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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CA MA, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 728/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Ss73 Levante-V.europa-Loc.due Ponti 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 1 e pubblicata il 11/04/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO-RIFIUT n. ISTANZA_10.05.2023 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siena propone appello avverso la sentenza n. 68/1/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siena, depositata il 11/04/2024, notificata il 29/04/2024 avente ad oggetto il Rimborso Int. CF_Resistente_1 Periodo d'imposta:
2019 Valore economico dell'atto: 533.311,11.
1.1. Espone che con ricorso notificato il 04.01.2024, Resistente_1 impugnava avanti alla Corte di Giustizia di I grado di Siena il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione
Finanziaria all'istanza presenta in data 10.05.2023, finalizzata ad ottenere il rimborso delle ritenute operate sui dividendi esteri per un importo pari a € 533.311,11, per violazione della Convenzione in essere tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni. Chiedeva di dichiarare la contrarietà alla disciplina richiamata in ricorso del diniego formatosi per silentium e di condannare l'Amministrazione alla restituzione dell'importo di € 533.311,11, oltre interessi. Resistente_1 dal 2010 era titolare di n.
3.579.083 azioni della società quotata tedesca Società_1 , amministrate in Italia per il tramite di un mandato fiduciario con
Società_2l'intermediario residente in S.r.l., gestite in regime di risparmio amministrato ex art. 6 D.Lgs. n. 461/97. Per tale mandato fiduciario, Società_2 S.r.l. aveva aperto un conto corrente con Banca_1 AG, filiale di Düsseldorf, ove venivano materialmente accreditati i dividendi erogati dalla soc. Società_1, al netto della ritenuta alla fonte effettuata dall'erogante, secondo la legislazione domestica tedesca. Nell'anno 2019, con riferimento al risultato di gestione del periodo di imposta 2018, la Società_1 aveva distribuito ai titolari delle proprie azioni un dividendo unitario lordo pari a € 1,83 per azione, applicando il regime di tassazione domestico ai rispettivi percipienti. I suddetti dividendi venivano tassati in Germania con una imposta ordinaria del 25%, oltre ad un contributo di solidarietà pari al 1,375%, con conseguente imposizione complessiva pari al 26,375%.
Resistente_1 in data 11.4.2019 riceveva dalla soc. Società_1, con accredito sul suddetto conto corrente, il dividendo unitario lordo di € 1,83 per ciascuna azione detenuta (n. 3.579.083), per un totale lordo complessivo di € 6.549.721,89 (= € 6.459.709,68 + € 90.012,21). Sul tale importo lordo veniva trattenuta alla fonte l'aliquota ordinaria domestica di tassazione dei dividendi pari complessivamente al 26,375%, ossia ad € 1.727.489,14, quali somme ritenute alla fonte all'atto della distribuzione. Pertanto, la ricorrente in data 11.4.2019 percepiva dividendi netti pari a € 4.822.232,75 (dividendo lordo di € 6.549.721,89 al netto delle ritenute pari a € 1.727.489,14).
Essendo la ricorrente fiscalmente residente in Italia, l'imposta ritenuta alla fonte dalla soc.
Società_1 e versata in Germania, ai sensi dell'art. 10, par. 2, della Convenzione tra Italia e Germania del
18.10.1989 (pubblicata in G.U. del 27.11.1992, n. 380) non poteva eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi (€ 6.549.721,89), ossia un importo pari a € 982.458,28, Resistente_1 provvedeva a chiedere allo Stato tedesco il rimborso di € 745.030,87, ossia pari alla differenza di tassazione fra la predetta ritenuta subìta alla fonte del 26,375% (€ 1.727.489,14) e quella, massima, del 15% operante ai sensi del Trattato contro le doppie imposizioni (€ 982.458,28).
La Società_2, nella sua qualità di intermediario finanziario residente in Italia, di conseguenza calcolava sull'importo dei dividendi già al netto delle imposte trattenute in Germania (€ 4.822.232,75), la ritenuta del 26% di cui all'art. 27, c. 4, del D.P.R. n. 600/1973, pari a € 1.253.780,52, prelevandola dal conto fiduciario il 16.5.2019 e versandola all'Erario italiano con modello F24 in data 16.7.2019 ex art. 8, c. 1, n. 5, Dpr. n. 602/1973. La Società_2 S.r.l., al momento del futuro incasso del suddetto importo di € 745.030,87 liquiderà e verserà in Italia una ulteriore imposta sostitutiva del 26%, pari a € 193.708,03, con la conseguenza che la relativa differenza tra i due suddetti importi di tributi, pari a € 533.311,11 (=€
745.030,87 – 193.708,03) costituirà l'ammontare dell'imposta definitivamente assolta all'estero dalla ricorrente.
Per effetto, quindi, del suddetto meccanismo di duplice assolvimento dell'imposta e al netto dell'importo rimborsabile in Germania, l'imposta complessivamente subita dalla ricorrente sarà pari a
€ 2.429.946,82, corrispondente al 37,1% dell'ammontare dei dividendi lordi originari (pari a €
6.549.721,89), e dunque eccedente di € 727.019,13 (ossia per l'11,1% del dividendo originario) rispetto a quanto effettivamente dovuto in Italia (ossia il 26% di € 6.549.721,89). Ne consegue che il reddito percepito nell'anno 2019 dalla sig.ra Resistente_1, generato dalla erogazione dei dividendi Società_1 in argomento, ha subito una illegittima doppia imposizione pari a € 533.311,11, essendo stato tale ammontare ritenuto alla fonte in Germania all'atto della corresponsione dei dividendi e versato definitivamente (per la quota convenzionale del 15%) all'Erario tedesco, non essendo suscettibile ex lege di rimborso (a differenza dell'aliquota eccedente dell'11,375%), nonché ulteriormente assoggettato ad imposizione in Italia, all'atto del versamento delle ritenute operate dalla
Società_2 S.r.l. effettuato in data 16.7.2019”
1.2. Resisteva l'Agenzia delle Entrate, rilevando che la normativa prevede dei limiti alla doppia imposizione, ma non la esclude totalmente.
1.3. La CGT1 accoglieva il ricorso, rilevando che la ricorrente aveva dimostrato l'avvenuto pagamento delle imposte indicate (in Germania e in Italia) e che la Cassazione ha recentemente statuito che contrariamente a quanto previsto dalla normativa domestica italiana (art. 165 del TUIR), il contribuente che percepisce dei dividendi esteri per i quali ha assolto l'imposta sostitutiva italiana del
26%, ha diritto al riconoscimento di un credito d'imposta per le ritenute già subite all'estero (es.
10%/15%), quale meccanismo necessario per evitare fenomeni di doppia imposizione sui dividendi, contenuto nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.
1.4. Con l'appello, l'Agenzia delle Entrate ribadiva la propria interpretazione.
1.5. Resiste la contribuente.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato e va respinto.
L'art. 10, par. 2, lett. b), della Convenzione Italia-Germania in materia di doppia imposizione (Legge 459/1992) prevede che «l'imposta prelevata nello Stato della fonte non può eccedere il 15 % dell'ammontare lordo dei dividendi» quando il percettore è una persona fisica residente nell'altro Stato.
La norma interna (art. 18 TUIR), prevede che i dividendi siano soggetti all'imposta sostitutiva del 26% senza il credito d'imposta. La norma prevede una tassazione al lordo della ritenuta estera. Ciò vuole dire che la tassazione complessiva sarebbe del 41% (15%+ 26%).
Nel caso in cui intervenga nella riscossione un intermediario finanziario italiano, la base imponibile sulla quale l'intermediario applica il 26% è il c.d. "netto frontiera", cioè quanto incassato in Italia dall'intermediario dopo la ritenuta estera, quindi su 85 (art. 27 comma 4-bis del DPR 600/1973).
