TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/11/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1180/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NI DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 maggio 2025 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Manno n. Parte_1 C.F._1
41, presso e nello studio dell'Avv. Rossella Pinna (C.F. , che la rappresenta e C.F._2
difende in forza di procura allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi residente in Controparte_1 C.F._3
via Rosello n. 36,
RESISTENTE- CONTUMACE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: v. verbale di udienza del 28 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26 maggio 2025 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge con cui ha contratto matrimonio civile Controparte_1
pagina 1 di 6 in Sassari in data 2 marzo 2013, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al N.
12 P. 1 S. - anno 2013.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli (Sassari – 23.05.2012), Persona_1 Per_2
Per (Sassari – 21.08.2013) e (Sassari – 23.05.2017), tutti minorenni, ha dedotto che da tempo l'unione affettiva fra i coniugi era venuta meno a causa di una profonda incompatibilità caratteriale, al punto tale che tra gli stessi non esisteva più alcuna forma di comunione di vita, né materiale né spirituale.
Sotto il profilo economico ha rappresentato di essere disoccupata da diversi anni e di dedicarsi alla cura della casa e dei figli, di cui si occupava in via quasi esclusiva, e di abitare con loro in un appartamento di proprietà dei suoi genitori mentre il resistente, per contro, dopo anni di lavoro come dipendente, aveva aperto un bar in corso Trinità a Sassari, denominato “La bella Trinità”.
Ha concluso chiedendo: “1)- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) - La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale sita a Sassari in via Rosello n. 36 di proprietà dei Pt_1
Per_ propri genitori;
3)- I tre figli minori (12 anni), (11 anni) e (7 anni) Persona_1 Per_2
verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.4)- Il signor potrà vedere e tenere con sé i figli nella più ampia libertà e previo contatto con i CP_2
predetti e con la signora e in ogni caso: almeno due pomeriggi a settimana ed a fine settimana Pt_1
alternati, dal sabato mattina alla domenica sera. 5)- Il sig. verserà alla sig.ra la somma CP_1 Pt_1 mensile di €. 600,00 a titolo di mantenimento per i tre figli (200,00 ciascuno) ed euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento per la moglie disoccupata e priva di qualsiasi fonte di reddito, che dovranno essere versate entro il 5 di ogni mese, compresi gli arretrati non versati a partire dal deposito della presente domanda;
6) L'assegno unico sarà versato integralmente in favore della sig.ra Parte_1
in quanto genitore collocatario e privo di reddito (Cass. Civile Ord. N. 4675 del 22.02.2025). 7)-
Saranno ad integrale carico del sig. tutte le spese straordinarie, debitamente documentate, CP_2
che si dovessero rendere necessarie per la moglie ed i tre figli minori;
8) - con vittoria di spese, diritti
e onorari.”
Benché ritualmente citato il resistente non si è costituito nel presente giudizio ma è tuttavia comparso personalmente all'udienza del 28.10.2025 dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento dei figli e della moglie con la somma richiesta dalla ricorrente ed esprimendo la volontà di tenere con sé i figli oltre alla domenica, anche il martedì e il giovedì pomeriggio.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c., essendo emerso dalle allegazioni della ricorrente, non smentite dal pagina 2 di 6 resistente, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Quanto ai provvedimenti accessori si osserva quanto segue.
Per Deve disporsi l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, Persona_1 Per_2
con collocazione presso la madre nella casa coniugale sita in via Rosello n. 36, come richiesto dalla ricorrente, non essendo state allegate né essendo emerse criticità tali da giustificare la deroga al principio generale della bigenitorialità condivisa.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, devono accogliersi le conclusioni di parte ricorrente come meglio precisate all'udienza del 28 ottobre 2025, peraltro in accordo a quanto proposto dal resistente comparso personalmente, per cui il padre potrà esercitare il diritto di visita dei figli Per_1
Per
e ogni martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21.00 e tutte le domeniche
[...] Per_2
dalle ore 11.00 sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, in quanto orari compatibili con l'attività lavorativa del resistente.
