CASS
Sentenza 5 maggio 2021
Sentenza 5 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2021, n. 17186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17186 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2021 |
Testo completo
per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha chiesto che il ricorso sia rigettato;
sentito il difensore d'ufficio dell'indagata RU Re, avv.to Angelo Nicotera, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 09/12/2020 il Tribunale di IA - Sezione per il riesame, in accoglimento del gravame proposto, in proprio e quale legale rappresentante del trust "Camilla", da RU Re, indagata per il delitto di riciclaggio nel procedimento in cui sono coindagati per i delitti di associazione per delinquere, truffa, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebita Penale Sent. Sez. 3 Num. 17186 Anno 2021 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 23/03/2021 compensazione ND LE e FA NI, annullava il vincolo cautelare apposto dalla P.G. sui beni confluiti nel trust menzionato (istituito dalla NI), in fase di esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto il precedente 15/02/2020 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in via diretta, nei confronti della World Trading & Service s.r.l. per la somma di Euro 3.385.412,00 e nei confronti della Milla Studio s.r.l. per la somma di Euro 75.217,00 e, in caso di incapienza patrimoniale di dette società, nei confronti dei predetti ND LE e FA NI, in solido, per la somma di Euro 3.460.629,00, disponendo, per l'effetto, la restituzione all'avente diritto di detti beni. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IA, articolando un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge e, segnatamente, degli artt. 125, comma 3, e 325 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Nello specifico, il rappresentante della pubblica accusa censura la decisione del Tribunale distrettuale nella parte in cui ha ritenuto insufficiente, ai fini della valutazione del fumus dei delitti tributari fondanti il sequestro di cui trattasi (disposto, come detto, in data 15/02/2020), le conversazioni intercettate, riportate nella richiesta di applicazione di misura cautelare del precedente 23/12/2020, nonché l'ulteriore materiale probatorio depositato a seguito di richiesta di trasmissione atti ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che la motivazione sul punto risulterebbe del tutto assente o, comunque, apparente. 3. Con memoria presentata in data 17/03/2021 il difensore d'ufficio dell'indagata RU Re, avv.to Angelo Nicotera, ha esposto considerazioni a sostegno della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero, rilevando che il Tribunale del riesame, mediante richiamo al proprio provvedimento del 15/09/2020, avrebbe escluso la natura simulatoria del trust, aggiungendo che difetterebbe un concreto interesse a impugnare, in quanto l'eventuale favorevole apprezzamento della doglianza non condurrebbe all'accoglimento del ricorso ed osservando, infine, che non sarebbe riscontrabile nel caso di specie quella totale assenza della motivazione che si traduce in violazione di legge, atteso che il dedotto vizio di motivazione si risolverebbe in 2 una mera critica alla struttura argomentativa del provvedimento impugnato, la cui valutazione è preclusa al giudice di legittimità. 4. Con ulteriore memoria presentata in udienza il predetto difensore ha ribadito le argomentazioni già precedentemente esposte e ha sostenuto che il trust "Camilla", di cui la propria assistita è legale rappresentante, non ha natura simulatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IA è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Come posto in rilievo allorquando si è sintetizzato l'unico motivo di doglianza cui è affidato il gravame, il pubblico ministero lamenta violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza gravata, nella parte in cui sono state ritenute insufficienti, ai fini della delibazione del fumus dei delitti tributari fondanti il decreto di sequestro, le conversazioni intercettate, menzionate nella richiesta di applicazione di misura cautelare personale del 23/12/2020, e l'ulteriore materiale probatorio depositato a seguito di richiesta di trasmissione atti ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. 3. Orbene, la disamina del ricorso azionato dalla parte pubblica rivela che esso si sostanzia in una mera confutazione, non meglio argomentata, dell'asserto del Tribunale del riesame relativo all'omessa trasmissione degli atti d'indagine a fondamento del decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari in data 15/02/2020. Sul piano concreto, tuttavia, il ricorrente ammette pacificamente, nel corpo dell'atto di gravame, di aver trasmesso al Tribunale distrettuale atti diversi da quelli posti a base di tale provvedimento cautelare, come si desume dal passo dell'impugnativa in cui si afferma testualmente che «... nel procedimento penale che si incardinava, il Pubblico Ministero trasmetteva, tra l'altro, gli atti di indagine posti alla base del decreto di sequestro preventivo del 4.6.2020 nonché la richiesta cautelare posta alla base del decreto di sequestro del 15.2.2020, in cui sono riportati i brani delle conversazioni intercettate nel corso dell'indagine, richiamati dal G.i.p. nel decreto del 15.2.2020 quali elementi gravemente indiziari della commissione dei reati tributari per i quali disponeva il sequestro dei profitti illeciti, ritenendo così la sussistenza del fumus commissi delicti». 3 Tale passaggio - in particolare laddove, con riferimento al decreto impugnato del 15/02/2020, si limita ad affermare di avere trasmesso unicamente la "richiesta cautelare" - sembrerebbe dare, anzi, riscontro a quanto sostenuto dal giudice gravato in ordine all'omessa trasmissione degli atti di indagine giustificativi del sequestro stesso, la qual cosa porterebbe, sul piano logico, ad escludere la sussistenza della dedotta violazione di legge sub specie di erronea od omessa applicazione del disposto degli artt. 325 e 125, comma 3, cod. proc. pen. Quanto sin qui illustrato non preclude, peraltro, di osservare che, nel caso di specie, il thema deliberandi rimesso al Tribunale distrettuale dall'indagata attraverso la richiesta di riesame, così come emergente dalla prima parte dell'atto impugnato, sembrerebbe non avere riguardato la sussistenza del fumus commissi delicti - che, come si è visto, il giudice della cautela si è detto impossibilitato a valutare proprio in ragione dell'omessa trasmissione degli atti a fondamento dell'adozione del vincolo preventivo - ma, piuttosto, l'effettiva disponibilità del trust "Camilla", appreso nella fase di esecuzione del vincolo stesso, senza che di tale aspetto si sia fatto concretamente carico il ricorso in disamina. Né, per altro verso, può sottacersi che con l'atto di gravame non è stata neppure dedotta la natura simulatoria del trust, esclusa, invece, incidentalmente dal provvedimento del Tribunale del riesame. 3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IA va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/03/2021
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha chiesto che il ricorso sia rigettato;
sentito il difensore d'ufficio dell'indagata RU Re, avv.to Angelo Nicotera, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 09/12/2020 il Tribunale di IA - Sezione per il riesame, in accoglimento del gravame proposto, in proprio e quale legale rappresentante del trust "Camilla", da RU Re, indagata per il delitto di riciclaggio nel procedimento in cui sono coindagati per i delitti di associazione per delinquere, truffa, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebita Penale Sent. Sez. 3 Num. 17186 Anno 2021 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ES GENNARO Data Udienza: 23/03/2021 compensazione ND LE e FA NI, annullava il vincolo cautelare apposto dalla P.G. sui beni confluiti nel trust menzionato (istituito dalla NI), in fase di esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto il precedente 15/02/2020 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in via diretta, nei confronti della World Trading & Service s.r.l. per la somma di Euro 3.385.412,00 e nei confronti della Milla Studio s.r.l. per la somma di Euro 75.217,00 e, in caso di incapienza patrimoniale di dette società, nei confronti dei predetti ND LE e FA NI, in solido, per la somma di Euro 3.460.629,00, disponendo, per l'effetto, la restituzione all'avente diritto di detti beni. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IA, articolando un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge e, segnatamente, degli artt. 125, comma 3, e 325 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Nello specifico, il rappresentante della pubblica accusa censura la decisione del Tribunale distrettuale nella parte in cui ha ritenuto insufficiente, ai fini della valutazione del fumus dei delitti tributari fondanti il sequestro di cui trattasi (disposto, come detto, in data 15/02/2020), le conversazioni intercettate, riportate nella richiesta di applicazione di misura cautelare del precedente 23/12/2020, nonché l'ulteriore materiale probatorio depositato a seguito di richiesta di trasmissione atti ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che la motivazione sul punto risulterebbe del tutto assente o, comunque, apparente. 