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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 756/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ANTONIO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5658/2021 depositato il 28/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2026/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 6 e pubblicata il 16/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29620180055729121000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29620180055729121000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 28 settembre 2021 il sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2026/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo – Sez. VI – depositata il 16 giugno 2021, che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29620180055729121000, relativa a IRPEF ed IVA anno d'imposta 2015.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26 febbraio 2024 l'appellante dichiarava di avere presentato in data 10 giugno 2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata – rottamazione-quater ex art. 1, commi 231 ss., L.
197/2022 e che con nota del 28 luglio 2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli aveva comunicato l'importo complessivo dovuto, pari ad € 13.339,45, con piano di rateizzazione in 18 rate, scadenti dal 31.10.2023 al
30.11.2027.
Precisava di avere integralmente pagato la prima rata di € 1.379,90 con scadenza 31.10.2023 e la seconda rata di € 1.380,02 con scadenza 30.11.2023.
Con ordinanza del 26 febbraio 2024, questa Corte disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022.
Successivamente, con nota di deposito del 9 ottobre 2025 (NIR D-3713699/2025), l'appellante depositava documentazione comprovante il regolare pagamento di tutte le rate previste dal piano di definizione agevolata, come da ricevute bancarie e modelli pagoPA allegati.
All'udienza del 19.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che il giudizio sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere quando sopravvengono fatti che eliminano la ragione della lite.
Di recente ha affermato Cass. 29574/2025 che “con l'art. 12-bis, D.L. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, L. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Nel caso in esame risulta documentalmente provato che l'appellante ha presentato istanza di adesione il
10.06.2023 e che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato l'accoglimento con nota del 28.07.2023.
Il sig. Ricorrente_1 ha pagato tempestivamente la prima rata e ha inoltre versato anche le rate successive, come attestato dalle ricevute prodotte.
Pertanto, la definizione agevolata deve ritenersi perfezionata e il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Tale sopravvenienza fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio avente ad oggetto la cartella impugnata in prime cure – definita all'interno del perimetro della rottamazione – e impone, pertanto, la dichiarazione di estinzione del presente appello per cessata materia del contendere (art. 46 cit.).
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate pure considerato che la condanna alle spese del ricorrente contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass. n. 10198/2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Palermo, 19.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
EL UV NI RA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ANTONIO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5658/2021 depositato il 28/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2026/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 6 e pubblicata il 16/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29620180055729121000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29620180055729121000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 28 settembre 2021 il sig. Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 2026/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo – Sez. VI – depositata il 16 giugno 2021, che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29620180055729121000, relativa a IRPEF ed IVA anno d'imposta 2015.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26 febbraio 2024 l'appellante dichiarava di avere presentato in data 10 giugno 2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata – rottamazione-quater ex art. 1, commi 231 ss., L.
197/2022 e che con nota del 28 luglio 2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione gli aveva comunicato l'importo complessivo dovuto, pari ad € 13.339,45, con piano di rateizzazione in 18 rate, scadenti dal 31.10.2023 al
30.11.2027.
Precisava di avere integralmente pagato la prima rata di € 1.379,90 con scadenza 31.10.2023 e la seconda rata di € 1.380,02 con scadenza 30.11.2023.
Con ordinanza del 26 febbraio 2024, questa Corte disponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, L. 197/2022.
Successivamente, con nota di deposito del 9 ottobre 2025 (NIR D-3713699/2025), l'appellante depositava documentazione comprovante il regolare pagamento di tutte le rate previste dal piano di definizione agevolata, come da ricevute bancarie e modelli pagoPA allegati.
All'udienza del 19.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che il giudizio sia dichiarato estinto per cessata materia del contendere quando sopravvengono fatti che eliminano la ragione della lite.
Di recente ha affermato Cass. 29574/2025 che “con l'art. 12-bis, D.L. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla L. n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, L. n. 197 del 2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata”.
Nel caso in esame risulta documentalmente provato che l'appellante ha presentato istanza di adesione il
10.06.2023 e che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato l'accoglimento con nota del 28.07.2023.
Il sig. Ricorrente_1 ha pagato tempestivamente la prima rata e ha inoltre versato anche le rate successive, come attestato dalle ricevute prodotte.
Pertanto, la definizione agevolata deve ritenersi perfezionata e il giudizio deve essere dichiarato estinto.
Tale sopravvenienza fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio avente ad oggetto la cartella impugnata in prime cure – definita all'interno del perimetro della rottamazione – e impone, pertanto, la dichiarazione di estinzione del presente appello per cessata materia del contendere (art. 46 cit.).
Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate pure considerato che la condanna alle spese del ricorrente contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (Cass. n. 10198/2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Palermo, 19.1.2026
Il Giudice est. Il Presidente
EL UV NI RA