Articolo 2 della Legge 26 marzo 2003, n. 48
Articolo 1Articolo 3
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30 marzo 2003
Art. 2. (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici). 1. Dopo l' articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 , e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici). - 1.
Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e' la fondazione di diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal CONI in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico (CIO) con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.
2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarita' dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilita' anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, ne' alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attivita' e i compiti del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO.
3. Nello svolgimento di tutte le proprie attivita', il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalita'".
Note all'art. 2:
- Per il riferimento alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 , si vedano le note all'art. 1.
Entrata in vigore il 30 marzo 2003
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