Trib. Teramo, sentenza 09/07/2025, n. 491
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Sentenza 9 luglio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Teramo, nella persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Daniela Matalucci, riguarda una controversia tra un ex dipendente e la sua società datrice di lavoro. La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta di € 14.057,00 effettuata dalla società sul trattamento di fine rapporto, sostenendo che tale somma dovesse essere portata a conguaglio per i permessi ex legge 104/1992. La società resistente ha contestato la legittimità della richiesta, affermando di aver anticipato somme per i permessi e di non aver ricevuto il conguaglio dall'ente previdenziale.

Il Giudice ha accolto la domanda del ricorrente, dichiarando illegittima la trattenuta, in quanto il diritto ai permessi era già stato riconosciuto e non vi era onere per il lavoratore di presentare domanda di pagamento diretto. La Corte ha sottolineato che la responsabilità del pagamento delle indennità spettava all'ente previdenziale e non al datore di lavoro, il quale non poteva rivalersi sul dipendente per somme già dovute. La somma da restituire è stata ridotta tenendo conto di quanto già percepito dal ricorrente nel 2021. Inoltre, il Giudice ha disposto la compensazione delle spese legali, riconoscendo la complessità della vicenda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Teramo, sentenza 09/07/2025, n. 491
    Giurisdizione : Trib. Teramo
    Numero : 491
    Data del deposito : 9 luglio 2025

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