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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 732/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
AN SI AR (carta di identità brasiliana n. 10.301.874-8), nato il [...] in [...], Brasile;
MI MU SI GE (carta di identità brasiliana n.
37.384.016-0), nato l'[...] in [...], Brasile;
IC DE LO AR (passaporto brasiliano n. FP060304), nato il
12.04.1985 in Campinas (SP), Brasile;
LI DE LO AR (carta di identità brasiliana n. 44.256.875-7), nata il [...] in [...], Brasile;
IA DE LO AR (carta di identità brasiliana n. 52.049.853-7), nata il [...] in [...], Brasile, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Bedon, Cristina Cambiaghi ed
Elisabetta Chiesi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda, sito in Milano, via Fontana n. 5;
Ricorrenti contro
MINISTERO DELL'INTERNO
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da IO PA, cittadino italiano nato il [...]
a Civitanova del NI (IS), successivamente emigrato in Brasile, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il Ministero ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 23 dicembre 2024, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
Con memoria depositata il 9.1.2025, il Pubblico Ministero ha sollevato questione di legittimità costituzionale, sulla scorta della ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza, dell'articolo 1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, chiedendo la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
***
1) Sulla questione di legittimità costituzionale
Ritiene il Giudicante che la questione, pur rilevante, sia manifestamente infondata.
Il PM, richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il
Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui «è cittadino per nascita: a) il figlio di padre
o di madre cittadini», senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ha chiesto la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale. La questione, come prospettata dal PM, pur essendo rilevante – trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe
- , si rivela, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la medesima giurisprudenza di legittimità richiamata dal PM nelle proprie osservazioni, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza.
Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa
Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 l. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte
Costituzionale.
In conclusione, la questione in commento è manifestamente infondata e deve essere respinta, di tal che occorre procedere alla definizione del contenzioso nel merito.
2) Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano all'odierno ricorrente è compiutamente documentata.
Le parti attrici hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente, il certificato di battesimo e il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig.
IL ZO unitamente agli ulteriori atti di nascita e di matrimonio dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadina italiana.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: OM ZO, ascendente degli odierni ricorrenti e figlia di IL ZO, ha contratto matrimonio nel 1926 con cittadino brasiliano, perdendo involontariamente la cittadinanza italiana, e di conseguenza, la possibilità di trasmetterla ai discendenti per effetto della legge vigente all'epoca); la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta la questione di legittimità costituzionale;
- dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno;
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Campobasso, 24.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 732/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
AN SI AR (carta di identità brasiliana n. 10.301.874-8), nato il [...] in [...], Brasile;
MI MU SI GE (carta di identità brasiliana n.
37.384.016-0), nato l'[...] in [...], Brasile;
IC DE LO AR (passaporto brasiliano n. FP060304), nato il
12.04.1985 in Campinas (SP), Brasile;
LI DE LO AR (carta di identità brasiliana n. 44.256.875-7), nata il [...] in [...], Brasile;
IA DE LO AR (carta di identità brasiliana n. 52.049.853-7), nata il [...] in [...], Brasile, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Bedon, Cristina Cambiaghi ed
Elisabetta Chiesi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda, sito in Milano, via Fontana n. 5;
Ricorrenti contro
MINISTERO DELL'INTERNO
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della loro discendenza da IO PA, cittadino italiano nato il [...]
a Civitanova del NI (IS), successivamente emigrato in Brasile, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il Ministero ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 23 dicembre 2024, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
Con memoria depositata il 9.1.2025, il Pubblico Ministero ha sollevato questione di legittimità costituzionale, sulla scorta della ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza, dell'articolo 1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, chiedendo la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
***
1) Sulla questione di legittimità costituzionale
Ritiene il Giudicante che la questione, pur rilevante, sia manifestamente infondata.
Il PM, richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il
Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui «è cittadino per nascita: a) il figlio di padre
o di madre cittadini», senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ha chiesto la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale. La questione, come prospettata dal PM, pur essendo rilevante – trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe
- , si rivela, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la medesima giurisprudenza di legittimità richiamata dal PM nelle proprie osservazioni, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza.
Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa
Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 l. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte
Costituzionale.
In conclusione, la questione in commento è manifestamente infondata e deve essere respinta, di tal che occorre procedere alla definizione del contenzioso nel merito.
2) Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano all'odierno ricorrente è compiutamente documentata.
Le parti attrici hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente, il certificato di battesimo e il certificato di non naturalizzazione brasiliana del sig.
IL ZO unitamente agli ulteriori atti di nascita e di matrimonio dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadina italiana.
Dall'esame dei documenti prodotti risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di un passaggio generazionale per linea femminile (ed invero: OM ZO, ascendente degli odierni ricorrenti e figlia di IL ZO, ha contratto matrimonio nel 1926 con cittadino brasiliano, perdendo involontariamente la cittadinanza italiana, e di conseguenza, la possibilità di trasmetterla ai discendenti per effetto della legge vigente all'epoca); la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile
1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e
29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con
“salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del
1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta la questione di legittimità costituzionale;
- dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno;
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Campobasso, 24.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi