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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3677/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Tributi 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202300135804 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Castrovillari e LaBConsulenze S.r.l., ha impugnato l'avviso di intimazione in epigrafe, avente ad oggetto la TARI per l'anno 2016, eccependo di avere proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento presupposto all'atto oggi impugnato e che la proposizione di tale ricorso comporterebbe l'illegittimità della prosecuzione dell'attività di riscossione.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la riunione dei procedimenti e, inoltre, nel merito ha eccepito:
1) la mancanza del presupposto impositivo;
2) la prescrizione del credito;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorso avverso l'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato si è concluso con la sentenza n.
4792/2024, che ha rigettato la domanda della ricorrente e il presente giudizio non può discostarsi da quanto già stabilito dalla predetta sentenza, a cui ci si deve uniformare in assenza di fatti sopravvenuti.
I motivi di ricorso non possono essere esaminati in quanto la legittimità della pretesa fiscale, tanto sotto il profilo dei suoi presupposti di merito, quanto sotto l'aspetto temporale dell'esistenza del credito, è stata già varata nel giudizio avverso l'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato.
Tanto importa il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti, che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3677/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrovillari - Tributi 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202300135804 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Castrovillari e LaBConsulenze S.r.l., ha impugnato l'avviso di intimazione in epigrafe, avente ad oggetto la TARI per l'anno 2016, eccependo di avere proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento presupposto all'atto oggi impugnato e che la proposizione di tale ricorso comporterebbe l'illegittimità della prosecuzione dell'attività di riscossione.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la riunione dei procedimenti e, inoltre, nel merito ha eccepito:
1) la mancanza del presupposto impositivo;
2) la prescrizione del credito;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorso avverso l'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato si è concluso con la sentenza n.
4792/2024, che ha rigettato la domanda della ricorrente e il presente giudizio non può discostarsi da quanto già stabilito dalla predetta sentenza, a cui ci si deve uniformare in assenza di fatti sopravvenuti.
I motivi di ricorso non possono essere esaminati in quanto la legittimità della pretesa fiscale, tanto sotto il profilo dei suoi presupposti di merito, quanto sotto l'aspetto temporale dell'esistenza del credito, è stata già varata nel giudizio avverso l'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato.
Tanto importa il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti, che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco