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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/12/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 860/2023 R.G., promossa da:
c.f. e p.i.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Montaquila (IS), via Donatello n. 10, rappresentata e assistita dall'avv. Pagano Fabio del Foro di Napoli;
- parte attrice opponente - contro
p.i.: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Gravellona Toce (VB), via Caduti sul Lavoro n. 23, rappresentata e assistita dall'avv. Beer Alberto del Foro di Verbania;
- parte convenuta opposta - avente per oggetto: Somministrazione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 648/2023, emesso dal Tribunale di Verbania nel procedimento R.G. n. 184/2023, su ricorso di a socio unico, Controparte_1 con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 26.059,06, oltre interessi e spese di procedura. L'opponente esponeva che, nel corso dell'esecuzione dei lavori di “Sistemazione idrogeologica del bacino del Rio Lovich – fase di completamento III lotto” nel Comune di
Gravellona Toce, si era rivolta alla società opposta per la fornitura di terra da coltivo.
Secondo il prezzo richiesto nelle fatture azionate in Parte_1 monitorio risultava superiore sia a quello concordato verbalmente con il sig. CP_1 sia ai valori ricavabili dal prezziario regionale 2021 della Regione Piemonte, per lavorazioni analoghe.
In particolare, parte opponente sosteneva di aver concordato un corrispettivo pari ad €
0,40 al quintale per terra da coltivo, € 0,35 per vagliato riciclato ed € 0,30 per terra da vagliato riciclato, mentre le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio recavano prezzi unitari superiori;
chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la rideterminazione del corrispettivo eventualmente dovuto.
Si costituiva contestando integralmente le avverse allegazioni. Controparte_1
La convenuta opposta deduceva di avere regolarmente fornito la “terra da coltivo” richiesta, per i quantitativi risultanti dai documenti di trasporto e dalle fatture, e di aver concordato con la società opponente i prezzi poi esposti in fattura. La convenuta opposta allegava inoltre che tali prezzi erano comunque conformi ai prezzi di mercato per forniture e della stessa tipologia come quella per cui è giudizio. chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento
“del diverso maggiore o minore importo determinando all'esito del presente giudizio”, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. 231/2002.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dalle parti e mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, affidata al ctu geom. Per_1
[...]
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 ottobre 2025.
L'opposizione interposta da non è fondata e deve essere Parte_1 rigettata per quanto di ragione. Dalla documentazione prodotta, dalle deduzioni delle parti e dall'escussione dei testimoni risulta pacifico che la società opposta ha fornito a favore dell'opponente “terra da coltivo” per una quantità pari a complessivi 20.536,00 q.li.
La controversia verte dunque unicamente sulla verifica della pattuizione tra le parti del prezzo della merce oggetto di causa, e, in difetto di prova di una specifica pattuizione, sulla congruità dei prezzi effettivamente applicati da rispetto ai Controparte_1 prezzi correnti di mercato.
L'attrice opponente allegava di aver concordato con l'opposta prezzi unitari pari ad €
0,40/ql per la terra da coltivo, € 0,35 e € 0,30/ql per altre tipologie di materiale.
Ad esito dell'escussione dei testimoni, tuttavia, non è emersa la prova dell'intervenuto accordo sul prezzo della merce tra le parti. In particolare, il teste , pur Testimone_1 avendo riferito di contatti preliminari con la fornitrice in ordine ad un prezzo “di massima” sensibilmente diverso da quello poi azionato in fattura, ha altresì precisato che la definizione delle condizioni economiche sarebbe avvenuta tra l'opposta e Parte_2
essendosi egli limitato a favorire i contatti. Il teste a sua
[...] Parte_2 volta, dichiarava di non essere a conoscenza dell'avvenuto accordo alle condizioni di prezzo dedotte dall'opponente, escludendo di aver concordato i prezzi con la fornitrice e riferendo che, secondo quanto gli era stato rappresentato, del relativo accordo si sarebbe occupato il geom. Tes_1
La prova testimoniale, in sostanza, non dimostrava quali fossero state le condizioni economiche alla base del rapporto di fornitura oggetto di causa.
In tale quadro, preso atto che né le deposizioni testimoniali né la documentazione prodotta consentivano di accertare in modo univoco quale fosse il prezzo effettivamente concordato tra le parti, si è reso necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare – sulla base dei listini e dei prezziari di settore – la congruità dei corrispettivi indicati nelle fatture rispetto ai prezzi correnti di mercato.
Dalla relazione tecnica, che questo giudice reputa logica, accurata e correttamente motivata, risulta che «il prezzo della merce oggetto di causa […] può essere considerato conforme al prezzo corrente o di mercato risultante dai listini».
Ne consegue che le domande di parte opponente non possono trovare accoglimento. L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo n. 648/2023 deve essere confermato.
La soccombenza dell'attrice opponente impone la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, avuto riguardo all'attività espletata nelle diverse fasi di giudizio.
Considerata l'oggettiva necessità dell'accertamento tecnico per definire la congruità del prezzo in assenza di prova univoca della pattuizione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 860/2023 R.G. così provvede:
▪ rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 648/2023 emesso dal Tribunale di Verbania nel procedimento R.G. n.
184/2023;
▪ conferma il decreto ingiuntivo n. 648/2023;
▪ condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
▪ compensa le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Verbania, 13/12/2025.
