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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/05/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3592 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
, nato l'[...] nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, AS, Parte_1 ivi residente in [...]n. 58, identificato con Passaporto n. Numer_1
, nato il [...] nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, AS, Parte_2 ivi residente in [...]n. 58, identificato con Passaporto n. Numer_2
, nata il [...] nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, AS, Parte_3 residente in [...]n. 58, città di San Paolo, stato di San Paolo, AS, identificata con Passaporto n. Numer_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Mignacca del Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 14 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_1 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
, nato il [...] nella città di San Paolo, Stato di San Paolo, AS, figlio di RSona_1
e , atto trascritto presso il Comune di RSona_2 RSona_3
ON (CS) atto n. 84/II/B/ U. LON dell'anno 2022 (all.to n. 5), il quale non si era mai naturalizzato brasiliano e non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana come da certificato negativo di naturalizzazione (all.to n. 4) trasmettendola validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, contraeva matrimonio in data 22.05.1971 nella città di San RSona_1
Paolo, stato di San Paolo, AS, con atto trascritto presso il Comune di RSona_4 RS ON (CS), atto n. 28/II/C/ U. dell'anno 2022 (all.to n. 6).
Dall'unione di con nasceva il 11.03.1972 RSona_1 RSona_6
nella città di San Paolo, stato di San Paolo, AS (all.to n. 7). Per_1 Parte_1 1 In data 05.12.1998 contraeva matrimonio nella città di San Paolo, stato di Parte_1
San Paolo, AS, con (all.to n. 8). Parte_4
Dall'unione di con nascevano il 25.08.2000 Parte_1 Parte_4 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, AS (all.to n. 9) e il Parte_2
20.02.2003 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, AS (all.to n. Parte_3
10).
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di San Paolo (AS) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Consolato
In tale quadro, è emerso che dall'esame della lista di attesa pubblicata sul sito del Consolato generale d'Italia a San Paolo, tale amministrazione nel corso dell'anno 2024 ha ancora in corso la evasione di richieste formulate nell'anno 2015, invece, il sistema “Prenotami” è destinato, infruttuosamente, alla formazione della lista d'attesa relativa all'anno 2024. In maniera ancor più specifica si rileva come il Consolato generale d'Italia a San Paolo, sul proprio sito ufficiale, dichiara che sono da valutare le richieste dei richiedenti 2015 (all.to n. 15).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha preso visione del ricorso e non ha formulato conclusioni. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 14 maggio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
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Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di ON, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in AS.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino RSona_1 agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano)
e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile,
2 e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in AS, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del Consolato. L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_5 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
In ogni caso, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San Paolo (AS) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale. La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 12.6.2025
Il Giudice dott. Pietro Care'
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