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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg.n. 2258/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2258/2021 RG
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Fabrizio Anania, giusta procura in calce all'atto di citazione ed Parte_1
elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Torre del Greco alla via A. De Gasperi n. 62
ATTRICE
E
quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Micaela Ottomano, giusta procura generale alle liti per Notar
1
dom.ta presso lo studio del suo difensore in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Ottaviano 215
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni a persona da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.04.2021 l'attrice conveniva in Parte_1
giudizio quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., al fine di sentirla Controparte_1
condannare ai sensi dell'art. 283 lett. a) d.lgs. 209/2005, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 11.06.2017, verso le ore 02.00, in Napoli alla via
Posillipo.
Premetteva, difatti, che nelle dette circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva alla guida della sua auto AR For Two Tg. DK881TF la via Posillipo con direzione Mergellina nella corsia di sua pertinenza,
giunta nei pressi del distributore di carburanti “Esso”, veniva improvvisamente sorpassata sulla destra da un motoveicolo, che sopraggiungeva da tergo a forte velocità, che nell'eseguire la manovra di sorpasso,
urtava con la sua fiancata sinistra, la parte laterale destra della AR;
esponeva che, pur tentando di evitare l'impatto si verificava una violenta collisione tra i due veicoli, a seguito della quale la AR
sbandava fino a capovolgersi ruotando su se stessa più volte, finendo la corsa contro un'auto parcheggiata,
con conseguenti danni al veicolo e lesioni personali, mentre il conducente del motoveicolo investitore, a seguito dell'impatto, non si arrestava, ma proseguiva la corsa omettendo di prestarle soccorso. Deduceva
che per le lesioni riportate veniva condotta mediante ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale “San
Paolo” di Napoli, dove le venivano diagnosticate frattura ossa nasali e frattura della clavicola sx t, con
CP prognosi 30 gg. per cui veniva immobilizzata alla spalla ed al braccio sinistro per circa 40 giorni, e che in data 15.06.2021 eseguiva ulteriori esami strumentali presso l'Ospedale “D. Cotugno” di Napoli, dove le veniva diagnosticato: “ ... frattura pluriframmentaria della piramide nasale con frammenti ossei lievemente
2 ingranati e disassati verso sinistra … mucocele di circa 0.5 cm al pavimento mascellare di sinistra ... frattura dell'arco anteriore della II costa a sinistra…” e veniva confermata la presenza di frattura pluriframmentaria del terzo distale della clavicola sinistra;
rilevava che dalle lesioni riportate, dopo un lungo periodo di riposo e cure mediche di circa sette mesi, era guarita con postumi invalidanti e con danni di natura estetica.
Esponeva, altresì, di aver sporto querela contro ignoti per i fatti di causa, ritenendo responsabile del sinistro il conducente del veicolo rimasto non identificato, nonché di aver chiesto il risarcimento dei danni alla
, quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., ma non era stata formulata alcuna Controparte_1
offerta risarcitoria.
Ciò posto chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del conducente del Parte_1
veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro, la condanna della nella Controparte_1
detta qualità, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite in seguito al sinistro dedotto in lite, patrimoniali e non, nella misura da accertarsi in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la , quale impresa designata alla gestione del F.G.V.S., si Controparte_1
costituiva in giudizio, contestando la domanda in rito e nel merito. In particolare, eccepiva la nullità
dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 d.lgs. n. 209/2005, l'improponibilità e l'improcedibilità
della domanda ritenendo la richiesta di risarcimento priva di elementi previsti dagli artt. 145, 148 , 287 e ss d.lgs. n. 209/2005, l'inammissibilità della domanda in mancanza dei presupposti per poter agire nei confronti dell'impresa designata alla gestione del F.G.V.S.; inoltre, contestava i fatti dedotti dall'attore ritenendo inverosimile la dinamica dedotta e ritenendo responsabile del sinistro la stessa attrice, nonché la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica dell'evento e la quantificazione dei danni stessi. Chiedeva
la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, di improponibilità ed inammissibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa o, in via subordinata, il riconoscimento della corresponsabilità dell'attrice, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., veniva raccolta la prova orale richiesta da parte attrice ed acquisita documentazione relativa al sinistro, ivi compreso il rapporto d'incidente redatto dalle autorità intervenute, mentre veniva disattesa la richiesta di C.T.U. medico-legale in persona dell'attrice; in seguito, con ordinanza del 25.10.2024 resa a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del
24.10.2024, il Giudice, tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3 La domanda attorea non è fondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa della convenuta a tal riguardo, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato Controparte_1
disposto con l'art 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese, e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità
di individuare il thema decidendum; nel caso di specie, l'atto di citazione non può ritenersi generico nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, atteso che nello stesso sono riportate la dinamica del sinistro, le modalità dell'accadimento del fatto, l'indicazione delle lesioni patite dall'istante, la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in occasione del sinistro stradale descritto, elementi tutti che consentono alle parti convenute di poter esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa.
Va, poi, disattesa la preliminare eccezione di improponibilità della domanda proposta sollevata dalla convenuta, essendo prodotta in atti la prova dell'intervenuto inoltro a mezzo Pec, nel rispetto del termine dilatorio di legge rispetto all'avvio della lite, della relativa richiesta tendente ad ottenere il risarcimento ex artt. 145, 148 e 283 D.lgs 209/05, ricevuta dalla e dalla Consap S.p.a in data 06.10.2017 Controparte_1
(cfr. doc. allegato in data 22.09.2021). Si evidenzia che la richiesta di risarcimento predetta rispetta i requisiti contenutistici previsti dalla normativa richiamata, stante l'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, nonché della documentazione medica relativa alle lesioni patite, sicché, anche sotto tale profilo, la relativa eccezione sollevata dalla convenuta compagnia assicuratrice non può trovare accoglimento. Senza trascurare la circostanza che l'art. 148, comma 5, D.Lgs. n. 209 del 2005 prevede che, in caso di richiesta incompleta,
l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
nel caso in oggetto, nessuna richiesta di integrazione è stata inoltrata ai danneggiati.
La domanda attorea è, inoltre, procedibile, avendo l'istante provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n. 162,
4 inoltrando il relativo invito alla a mezzo Pec del 13.03.2018; nulla è stato eccepito o Controparte_1
rilevato entro la prima udienza in merito alla ritualità dell'invito inoltrato.
Deve essere respinta anche l'eccezione, proposta dalla convenuta, di carenza di legittimazione passiva.
In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità
del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
La sussistenza della legitimatio ad causam va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata
in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, a seguito di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è
proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa è titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile.
Nella specie, la legittimazione attiva dell'attrice e quella passiva della convenuta, per quanto prospettato in citazione, sussistono, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali a seguito del sinistro provocato dal veicolo non identificato ed avendo citato in giudizio il soggetto legittimato secondo l'azione proposta ai sensi dell'art. 283 d.lgs. n. 209/2005.
Va poi considerato che l'azione proposta, consente al soggetto che abbia subito un danno dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione e che siano rimasti non identificati, di ottenere il risarcimento dall'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della strada. In tal caso,
pertanto, in omaggio alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., il danneggiato deve provare l'imputabilità
del sinistro in capo al conducente dell'altro veicolo, l'impossibilità di identificarlo in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da sua negligenza, nonché il nesso eziologico tra i danni riportati e l'evento (cfr.
Cass. civ., n. 23710/2016).
5 Si evidenzia, inoltre, che la titolarità attiva del rapporto controverso, è provata dai documenti depositati dall'attore, ovvero dalla documentazione medica relativa alle lesioni subite (cfr. doc. 5 e 6 allegati da parte istante).
Giova, inoltre, ricordare, in punto di diritto (come prima accennato) che l'intervento del Fondo di Garanzia
per le vittime della strada impone al danneggiato dal veicolo rimasto ignoto non solo di provare le modalità
del sinistro e la possibilità di ascrivere la responsabilità per la causazione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente responsabile, ma anche che il veicolo sia rimasto sconosciuto nonostante la condotta diligente volta all'identificazione del medesimo (cfr. Cass. civ., 10762/92; Cass. civ., 8086/95; Cass.
civ., 15367/2011).
La giurisprudenza ha in proposito chiarito che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 283
d.lgs. 209/2005, e la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non
è che un mero indizio (Cass. civ., n. 9939/2012; conf., Cass. civ., 374/2015, 27541/2016, 10545/2018);
inoltre, l'oggetto dell'accertamento del giudice non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato. Nell'ambito di tale indagine, il giudice potrà tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (Cass.
civ., 23434/2014, 2726/2014).
Si deve sottolineare, inoltre, come la peculiare natura della responsabilità del Fondo di Garanzia, che deriva da una previsione legislativa ispirata a principi di carattere solidaristico, rende l'attività probatoria dell'impresa designata convenuta assai più difficoltosa rispetto all'ipotesi in cui l'obbligo assicurativo sia legato ad un rapporto contrattuale con il danneggiante, onde anche per tale ragione s'impone una valutazione particolarmente attenta ed approfondita degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria.
6 Occorre, quindi, che la prova del fatto storico sia fornita in modo esaustivo e rigoroso, tenuto conto che l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, soprattutto laddove manchino rapporti e rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (cfr. Trib.
Torre Annunziata sent. nn. 2906.2022, 285.2022; Trib. Bari sent. n. 917.2008).
Venendo ad esaminare il merito della vicenda, ritiene chi scrive che non può ritenersi provato che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, rimasto sconosciuto per causa non imputabile al danneggiato.
Va osservato, innanzitutto, che in relazione al sinistro per cui è causa, è stato redatto rapporto d'incidente da parte della Polizia Municipale di Napoli – sez. Stella.
Nel rapporto d'incidente, gli agenti intervenuti, dopo aver provveduto ad identificare i soggetti ed i veicoli coinvolti nel sinistro (l'auto AR tg. DK881TF di , l'auto Mercedes tg. EC467VF di Parte_1
, il motoveicolo tg. DZ13991 di ), a descrivere lo stato dei luoghi Controparte_3 Controparte_4
(strada urbana, ad una carreggiata a doppio senso, con pavimentazione in cubetti di porfido, nel tratto rettilinea, con illuminazione pubblica e con traffico scarso) ed a specificare i danni riportati dai veicoli,
effettuavano schizzo planimetrico, pur essendo i veicoli già spostati prima del loro intervento, ad eccezione dell'auto in sosta. Provvedevano, poi, a raccogliere le dichiarazioni rese da persone presenti sul posto.
Il sig. , - sopraggiunto subito dopo il sinistro e, quindi, non in grado di riferire nulla in merito CP_5
alla dinamica dello stesso, dichiarava: “... all'altezza del civico 20 trovavo un'auto ribaltata AR tg.
DK881TF al centro della carreggiata con una ragazza ancora nel veicolo. Notando che la macchina perdeva
olio e benzina e avendo paura di un incendio ho estratto la ragazza dall'auto dopo averle chiesto se avesse
qualche dolore per evitale ulteriori complicazioni. Fatto ciò, abbiamo raddrizzato l'auto io ed altri passanti
...”.
Il sig. , conducente del motoveicolo tg. DZ13991, presente sul posto al momento del sinistro CP_6
e, quindi, unico teste oculare sentito, dichiarava: “... giunto all'altezza del distributore 'Esso', e
precisamente al civico 20 di via Santo Strato, vedevo una AR tg. DK881TF che perdeva il controllo e
finiva contro un'auto Mercedes tg. EC467VF, ferma in sosta. Per evitare l'impatto sono stato costretto ad
una brusca frenata e rovinavo al suo sul lato sinistro. Non vi è stato impatto diretto con l'auto AR. Ritiro
7 il mio veicolo marciante e non ho bisogno di cure mediche. Tengo precisare che al termine della fase di
scivolo del mio veicolo sulla sede stradale urtavo con il veicolo AR. ...”.
L'attrice riferiva: “... giunta all'altezza fronte civ. 20 di via S. Strato, ricordo solo che mi Parte_1
sono ribaltata cercando di evitare una moto che mi stava sorpassando, della quale non riuscivo a prendere
il numero di targa e presumibilmente non si era accorto dell'accaduto guidando molto veloce”.
Il sig. , proprietario della Mercedes in sosta danneggiata, non presente all'accaduto, Controparte_3
riferiva: “... mi avviavo verso la mia vettura in sosta lungo via Santo Strato di fronte al distributore 'Esso'.
Avvicinandomi mi accorgevo che la mia vettura era finita ... sul marciapiede e presentava una serie di danni
... Una persona mi faceva notare la presenza sul margine opposto della carreggiata di una AR grigia
danneggiata, aperta ... mi riferiva che durante la notte aveva udito un forte rumore presumibilmente
riconducibile ad un sinistro stradale ...”.
A seguito delle dichiarazioni raccolte e degli accertamenti effettuati, gli agenti intervenuti non erano,
tuttavia, in grado di ricostruire la esatta dinamica dell'incidente “non avendo assistito personalmente
all'accaduto e una volta giunti sul posto avendo trovato solo il veicolo C (auto in sosta danneggiata) nella
sua posizione statica finale del sinistro, rendendo quindi impossibile avere una visione oggettiva
dell'accaduto, avendo riscontrato l'assenza di tracce significative al suolo ... avendo le parti fornito
dichiarazioni non collimanti e non avendo a disposizione testimoni o altri elementi oggettivi utili alla fedele
ricostruzione della dinamica del sinistro ...”.
Dalla disamina del rapporto di incidente si può notare che nel sinistro per cui è causa sono stati coinvolti più veicoli e che soltanto dalla dichiarazione di emerge la presenza di una “moto Parte_1
pirata”, che avrebbe superato a destra l'auto AR, ma neanche la stessa riferisce nell'immediatezza dei fatti di un impatto tra i due veicoli, limitandosi a riferire di essersi ribaltata per evitare una moto che la superava a destra.
Nel corso dell'istruttoria, sono stati escussi tre testimoni, due indicati dall'attrice ed uno dalla convenuta.
I due testi indicati da parte attrice, e , non parenti e indifferenti alle parti, Testimone_1 Tes_2
ma conoscenti dell'attrice per avere amicizie in comune, escussi all'udienza del 15.11.2022, hanno dichiarato di aver assistito ad un incidente stradale verificatosi un sabato sera del mese di giugno 2017,
verso le ore 02.00, in Napoli, in via Posillipo, strada a doppio senso di marcia, nei pressi di un distributore di benzina, trovandosi a percorrere la strada in direzione Mergellina, seguendo la AR dell'attrice, che si
8 trovava più avanti di 3-4 auto;
hanno riferito che l'auto su cui viaggiavano veniva superata a destra da una moto di grossa cilindrata, che procedeva a forte velocità, e subito dopo sentivano un forte rumore e vedevano un'auto che si ribaltava e rotolava per la strada, ma di non aver visto l'impatto e di non essere in grado di precisare il modello della moto;
hanno dichiarato di aver rallentato a seguito del sinistro, ma di non essersi fermate, avendo visto altre persone che si erano avvicinate a prestare soccorso, nonché di aver appreso solo successivamente, tramite amici, che alla guida dell'auto che si era ribaltata vi era
[...]
. Parte_1
In particolare, , in merito alla dinamica del sinistro, ha riferito: “... mi sono accostata Testimone_1
verso sinistra perché sono stata superata a destra da una moto di grossa cilindrata. ... Dopo che la predetta
moto mi ha superato ho sentito un forte rumore, come se ci fosse stato un impatto ed ho visto un'auto che
si ribaltava rotolando per la strada. Tra me e la predetta auto c'erano altre auto. ... ho sentito soltanto un
forte rumore ma non ho visto l'impatto, anche perché mi trovavo dal lato guida. Posso solo dire che la
motocicletta che mi ha superato viaggiava a forte velocità e che il tutto è avvenuto molto velocemente.
Nulla posso indicare di preciso sul modello della predetta moto;
posso solo dire che era grande e viaggiava
nella mia stessa direzione di marcia, sorpassando le auto sul lato destro ... La moto che mi ha sorpassato ha
continuato la sua corsa senza mai fermarsi”. Ha aggiunto di aver rallentato la marcia, ma di non essersi fermata “perché eravamo due ragazze in auto, la situazione non era sicura e avevo visto che si erano
fermate anche altre persone”, di aver visto che la conducente dell'auto ribaltatasi era sola in auto e che anche sulla moto non erano trasportate terze persone, ma di non essere in grado di riferire se era condotta da un uomo o da una donna e se il centauro indossasse il casco.
Il teste riguardo alla dinamica del sinistro ha dichiarato: “... stavamo percorrendo la strada che Tes_3
conduce a Mergellina, zona Posillipo, quando ricordo che siamo state superate sul lato destro, da una moto
di grossa cilindrata che faceva molto rumore. La predetta moto andava veloce e dopo poco che ci ha
superate ho sentito rumore di un impatto, mi sono sporta per vedere quello che era successo ed ho visto
un'auto che si ribaltava, mentre la moto continuava la sua marcia. L'auto che si ribaltava era una AR,
un'auto piccola ... io dopo il rumore, mi sono sporta dal finestrino ed ho visto la AR che si ribaltava”; ha precisato che “Tra l'auto che si è ribaltata e l'auto su cui stavo viaggiando c'erano anche altre auto. L'auto
che si è ribaltata stava viaggiando nella nostra stessa direzione di marcia. La strada che stavamo
percorrendo era a doppio senso di circolazione. La strada era dotata di pubblica illuminazione, anche se non
9 delle migliori”; ha, poi, aggiunto di non essere in grado di riferire “se la moto che ci ha sorpassate era
condotta da un uomo o da una donna, né se trasportava terze persone, né se il centauro indossava il casco,
anche perché è passato a forte velocità. ... se, all'interno dell'auto AR che si è ribaltata, vi era più di una
persona ... a quanti metri di distanza si trovava l'auto su cui viaggiava dall'auto AR che si è ribaltata, né
esattamente quante auto c'erano tra i predetti veicoli”, precisando di essersi fermate sui luoghi per pochi minuti.
Il teste indicato dalla compagnia convenuta, , escusso alla stessa udienza, indifferente alle CP_6
parti, dopo aver dichiarato di aver assistito al sinistro stradale in oggetto verificatosi nel mese di giugno di cinque anni prima, trovandosi a percorrere la via Posillipo con direzione Mergellina alla guida del proprio motoveicolo, ha riferito: “Ho visto che una autovettura AR, che viaggiava davanti a me, nella stessa
direzione di marcia, ha perso il controllo e dapprima ha impattato contro un'auto in sosta sul lato destro
della AR, e poi ha controsterzato, ha perso aderenza e ha iniziato a rotolare, lungo la strada, fermandosi
quasi nella corsia di marcia opposta, anche se di questo non sono totalmente sicuro perché anche io, per
evitare la AR, ho frenato di botto, ho perso l'equilibrio e sono caduto”; ha poi aggiunto: “Che io mi
ricordi, la AR non ha impattato contro niente prima di perdere il controllo, né è stata superata da altri
veicoli. Io ero il primo veicolo che viaggiava dopo la AR”. Ha riferito: “... io sono caduto perché ho
frenato all'improvviso con il freno anteriore, quando ho visto la AR che perdeva il controllo, e quindi non
sono venuto a contatto con la predetta auto. Mi sono rialzato da solo, ho rialzato la moto e mi sono
accostato sul margine destro della strada. Non ho riportato lesioni per la caduta. Sono rimasto dolorante sul
ciglio della strada a distanza di circa 5-10 metri dal luogo dove la AR aveva finito la sua corsa. ...
l'autovettura era accartocciata, ... è arrivata anche l'ambulanza che ha soccorso la conducente della Fiat
AR”. Successivamente, rilette al teste le dichiarazioni rese nell'immediatezza del sinistro alla Polizia
Municipale di Napoli, ha confermato quanto dichiarato, precisando: “Essendo passati diversi anni, non
ricordavo di aver urtato contro la AR, ma preciso che tale urto è avvenuto dopo che io sono caduto e per
effetto dello scivolamento del mio veicolo sulla sede stradale”; ha riferito, ancora di non ricordare come la conducente dell'auto fosse stata estratta dall'abitacolo, essendo scosso e dolorante in conseguenza della caduta e di non aver inoltrato alcuna richiesta di risarcimento in relazione al sinistro né per i danni al veicolo né per i danni alla persona.
10 Occorre rilevare, con riferimento ai testimoni indicati da parte attrice, che le dichiarazioni rese sono piuttosto generiche, atteso che gli stessi, pur avendo concordemente confermato la presenza di una moto che ad elevata velocità superava la AR a destra, non sono stati in grado di riferire alcunché sulla predetta moto, nè sul tipo o modello, sul colore, né sul conducente, su eventuali terzi trasportati a bordo della stessa;
nulla, inoltre hanno riferito riguardo all'impatto della AR con l'auto in sosta e sullo scooter condotto da , che avrebbe dovuto precedere l'auto su cui viaggiavano, il cui coinvolgimento CP_7
nel sinistro emerge anche dal rapporto d'incidente.
Dalle dichiarazioni rese da entrambi, inoltre, pur emergendo la presenza della moto che percorreva la strada nella stessa direzione della AR e che la superava a destra ad elevata velocità, non può ritenersi provato l'impatto tra la stessa e l'autovettura dell'attrice, dedotto dall'attrice nell'atto introduttivo, né può
ritenersi provata una turbativa a danno della AR (cfr. dichiarazioni del teste : “Dopo Testimone_1
che la predetta moto mi ha superato ho sentito un forte rumore, ... ho sentito soltanto un forte rumore ma
non ho visto l'impatto” e dichiarazioni del teste : “La predetta moto andava veloce e dopo poco Tes_2
che ci ha superate ho sentito rumore di un impatto, mi sono sporta per vedere quello che era successo ed ho
visto un'auto che si ribaltava ... ”). Del resto, sarebbe inverosimile che la moto, dopo un urto piuttosto violento con la AR (cfr. atto di citazione pag. 1, capo 5: “... a seguito della violenta collisione il veicolo di
proprietà dell'istante sbandava ...”), tale da causarne lo sbandamento ed il successivo ribaltamento, avesse mantenuto l'equilibrio proseguendo la marcia ad elevata velocità.
I testi indicati dall'attrice, pur avendo reso deposizioni tra loro concordi, appaiono poco attendibili, atteso che le loro dichiarazioni, oltre ad essere lacunose e generiche, non trovano riscontro in alcun altro elemento probatorio. Il loro nominativo, inoltre, non risulta né dal rapporto d'incidente né nella denuncia-
querela né nella richiesta di risarcimento;
si rileva che le deposizioni di testimoni indicati per la prima volta solo nel processo civile ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificabili dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (cfr Cass. civ., sent. n. 9939 del 18.06.2012; Cass. civ.,
sent. n. 23434 del 04.11.2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17.02.2016).