Tale ritenuta esaurisce gli obblighi dichiarativi del contribuente. Il gravame complessivo sarebbe quindi 37,1% (15%+ 22,1%). Anche in questo caso, senza il credito per le imposte pagate all'estero. Quanto sopra deve però essere applicato nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, che all'art. 24 prevede che al residente italiano spetta il credito d'imposta per le imposte pagate nei Germania (il c.d. "credito d'imposta convenzionale"), nei limiti massimi previsti dalla convenzione (cioè il 15%): “se un residente della
Repubblica italiana riceve elementi di reddito imponibili nella Repubblica federale di Germania, la
Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica federale di Germania, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo”.
In tal senso la normativa domestica, che non riconosce il credito per le imposte estere, deve ritenersi superata dagli accordi internazionali che hanno un grado superiore (art. 169 TUIR).
Ed infatti la Cassazione si è espressa in due occasioni (n. 25698/2022 e 10204/2024) in senso favorevole ai contribuenti, affermando che la tesi restrittiva dell'Agenzia delle Entrate non ha fondamento giuridico;
quanto meno per le convenzioni internazionali che hanno un testo uguale a quella in esame: la Corte di Cassazione ha affermato che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa domestica italiana (art. 165 del TUIR), il contribuente che percepisce dei dividendi esteri per i quali ha assolto l'imposta sostitutiva italiana del 26%, ha diritto al riconoscimento di un credito d'imposta per le ritenute già subite all'estero (es. 10%/15%), quale meccanismo necessario per evitare fenomeni di doppia imposizione sui dividendi, contenuto nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri. Né si dica che applicando tale principio la contribuente riceverebbe un vantaggio fiscale rispetto al contribuente che paga le imposte su dividendi conseguiti in Italia: la Resistente_1, infatti, ha correttamente limitato la richiesta di rimborso in modo tale da pagare il 26% del lordo (e cioè di € 6.549.721,89) e non del netto (dopo la sottrazione del 15% dell'imposta tedesca).
3. La particolarità della fattispecie e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non ancora assestati giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Firenze, 12.1.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CA MA, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 728/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Ss73 Levante-V.europa-Loc.due Ponti 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 68/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 1 e pubblicata il 11/04/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO-RIFIUT n. ISTANZA_10.05.2023 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siena propone appello avverso la sentenza n. 68/1/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siena, depositata il 11/04/2024, notificata il 29/04/2024 avente ad oggetto il Rimborso Int. CF_Resistente_1 Periodo d'imposta:
2019 Valore economico dell'atto: 533.311,11.
1.1. Espone che con ricorso notificato il 04.01.2024, Resistente_1 impugnava avanti alla Corte di Giustizia di I grado di Siena il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione
Finanziaria all'istanza presenta in data 10.05.2023, finalizzata ad ottenere il rimborso delle ritenute operate sui dividendi esteri per un importo pari a € 533.311,11, per violazione della Convenzione in essere tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni. Chiedeva di dichiarare la contrarietà alla disciplina richiamata in ricorso del diniego formatosi per silentium e di condannare l'Amministrazione alla restituzione dell'importo di € 533.311,11, oltre interessi. Resistente_1 dal 2010 era titolare di n.
3.579.083 azioni della società quotata tedesca Società_1 , amministrate in Italia per il tramite di un mandato fiduciario con
Società_2l'intermediario residente in S.r.l., gestite in regime di risparmio amministrato ex art. 6 D.Lgs. n. 461/97. Per tale mandato fiduciario, Società_2 S.r.l. aveva aperto un conto corrente con Banca_1 AG, filiale di Düsseldorf, ove venivano materialmente accreditati i dividendi erogati dalla soc. Società_1, al netto della ritenuta alla fonte effettuata dall'erogante, secondo la legislazione domestica tedesca. Nell'anno 2019, con riferimento al risultato di gestione del periodo di imposta 2018, la Società_1 aveva distribuito ai titolari delle proprie azioni un dividendo unitario lordo pari a € 1,83 per azione, applicando il regime di tassazione domestico ai rispettivi percipienti. I suddetti dividendi venivano tassati in Germania con una imposta ordinaria del 25%, oltre ad un contributo di solidarietà pari al 1,375%, con conseguente imposizione complessiva pari al 26,375%.
Resistente_1 in data 11.4.2019 riceveva dalla soc. Società_1, con accredito sul suddetto conto corrente, il dividendo unitario lordo di € 1,83 per ciascuna azione detenuta (n. 3.579.083), per un totale lordo complessivo di € 6.549.721,89 (= € 6.459.709,68 + € 90.012,21). Sul tale importo lordo veniva trattenuta alla fonte l'aliquota ordinaria domestica di tassazione dei dividendi pari complessivamente al 26,375%, ossia ad € 1.727.489,14, quali somme ritenute alla fonte all'atto della distribuzione. Pertanto, la ricorrente in data 11.4.2019 percepiva dividendi netti pari a € 4.822.232,75 (dividendo lordo di € 6.549.721,89 al netto delle ritenute pari a € 1.727.489,14).
Essendo la ricorrente fiscalmente residente in Italia, l'imposta ritenuta alla fonte dalla soc.
Società_1 e versata in Germania, ai sensi dell'art. 10, par. 2, della Convenzione tra Italia e Germania del
18.10.1989 (pubblicata in G.U. del 27.11.1992, n. 380) non poteva eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi (€ 6.549.721,89), ossia un importo pari a € 982.458,28, Resistente_1 provvedeva a chiedere allo Stato tedesco il rimborso di € 745.030,87, ossia pari alla differenza di tassazione fra la predetta ritenuta subìta alla fonte del 26,375% (€ 1.727.489,14) e quella, massima, del 15% operante ai sensi del Trattato contro le doppie imposizioni (€ 982.458,28).
La Società_2, nella sua qualità di intermediario finanziario residente in Italia, di conseguenza calcolava sull'importo dei dividendi già al netto delle imposte trattenute in Germania (€ 4.822.232,75), la ritenuta del 26% di cui all'art. 27, c. 4, del D.P.R. n. 600/1973, pari a € 1.253.780,52, prelevandola dal conto fiduciario il 16.5.2019 e versandola all'Erario italiano con modello F24 in data 16.7.2019 ex art. 8, c. 1, n. 5, Dpr. n. 602/1973. La Società_2 S.r.l., al momento del futuro incasso del suddetto importo di € 745.030,87 liquiderà e verserà in Italia una ulteriore imposta sostitutiva del 26%, pari a € 193.708,03, con la conseguenza che la relativa differenza tra i due suddetti importi di tributi, pari a € 533.311,11 (=€
745.030,87 – 193.708,03) costituirà l'ammontare dell'imposta definitivamente assolta all'estero dalla ricorrente.
Per effetto, quindi, del suddetto meccanismo di duplice assolvimento dell'imposta e al netto dell'importo rimborsabile in Germania, l'imposta complessivamente subita dalla ricorrente sarà pari a
€ 2.429.946,82, corrispondente al 37,1% dell'ammontare dei dividendi lordi originari (pari a €
6.549.721,89), e dunque eccedente di € 727.019,13 (ossia per l'11,1% del dividendo originario) rispetto a quanto effettivamente dovuto in Italia (ossia il 26% di € 6.549.721,89). Ne consegue che il reddito percepito nell'anno 2019 dalla sig.ra Resistente_1, generato dalla erogazione dei dividendi Società_1 in argomento, ha subito una illegittima doppia imposizione pari a € 533.311,11, essendo stato tale ammontare ritenuto alla fonte in Germania all'atto della corresponsione dei dividendi e versato definitivamente (per la quota convenzionale del 15%) all'Erario tedesco, non essendo suscettibile ex lege di rimborso (a differenza dell'aliquota eccedente dell'11,375%), nonché ulteriormente assoggettato ad imposizione in Italia, all'atto del versamento delle ritenute operate dalla
Società_2 S.r.l. effettuato in data 16.7.2019”
1.2. Resisteva l'Agenzia delle Entrate, rilevando che la normativa prevede dei limiti alla doppia imposizione, ma non la esclude totalmente.
1.3. La CGT1 accoglieva il ricorso, rilevando che la ricorrente aveva dimostrato l'avvenuto pagamento delle imposte indicate (in Germania e in Italia) e che la Cassazione ha recentemente statuito che contrariamente a quanto previsto dalla normativa domestica italiana (art. 165 del TUIR), il contribuente che percepisce dei dividendi esteri per i quali ha assolto l'imposta sostitutiva italiana del
26%, ha diritto al riconoscimento di un credito d'imposta per le ritenute già subite all'estero (es.
10%/15%), quale meccanismo necessario per evitare fenomeni di doppia imposizione sui dividendi, contenuto nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri.
1.4. Con l'appello, l'Agenzia delle Entrate ribadiva la propria interpretazione.
1.5. Resiste la contribuente.
1.6. All'esito dell'udienza, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato e va respinto.
L'art. 10, par. 2, lett. b), della Convenzione Italia-Germania in materia di doppia imposizione (Legge 459/1992) prevede che «l'imposta prelevata nello Stato della fonte non può eccedere il 15 % dell'ammontare lordo dei dividendi» quando il percettore è una persona fisica residente nell'altro Stato.
La norma interna (art. 18 TUIR), prevede che i dividendi siano soggetti all'imposta sostitutiva del 26% senza il credito d'imposta. La norma prevede una tassazione al lordo della ritenuta estera. Ciò vuole dire che la tassazione complessiva sarebbe del 41% (15%+ 26%).
Nel caso in cui intervenga nella riscossione un intermediario finanziario italiano, la base imponibile sulla quale l'intermediario applica il 26% è il c.d. "netto frontiera", cioè quanto incassato in Italia dall'intermediario dopo la ritenuta estera, quindi su 85 (art. 27 comma 4-bis del DPR 600/1973).
Tale ritenuta esaurisce gli obblighi dichiarativi del contribuente. Il gravame complessivo sarebbe quindi 37,1% (15%+ 22,1%). Anche in questo caso, senza il credito per le imposte pagate all'estero. Quanto sopra deve però essere applicato nel rispetto di quanto disposto dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, che all'art. 24 prevede che al residente italiano spetta il credito d'imposta per le imposte pagate nei Germania (il c.d. "credito d'imposta convenzionale"), nei limiti massimi previsti dalla convenzione (cioè il 15%): “se un residente della
Repubblica italiana riceve elementi di reddito imponibili nella Repubblica federale di Germania, la
Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica federale di Germania, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo”.
In tal senso la normativa domestica, che non riconosce il credito per le imposte estere, deve ritenersi superata dagli accordi internazionali che hanno un grado superiore (art. 169 TUIR).
Ed infatti la Cassazione si è espressa in due occasioni (n. 25698/2022 e 10204/2024) in senso favorevole ai contribuenti, affermando che la tesi restrittiva dell'Agenzia delle Entrate non ha fondamento giuridico;
quanto meno per le convenzioni internazionali che hanno un testo uguale a quella in esame: la Corte di Cassazione ha affermato che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa domestica italiana (art. 165 del TUIR), il contribuente che percepisce dei dividendi esteri per i quali ha assolto l'imposta sostitutiva italiana del 26%, ha diritto al riconoscimento di un credito d'imposta per le ritenute già subite all'estero (es. 10%/15%), quale meccanismo necessario per evitare fenomeni di doppia imposizione sui dividendi, contenuto nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con gli Stati esteri. Né si dica che applicando tale principio la contribuente riceverebbe un vantaggio fiscale rispetto al contribuente che paga le imposte su dividendi conseguiti in Italia: la Resistente_1, infatti, ha correttamente limitato la richiesta di rimborso in modo tale da pagare il 26% del lordo (e cioè di € 6.549.721,89) e non del netto (dopo la sottrazione del 15% dell'imposta tedesca).
3. La particolarità della fattispecie e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non ancora assestati giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Firenze, 12.1.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro