/8 immobile sito in Comune di Rovegno (Ge), Frazione Pietranera identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Rovegno al Foglio 20, Part.1090 Rendita Catastale 108,49 euro sono pervenute al SI Pt_2 per successione e pertanto non ricadono nella comunione dei beni e sono e rimangono nella sua esclusiva proprietà;
- I coniugi stabiliscono concordemente che provvederanno a dividere i fondi presenti alla data del
18/11/2024 nel conto corrente cointestato Banca BPER nr. 000048009702 al 50% oltre, in considerazione del regime patrimoniale della famiglia, e altresì concordemente, statuiscono di dividere al 50% le somme presenti alla data del 18/11/2024 (sul conto corrente personale Banca
BPER nr. 000047292357 del IG. e conto corrente postale n. 129468 intestato alla Parte_2 SIa;
Pt_1
- I coniugi concordano che le somme contenute sul conto corrente fiduciario intestato al SI
nr 301498 rimangano nella sua esclusiva disponibilità; Pt_2
- i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, e gli stessi vivranno prevalentemente presso la casa di abitazione della madre con facoltà incondizionata per il padre di vedere ed incontrare i figli, previo accordo tra le parti quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi genitori e compatibilmente con le esigenze di studio/impegni dei figli stessi e comunque con il diritto- dovere per il padre di tenere e gestire i figli almeno un fine settimana ogni quindici giorni , dal venerdì sera alle 20,00 alla domenica alle 19,00 o dal sabato alle 12.00 fino al lunedì alle 8 ( quando il padre accompagnerà i figli a scuola) o comunque, se necessario per gli impegni lavorativi dei genitori o di studio e svago dei figli, almeno due fine settimana al mese anche consecutivi, eventualmente da trascorrersi a giorni singoli e comunque concordabili tra le parti oltre ad un giorno infrasettimanale (da concordarsi, ma di base il martedì) dall'orario di uscita dalla scuola sino al giorno successivo quando il padre accompagnerà i figli a scuola. Fintanto che il padre non avrà una residenza adeguata ad ospitare i figli questi potranno, per loro esclusivo vantaggio ed interesse, anche nelle giornate a lui assegnate permanere nella attuale casa di residenza. I genitori si impegnano a condividere ed informarsi reciprocamente sulle attività, esigenze, situazioni ed occorrenze relative alla vita dei figli quando saranno con l'altro genitore in modo da permettere la miglior gestione ed educazione concordando le scelte migliori nel loro interesse.
- I genitori provvederanno comunque a concordare un programma relativo alle giornate di presenza dei figli presso entrambi i genitori tenendo conto delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi, professionali e personali dei coniugi su base mensile, saranno naturalmente possibili modifiche
2 causate da comprovate esigenze, emergenze ed imprevisti. Inoltre le festività in calendario vengano trascorse dai figli con i genitori in modo alternato (il periodo di vacanze scolastiche, Pasquali e
Natalizie verrà ripartito in egual misura in accordo tra i genitori) ed in linea di massima la suddivisione sarà la seguente: Natale con la madre, S.FA con il padre, capodanno, Pasqua e le altre festività in modo alternato tra i genitori;
durante le vacanze estive/invernali il padre potrà concordare con la madre i tempi e le modalità di permanenza presso lo stesso per almeno 15 giorni anche consecutivi come da piano genitoriale che si deposita in allegato e da considerarsi parte integrante del presente ricorso;
- il SI , a partire dal dicembre 2024 corrisponderà, entro il giorno 20 del mese, €. 700,00 Pt_2 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento fino alla loro indipendenza economica, mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate dalla SIa;
Pt_1
- Nel caso i figli vadano a studiare/vivere fuori dalla casa di residenza della madre, il contributo al mantenimento dovrà essere utilizzato nella sua interezza per tale scopo.