Il testimone indicato dalla compagnia convenuta -la cui presenza sul posto è confermata dalle risultanze del rapporto delle autorità intervenute, a cui lo stesso rilasciava dichiarazioni e, pertanto, maggiormente attendibile- ha invece dichiarato di non ricordare la presenza della moto che effettuava il sorpasso a destra della AR e di altri veicoli e, quindi, l'impatto tra la moto e l'autovettura (cfr. dichiarazione del teste: “Che
11 io mi ricordi, la AR non ha impattato contro niente prima di perdere il controllo, né è stata superata da
altri veicoli. Io ero il primo veicolo che viaggiava dopo la AR. ... Non ricordo di essere stato superato da
altri veicoli prima del verificarsi dell'incidente occorso alla ”). Pt_1
E' prodotta in atti querela sporta da in relazione al sinistro in oggetto con relativo avviso Parte_1
di richiesta di archiviazione (doc. n. 11 e 12 allegati dall'attrice). Si osserva, tuttavia, che la danneggiata,
interessata alla individuazione del colpevole, avrebbe potuto sporgere circostanziata denuncia-querela nell'immediatezza dei fatti, fornendo alle autorità elementi utili per le relative indagini e segnalando subito il nominativo di testimoni presenti. Invero, risulta documentalmente che, a fronte dell'evento verificatosi in data 11.06.2017, l'attrice provvide a notiziare del fatto l'Autorità giudiziaria sporgendo denuncia-querela solamente in data 09.09.2017, quasi alla scadenza del termine utile di 90 giorni, omettendo in tal modo, di fornire alla stessa nell'immediatezza i dettagli relativi alla verificazione del fatto, al fine di favorire un proficuo svolgimento delle indagini volte alla identificazione del colpevole. Sul punto, peraltro, va detto che, premesso che non può imporsi al soggetto danneggiato da un conducente sconosciuto l'onere di effettuare indagini articolate o complesse ai fini della identificazione del medesimo, deve tuttavia ritenersi che il menzionato onere della prova imponga quantomeno ad esso danneggiato di proporre tempestivamente formale denuncia e/o querela dei fatti accaduti alle autorità inquirenti, con messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, e ciò in una più ampia ottica di collaborazione diligente di ciascun cittadino (quale utente della strada) al perseguimento dei fini del sistema della r.c.a., sistema permeato di elementi pubblicistici e tutto strutturato verso il fine primario di protezione della vittima del sinistro.
E' altresì allegata documentazione medica comprensiva del verbale di pronto soccorso dell'Ospedale San
Paolo di Napoli n. 2017/22432 del 11.06.2017 (cfr. doc. n. 5 e 6 prodotti dall'attrice), dal quale si evince che veniva condotto nell'immediatezza del sinistro presso il pronto soccorso del detto Parte_1
nosocomio; nei dati di accesso è indicata quale causa dell'evento dannoso l'“incidente in strada” avvenuto alle ore 02.00 in via Santo Strato;
alle voci “Responsabilità di terzi” e “omissione di soccorso” è indicata la risposta “SI”; è riportata quale dichiarazione resa dal paziente sulle circostanze dell'evento dannoso
“incidente stradale tra auto e moto”.
12 In ordine al valore probatorio del verbale di pronto soccorso, si ricorda che il referto e le certificazioni mediche rilasciate dai medici operanti nel presidio del pronto soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
detto documento, sebbene dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco delle dichiarazioni e della loro provenienza dall'attrice,
non prova anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni, che, pertanto, non sono da sole sufficienti a provare le circostanze riferite in mancanza di altro riscontro probatorio.
Le descritte emergenze istruttorie, in sostanza, valutate unitariamente ex art. 116 c.p.c., non consentono di ritenere provato il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno. Le deposizioni dei testi indicati da parte attrice, divergenti da quelle del teste di parte convenuta e non supportate dalle risultanze della prova documentale, oltre a risultare inattendibili per i motivi sopra precisati, non provano alcun impatto tra l'auto dell'attrice e la moto non identificata né alcuna turbativa causata dalla moto, e sono, pertanto, inadeguate a supportare la domanda attorea ex art. 2697 c.c..; le stesse, valutate unitamente alle dichiarazioni del teste indicato dalla convenuta ed alla non immediata denuncia-querela,
portano a ritenere del tutto insufficiente la prova offerta sia sotto il profilo della presenza della moto investitrice sul luogo del sinistro e dell'impossibilità di identificare il veicolo presunto investitore sia in ordine alla stessa veridicità della dinamica del sinistro così come dedotta da parte attrice.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio,
con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo,
secondo il criterio del disputatum (v. Cass. n. 28417/2018), in ragione dello scaglione di riferimento da €
26.000,00 a € 52.000,00; quanto ai compensi, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e della non complessità della materia trattata, questo giudice ritiene di dover applicare i valori minimi previsti dal cennato scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
13 1) Rigetta la domanda;
2) Condanna al pagamento, in favore di , quale impresa Parte_1 Controparte_1
designata alla gestione del F.G.V.S., delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 00,00 per spese vive e € 3.809,00, oltre rimb. forf. del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata in data 15.1.2025
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
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