Art. 14. (Prestazioni straordinarie a cottimo per la conservazione dei catasti)
Per le esigenze relative ai lavori necessari per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a corrispondere compensi mensili per il lavoro straordinario, reso con il sistema del cottimo, entro i limiti eccezionali di orario e di spesa previsti dall' articolo 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 .
Per le esigenze relative ai lavori necessari per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a corrispondere compensi mensili per il lavoro straordinario, reso con il sistema del cottimo, entro i limiti eccezionali di orario e di spesa previsti dall' articolo 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 .