- le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Lucca in data 07/10/2020 che si considera come integrato e accettato dai coniugi per quanto riguarda la disciplina delle spese straordinarie) saranno a carico del padre nella misura del 80%;
- Il SI , a partire da dicembre 2024, si impegna inoltre a versare alla SIa Pt_2 Pt_1
l'importo di € 1.000,00 mensili ( somma determinata considerando il valore delll'assegnazione della casa coniugale alla SIa ), per dodici mensilità, che diverranno €1,500,00 mensili, Pt_1 rivalutabili secondo l'indice Istat, a far data dalla vendita della casa coniugale, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente postale individuato con Iban [...] entro il 20 di ogni mese, oltre ad Euro 2.000,00 annuali (a titolo di tredicesima mensilità), entro il
30/12 di ogni anno ed ulteriori Euro 2,000 annuali da versarsi il 20 aprile di ogni anno, il tutto a titolo di mantenimento della stessa;
- I beni presenti all'interno dell'abitazione coniugale, se non di stretto uso personale del SI
, rimarranno nell'abitazione ed al momento della vendita verranno concordemente divisi Pt_2 secondo origine, proprietà ed utilizzo;
- la vettura Fiat 500X targata GS285HL intestata alla SIa rimarrà nella esclusiva Pt_1 proprietà della stessa;
- la moto Yamaha Tenere 700 Targata FA66886 intestata al SI rimarrà nella sua esclusiva Pt_2 proprietà;
Spese legali compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 10/9/2005, dal quale sono nati i tre figli (nata il Per_1
22/2/2007), (nata l'[...]) e (nato il [...]) tutti ancora minorenni - hanno Per_2 Per_3 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 10/9/2005, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 32, Parte 2, Serie C, dell'Anno
2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/9/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato VIVIANA MARCUCCI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S. Andrea n. 90, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«- i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
- la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita in via Pola n.1 a Viareggio, e contraddistinta al catasto fabbricati del comune di Viareggio, Foglio 3 particelle: 29 e 172 subalterno 1, graffate tra loro, piano: S1-T-1-2, categoria A/2, classe 4, consistenza vani 16,5, rendita Euro 2.181,51; - particella 172 subalterno 2, piano: T, categoria C/6, classe 5, consistenza metri quadrati 15, rendita
Euro 72,82, viene assegnata alla SIa che vi abiterà assieme ai figli;
Pt_1
- il SI si impegna al pagamento delle rate mensili del mutuo acceso sull'immobile; Pt_2
- I coniugi manifestano la volontà di porre in vendita, ad un prezzo concordato di almeno
1.100.000,00 euro, se la vendita potrà realizzarsi entro il 30/09/2025 e ad un prezzo diminuito di euro 100.000,00 sino al 30/09/2026, l'immobile sopra descritto ed adibito a casa coniugale affinchè
1 ciascuno dei coniugi possa riceverne il 50% del valore residuo alla vendita a seguito dell'estinzione del mutuo ed acquistare una distinta unità immobiliare;
a tal proposito il SI , sin da ora Pt_2 dichiara la disponibilità, se necessario e possibile, a concorrere all'acquisto dell'immobile della SIa (ove la stessa risiederà insieme ai figli) affinchè possa assolvere le esigenze abitative Pt_1 dei figli, intestando l'eventuale quota corrispondente all'importo dallo stesso sopportato ai tre figli;
- A seguito della vendita dell'immobile attualmente in comproprietà tra i coniugi l'importo e le spese necessarie per il trasloco dei beni della SIa e dei figli nella nuova abitazione sarà Pt_1 concordato e sopportato al'80% dal SI;
Pt_2
- Tutti i costi di gestione e mantenimento della casa coniugale, bollette, abbonamenti, saranno a carico della IG.ra , eventuali spese straordinarie saranno concordate tra le parti. Pt_1
- Le porzioni di immobili di seguito indicate: 1) quota di 1/16 immobile sito in via Angelo Orsini n.
1 a Genova, contraddistinto al Catasto Fabbricati Comune di Genova al Foglio 62 Particella 906
Sub. 7 e Foglio 62 Part.909 Sez.Urb. GEB Rendita Catastale 1.487,40 euro e quota di 1/8 immobile sito in Comune di Rovegno (Ge), Frazione Pietranera identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Rovegno al Foglio 20, Part.1090 Rendita Catastale 108,49 euro sono pervenute al SI Pt_2 per successione e pertanto non ricadono nella comunione dei beni e sono e rimangono nella sua esclusiva proprietà;
- I coniugi stabiliscono concordemente che provvederanno a dividere i fondi presenti alla data del
18/11/2024 nel conto corrente cointestato Banca BPER nr. 000048009702 al 50% oltre, in considerazione del regime patrimoniale della famiglia, e altresì concordemente, statuiscono di dividere al 50% le somme presenti alla data del 18/11/2024 (sul conto corrente personale Banca
BPER nr. 000047292357 del IG. e conto corrente postale n. 129468 intestato alla Parte_2 SIa;
Pt_1
- I coniugi concordano che le somme contenute sul conto corrente fiduciario intestato al SI
nr 301498 rimangano nella sua esclusiva disponibilità; Pt_2
- i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, e gli stessi vivranno prevalentemente presso la casa di abitazione della madre con facoltà incondizionata per il padre di vedere ed incontrare i figli, previo accordo tra le parti quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi genitori e compatibilmente con le esigenze di studio/impegni dei figli stessi e comunque con il diritto- dovere per il padre di tenere e gestire i figli almeno un fine settimana ogni quindici giorni , dal venerdì sera alle 20,00 alla domenica alle 19,00 o dal sabato alle 12.00 fino al lunedì alle 8 ( quando il padre accompagnerà i figli a scuola) o comunque, se necessario per gli impegni lavorativi dei genitori o di studio e svago dei figli, almeno due fine settimana al mese anche consecutivi, eventualmente da trascorrersi a giorni singoli e comunque concordabili tra le parti oltre ad un giorno infrasettimanale (da concordarsi, ma di base il martedì) dall'orario di uscita dalla scuola sino al giorno successivo quando il padre accompagnerà i figli a scuola. Fintanto che il padre non avrà una residenza adeguata ad ospitare i figli questi potranno, per loro esclusivo vantaggio ed interesse, anche nelle giornate a lui assegnate permanere nella attuale casa di residenza. I genitori si impegnano a condividere ed informarsi reciprocamente sulle attività, esigenze, situazioni ed occorrenze relative alla vita dei figli quando saranno con l'altro genitore in modo da permettere la miglior gestione ed educazione concordando le scelte migliori nel loro interesse.
- I genitori provvederanno comunque a concordare un programma relativo alle giornate di presenza dei figli presso entrambi i genitori tenendo conto delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi, professionali e personali dei coniugi su base mensile, saranno naturalmente possibili modifiche
2 causate da comprovate esigenze, emergenze ed imprevisti. Inoltre le festività in calendario vengano trascorse dai figli con i genitori in modo alternato (il periodo di vacanze scolastiche, Pasquali e
Natalizie verrà ripartito in egual misura in accordo tra i genitori) ed in linea di massima la suddivisione sarà la seguente: Natale con la madre, S.FA con il padre, capodanno, Pasqua e le altre festività in modo alternato tra i genitori;
durante le vacanze estive/invernali il padre potrà concordare con la madre i tempi e le modalità di permanenza presso lo stesso per almeno 15 giorni anche consecutivi come da piano genitoriale che si deposita in allegato e da considerarsi parte integrante del presente ricorso;
- il SI , a partire dal dicembre 2024 corrisponderà, entro il giorno 20 del mese, €. 700,00 Pt_2 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento fino alla loro indipendenza economica, mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate dalla SIa;
Pt_1
- Nel caso i figli vadano a studiare/vivere fuori dalla casa di residenza della madre, il contributo al mantenimento dovrà essere utilizzato nella sua interezza per tale scopo.
- le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Lucca in data 07/10/2020 che si considera come integrato e accettato dai coniugi per quanto riguarda la disciplina delle spese straordinarie) saranno a carico del padre nella misura del 80%;
- Il SI , a partire da dicembre 2024, si impegna inoltre a versare alla SIa Pt_2 Pt_1
l'importo di € 1.000,00 mensili ( somma determinata considerando il valore delll'assegnazione della casa coniugale alla SIa ), per dodici mensilità, che diverranno €1,500,00 mensili, Pt_1 rivalutabili secondo l'indice Istat, a far data dalla vendita della casa coniugale, da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente postale individuato con Iban [...] entro il 20 di ogni mese, oltre ad Euro 2.000,00 annuali (a titolo di tredicesima mensilità), entro il
30/12 di ogni anno ed ulteriori Euro 2,000 annuali da versarsi il 20 aprile di ogni anno, il tutto a titolo di mantenimento della stessa;
- I beni presenti all'interno dell'abitazione coniugale, se non di stretto uso personale del SI
, rimarranno nell'abitazione ed al momento della vendita verranno concordemente divisi Pt_2 secondo origine, proprietà ed utilizzo;
- la vettura Fiat 500X targata GS285HL intestata alla SIa rimarrà nella esclusiva Pt_1 proprietà della stessa;
- la moto Yamaha Tenere 700 Targata FA66886 intestata al SI rimarrà nella sua esclusiva Pt_2 proprietà;
Spese legali compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 10/9/2005, dal quale sono nati i tre figli (nata il Per_1
22/2/2007), (nata l'[...]) e (nato il [...]) tutti ancora minorenni - hanno Per_2 Per_3 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 10/9/2005, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 32, Parte 2, Serie C, dell'Anno
2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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