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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/07/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2352 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/07/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_1 C.F._1
a Pineto (TE), 64025, Via Filiani n. 48, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in atti, dall'Avv. Lorena Di Giambattista, del Foro di Teramo, (c.f. , fax C.F._2
n. 0861.252571, p.e.c. , domiciliato presso Email_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. e partita IVA: , in persona del suo Amministratore
[...] P.IVA_1
Delegato e legale rappresentante pro tempore dott. (c.f.: Controparte_2
con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale, n. 544 (di C.F._3 seguito ” o “la Società convenuta”) rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, CP_1 dall'Avv. Prof. Antonio Giovati del Foro di Parma (C.F. ) e dall'Avv. C.F._4
Prof. Lorenzo Del Federico del Foro di Pescara (C.F. ) ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore, in Pescara, Via E. Troilo
n. 23 (i legali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, a mezzo e-mail, agli indirizzi di posta certificata ovvero, a mezzo fax, ai numeri Email_2 Email_3
0521.287303 e 0854516694)
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “accertare e dichiarare che la somma di € 14.057,00, trattenuta dalla società nel mese di settembre 2021 in sede di corresponsione del trattamento di CP_1 fine rapporto nei confronti del lavoratore (doc. 3) costituisce indebito Parte_1 oggettivo, ex art. 2033 c.c., o indebito soggettivo, ex art. 2036 c.c., trattandosi di somma che la società avrebbe dovuto portare a conguaglio nei confronti dell' CP_1 CP_3
➢ conseguentemente, condannare la società in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, a rimborsare a la somma interamente Parte_1 sottratta in sede di corresponsione del t.f.r., pari ad € 14.057,00 (doc. 3) o la stessa somma decurtata di quanto percepito da direttamente dall' in riferimento Parte_1 CP_3 all'anno 2021, per un totale di € 1.475,16 (doc. 8 e doc. 19, di cui € 188,06 in data 16/03/2021; € 376,11, in data 06/05/2021; € 248,44, in data 19/07/2021; € 248,44 in data 26/08/2021, nonchè doc. 20, € 414,11 in data 13/07/2023), o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
➢ condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento di onorari, spese e competenze del presente procedimento, come da D.M. n. 147/2022, direttamente in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
“Voglia il sig. Giudice Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria, anche CP_1 incidentale, del caso e di legge, previa in particolare integrazione del contradittorio con la chiamata in causa di sede di Teramo, con sede in Teramo, via Guglielmo Oberdan, 32 CP_3 e con sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in ragione di quanto precisato sub.C2: a.- in via preliminare ed in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società convenuta;
b.- nel merito, rigettare perché improponibili, inammissibili, infondate, non provate o come meglio tutte le domande di parte ricorrente;
c.- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere fondate in tutto od in parte le pretese azionate dal sig. nel presente giudizio, dichiarare tenuta e Pt_1 condannare a pagare in favore della società convenuta una somma pari a quella dalla CP_3 stessa dovuta al medesimo sig. per il titolo controverso in causa, dando tutti i Pt_1 consequenziali provvedimenti del caso e di legge. d.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, come per legge. Sentenza esecutiva”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 7.12.2024, ha Parte_1 agito in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della trattenuta di €
14.057,00 effettuata dalla società nel mese di settembre 2021 sul trattamento di CP_1 fine rapporto, per i permessi usufruiti dal 2015 al 2021 ai sensi dell'art. 33, c. 3 della legge n.
104 del 1992, sostenendo l'integrazione della fattispecie di indebito oggettivo o soggettivo, trattandosi di somma che la società avrebbe dovuto portare a conguaglio nei CP_1 confronti dell' CP_3
2 A sostegno del ricorso ha dedotto:
- Che dal 09/07/2003 ha svolto attività lavorativa in favore della società Industrie
Rolli Alimentari s.p.a. che, in data 14/04/2015, è stata acquisita dalla società previa sottoscrizione del contratto di affitto di azienda;
Controparte_4
- Che il rapporto di lavoro è cessato, per dimissioni del dipendente, in data
05/09/2021;
- Che dalla busta paga relativa al mese di settembre 2021 emerge che il datore di lavoro ha trattenuto la somma di € 14.057,00 per « OTD-OTI RECUPERO ANT.
L. 104 »;
- Che su tale decurtazione erano stati chiesti dei chiarimenti prima verbalmente, successivamente mediante comunicazione scritta del 31/08/2023, riscontrata dalla società in data 06/09/2023, con cui il datore di lavoro rappresentava CP_1 che l'importo detratto atteneva alle indennità relative ai giorni di permesso di cui aveva usufruito il lavoratore dal 2015 al 2021 ai sensi dell'art. 33, c. 3, della legge n. 104 del 1992;
- Che mediante comunicazione del 06/10/2023 era stato chiesto all' CP_3
Agenzia di Atri, il rimborso della somma di € 14.057,00, a cui l' Controparte_5 dava riscontro assumendo che « per gli anni 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020 non è possibile accogliere la richiesta perché non risultando presentate le relative domande a pagamento diretto »;
- Che in data 23/10/2023 è stata trasmessa all' Agenzia di Atri, CP_3 comunicazione dell' Agenzia di Giulianova, del 06/08/2014, che CP_3 riconosceva al ricorrente i benefici per l'assistenza a disabile (art. 33, c. 3, legge n. 104/1992) e autorizzava il datore di lavoro ad effettuare il conguaglio delle somme anticipate al lavoratore;
- Che nonostante il sollecito del 30/11/2023, l' Agenzia di Atri, non ha CP_3 fornito chiarimenti sul documento inviato;
- Che il tentativo di conciliazione effettuato in data 06/02/2024 nei confronti della società e dell' Agenzia di Atri aveva avuto esito negativo per CP_1 CP_3 mancata adesione dei chiamati, tra i quali la società CP_1
- Che in data 29/05/2024 erano state chieste informazioni alla società CP_1 sul contenzioso con l' avente ad oggetto il conguaglio delle somme CP_3 anticipate dal datore di lavoro nei suoi confronti, richiesta riscontrata in pari data con comunicazione di persistenza del contenzioso.
3 1.2. Si costituiva in giudizio la
[...]
, assumendo che la Controparte_1 trattenuta oggetto di contestazione era il frutto del rifiuto dell' di restituire all'azienda le CP_3 somme dalla stessa anticipate ai lavoratori per i permessi ex articolo 3 della legge n. 104 del
1992, nelle more della definizione del contenzioso avuto con l'istituto riguardante l'inquadramento contributivo della società.
In particolare, dopo aver ripercorso la vicenda giudiziaria che ha interessato la società e l' in ordine all'inquadramento previdenziale, se industriale o agricolo, ha sostenuto che CP_3 in pendenza di tale contenzioso e nel periodo immediatamente successivo, si era fatta carico di anticipare ai propri dipendenti, per cercare di non penalizzarli in ragione del contenzioso medesimo e per agevolare , pagando di fatto, in via anticipata, debiti che l' CP_3 CP_6 avrebbe invece dovuto pagare direttamente.
Ha altresì aggiunto che in corso di rapporto di lavoro, ha pagato al ricorrente CP_1 quanto dal medesimo maturato per la sua fruizione dei permessi ex art.33, comma 3 della legge 104/1992, sostituendosi all' , ma effettuando un'anticipazione che nel regime CP_3 agricolo non è prevista, gravando il debito direttamente su . Ha inoltre sottolineato che CP_3
l' ha accolto la domanda di pagamento del ricorrente per l'annualità 2021 (pagando i CP_3 permessi maturati in tale anno), posto che il ricorrente medesimo aveva presentato, in data
16/12/2020, una regolare domanda di pagamento diretto per i permessi ex lege 104/1992, con la conseguenza che dall'importo trattenuto nell'ultimo cedolino del ricorrente, oggetto delle pretese che sono avanzate nel presente giudizio, dovevano quanto meno essere decurtato dell'importo di euro #2.151,10#, relativo ai permessi ex lege 104 anticipati al ricorrente per l'anno 2021.
Sottolineava di aver pagato ai propri dipendenti debiti la cui soluzione era direttamente a carico di , e che, in tal modo, aveva pagato ai dipendenti stessi debiti non propri, ma CP_3 confidando che le venisse concessa la possibilità di un recupero in regresso, evitando, in tal modo, di penalizzare i dipendenti medesimi.
Rilevava di aver più volte chiesto incontri con l' al fine di risolvere la problematica CP_3 conseguente al riallineamento dei pagamenti derivanti dal diverso inquadramento previdenziale, ottenendo un riscontro dall' secondo cui nel periodo dal 2015 al 2017, vi CP_3 era l'impossibilità di riconoscere il suddetto rimborso in ragione dell'inesistenza di “domande di liquidazione dei dipendenti”.
Assumeva la società, come di converso, nel periodo in cui l' inquadrò unilateralmente CP_3 la società convenuta, nel settore industria (quindi negli anni precedenti al 2018), i dipendenti
4 non avrebbero potuto avanzare la richiesta di pagamento diretto all' (ad esempio dei CP_3 permessi ex lege 104), posto che era normativamente previsto l'obbligo di anticipazione da parte del datore di lavoro, mentre per il periodo successivo, 2018-2019, l' sostenne che la CP_3 difficoltà di riconciliare la posizione contributiva della società convenuta era stata generata dal versamento dei contributi nella misura agricola, ma utilizzando i modelli UNIEMENS.
Deduceva, con riguardo al caso di specie, che in corso di rapporto di lavoro aveva CP_1 pagato al ricorrente i permessi ex articolo 33 della Legge n. 104 del 1992, sostituendosi ad
, ma effettuando un'anticipazione che nel regime agricolo non era prevista, attenendo CP_3 per il recupero l'ultimo momento utile, al fine di non penalizzare il suo personale, ed operando la trattenuta solo alla fine della relazione lavorativa e solo perché, cessando il rapporto e dovendo essere liquidate tutte le competenze, avrebbe perso ogni garanzia patrimoniale per il recupero futuro.
A fronte di tali considerazioni chiedeva di integrare il contradditorio nei confronti dell' insistendo nelle conclusioni formulate. CP_3
1.3. Con ordinanza del 19.3.2025 veniva rigetta la richiesta di integrazione del contradditorio ed anche la prova testimoniale articolata dalla parte resistente e rinviata la causa all'udienza del 9.7.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, le parti costituite hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La questione oggetto del presente giudizio verte sulla legittimità del recupero della somma di € 14.057,00, che la società ha effettuato nei confronti del ricorrente, suo CP_1 ex dipendente, in sede di ultima busta paga, a titolo di indennità relativa ai giorni di permesso di cui il lavoratore aveva concretamente usufruito per il periodo dal 2015 al 2021 ai sensi dell'art. 33, c. 3, della legge n. 104 del 1992. Indennità che la società resistente aveva anticipato al lavoratore, in ragione della pendenza del contenzioso contro l' CP_3 sull'inquadramento previdenziale, e che l'ente previdenziale non aveva portato a conguaglio o comunque non aveva restituito.
In altri termini, la domanda proposta dal ricorrente verte sulla legittimità della trattenuta operata dal datore di lavoro nell'ultima busta paga, il quale, pur avendo anticipato l'indennità
5 economica maturata dal dipendente per i permessi ex legge n. 104 del 1992, richiede la restituzione di tali importi al lavoratore stesso, in ragione del contenzioso esistente con l' , in ordine al rifiuto dell'ente previdenziale di conguagliare o comunque restituire le CP_3 somme anticipate, essendo invece onere dell' provvedere nelle forme del pagamento CP_3 diretto.
Eccezione difetto legittimazione passiva
3. Così ricostruito il thema decidendum si ritiene di dover confermare la mancata integrazione del contradditorio nei confronti dell' ed anche il conseguente rigetto CP_3 dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società resistente.
Ed infatti, le difese e le deduzioni poste a fondamento della chiamata di terzo sono solo indirettamente connesse, sotto il profilo oggettivo, alla domanda fatta valere in questa sede dal lavoratore e si fondano su un titolo differente da quello che il lavoratore contesta al datore di lavoro.
Più precisamente, nella fattispecie concreta, incontestato il diritto del lavoratore di ricevere la retribuzione per i permessi ex legge n. 104 del 1992, sulla base di un provvedimento di autorizzazione del 2014 al conguaglio, ed essendo incontestato che lo stesso li abbia CP_3 ottenuti tramite il datore di lavoro, è necessario accertare se sia o meno legittima la condotta del datore di lavoro che ne richiede la restituzione al lavoratore, a prescindere dalle ragioni di credito che l'azienda fa valere nei confronti dell' . CP_3
In altri termini, nel presente giudizio, viene in rilievo la legittimità della condotta del datore di lavoro che intende rivalersi nei confronti del lavoratore, a causa ed in conseguenza dell'omesso riconoscimento, da parte dell' , del conguaglio o della restituzione, che la CP_3 società ritiene di effettuare rispetto alle anticipazioni operate a titolo di indennità per permessi ex articolo 33 della legge n. 104 del 1992.
Detto ancora diversamente, la società resistente intende rivalersi nei confronti del lavoratore per questioni e rapporti interni che, però, non riguardano il dipendente, ma che al contrario involgono esclusivamente l' ed il datore di lavoro, e quindi il diritto o meno al CP_3 conguaglio ed il diritto o meno alla restituzione delle somme anticipate.
In materia di indennità di malattia (per la quale opera lo stesso meccanismo del conguaglio), è incontroverso che l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene corrisposta CP_3 all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n.
11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente
6 erogata è l' , e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai CP_3 presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3076 del 2022; Cass. n.
4274 del 2017).
Nel caso di specie non è discussione la spettanza dei permessi ex articolo 33 della legge n.
104 del 1992 in capo al ricorrente (i cui presupposti non vengono messi in dubbio dall' , CP_3 il quale semmai, nelle note in atti, rileva solo la mancata presentazione di domanda di pagamento diretto, in ragione della natura agricola del rapporto), rispetto ai quali il datore di lavoro ha provveduto ai relativi anticipi, ma viene in discussione la legittimità del recupero effettuato dal datore di lavoro sul dipendente, in ragione dell'omesso riconoscimento da parte dell' del relativo conguaglio o della relativa restituzione. CP_3
Si tratta, quindi, di comprendere se sia legittima o meno la condotta del datore di lavoro, che intende far gravare sul dipendente gli oneri derivanti dai rapporti interni tra la società e l' , in ordine alla questione del conguaglio o della restituzione degli anticipi, atteso che CP_3 non è contestato, neppure dall' , la spettanza dei permessi suddetti, essendo semmai CP_3 negato dall'ente previdenziale il diritto al pagamento diretto, per gli anni 2015, 2016, 2017,
2019 e 2020, in ragione dell'asserita assenza di domanda in tal senso (questione ancora diversa dalla spettanza delle indennità).
Così delineato l'oggetto del contendere si ritiene allora che sia possibile passare al merito della pretesa.
Merito della causa
4. Nel merito la domanda merita accoglimento.
Come sopra esposto, la ragione giustificativa del recupero contestato risiede nell'omesso riconoscimento, da parte dell' , del conguaglio delle somme anticipate dalla CP_3 CP_1 al ricorrente a titolo di indennità ai sensi dell'art. 33, c. 3, della legge n. 104 del 1992, per gli anni dal 2015, 2016, 2017, 2019, 2020.
E' importante sottolineare che l'omesso conguaglio degli anticipi o la mancata restituzione delle somme anticipate al ricorrente non è dovuto alla contestazione, da parte dell' , dei CP_3 presupposti legittimanti l'accesso ai benefici di cui all'articolo 33 comma 3, della legge n. 104 del 1992, essendosi limitato l'istituto, con comunicazione del 09/10/2023 dell'Agenzia di
7 Atri, a negare la richiesta di pagamento diretto per gli anni 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020, in ragione di asserita assenza di domanda in tal senso.
Il presente giudizio, al contrario, è la conseguenza di un contenzioso che ha visto coinvolte la società e l' in ordine all'inquadramento previdenziale applicabile. Le CP_1 CP_3 vicende giudiziarie sono state meglio articolate dalla società resistente nella propria memoria difensiva, nella quale sono state anche indicate tutte le varie implicazioni, in termini di riallineamento, che tale contenzioso ha generato.
Per quanto interessa in questa sede, ci si limita a riferire gli elementi fattuali di maggiore rilievo.
Nel mese di aprile 2015, al termine di una trattativa sindacale che era durata quasi un anno,
dopo aver sottoscritto con la RSU e con le Organizzazioni Sindacali un accordo CP_1 sindacale in data 27 marzo 2015, iniziò a gestire in regime di affitto di azienda lo stabilimento in Roseto degli Abruzzi, già appartenente ad Industrie Rolli Alimentari s.p.a., divenendo anche, ex art. 2112 c.c., il nuovo datore di lavoro dei dipendenti che nello stesso stabilimento già in precedenza lavoravano, tra cui anche il ricorrente.
L' , dopo aver classificato dapprima come impresa industriale ed averla CP_3 CP_1 poi riclassificata come impresa agricola, comunicò la sua nuova decisione di classificare la società convenuta, sulla base dell'attività svolta, nel settore “Industria”.
Tale inquadramento ha poi generato un contenzioso tra le due parti, che si è concluso con la sentenza del Tribunale di Teramo n. 844/2018, pubblicata il 20 novembre 2018, poi passata in giudicato, con la quale veniva accolta l'opposizione della società e ritenuta corretta la qualificazione previdenziale dell'azienda come agricola.
Nelle more del giudizio la S.A.L.P.A., al fine di non prestare acquiescenza alle contestazioni dell'istituto previdenziale, ha continuato a pagare i contributi nella minore e diversa misura prescritta per le imprese agricole, utilizzando le modalità di esposizione contributive a mezzo del flusso DMAG (previsto per il settore Agricolo e non quello
Uniemens previsto per settore Industria), il quale non prevedeva alcuna modalità di conguaglio, essendo previsto il pagamento diretto da parte dell' . CP_3
Di tale aspetto i dipendenti non avevano alcuna contezza, sicchè, per quanto CP_1 riguarda i fini della presente causa, erano fermi per loro le previsioni già esistenti, e nel caso i benefici già concessi con le modalità stabilite con la società Industrie Rolli.
Poiché siffatta modalità di versamento dei contributi agricoli generava ad problemi CP_3 di riconciliazione tra i contributi medesimi e le prestazioni che avrebbe dovuto erogare agli operai di (ad esempio, trattamenti di malattia, trattamenti di disoccupazione, permessi CP_1
8 legge 104/1992, ecc.), che, nel settore agricolo erano a diretto carico della stessa , senza CP_3 alcun meccanismo di anticipazione da parte del datore di lavoro, nel mese di gennaio 2018,
l' propose a un accordo-ponte, da valere sino alla definizione del contenzioso CP_3 CP_1 pendente.
Di tale accordo-ponte risulta riscontro documentale, rappresentato dalla corrispondenza intercorsa tra i legali delle due parti in causa (cfr. doc. 21 e 22 fas. res.), in forza del quale la ditta avrebbe dovuto procedere alla regolarizzazione dei flussi contributivi a partire dal mese di aprile 2015 nonché alla trasmissione dei flussi correnti per implementare le posizioni assicurative dei lavoratori, e di contro l' avrebbe sospeso il recupero dei crediti derivanti CP_3 da eventuali differenze contributive, sino all'esito del primo grado di giudizio.
In altri termini, ai fini contributivi ed anche in relazione a tutti gli istituti connessi (tra cui per quanto rileva in questa le indennità per permessi ex articolo 33 della legge n. 104 del
1992), rimanevano ferme le modalità di adempimento previste per il settore Industria.
Quindi accettò di pagare i contributi, pur proseguendo a quantificarli nella CP_1 minor misura agricola, utilizzando però i modelli UNIEMENS, vale a dire seguendo la modalità di pagamento in uso per le imprese industriali, consentendo in tal modo alla stessa di effettuare quella riconciliazione che prima le risultava non agevole. CP_3
Alla luce dell'accordo-ponte per l'anno 2018, utilizzando i modelli Uniemens e CP_1 disponendo dei codici di recupero, poté procedere al conguaglio delle somme anticipate al ricorrente, le quali non furono trattenute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Come anticipato, nel novembre 2018 fu pronunciata dal Tribunale di Teramo, la sentenza n. 844/2018, con la quale si riconosceva a il diritto, sin dalla sua costituzione, di CP_1 essere classificata come “agricola”.
In ragione di tale qualificazione veniva anche a mutare la disciplina in materia di permessi ex articolo 33 della legge n. 104 del 1992, atteso che per i lavoratori agricoli è previsto il pagamento diretto da parte dell' della relativa indennità, non operando il meccanismo CP_3 del conguaglio.
Dopo avere ottenuto giudizialmente l'inquadramento previdenziale come impresa agricola, la società convenuta avviò un confronto con la Direzione Provinciale di Teramo volto a CP_3 definire, da un lato, la problematica relativa alla riconciliazione delle posizioni previdenziali da , e dall'altro lato, stabilire le modalità di recupero delle indennità Parte_2 che la società aveva anticipato ai lavoratori, le quali, secondo il regime previdenziale agricolo, erano invece soggette al pagamento diretto a carico dell' . CP_3
9 Ritiene la società resistente di aver anticipato i trattamenti assistenziali ai propri dipendenti, senza poter recuperare gli importi anticipati, scontandoli dai suoi flussi, in quanto mai aveva concesso tale possibilità, stante il contenzioso pendente. CP_3
L'azienda resistente ha sottolineato, al riguardo, di aver tentato di definire con l' la CP_3 posizione contributiva dell'azienda, anche in ragione delle potenziali ricadute che una mancata tempestiva riconciliazione avrebbe determinato anche sulle posizioni dei singoli lavoratori (come è avvenuto per il ricorrente , salvo poi inoltrare in data 14 luglio Pt_1
2021, una formale istanza di rimborso delle somme che aveva anticipato ai propri lavoratori, ma che avrebbero dovuto essere a carico dell' . Seguirono ulteriori incontri ma senza CP_3 alcun esito, sicchè la società resistente, cessando il rapporto di lavoro con il ricorrente, ha ritenuto di dover recuperare le somme dalla stessa anticipate a titolo di indennità ex articolo
33 comma 3 della legge n. 104 del 1992.
Da qui il contenzioso in oggetto.
Premessa normativa
5. Al fine di comprendere meglio la questione al vaglio del presente giudizio è forse opportuna una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
Come noto, l'art. 3, comma 33, Legge 104/1992 prevede che il lavoratore dipendente che assiste una persona in condizione di grave disabilità – coniuge, parente o affine entro un certo grado – abbia il diritto di fruire, anche continuativamente, di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa. Il successivo comma 4, nella versione applicabile ratione temporis (ovvero antecedente alla modifica del 2022) prevede poi che ai permessi di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 1204 del 1971, art. 7, nonché quelle contenute nella L. 9 dicembre 1977, n. 903, artt. 7 e 8.
Anche per tali permessi quindi - in virtù del richiamo fatto alla L. n. 903 del 1977, art. 8
(abrogato dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 86, che ne ha recepito le previsioni all'art. 43) - è dovuta dall'ente previdenziale un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione, che viene anticipata dal datore di lavoro ed è poi portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti.
Più in particolare, ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 151 del 2001, “1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità
è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.”
10 A sua volta, l'art. 1 del d.l. 663/79 dispone quanto segue:
“A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonchè alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto CP_6 compatibili (2) .
Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l' è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro CP_3 novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa;
scaduto il predetto termine,
l' è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a CP_6 decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.
L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;
per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali;
11 per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.
Si applicano comunque le modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria…”
Il sesto comma di tale disposto normativo prevede, dunque, una serie di ipotesi derogatorie, nelle quali il pagamento viene effettuato direttamente dall' agli aventi diritto
(lavoratori agricoli, lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni).
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dal d.l. n. 663 del 1979, art. 1 (convertito nella l. n. 33 del
1980), l' è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità della l.
n. 833 del 1978, ex art. 74, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all' , con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall' (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1172 del 22/01/2015). CP_3
Fattispecie concreta
6. Trasponendo tali principi al caso di specie, si ritiene che il recupero che la ha CP_1 inteso operare nei confronti del ricorrente, delle indennità anticipate, relative ai giorni di permesso di cui aveva usufruito il lavoratore dal 2015 al 2021 ai sensi dell'art. 33, c. 3, della legge n. 104 del 1992, non sia legittima.
E' indiscusso, infatti, che il ricorrente avesse diritto ad usufruire dei permessi ex articolo
33 co. 3 della legge n. 104 del 1992 e che ne abbia concretamente fruito negli anni dal 2015 al
2021.
Risulta, in particolare, che con provvedimento del 6.8.2014 l' ha accolto la domanda CP_3 presentata dal ricorrente in data 31.7.2014, volta ad ottenere il beneficio di cui all'articolo 33 co. 3 delle n. 104 del 1992, correlato alle condizioni di handicap in situazione di gravità per
Persona_1
Nel provvedimento di accoglimento veniva espressamente previsto che lo stesso avrebbe avuto decorrenza dal 1.8.2014 e che non vi erano limiti di validità temporale.
12 Inoltre, essendo stata verificata preventivamente la congruità della richiesta, l' CP_3 autorizzava il datore di lavoro al conguaglio delle somme anticipate a titolo di indennità economica per il beneficio in parola.
All'epoca dell'autorizzazione, il datore di lavoro del ricorrente era la società Industrie
Rolli Alimentari s.p.a..
In data 14 aprile 2015, in seguito all'assunzione in affitto, da parte di del ramo CP_1
d'azienda dalla società Industrie Rolli Alimentari spa, il ricorrente è stato assunto alle dipendenze dalla cessionaria, mantenendo, dunque, inalterato il diritto ai giorni di permesso ex articolo 33 co. 3 delle n. 104 del 1992, in quanto già previamente autorizzato dall' CP_3 senza limiti temporali.
E' però accaduto che a seguito della contestazione, da parte dell' , dell'inquadramento CP_3 contributivo della società resistente, ritenuta appartenente al settore Industria anziché al settore Agricolo, la in virtù di un accordo-ponte intercorso tra l'ente previdenziale CP_1
e la società resistente, il datore di lavoro ha continuato ad anticipare l'indennità ex articolo 33 co. 3 delle n. 104 del 1992, pur nella consapevolezza che per le aziende agricole, a cui la società riteneva di appartenere, non fosse prevista l'anticipazione da parte del datore di lavoro, ma fosse previsto il pagamento diretto.
A seguito della sentenza del Tribunale di Teramo del 2018 che ha accertato la correttezza dell'inquadramento nel settore “Agricoltura” della S.A.L.P.A., quest'ultima, stante la necessità di riallineamento con l' dei versamenti nelle more avvenuti, ha continuato ad CP_3 anticipare ai propri dipendenti l'indennità per i permessi ex articolo 33 co. 3 delle n. 104 del
1992, per cercare di non penalizzarli in ragione del contenzioso medesimo, pagando di fatto, in via anticipata, debiti che l' avrebbe invece dovuto pagare direttamente. CP_6
Non si tratta, dunque, di un indebito soggettivo ex articolo 2036 c.c., in quanto la società resistente non ha anticipato l'indennità economica ex articolo 33 co. 3 della legge n. 104 del
1992 credendosi debitrice in base ad un errore scusabile, ma ha provveduto al solo fine di non pregiudicare i lavoratori (estranei effettivamente alle dinamiche che il contenzioso sulla qualificazione contributiva avrebbe determinato), nella piena consapevolezza che era l' a CP_3 doverle corrispondere con pagamento diretto.