Il giudice dott. Luca Verga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 860/2023 R.G., promossa da:
c.f. e p.i.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Montaquila (IS), via Donatello n. 10, rappresentata e assistita dall'avv. Pagano Fabio del Foro di Napoli;
- parte attrice opponente - contro
p.i.: , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Gravellona Toce (VB), via Caduti sul Lavoro n. 23, rappresentata e assistita dall'avv. Beer Alberto del Foro di Verbania;
- parte convenuta opposta - avente per oggetto: Somministrazione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 648/2023, emesso dal Tribunale di Verbania nel procedimento R.G. n. 184/2023, su ricorso di a socio unico, Controparte_1 con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 26.059,06, oltre interessi e spese di procedura. L'opponente esponeva che, nel corso dell'esecuzione dei lavori di “Sistemazione idrogeologica del bacino del Rio Lovich – fase di completamento III lotto” nel Comune di
Gravellona Toce, si era rivolta alla società opposta per la fornitura di terra da coltivo.
Secondo il prezzo richiesto nelle fatture azionate in Parte_1 monitorio risultava superiore sia a quello concordato verbalmente con il sig. CP_1 sia ai valori ricavabili dal prezziario regionale 2021 della Regione Piemonte, per lavorazioni analoghe.
In particolare, parte opponente sosteneva di aver concordato un corrispettivo pari ad €
0,40 al quintale per terra da coltivo, € 0,35 per vagliato riciclato ed € 0,30 per terra da vagliato riciclato, mentre le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio recavano prezzi unitari superiori;
chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la rideterminazione del corrispettivo eventualmente dovuto.
Si costituiva contestando integralmente le avverse allegazioni. Controparte_1
La convenuta opposta deduceva di avere regolarmente fornito la “terra da coltivo” richiesta, per i quantitativi risultanti dai documenti di trasporto e dalle fatture, e di aver concordato con la società opponente i prezzi poi esposti in fattura. La convenuta opposta allegava inoltre che tali prezzi erano comunque conformi ai prezzi di mercato per forniture e della stessa tipologia come quella per cui è giudizio. chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento
“del diverso maggiore o minore importo determinando all'esito del presente giudizio”, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. 231/2002.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dalle parti e mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, affidata al ctu geom. Per_1
[...]
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 ottobre 2025.
L'opposizione interposta da non è fondata e deve essere Parte_1 rigettata per quanto di ragione. Dalla documentazione prodotta, dalle deduzioni delle parti e dall'escussione dei testimoni risulta pacifico che la società opposta ha fornito a favore dell'opponente “terra da coltivo” per una quantità pari a complessivi 20.536,00 q.li.
La controversia verte dunque unicamente sulla verifica della pattuizione tra le parti del prezzo della merce oggetto di causa, e, in difetto di prova di una specifica pattuizione, sulla congruità dei prezzi effettivamente applicati da rispetto ai Controparte_1 prezzi correnti di mercato.
L'attrice opponente allegava di aver concordato con l'opposta prezzi unitari pari ad €
0,40/ql per la terra da coltivo, € 0,35 e € 0,30/ql per altre tipologie di materiale.
Ad esito dell'escussione dei testimoni, tuttavia, non è emersa la prova dell'intervenuto accordo sul prezzo della merce tra le parti. In particolare, il teste , pur Testimone_1 avendo riferito di contatti preliminari con la fornitrice in ordine ad un prezzo “di massima” sensibilmente diverso da quello poi azionato in fattura, ha altresì precisato che la definizione delle condizioni economiche sarebbe avvenuta tra l'opposta e Parte_2
essendosi egli limitato a favorire i contatti. Il teste a sua
[...] Parte_2 volta, dichiarava di non essere a conoscenza dell'avvenuto accordo alle condizioni di prezzo dedotte dall'opponente, escludendo di aver concordato i prezzi con la fornitrice e riferendo che, secondo quanto gli era stato rappresentato, del relativo accordo si sarebbe occupato il geom. Tes_1
La prova testimoniale, in sostanza, non dimostrava quali fossero state le condizioni economiche alla base del rapporto di fornitura oggetto di causa.
In tale quadro, preso atto che né le deposizioni testimoniali né la documentazione prodotta consentivano di accertare in modo univoco quale fosse il prezzo effettivamente concordato tra le parti, si è reso necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare – sulla base dei listini e dei prezziari di settore – la congruità dei corrispettivi indicati nelle fatture rispetto ai prezzi correnti di mercato.
Dalla relazione tecnica, che questo giudice reputa logica, accurata e correttamente motivata, risulta che «il prezzo della merce oggetto di causa […] può essere considerato conforme al prezzo corrente o di mercato risultante dai listini».
Ne consegue che le domande di parte opponente non possono trovare accoglimento. L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo n. 648/2023 deve essere confermato.
La soccombenza dell'attrice opponente impone la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, avuto riguardo all'attività espletata nelle diverse fasi di giudizio.
Considerata l'oggettiva necessità dell'accertamento tecnico per definire la congruità del prezzo in assenza di prova univoca della pattuizione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 860/2023 R.G. così provvede:
▪ rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 648/2023 emesso dal Tribunale di Verbania nel procedimento R.G. n.
184/2023;
▪ conferma il decreto ingiuntivo n. 648/2023;
▪ condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA come per legge;
▪ compensa le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Verbania, 13/12/2025.
Il giudice dott. Luca Verga