Art. 21. Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 19 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 20, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'UBI.
Articolo 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 245
Articolo 20Articolo 22
Articolo 21 della Legge 31 dicembre 2012, n. 245
Versione
1 febbraio 2013
1 febbraio 2013