Art. 7.
Le aliquote di tassa sugli assegni bancari emessi in conformita' del regio decreto 21 dicembre 9393, n. 1736, e previste dall'art. 35 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, sono stabilite come segue:
a) assegni emessi su banchieri: tassa fissa L. 1;
b) assegni emessi su persone ed enti che non siano banche, istituti di credito e banchieri e che siano pagabili soltanto all'estero: tassa fissa L. 3.
La suddetta tassa fissa di L. 3 e' comprensiva della tassa graduale di quietanza;
c) assegni contenenti la menzione prevista dal capoverso dell' art. 4 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , per l'accertamento dell'esistenza dei fondi:
tassa graduale L. 1 per ogni 10.000 lire o frazione di 10.000 lire dell'importo dell'assegno, col massimo di L. 40 di tassa, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno.
Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa previste dall'art. 202 della citata tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 , e successive modificazioni.
Le aliquote di tassa sugli assegni bancari emessi in conformita' del regio decreto 21 dicembre 9393, n. 1736, e previste dall'art. 35 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, sono stabilite come segue:
a) assegni emessi su banchieri: tassa fissa L. 1;
b) assegni emessi su persone ed enti che non siano banche, istituti di credito e banchieri e che siano pagabili soltanto all'estero: tassa fissa L. 3.
La suddetta tassa fissa di L. 3 e' comprensiva della tassa graduale di quietanza;
c) assegni contenenti la menzione prevista dal capoverso dell' art. 4 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , per l'accertamento dell'esistenza dei fondi:
tassa graduale L. 1 per ogni 10.000 lire o frazione di 10.000 lire dell'importo dell'assegno, col massimo di L. 40 di tassa, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno.
Nella stessa misura sono determinate le aliquote di tassa previste dall'art. 202 della citata tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268 , e successive modificazioni.