3. Con memoria presentata in data 17/03/2021 il difensore d'ufficio dell'indagata RU Re, avv.to Angelo Nicotera, ha esposto considerazioni a sostegno della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero, rilevando che il Tribunale del riesame, mediante richiamo al proprio provvedimento del 15/09/2020, avrebbe escluso la natura simulatoria del trust, aggiungendo che difetterebbe un concreto interesse a impugnare, in quanto l'eventuale favorevole apprezzamento della doglianza non condurrebbe all'accoglimento del ricorso ed osservando, infine, che non sarebbe riscontrabile nel caso di specie quella totale assenza della motivazione che si traduce in violazione di legge, atteso che il dedotto vizio di motivazione si risolverebbe in 2 una mera critica alla struttura argomentativa del provvedimento impugnato, la cui valutazione è preclusa al giudice di legittimità. 4. Con ulteriore memoria presentata in udienza il predetto difensore ha ribadito le argomentazioni già precedentemente esposte e ha sostenuto che il trust "Camilla", di cui la propria assistita è legale rappresentante, non ha natura simulatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IA è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Come posto in rilievo allorquando si è sintetizzato l'unico motivo di doglianza cui è affidato il gravame, il pubblico ministero lamenta violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza gravata, nella parte in cui sono state ritenute insufficienti, ai fini della delibazione del fumus dei delitti tributari fondanti il decreto di sequestro, le conversazioni intercettate, menzionate nella richiesta di applicazione di misura cautelare personale del 23/12/2020, e l'ulteriore materiale probatorio depositato a seguito di richiesta di trasmissione atti ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. 3. Orbene, la disamina del ricorso azionato dalla parte pubblica rivela che esso si sostanzia in una mera confutazione, non meglio argomentata, dell'asserto del Tribunale del riesame relativo all'omessa trasmissione degli atti d'indagine a fondamento del decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari in data 15/02/2020. Sul piano concreto, tuttavia, il ricorrente ammette pacificamente, nel corpo dell'atto di gravame, di aver trasmesso al Tribunale distrettuale atti diversi da quelli posti a base di tale provvedimento cautelare, come si desume dal passo dell'impugnativa in cui si afferma testualmente che «... nel procedimento penale che si incardinava, il Pubblico Ministero trasmetteva, tra l'altro, gli atti di indagine posti alla base del decreto di sequestro preventivo del 4.6.2020 nonché la richiesta cautelare posta alla base del decreto di sequestro del 15.2.2020, in cui sono riportati i brani delle conversazioni intercettate nel corso dell'indagine, richiamati dal G.i.p. nel decreto del 15.2.2020 quali elementi gravemente indiziari della commissione dei reati tributari per i quali disponeva il sequestro dei profitti illeciti, ritenendo così la sussistenza del fumus commissi delicti». 3 Tale passaggio - in particolare laddove, con riferimento al decreto impugnato del 15/02/2020, si limita ad affermare di avere trasmesso unicamente la "richiesta cautelare" - sembrerebbe dare, anzi, riscontro a quanto sostenuto dal giudice gravato in ordine all'omessa trasmissione degli atti di indagine giustificativi del sequestro stesso, la qual cosa porterebbe, sul piano logico, ad escludere la sussistenza della dedotta violazione di legge sub specie di erronea od omessa applicazione del disposto degli artt. 325 e 125, comma 3, cod. proc. pen. Quanto sin qui illustrato non preclude, peraltro, di osservare che, nel caso di specie, il thema deliberandi rimesso al Tribunale distrettuale dall'indagata attraverso la richiesta di riesame, così come emergente dalla prima parte dell'atto impugnato, sembrerebbe non avere riguardato la sussistenza del fumus commissi delicti - che, come si è visto, il giudice della cautela si è detto impossibilitato a valutare proprio in ragione dell'omessa trasmissione degli atti a fondamento dell'adozione del vincolo preventivo - ma, piuttosto, l'effettiva disponibilità del trust "Camilla", appreso nella fase di esecuzione del vincolo stesso, senza che di tale aspetto si sia fatto concretamente carico il ricorso in disamina. Né, per altro verso, può sottacersi che con l'atto di gravame non è stata neppure dedotta la natura simulatoria del trust, esclusa, invece, incidentalmente dal provvedimento del Tribunale del riesame. 3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IA va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/03/2021