In ordine al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo ove sia necessario il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto delle esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali.
In particolare, si evidenzia che (Cass. civ. sez. 1, Sentenza n. 17089 del 2013) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Orbene, in difetto della costituzione del resistente e di conseguente rappresentazione delle sue condizioni reddituali, deve disporsi a carico del signor quale contributo per il mantenimento CP_1
Per dei figli e , l'assegno mensile di € 600,00, rivalutabile annualmente Persona_1 Per_2
secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza.
Tale importo, difatti, deve considerarsi come il contributo minimo indispensabile per poter provvedere alle esigenze dei figli tenuto conto dell'età e delle conseguenti esigenze degli stessi e in ordine al quale il resistente ha comunque prestato il proprio assenso.
pagina 3 di 6 Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% secondo il protocollo CNF.
L'Assegno Unico per i figli erogato dall'INPS verrà percepito interamente dalla madre con cui i minori trascorrono la maggior parte del loro tempo.
Deve inoltre essere accolta la domanda della ricorrente al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore.
Come è noto, i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del coniuge si evincono dall'art. 156 c.c., per cui è necessario che il coniuge richiedente non abbia subito l'addebito della separazione, non disponga di adeguati redditi propri, ossia si trovi in una condizione economica deteriore rispetto al coniuge obbligato e che l'altro coniuge abbia la possibilità economica di provvedere al pagamento.
Se è vero, come chiarito dalla Suprema Corte che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ. sent. n. 12196/17 ed in senso conforme cfr. sent. n.
16809/19, n. 4327/22), pur tuttavia in merito al tenore di vita, occorre difatti menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 18287/18).
Tale pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento. Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età.
Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ciò posto, fermo restando che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una seria e attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618 e 5 novembre 2007 n. 23051) e che “le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una pagina 4 di 6 funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia relativa a rapporti estranei al sistema tributario concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (v. Cass. 16 settembre 2015 n. 18196; in senso conforme: Cass. 12 giugno 2006 n. 13592 e 28 aprile 2006 n. 9876), il Collegio ritiene provata la sperequazione della attuale situazione reddituale e patrimoniale delle parti:
è pacifico, infatti, che la Polo è disoccupata e priva di alcun reddito come dimostrato dalla documentazione versata in atti. Per contro il resistente, che ha rinunciato a costituirsi ed a rappresentare le proprie condizioni reddituali, è titolare di una propria attività lavorativa e, comparso in udienza, si è dichiarato disponibile a versare un contributo per il mantenimento della signora, che il Collegio, anche valorizzando tali affermazioni, reputa congruo stabilire nella cifra di € 200,00 mensili, da corrispondersi con le stesse modalità di cui al contributo per il mantenimento dei figli,
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 16 aprile
2024 così provvede:
- dichiara la separazione tra i coniugi (C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
Sassari il 16.08.1989, ivi residente in [...], (C.F. Controparte_1
) nato a [...] il [...], ivi residente in [...], che C.F._3
hanno contratto matrimonio in SASSARI in data 02 marzo2013, atto iscritto nei registri del predetto Comune al n. 12 P. 1 S. - anno 2013;
Per
- affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2
collazione prevalente presso la madre;
- il padre, potrà vedere e tenere con sé i figli minori tutti i martedì e giovedì Controparte_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00 e ogni domenica dalle ore 11.00 sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola,
- fissa, quale contributo per il mantenimento dei figli minori a carico del padre, Controparte_1
l'assegno mensile di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.),
- Tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori secondo il protocollo C.N.F., ed eventuali ulteriori solo se previamente concordate;
pagina 5 di 6 - L'Assegno Unico per i figli minori erogato dall'INPS verrà percepito interamente dalla madre
, come già avviene;
Parte_1
- fissa quale contributo per il mantenimento della ricorrente a carico di Parte_1 CP_1
l'assegno mensile di € 200,00 da rivalutare annualmente secondo il pertinente indice
[...]
Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della signora, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.),
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di SASSARI di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa NI EI
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NI DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 maggio 2025 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Manno n. Parte_1 C.F._1
41, presso e nello studio dell'Avv. Rossella Pinna (C.F. , che la rappresenta e C.F._2
difende in forza di procura allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi residente in Controparte_1 C.F._3
via Rosello n. 36,
RESISTENTE- CONTUMACE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte ricorrente: v. verbale di udienza del 28 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26 maggio 2025 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la pronuncia di separazione dal coniuge con cui ha contratto matrimonio civile Controparte_1
pagina 1 di 6 in Sassari in data 2 marzo 2013, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al N.
12 P. 1 S. - anno 2013.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli (Sassari – 23.05.2012), Persona_1 Per_2
Per (Sassari – 21.08.2013) e (Sassari – 23.05.2017), tutti minorenni, ha dedotto che da tempo l'unione affettiva fra i coniugi era venuta meno a causa di una profonda incompatibilità caratteriale, al punto tale che tra gli stessi non esisteva più alcuna forma di comunione di vita, né materiale né spirituale.
Sotto il profilo economico ha rappresentato di essere disoccupata da diversi anni e di dedicarsi alla cura della casa e dei figli, di cui si occupava in via quasi esclusiva, e di abitare con loro in un appartamento di proprietà dei suoi genitori mentre il resistente, per contro, dopo anni di lavoro come dipendente, aveva aperto un bar in corso Trinità a Sassari, denominato “La bella Trinità”.
Ha concluso chiedendo: “1)- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) - La sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale sita a Sassari in via Rosello n. 36 di proprietà dei Pt_1
Per_ propri genitori;
3)- I tre figli minori (12 anni), (11 anni) e (7 anni) Persona_1 Per_2
verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre.4)- Il signor potrà vedere e tenere con sé i figli nella più ampia libertà e previo contatto con i CP_2
predetti e con la signora e in ogni caso: almeno due pomeriggi a settimana ed a fine settimana Pt_1
alternati, dal sabato mattina alla domenica sera. 5)- Il sig. verserà alla sig.ra la somma CP_1 Pt_1 mensile di €. 600,00 a titolo di mantenimento per i tre figli (200,00 ciascuno) ed euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento per la moglie disoccupata e priva di qualsiasi fonte di reddito, che dovranno essere versate entro il 5 di ogni mese, compresi gli arretrati non versati a partire dal deposito della presente domanda;
6) L'assegno unico sarà versato integralmente in favore della sig.ra Parte_1
in quanto genitore collocatario e privo di reddito (Cass. Civile Ord. N. 4675 del 22.02.2025). 7)-
Saranno ad integrale carico del sig. tutte le spese straordinarie, debitamente documentate, CP_2
che si dovessero rendere necessarie per la moglie ed i tre figli minori;
8) - con vittoria di spese, diritti
e onorari.”
Benché ritualmente citato il resistente non si è costituito nel presente giudizio ma è tuttavia comparso personalmente all'udienza del 28.10.2025 dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento dei figli e della moglie con la somma richiesta dalla ricorrente ed esprimendo la volontà di tenere con sé i figli oltre alla domenica, anche il martedì e il giovedì pomeriggio.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c., essendo emerso dalle allegazioni della ricorrente, non smentite dal pagina 2 di 6 resistente, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Quanto ai provvedimenti accessori si osserva quanto segue.
Per Deve disporsi l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori, Persona_1 Per_2
con collocazione presso la madre nella casa coniugale sita in via Rosello n. 36, come richiesto dalla ricorrente, non essendo state allegate né essendo emerse criticità tali da giustificare la deroga al principio generale della bigenitorialità condivisa.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, devono accogliersi le conclusioni di parte ricorrente come meglio precisate all'udienza del 28 ottobre 2025, peraltro in accordo a quanto proposto dal resistente comparso personalmente, per cui il padre potrà esercitare il diritto di visita dei figli Per_1
Per
e ogni martedì e giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21.00 e tutte le domeniche
[...] Per_2
dalle ore 11.00 sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, in quanto orari compatibili con l'attività lavorativa del resistente.
In ordine al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo ove sia necessario il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto delle esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali.
In particolare, si evidenzia che (Cass. civ. sez. 1, Sentenza n. 17089 del 2013) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Orbene, in difetto della costituzione del resistente e di conseguente rappresentazione delle sue condizioni reddituali, deve disporsi a carico del signor quale contributo per il mantenimento CP_1
Per dei figli e , l'assegno mensile di € 600,00, rivalutabile annualmente Persona_1 Per_2
secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.), con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza.
Tale importo, difatti, deve considerarsi come il contributo minimo indispensabile per poter provvedere alle esigenze dei figli tenuto conto dell'età e delle conseguenti esigenze degli stessi e in ordine al quale il resistente ha comunque prestato il proprio assenso.
pagina 3 di 6 Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% secondo il protocollo CNF.
L'Assegno Unico per i figli erogato dall'INPS verrà percepito interamente dalla madre con cui i minori trascorrono la maggior parte del loro tempo.
Deve inoltre essere accolta la domanda della ricorrente al riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore.
Come è noto, i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del coniuge si evincono dall'art. 156 c.c., per cui è necessario che il coniuge richiedente non abbia subito l'addebito della separazione, non disponga di adeguati redditi propri, ossia si trovi in una condizione economica deteriore rispetto al coniuge obbligato e che l'altro coniuge abbia la possibilità economica di provvedere al pagamento.
Se è vero, come chiarito dalla Suprema Corte che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ. sent. n. 12196/17 ed in senso conforme cfr. sent. n.
16809/19, n. 4327/22), pur tuttavia in merito al tenore di vita, occorre difatti menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (sent. n. 18287/18).
Tale pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento. Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età.
Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ciò posto, fermo restando che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una seria e attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618 e 5 novembre 2007 n. 23051) e che “le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una pagina 4 di 6 funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia relativa a rapporti estranei al sistema tributario concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (v. Cass. 16 settembre 2015 n. 18196; in senso conforme: Cass. 12 giugno 2006 n. 13592 e 28 aprile 2006 n. 9876), il Collegio ritiene provata la sperequazione della attuale situazione reddituale e patrimoniale delle parti:
è pacifico, infatti, che la Polo è disoccupata e priva di alcun reddito come dimostrato dalla documentazione versata in atti. Per contro il resistente, che ha rinunciato a costituirsi ed a rappresentare le proprie condizioni reddituali, è titolare di una propria attività lavorativa e, comparso in udienza, si è dichiarato disponibile a versare un contributo per il mantenimento della signora, che il Collegio, anche valorizzando tali affermazioni, reputa congruo stabilire nella cifra di € 200,00 mensili, da corrispondersi con le stesse modalità di cui al contributo per il mantenimento dei figli,
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 16 aprile
2024 così provvede:
- dichiara la separazione tra i coniugi (C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
Sassari il 16.08.1989, ivi residente in [...], (C.F. Controparte_1
) nato a [...] il [...], ivi residente in [...], che C.F._3
hanno contratto matrimonio in SASSARI in data 02 marzo2013, atto iscritto nei registri del predetto Comune al n. 12 P. 1 S. - anno 2013;
Per
- affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2
collazione prevalente presso la madre;
- il padre, potrà vedere e tenere con sé i figli minori tutti i martedì e giovedì Controparte_1 dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00 e ogni domenica dalle ore 11.00 sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola,
- fissa, quale contributo per il mantenimento dei figli minori a carico del padre, Controparte_1
l'assegno mensile di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.),
- Tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori secondo il protocollo C.N.F., ed eventuali ulteriori solo se previamente concordate;
pagina 5 di 6 - L'Assegno Unico per i figli minori erogato dall'INPS verrà percepito interamente dalla madre
, come già avviene;
Parte_1
- fissa quale contributo per il mantenimento della ricorrente a carico di Parte_1 CP_1
l'assegno mensile di € 200,00 da rivalutare annualmente secondo il pertinente indice
[...]
Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della signora, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.),
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di SASSARI di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa NI EI
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6