Di tale problematica il lavoratore è rimasto del tutto estraneo, facendo affidamento sul provvedimento di autorizzazione del 2014 che gli riconosceva il beneficio senza limiti e CP_3 che prevedeva l'anticipazione da parte del datore di lavoro della relativa indennità economica, con diritto di quest'ultimo al conguaglio.
13 Non vi era, dunque, alcun onere per il lavoratore di dover presentare domanda di pagamento diretto, in quanto l' era ben consapevole già del beneficio riconosciuto al CP_3 ricorrente, per il quale veniva a mutare solo il meccanismo di pagamento, a seguito dell'accertata natura agricola dell'azienda resistente.
Il fatto che l' non abbia riconosciuto la richiesta del ricorrente di rimborso delle CP_3 somme trattenuta in busta paga, in ragione della mancanza di domanda di pagamento diretto, non si ritiene determinante ai fini del decidere.
L' Agenzia di Atri ha, infatti, dichiarato che «per gli anni 2015, 2016, 2017, 2019 CP_3
e 2020 non è possibile accogliere la richiesta perché non risultando presentate le relative domande a pagamento diretto».
Tale statuizione nulla toglie al diritto del ricorrente alle indennità per i permessi ex articolo
33 co. 3 delle n. 104 del 1992 maturate per tali annualità, residuando, semmai, un problema interno tra il datore di lavoro e l' circa la ripartizione degli oneri economici, ovvero circa CP_3 il riconoscimento o meno alla restituzione o al relativo conguaglio.
Ad ogni modo, è opportuno nuovamente sottolineare che fino al 2018 l' aveva CP_3
d'ufficio inquadrato la società nel settore Industria (a livello previdenziale ed CP_1 assistenziale), e quindi non vi era alcuna possibilità per il lavoratore di presentare domanda di pagamento diretto, sicchè appare del tutto evidente che la società resistente non ha potuto che anticipare le relative somme, con diritto al relativo conguaglio. Diversamente, il dipendente si sarebbe trovato, infatti, privo delle indennità dovute e riconosciute.
In altri termini, appare contradditoria la posizione dell' nella parte in cui ha negato la CP_3 richiesta del ricorrente, in quanto è stato proprio l'ente previdenziale ad inquadrare l'azienda nel settore Industria (assumendo, dunque, indirettamente che non operava il pagamento diretto ma l'anticipazione delle indennità ex art.33, comma 3 della legge 104/1992 con successivo conguaglio), sicchè non si vede come il lavoratore avrebbe potuto presentare domanda di pagamento diretto.
Dall'altro lato, come sopra esposto, era intercorso tra le parti in causa ( e ) CP_1 CP_3 un accordo ponte per regolamentare la gestione del rapporto contributivo nelle more della definizione del giudizio. Ne consegue che a maggior ragione alcuna domanda di pagamento diretto poteva essere presentata dal lavoratore.
Per il periodo successivo, invece, il dipendente era del tutto ignaro delle ripercussioni che la sentenza del 2018 avrebbe avuto sulla propria posizione lavorativa, nel senso che non operava più l'istituto del conguaglio e che invece vi era il pagamento diretto da parte dell' . CP_3
14 Di contro, l'ente previdenziale era ben consapevole del contenzioso inerente alla classificazione previdenziale ed assistenziale della società resistente e delle implicazioni che un diverso inquadramento avrebbe avuto rispetto alle modalità di corresponsione delle indennità ex articolo 33 co. 3 della legge n. 104 del 1992 riconosciute ai dipendenti della sicchè non possono certo porsi a carico del dipendente (del tutto estraneo a tali CP_1 aspetti) le conseguenze ed il peso economico dell'errore di inquadramento iniziale dell'azienda resistente nel settore Industria.
A seguito della situazione di stallo venutasi a creare a seguito della pronuncia del 2018 in ordine alla qualificazione della come azienda agricola ai fini contributivi, CP_1 quest'ultima ha continuato a pagare al ricorrente, sostituendosi ad , le indennità CP_3 economiche dovute per la fruizione dei permessi ex art.33, comma 3 della legge 104/1992, effettuando consapevolmente un'anticipazione che nel regime agricolo non è prevista, gravando il debito direttamente sull' . CP_3
Solo nel 2020, e nello specifico in data 16.12.2020, il ricorrente ha presentato formale domanda di pagamento diretto nei confronti dell' , tanto da ottenere la regolare CP_3 liquidazione solo per l'annualità 2021.
Ebbene, la circostanza che abbia continuato ad accollarsi l'onere economico CP_1 delle indennità per la fruizione dei permessi ex art.33, comma 3 della legge 104/1992, pur nella consapevolezza che vi avrebbe dovuto provvedere direttamente l' , non può certo CP_3 giustificare, a fronte del rifiuto dell'ente previdenziale di rimborsare/restituire o conguagliare tali somme, il diritto dell'azienda di rivalersi nei confronti del lavoratore, il quale, nella vicenda inerente la classificazione previdenziale della società è rimasto del tutto estraneo.
Al riguardo, valga nuovamente sottolineare, che il diritto del ricorrente alla fruizione dei permessi ex art.33, comma 3 della legge 104/1992 per l'arco temporale dal 2015 al 2020 non
è in discussione, nel senso che ne sussistono tutti i presupposti di legge, essendo, di converso, controversa la gestione interna di ripartizione di tali costi tra la società resistente, che ha anticipato le indennità, e l' che invece si è rifiutato di rimborsare i costi sostenuti CP_3 dall'azienda ed allo stesso tempo si è rifiutato di riconoscere il rimborso al lavoratore delle somme a questo trattenute dal datore di lavoro.
E' allora necessario chiarire che l'unico soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento della indennità ex articolo 33, comma 3 della legge 104/1992 è l' , sicchè nei confronti CP_3 del lavoratore che abbia legittimamente fruito dei permessi ex art.33, comma 3 della legge
104/1992 e delle relative indennità economiche, nulla cambia se vi abbia provveduto l' CP_3
15 in maniera diretta o se vi abbia provveduto il datore di lavoro, effettuando il pagamento di quanto dovuto dall'ente previdenziale.
Né è possibile ritenere sussistente la fattispecie di indebito oggettivo o di indebito soggettivo, in quanto, da un lato, il diritto alle indennità ex art.33, comma 3 della legge
104/1992 sussiste certamente in capo al ricorrente (e quindi non c'è indebito oggettivo), mentre dall'altro lato non risulta che l'azienda abbia provveduto ad anticipare quanto dovuto dal dipendente credendosi debitrice in base ad un errore scusabile, ma vi ha provveduto presumibilmente al fine di non pregiudicare i lavoratori dalle conseguenza del contenzioso relativo alla classificazione previdenziale dell'azienda, contando verosimilmente in una risoluzione della vicenda con l'ente . CP_7
Se, dunque, le indennità ex art.33, comma 3 della legge 104/1992 spettano certamente al ricorrente, si ritiene che il datore di lavoro non può rivalersi sullo stesso per ottenere la restituzione di quanto anticipato, a fronte del rifiuto dell' al relativo rimborso, CP_3 riguardante semmai tale aspetto la regolamentazione dei rapporti di dare ed avere tra la e l'ente previdenziale. CP_1
La somma pagata al ricorrente da a titolo di anticipo delle indennità ex art.33, CP_1 comma 3 della legge 104/1992 è pari ad €14.057,00 e tale importo è stato trattenuto nell'ultima busta paga.
L'illegittimità di tale trattenuta deve essere limitata, però, all'importo di € 12.581,84, in quanto è necessario tenere in considerazione quanto già percepito dal ricorrente in forza di pagamento diretto dell' per il 2021 (€ 1.475,16), non essendo ovviamente possibile per CP_3 il lavoratore ottenere la duplicità dei pagamenti (in questo caso opera effettivamente l'indebito oggettivo).
A fronte di tali premesse la domanda merita, dunque, accoglimento, con la conseguenza che, accertata la illegittimità della trattenuta operata dall'azienda nell'ultima busta paga nei limiti di seguito indicati, la società resistente va condannata a restituire al CP_1 ricorrente la somma di € 12.581,84, al netto di quanto già percepito dall' per il 2021 (€ CP_3
1.475,16), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. dal
01/10/2021 al saldo.
7. Ai fini delle spese di lite si ritiene di dover considerare la assoluta unicità della vicenda,
l'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali sul tema, e la particolarità delle dinamiche che hanno condotto al presente contenzioso, tutti elementi che giustificano una
16 compensazione delle spese di lite quantomeno della metà, per il resto posto a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2352/2024 così provvede:
• In accoglimento del ricorso, accertata e dichiarata la illegittimità della trattenuta operata dall'azienda nell'ultima busta paga nei limiti di seguito indicati, condanna la società resistente alla restituzione a favore del ricorrente della somma di € CP_1
12.581,84, al netto di quanto già percepito dall' per il 2021 (€ 1.475,16), oltre CP_3 interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. dal
01/10/2021 al saldo;
• Previa compensazione della metà, condanna la a rimborsare alla parte CP_1 ricorrente le spese di lite sostenute che liquida in € 2.108,00 per compensi, al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 9.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/07/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_1 C.F._1
a Pineto (TE), 64025, Via Filiani n. 48, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in atti, dall'Avv. Lorena Di Giambattista, del Foro di Teramo, (c.f. , fax C.F._2
n. 0861.252571, p.e.c. , domiciliato presso Email_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. e partita IVA: , in persona del suo Amministratore
[...] P.IVA_1
Delegato e legale rappresentante pro tempore dott. (c.f.: Controparte_2
con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale, n. 544 (di C.F._3 seguito ” o “la Società convenuta”) rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, CP_1 dall'Avv. Prof. Antonio Giovati del Foro di Parma (C.F. ) e dall'Avv. C.F._4
Prof. Lorenzo Del Federico del Foro di Pescara (C.F. ) ed C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore, in Pescara, Via E. Troilo
n. 23 (i legali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, a mezzo e-mail, agli indirizzi di posta certificata ovvero, a mezzo fax, ai numeri Email_2 Email_3
0521.287303 e 0854516694)
RESISTENTE
1
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “accertare e dichiarare che la somma di € 14.057,00, trattenuta dalla società nel mese di settembre 2021 in sede di corresponsione del trattamento di CP_1 fine rapporto nei confronti del lavoratore (doc. 3) costituisce indebito Parte_1 oggettivo, ex art. 2033 c.c., o indebito soggettivo, ex art. 2036 c.c., trattandosi di somma che la società avrebbe dovuto portare a conguaglio nei confronti dell' CP_1 CP_3
➢ conseguentemente, condannare la società in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, a rimborsare a la somma interamente Parte_1 sottratta in sede di corresponsione del t.f.r., pari ad € 14.057,00 (doc. 3) o la stessa somma decurtata di quanto percepito da direttamente dall' in riferimento Parte_1 CP_3 all'anno 2021, per un totale di € 1.475,16 (doc. 8 e doc. 19, di cui € 188,06 in data 16/03/2021; € 376,11, in data 06/05/2021; € 248,44, in data 19/07/2021; € 248,44 in data 26/08/2021, nonchè doc. 20, € 414,11 in data 13/07/2023), o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
➢ condannare la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, al pagamento di onorari, spese e competenze del presente procedimento, come da D.M. n. 147/2022, direttamente in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
“Voglia il sig. Giudice Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria, anche CP_1 incidentale, del caso e di legge, previa in particolare integrazione del contradittorio con la chiamata in causa di sede di Teramo, con sede in Teramo, via Guglielmo Oberdan, 32 CP_3 e con sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in ragione di quanto precisato sub.C2: a.- in via preliminare ed in rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società convenuta;
b.- nel merito, rigettare perché improponibili, inammissibili, infondate, non provate o come meglio tutte le domande di parte ricorrente;
c.- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere fondate in tutto od in parte le pretese azionate dal sig. nel presente giudizio, dichiarare tenuta e Pt_1 condannare a pagare in favore della società convenuta una somma pari a quella dalla CP_3 stessa dovuta al medesimo sig. per il titolo controverso in causa, dando tutti i Pt_1 consequenziali provvedimenti del caso e di legge. d.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, come per legge. Sentenza esecutiva”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 7.12.2024, ha Parte_1 agito in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della trattenuta di €
14.057,00 effettuata dalla società nel mese di settembre 2021 sul trattamento di CP_1 fine rapporto, per i permessi usufruiti dal 2015 al 2021 ai sensi dell'art. 33, c. 3 della legge n.
104 del 1992, sostenendo l'integrazione della fattispecie di indebito oggettivo o soggettivo, trattandosi di somma che la società avrebbe dovuto portare a conguaglio nei CP_1 confronti dell' CP_3
2 A sostegno del ricorso ha dedotto:
- Che dal 09/07/2003 ha svolto attività lavorativa in favore della società Industrie
Rolli Alimentari s.p.a. che, in data 14/04/2015, è stata acquisita dalla società previa sottoscrizione del contratto di affitto di azienda;
Controparte_4
- Che il rapporto di lavoro è cessato, per dimissioni del dipendente, in data
05/09/2021;
- Che dalla busta paga relativa al mese di settembre 2021 emerge che il datore di lavoro ha trattenuto la somma di € 14.057,00 per « OTD-OTI RECUPERO ANT.
L. 104 »;
- Che su tale decurtazione erano stati chiesti dei chiarimenti prima verbalmente, successivamente mediante comunicazione scritta del 31/08/2023, riscontrata dalla società in data 06/09/2023, con cui il datore di lavoro rappresentava CP_1 che l'importo detratto atteneva alle indennità relative ai giorni di permesso di cui aveva usufruito il lavoratore dal 2015 al 2021 ai sensi dell'art. 33, c. 3, della legge n. 104 del 1992;
- Che mediante comunicazione del 06/10/2023 era stato chiesto all' CP_3
Agenzia di Atri, il rimborso della somma di € 14.057,00, a cui l' Controparte_5 dava riscontro assumendo che « per gli anni 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020 non è possibile accogliere la richiesta perché non risultando presentate le relative domande a pagamento diretto »;
- Che in data 23/10/2023 è stata trasmessa all' Agenzia di Atri, CP_3 comunicazione dell' Agenzia di Giulianova, del 06/08/2014, che CP_3 riconosceva al ricorrente i benefici per l'assistenza a disabile (art. 33, c. 3, legge n. 104/1992) e autorizzava il datore di lavoro ad effettuare il conguaglio delle somme anticipate al lavoratore;
- Che nonostante il sollecito del 30/11/2023, l' Agenzia di Atri, non ha CP_3 fornito chiarimenti sul documento inviato;
- Che il tentativo di conciliazione effettuato in data 06/02/2024 nei confronti della società e dell' Agenzia di Atri aveva avuto esito negativo per CP_1 CP_3 mancata adesione dei chiamati, tra i quali la società CP_1
- Che in data 29/05/2024 erano state chieste informazioni alla società CP_1 sul contenzioso con l' avente ad oggetto il conguaglio delle somme CP_3 anticipate dal datore di lavoro nei suoi confronti, richiesta riscontrata in pari data con comunicazione di persistenza del contenzioso.
3 1.2. Si costituiva in giudizio la
[...]
, assumendo che la Controparte_1 trattenuta oggetto di contestazione era il frutto del rifiuto dell' di restituire all'azienda le CP_3 somme dalla stessa anticipate ai lavoratori per i permessi ex articolo 3 della legge n. 104 del
1992, nelle more della definizione del contenzioso avuto con l'istituto riguardante l'inquadramento contributivo della società.
In particolare, dopo aver ripercorso la vicenda giudiziaria che ha interessato la società e l' in ordine all'inquadramento previdenziale, se industriale o agricolo, ha sostenuto che CP_3 in pendenza di tale contenzioso e nel periodo immediatamente successivo, si era fatta carico di anticipare ai propri dipendenti, per cercare di non penalizzarli in ragione del contenzioso medesimo e per agevolare , pagando di fatto, in via anticipata, debiti che l' CP_3 CP_6 avrebbe invece dovuto pagare direttamente.
Ha altresì aggiunto che in corso di rapporto di lavoro, ha pagato al ricorrente CP_1 quanto dal medesimo maturato per la sua fruizione dei permessi ex art.33, comma 3 della legge 104/1992, sostituendosi all' , ma effettuando un'anticipazione che nel regime CP_3 agricolo non è prevista, gravando il debito direttamente su . Ha inoltre sottolineato che CP_3
l' ha accolto la domanda di pagamento del ricorrente per l'annualità 2021 (pagando i CP_3 permessi maturati in tale anno), posto che il ricorrente medesimo aveva presentato, in data
16/12/2020, una regolare domanda di pagamento diretto per i permessi ex lege 104/1992, con la conseguenza che dall'importo trattenuto nell'ultimo cedolino del ricorrente, oggetto delle pretese che sono avanzate nel presente giudizio, dovevano quanto meno essere decurtato dell'importo di euro #2.151,10#, relativo ai permessi ex lege 104 anticipati al ricorrente per l'anno 2021.
Sottolineava di aver pagato ai propri dipendenti debiti la cui soluzione era direttamente a carico di , e che, in tal modo, aveva pagato ai dipendenti stessi debiti non propri, ma CP_3 confidando che le venisse concessa la possibilità di un recupero in regresso, evitando, in tal modo, di penalizzare i dipendenti medesimi.
Rilevava di aver più volte chiesto incontri con l' al fine di risolvere la problematica CP_3 conseguente al riallineamento dei pagamenti derivanti dal diverso inquadramento previdenziale, ottenendo un riscontro dall' secondo cui nel periodo dal 2015 al 2017, vi CP_3 era l'impossibilità di riconoscere il suddetto rimborso in ragione dell'inesistenza di “domande di liquidazione dei dipendenti”.
Assumeva la società, come di converso, nel periodo in cui l' inquadrò unilateralmente CP_3 la società convenuta, nel settore industria (quindi negli anni precedenti al 2018), i dipendenti
4 non avrebbero potuto avanzare la richiesta di pagamento diretto all' (ad esempio dei CP_3 permessi ex lege 104), posto che era normativamente previsto l'obbligo di anticipazione da parte del datore di lavoro, mentre per il periodo successivo, 2018-2019, l' sostenne che la CP_3 difficoltà di riconciliare la posizione contributiva della società convenuta era stata generata dal versamento dei contributi nella misura agricola, ma utilizzando i modelli UNIEMENS.
Deduceva, con riguardo al caso di specie, che in corso di rapporto di lavoro aveva CP_1 pagato al ricorrente i permessi ex articolo 33 della Legge n. 104 del 1992, sostituendosi ad
, ma effettuando un'anticipazione che nel regime agricolo non era prevista, attenendo CP_3 per il recupero l'ultimo momento utile, al fine di non penalizzare il suo personale, ed operando la trattenuta solo alla fine della relazione lavorativa e solo perché, cessando il rapporto e dovendo essere liquidate tutte le competenze, avrebbe perso ogni garanzia patrimoniale per il recupero futuro.
A fronte di tali considerazioni chiedeva di integrare il contradditorio nei confronti dell' insistendo nelle conclusioni formulate. CP_3
1.3. Con ordinanza del 19.3.2025 veniva rigetta la richiesta di integrazione del contradditorio ed anche la prova testimoniale articolata dalla parte resistente e rinviata la causa all'udienza del 9.7.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, le parti costituite hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La questione oggetto del presente giudizio verte sulla legittimità del recupero della somma di € 14.057,00, che la società ha effettuato nei confronti del ricorrente, suo CP_1 ex dipendente, in sede di ultima busta paga, a titolo di indennità relativa ai giorni di permesso di cui il lavoratore aveva concretamente usufruito per il periodo dal 2015 al 2021 ai sensi dell'art. 33, c. 3, della legge n. 104 del 1992. Indennità che la società resistente aveva anticipato al lavoratore, in ragione della pendenza del contenzioso contro l' CP_3 sull'inquadramento previdenziale, e che l'ente previdenziale non aveva portato a conguaglio o comunque non aveva restituito.
In altri termini, la domanda proposta dal ricorrente verte sulla legittimità della trattenuta operata dal datore di lavoro nell'ultima busta paga, il quale, pur avendo anticipato l'indennità
5 economica maturata dal dipendente per i permessi ex legge n. 104 del 1992, richiede la restituzione di tali importi al lavoratore stesso, in ragione del contenzioso esistente con l' , in ordine al rifiuto dell'ente previdenziale di conguagliare o comunque restituire le CP_3 somme anticipate, essendo invece onere dell' provvedere nelle forme del pagamento CP_3 diretto.
Eccezione difetto legittimazione passiva
3. Così ricostruito il thema decidendum si ritiene di dover confermare la mancata integrazione del contradditorio nei confronti dell' ed anche il conseguente rigetto CP_3 dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società resistente.
Ed infatti, le difese e le deduzioni poste a fondamento della chiamata di terzo sono solo indirettamente connesse, sotto il profilo oggettivo, alla domanda fatta valere in questa sede dal lavoratore e si fondano su un titolo differente da quello che il lavoratore contesta al datore di lavoro.
Più precisamente, nella fattispecie concreta, incontestato il diritto del lavoratore di ricevere la retribuzione per i permessi ex legge n. 104 del 1992, sulla base di un provvedimento di autorizzazione del 2014 al conguaglio, ed essendo incontestato che lo stesso li abbia CP_3 ottenuti tramite il datore di lavoro, è necessario accertare se sia o meno legittima la condotta del datore di lavoro che ne richiede la restituzione al lavoratore, a prescindere dalle ragioni di credito che l'azienda fa valere nei confronti dell' . CP_3
In altri termini, nel presente giudizio, viene in rilievo la legittimità della condotta del datore di lavoro che intende rivalersi nei confronti del lavoratore, a causa ed in conseguenza dell'omesso riconoscimento, da parte dell' , del conguaglio o della restituzione, che la CP_3 società ritiene di effettuare rispetto alle anticipazioni operate a titolo di indennità per permessi ex articolo 33 della legge n. 104 del 1992.
Detto ancora diversamente, la società resistente intende rivalersi nei confronti del lavoratore per questioni e rapporti interni che, però, non riguardano il dipendente, ma che al contrario involgono esclusivamente l' ed il datore di lavoro, e quindi il diritto o meno al CP_3 conguaglio ed il diritto o meno alla restituzione delle somme anticipate.
In materia di indennità di malattia (per la quale opera lo stesso meccanismo del conguaglio), è incontroverso che l'indennità di malattia è dovuta dall' e viene corrisposta CP_3 all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (Cass. n.
11296 del 2000), tanto che, qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente
6 erogata è l' , e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai CP_3 presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità (Cass. n. 4274 del 2017; Cass. n. 19316 del 2021) e solo nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, non viene in rilievo il rapporto previdenziale, per cui sussiste la legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3076 del 2022; Cass. n.
4274 del 2017).
Nel caso di specie non è discussione la spettanza dei permessi ex articolo 33 della legge n.
104 del 1992 in capo al ricorrente (i cui presupposti non vengono messi in dubbio dall' , CP_3 il quale semmai, nelle note in atti, rileva solo la mancata presentazione di domanda di pagamento diretto, in ragione della natura agricola del rapporto), rispetto ai quali il datore di lavoro ha provveduto ai relativi anticipi, ma viene in discussione la legittimità del recupero effettuato dal datore di lavoro sul dipendente, in ragione dell'omesso riconoscimento da parte dell' del relativo conguaglio o della relativa restituzione. CP_3
Si tratta, quindi, di comprendere se sia legittima o meno la condotta del datore di lavoro, che intende far gravare sul dipendente gli oneri derivanti dai rapporti interni tra la società e l' , in ordine alla questione del conguaglio o della restituzione degli anticipi, atteso che CP_3 non è contestato, neppure dall' , la spettanza dei permessi suddetti, essendo semmai CP_3 negato dall'ente previdenziale il diritto al pagamento diretto, per gli anni 2015, 2016, 2017,
2019 e 2020, in ragione dell'asserita assenza di domanda in tal senso (questione ancora diversa dalla spettanza delle indennità).
Così delineato l'oggetto del contendere si ritiene allora che sia possibile passare al merito della pretesa.
Merito della causa
4. Nel merito la domanda merita accoglimento.
Come sopra esposto, la ragione giustificativa del recupero contestato risiede nell'omesso riconoscimento, da parte dell' , del conguaglio delle somme anticipate dalla CP_3 CP_1 al ricorrente a titolo di indennità ai sensi dell'art. 33, c. 3, della legge n. 104 del 1992, per gli anni dal 2015, 2016, 2017, 2019, 2020.
E' importante sottolineare che l'omesso conguaglio degli anticipi o la mancata restituzione delle somme anticipate al ricorrente non è dovuto alla contestazione, da parte dell' , dei CP_3 presupposti legittimanti l'accesso ai benefici di cui all'articolo 33 comma 3, della legge n. 104 del 1992, essendosi limitato l'istituto, con comunicazione del 09/10/2023 dell'Agenzia di
7 Atri, a negare la richiesta di pagamento diretto per gli anni 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020, in ragione di asserita assenza di domanda in tal senso.
Il presente giudizio, al contrario, è la conseguenza di un contenzioso che ha visto coinvolte la società e l' in ordine all'inquadramento previdenziale applicabile. Le CP_1 CP_3 vicende giudiziarie sono state meglio articolate dalla società resistente nella propria memoria difensiva, nella quale sono state anche indicate tutte le varie implicazioni, in termini di riallineamento, che tale contenzioso ha generato.
Per quanto interessa in questa sede, ci si limita a riferire gli elementi fattuali di maggiore rilievo.
Nel mese di aprile 2015, al termine di una trattativa sindacale che era durata quasi un anno,
dopo aver sottoscritto con la RSU e con le Organizzazioni Sindacali un accordo CP_1 sindacale in data 27 marzo 2015, iniziò a gestire in regime di affitto di azienda lo stabilimento in Roseto degli Abruzzi, già appartenente ad Industrie Rolli Alimentari s.p.a., divenendo anche, ex art. 2112 c.c., il nuovo datore di lavoro dei dipendenti che nello stesso stabilimento già in precedenza lavoravano, tra cui anche il ricorrente.
L' , dopo aver classificato dapprima come impresa industriale ed averla CP_3 CP_1 poi riclassificata come impresa agricola, comunicò la sua nuova decisione di classificare la società convenuta, sulla base dell'attività svolta, nel settore “Industria”.
Tale inquadramento ha poi generato un contenzioso tra le due parti, che si è concluso con la sentenza del Tribunale di Teramo n. 844/2018, pubblicata il 20 novembre 2018, poi passata in giudicato, con la quale veniva accolta l'opposizione della società e ritenuta corretta la qualificazione previdenziale dell'azienda come agricola.
Nelle more del giudizio la S.A.L.P.A., al fine di non prestare acquiescenza alle contestazioni dell'istituto previdenziale, ha continuato a pagare i contributi nella minore e diversa misura prescritta per le imprese agricole, utilizzando le modalità di esposizione contributive a mezzo del flusso DMAG (previsto per il settore Agricolo e non quello
Uniemens previsto per settore Industria), il quale non prevedeva alcuna modalità di conguaglio, essendo previsto il pagamento diretto da parte dell' . CP_3
Di tale aspetto i dipendenti non avevano alcuna contezza, sicchè, per quanto CP_1 riguarda i fini della presente causa, erano fermi per loro le previsioni già esistenti, e nel caso i benefici già concessi con le modalità stabilite con la società Industrie Rolli.
Poiché siffatta modalità di versamento dei contributi agricoli generava ad problemi CP_3 di riconciliazione tra i contributi medesimi e le prestazioni che avrebbe dovuto erogare agli operai di (ad esempio, trattamenti di malattia, trattamenti di disoccupazione, permessi CP_1
8 legge 104/1992, ecc.), che, nel settore agricolo erano a diretto carico della stessa , senza CP_3 alcun meccanismo di anticipazione da parte del datore di lavoro, nel mese di gennaio 2018,
l' propose a un accordo-ponte, da valere sino alla definizione del contenzioso CP_3 CP_1 pendente.
Di tale accordo-ponte risulta riscontro documentale, rappresentato dalla corrispondenza intercorsa tra i legali delle due parti in causa (cfr. doc. 21 e 22 fas. res.), in forza del quale la ditta avrebbe dovuto procedere alla regolarizzazione dei flussi contributivi a partire dal mese di aprile 2015 nonché alla trasmissione dei flussi correnti per implementare le posizioni assicurative dei lavoratori, e di contro l' avrebbe sospeso il recupero dei crediti derivanti CP_3 da eventuali differenze contributive, sino all'esito del primo grado di giudizio.
In altri termini, ai fini contributivi ed anche in relazione a tutti gli istituti connessi (tra cui per quanto rileva in questa le indennità per permessi ex articolo 33 della legge n. 104 del
1992), rimanevano ferme le modalità di adempimento previste per il settore Industria.
Quindi accettò di pagare i contributi, pur proseguendo a quantificarli nella CP_1 minor misura agricola, utilizzando però i modelli UNIEMENS, vale a dire seguendo la modalità di pagamento in uso per le imprese industriali, consentendo in tal modo alla stessa di effettuare quella riconciliazione che prima le risultava non agevole. CP_3
Alla luce dell'accordo-ponte per l'anno 2018, utilizzando i modelli Uniemens e CP_1 disponendo dei codici di recupero, poté procedere al conguaglio delle somme anticipate al ricorrente, le quali non furono trattenute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Come anticipato, nel novembre 2018 fu pronunciata dal Tribunale di Teramo, la sentenza n. 844/2018, con la quale si riconosceva a il diritto, sin dalla sua costituzione, di CP_1 essere classificata come “agricola”.
In ragione di tale qualificazione veniva anche a mutare la disciplina in materia di permessi ex articolo 33 della legge n. 104 del 1992, atteso che per i lavoratori agricoli è previsto il pagamento diretto da parte dell' della relativa indennità, non operando il meccanismo CP_3 del conguaglio.
Dopo avere ottenuto giudizialmente l'inquadramento previdenziale come impresa agricola, la società convenuta avviò un confronto con la Direzione Provinciale di Teramo volto a CP_3 definire, da un lato, la problematica relativa alla riconciliazione delle posizioni previdenziali da , e dall'altro lato, stabilire le modalità di recupero delle indennità Parte_2 che la società aveva anticipato ai lavoratori, le quali, secondo il regime previdenziale agricolo, erano invece soggette al pagamento diretto a carico dell' . CP_3
9 Ritiene la società resistente di aver anticipato i trattamenti assistenziali ai propri dipendenti, senza poter recuperare gli importi anticipati, scontandoli dai suoi flussi, in quanto mai aveva concesso tale possibilità, stante il contenzioso pendente. CP_3
L'azienda resistente ha sottolineato, al riguardo, di aver tentato di definire con l' la CP_3 posizione contributiva dell'azienda, anche in ragione delle potenziali ricadute che una mancata tempestiva riconciliazione avrebbe determinato anche sulle posizioni dei singoli lavoratori (come è avvenuto per il ricorrente , salvo poi inoltrare in data 14 luglio Pt_1
2021, una formale istanza di rimborso delle somme che aveva anticipato ai propri lavoratori, ma che avrebbero dovuto essere a carico dell' . Seguirono ulteriori incontri ma senza CP_3 alcun esito, sicchè la società resistente, cessando il rapporto di lavoro con il ricorrente, ha ritenuto di dover recuperare le somme dalla stessa anticipate a titolo di indennità ex articolo
33 comma 3 della legge n. 104 del 1992.
Da qui il contenzioso in oggetto.
Premessa normativa
5. Al fine di comprendere meglio la questione al vaglio del presente giudizio è forse opportuna una preliminare disamina del contesto normativo di riferimento.
Come noto, l'art. 3, comma 33, Legge 104/1992 prevede che il lavoratore dipendente che assiste una persona in condizione di grave disabilità – coniuge, parente o affine entro un certo grado – abbia il diritto di fruire, anche continuativamente, di 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa. Il successivo comma 4, nella versione applicabile ratione temporis (ovvero antecedente alla modifica del 2022) prevede poi che ai permessi di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 1204 del 1971, art. 7, nonché quelle contenute nella L. 9 dicembre 1977, n. 903, artt. 7 e 8.
Anche per tali permessi quindi - in virtù del richiamo fatto alla L. n. 903 del 1977, art. 8
(abrogato dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 86, che ne ha recepito le previsioni all'art. 43) - è dovuta dall'ente previdenziale un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione, che viene anticipata dal datore di lavoro ed è poi portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti.
Più in particolare, ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 151 del 2001, “1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità
è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.”
10 A sua volta, l'art. 1 del d.l. 663/79 dispone quanto segue:
“A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonchè alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto CP_6 compatibili (2) .
Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l' è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro CP_3 novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa;
scaduto il predetto termine,
l' è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a CP_6 decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.
L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;
per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali;
11 per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.
Si applicano comunque le modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria…”
Il sesto comma di tale disposto normativo prevede, dunque, una serie di ipotesi derogatorie, nelle quali il pagamento viene effettuato direttamente dall' agli aventi diritto
(lavoratori agricoli, lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni).
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dal d.l. n. 663 del 1979, art. 1 (convertito nella l. n. 33 del
1980), l' è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità della l.
n. 833 del 1978, ex art. 74, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all' , con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall' (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1172 del 22/01/2015). CP_3
Fattispecie concreta
6. Trasponendo tali principi al caso di specie, si ritiene che il recupero che la ha CP_1 inteso operare nei confronti del ricorrente, delle indennità anticipate, relative ai giorni di permesso di cui aveva usufruito il lavoratore dal 2015 al 2021 ai sensi dell'art. 33, c. 3, della legge n. 104 del 1992, non sia legittima.
E' indiscusso, infatti, che il ricorrente avesse diritto ad usufruire dei permessi ex articolo
33 co. 3 della legge n. 104 del 1992 e che ne abbia concretamente fruito negli anni dal 2015 al
2021.
Risulta, in particolare, che con provvedimento del 6.8.2014 l' ha accolto la domanda CP_3 presentata dal ricorrente in data 31.7.2014, volta ad ottenere il beneficio di cui all'articolo 33 co. 3 delle n. 104 del 1992, correlato alle condizioni di handicap in situazione di gravità per
Persona_1
Nel provvedimento di accoglimento veniva espressamente previsto che lo stesso avrebbe avuto decorrenza dal 1.8.2014 e che non vi erano limiti di validità temporale.
12 Inoltre, essendo stata verificata preventivamente la congruità della richiesta, l' CP_3 autorizzava il datore di lavoro al conguaglio delle somme anticipate a titolo di indennità economica per il beneficio in parola.
All'epoca dell'autorizzazione, il datore di lavoro del ricorrente era la società Industrie
Rolli Alimentari s.p.a..
In data 14 aprile 2015, in seguito all'assunzione in affitto, da parte di del ramo CP_1
d'azienda dalla società Industrie Rolli Alimentari spa, il ricorrente è stato assunto alle dipendenze dalla cessionaria, mantenendo, dunque, inalterato il diritto ai giorni di permesso ex articolo 33 co. 3 delle n. 104 del 1992, in quanto già previamente autorizzato dall' CP_3 senza limiti temporali.
E' però accaduto che a seguito della contestazione, da parte dell' , dell'inquadramento CP_3 contributivo della società resistente, ritenuta appartenente al settore Industria anziché al settore Agricolo, la in virtù di un accordo-ponte intercorso tra l'ente previdenziale CP_1
e la società resistente, il datore di lavoro ha continuato ad anticipare l'indennità ex articolo 33 co. 3 delle n. 104 del 1992, pur nella consapevolezza che per le aziende agricole, a cui la società riteneva di appartenere, non fosse prevista l'anticipazione da parte del datore di lavoro, ma fosse previsto il pagamento diretto.
A seguito della sentenza del Tribunale di Teramo del 2018 che ha accertato la correttezza dell'inquadramento nel settore “Agricoltura” della S.A.L.P.A., quest'ultima, stante la necessità di riallineamento con l' dei versamenti nelle more avvenuti, ha continuato ad CP_3 anticipare ai propri dipendenti l'indennità per i permessi ex articolo 33 co. 3 delle n. 104 del
1992, per cercare di non penalizzarli in ragione del contenzioso medesimo, pagando di fatto, in via anticipata, debiti che l' avrebbe invece dovuto pagare direttamente. CP_6
Non si tratta, dunque, di un indebito soggettivo ex articolo 2036 c.c., in quanto la società resistente non ha anticipato l'indennità economica ex articolo 33 co. 3 della legge n. 104 del
1992 credendosi debitrice in base ad un errore scusabile, ma ha provveduto al solo fine di non pregiudicare i lavoratori (estranei effettivamente alle dinamiche che il contenzioso sulla qualificazione contributiva avrebbe determinato), nella piena consapevolezza che era l' a CP_3 doverle corrispondere con pagamento diretto.
Di tale problematica il lavoratore è rimasto del tutto estraneo, facendo affidamento sul provvedimento di autorizzazione del 2014 che gli riconosceva il beneficio senza limiti e CP_3 che prevedeva l'anticipazione da parte del datore di lavoro della relativa indennità economica, con diritto di quest'ultimo al conguaglio.
13 Non vi era, dunque, alcun onere per il lavoratore di dover presentare domanda di pagamento diretto, in quanto l' era ben consapevole già del beneficio riconosciuto al CP_3 ricorrente, per il quale veniva a mutare solo il meccanismo di pagamento, a seguito dell'accertata natura agricola dell'azienda resistente.
Il fatto che l' non abbia riconosciuto la richiesta del ricorrente di rimborso delle CP_3 somme trattenuta in busta paga, in ragione della mancanza di domanda di pagamento diretto, non si ritiene determinante ai fini del decidere.
L' Agenzia di Atri ha, infatti, dichiarato che «per gli anni 2015, 2016, 2017, 2019 CP_3
e 2020 non è possibile accogliere la richiesta perché non risultando presentate le relative domande a pagamento diretto».
Tale statuizione nulla toglie al diritto del ricorrente alle indennità per i permessi ex articolo
33 co. 3 delle n. 104 del 1992 maturate per tali annualità, residuando, semmai, un problema interno tra il datore di lavoro e l' circa la ripartizione degli oneri economici, ovvero circa CP_3 il riconoscimento o meno alla restituzione o al relativo conguaglio.
Ad ogni modo, è opportuno nuovamente sottolineare che fino al 2018 l' aveva CP_3
d'ufficio inquadrato la società nel settore Industria (a livello previdenziale ed CP_1 assistenziale), e quindi non vi era alcuna possibilità per il lavoratore di presentare domanda di pagamento diretto, sicchè appare del tutto evidente che la società resistente non ha potuto che anticipare le relative somme, con diritto al relativo conguaglio. Diversamente, il dipendente si sarebbe trovato, infatti, privo delle indennità dovute e riconosciute.
In altri termini, appare contradditoria la posizione dell' nella parte in cui ha negato la CP_3 richiesta del ricorrente, in quanto è stato proprio l'ente previdenziale ad inquadrare l'azienda nel settore Industria (assumendo, dunque, indirettamente che non operava il pagamento diretto ma l'anticipazione delle indennità ex art.33, comma 3 della legge 104/1992 con successivo conguaglio), sicchè non si vede come il lavoratore avrebbe potuto presentare domanda di pagamento diretto.
Dall'altro lato, come sopra esposto, era intercorso tra le parti in causa ( e ) CP_1 CP_3 un accordo ponte per regolamentare la gestione del rapporto contributivo nelle more della definizione del giudizio. Ne consegue che a maggior ragione alcuna domanda di pagamento diretto poteva essere presentata dal lavoratore.
Per il periodo successivo, invece, il dipendente era del tutto ignaro delle ripercussioni che la sentenza del 2018 avrebbe avuto sulla propria posizione lavorativa, nel senso che non operava più l'istituto del conguaglio e che invece vi era il pagamento diretto da parte dell' . CP_3
14 Di contro, l'ente previdenziale era ben consapevole del contenzioso inerente alla classificazione previdenziale ed assistenziale della società resistente e delle implicazioni che un diverso inquadramento avrebbe avuto rispetto alle modalità di corresponsione delle indennità ex articolo 33 co. 3 della legge n. 104 del 1992 riconosciute ai dipendenti della sicchè non possono certo porsi a carico del dipendente (del tutto estraneo a tali CP_1 aspetti) le conseguenze ed il peso economico dell'errore di inquadramento iniziale dell'azienda resistente nel settore Industria.
A seguito della situazione di stallo venutasi a creare a seguito della pronuncia del 2018 in ordine alla qualificazione della come azienda agricola ai fini contributivi, CP_1 quest'ultima ha continuato a pagare al ricorrente, sostituendosi ad , le indennità CP_3 economiche dovute per la fruizione dei permessi ex art.33, comma 3 della legge 104/1992, effettuando consapevolmente un'anticipazione che nel regime agricolo non è prevista, gravando il debito direttamente sull' . CP_3
Solo nel 2020, e nello specifico in data 16.12.2020, il ricorrente ha presentato formale domanda di pagamento diretto nei confronti dell' , tanto da ottenere la regolare CP_3 liquidazione solo per l'annualità 2021.
Ebbene, la circostanza che abbia continuato ad accollarsi l'onere economico CP_1 delle indennità per la fruizione dei permessi ex art.33, comma 3 della legge 104/1992, pur nella consapevolezza che vi avrebbe dovuto provvedere direttamente l' , non può certo CP_3 giustificare, a fronte del rifiuto dell'ente previdenziale di rimborsare/restituire o conguagliare tali somme, il diritto dell'azienda di rivalersi nei confronti del lavoratore, il quale, nella vicenda inerente la classificazione previdenziale della società è rimasto del tutto estraneo.
Al riguardo, valga nuovamente sottolineare, che il diritto del ricorrente alla fruizione dei permessi ex art.33, comma 3 della legge 104/1992 per l'arco temporale dal 2015 al 2020 non
è in discussione, nel senso che ne sussistono tutti i presupposti di legge, essendo, di converso, controversa la gestione interna di ripartizione di tali costi tra la società resistente, che ha anticipato le indennità, e l' che invece si è rifiutato di rimborsare i costi sostenuti CP_3 dall'azienda ed allo stesso tempo si è rifiutato di riconoscere il rimborso al lavoratore delle somme a questo trattenute dal datore di lavoro.
E' allora necessario chiarire che l'unico soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento della indennità ex articolo 33, comma 3 della legge 104/1992 è l' , sicchè nei confronti CP_3 del lavoratore che abbia legittimamente fruito dei permessi ex art.33, comma 3 della legge
104/1992 e delle relative indennità economiche, nulla cambia se vi abbia provveduto l' CP_3
15 in maniera diretta o se vi abbia provveduto il datore di lavoro, effettuando il pagamento di quanto dovuto dall'ente previdenziale.
Né è possibile ritenere sussistente la fattispecie di indebito oggettivo o di indebito soggettivo, in quanto, da un lato, il diritto alle indennità ex art.33, comma 3 della legge
104/1992 sussiste certamente in capo al ricorrente (e quindi non c'è indebito oggettivo), mentre dall'altro lato non risulta che l'azienda abbia provveduto ad anticipare quanto dovuto dal dipendente credendosi debitrice in base ad un errore scusabile, ma vi ha provveduto presumibilmente al fine di non pregiudicare i lavoratori dalle conseguenza del contenzioso relativo alla classificazione previdenziale dell'azienda, contando verosimilmente in una risoluzione della vicenda con l'ente . CP_7
Se, dunque, le indennità ex art.33, comma 3 della legge 104/1992 spettano certamente al ricorrente, si ritiene che il datore di lavoro non può rivalersi sullo stesso per ottenere la restituzione di quanto anticipato, a fronte del rifiuto dell' al relativo rimborso, CP_3 riguardante semmai tale aspetto la regolamentazione dei rapporti di dare ed avere tra la e l'ente previdenziale. CP_1
La somma pagata al ricorrente da a titolo di anticipo delle indennità ex art.33, CP_1 comma 3 della legge 104/1992 è pari ad €14.057,00 e tale importo è stato trattenuto nell'ultima busta paga.
L'illegittimità di tale trattenuta deve essere limitata, però, all'importo di € 12.581,84, in quanto è necessario tenere in considerazione quanto già percepito dal ricorrente in forza di pagamento diretto dell' per il 2021 (€ 1.475,16), non essendo ovviamente possibile per CP_3 il lavoratore ottenere la duplicità dei pagamenti (in questo caso opera effettivamente l'indebito oggettivo).
A fronte di tali premesse la domanda merita, dunque, accoglimento, con la conseguenza che, accertata la illegittimità della trattenuta operata dall'azienda nell'ultima busta paga nei limiti di seguito indicati, la società resistente va condannata a restituire al CP_1 ricorrente la somma di € 12.581,84, al netto di quanto già percepito dall' per il 2021 (€ CP_3
1.475,16), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. dal
01/10/2021 al saldo.
7. Ai fini delle spese di lite si ritiene di dover considerare la assoluta unicità della vicenda,
l'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali sul tema, e la particolarità delle dinamiche che hanno condotto al presente contenzioso, tutti elementi che giustificano una
16 compensazione delle spese di lite quantomeno della metà, per il resto posto a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2352/2024 così provvede:
• In accoglimento del ricorso, accertata e dichiarata la illegittimità della trattenuta operata dall'azienda nell'ultima busta paga nei limiti di seguito indicati, condanna la società resistente alla restituzione a favore del ricorrente della somma di € CP_1
12.581,84, al netto di quanto già percepito dall' per il 2021 (€ 1.475,16), oltre CP_3 interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. dal
01/10/2021 al saldo;
• Previa compensazione della metà, condanna la a rimborsare alla parte CP_1 ricorrente le spese di lite sostenute che liquida in € 2.108,00 per compensi, al netto della compensazione, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 9.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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