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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/10/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
EL GN, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 5440/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Di Serio come da mandato in Parte_1 atti
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Liuzzi come da Controparte_1 mandato in atti
OPPOSTO
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.12.2024, , conveniva in Parte_1 giudizio il , per accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria Controparte_1 avanzata dall'Ente per il pagamento della riferita all'immobile ubicato in CP_2 CP_1 alla via Acclavio n. 74. A sostegno della sua domanda, eccepiva l'attore di non essere mai stato nella titolarità e nella disponibilità del detto immobile, aggiungendo anche che il CP_1
aveva richiesto il medesimo tributo al suo germano , ottenendo
[...] Controparte_3 anche una sentenza favorevole dalla Commissione Tributaria Provinciale in ordine alla debenza delle somme a questi richieste. Pertanto ritenendo la illegittimità della richiesta del CP_1 perché rivolta per lo stesso tributo a due differenti soggetti, concludeva chiedendo di accertare la infondatezza della pretesa creditoria per il pagamento della in relazione CP_2 all'immobile sito in alla Via Acclavio 74 e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma CP_1
1 è dovuta da esso attore. Con condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il , rilevando preliminarmente il difetto di Controparte_1 giurisdizione, essendo competente la Commissione Tributaria, nonché la nullità della citazione, stante la genericità dei fatti dedotti e nel merito la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata quindi riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con autorizzazione al deposito di note conclusive entro dieci giorni prima.
Deve osservarsi che, con il presente giudizio, come indicato in citazione, Parte_1 contesta la illegittimità della recapitatagli richiesta di pagamento della TARI TARES, afferente l'immobile sito in ed asseritamente ubicato alla Via Acclavio 74. Con ciò, in sostanza, CP_1 impugnando l'avviso di Accertamento Esecutivo TARI anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e
2022 dallo stesso depositato in allegato all'atto introduttivo.
A tal fine, nel merito, sostenendo di non essere stato nella titolarità e nella disponibilità del detto immobile ed eccependo che la medesima richiesta di pagamento era stata comunque già rivolta al suo germano ed accertata a carico di questi con sentenza Controparte_3 favorevole dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Sulla base di ciò, appare quindi fondata la eccezione pregiudiziale sollevata dal CP_1
di difetto di giurisdizione di questo Giudice Ordinario, posto che i giudizi aventi ad
[...] oggetto la delibazione in ordine alla debenza o meno di tributi, nella specie in opposizione all'avviso di Accertamento Esecutivo TARI per gli anni accertati, rientra nella giurisdizione del
Giudice Amministrativo e, in particolare, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
TARANTO. Tanto, per di più, è espressamente riportato nello stesso avviso da esso attore depositato, laddove (a pag. 14) è chiaramente scritto che “Avverso il presente avviso, ai sensi degli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992, è ammesso il ricorso davanti alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Taranto”.
Valga peraltro poi rilevare, ad ulteriore conferma, che proprio lo stesso si duole del Pt_1 fatto che la Commissione Tributaria – in realtà la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, per il medesimo credito, si era già espressa con sentenza a carico del suo Germano.
Con ciò dimostrando ulteriormente la giurisdizione del detto Giudice Amministrativo.
Va quindi dichiarato il difetto di Giurisdizione di questo Giudice Ordinario adito in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, dinanzi alla quale la causa va riassunto nei termini di legge.
2 Tale pronuncia preclude conseguentemente in questa sede Ordinaria l'esame delle sollevate motivazioni di merito.
Le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto della concreta esigua attività profusa, con assenza di fase istruttoria e della pronuncia di mero rito su base documentale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , ogni diversa Parte_1 Controparte_1 eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale-Giudice Ordinario adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, dinanzi alla quale la causa va riassunto nei termini di legge.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
convenuto, che liquida nella misura di € 1.800,00 per compenso, oltre RSG del
[...]
15%, Cap 4% ed IVA se e come per legge dovuta.
Così deciso in Taranto in data 06.10.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio EL GN
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
EL GN, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 5440/2024, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Di Serio come da mandato in Parte_1 atti
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Liuzzi come da Controparte_1 mandato in atti
OPPOSTO
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.12.2024, , conveniva in Parte_1 giudizio il , per accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria Controparte_1 avanzata dall'Ente per il pagamento della riferita all'immobile ubicato in CP_2 CP_1 alla via Acclavio n. 74. A sostegno della sua domanda, eccepiva l'attore di non essere mai stato nella titolarità e nella disponibilità del detto immobile, aggiungendo anche che il CP_1
aveva richiesto il medesimo tributo al suo germano , ottenendo
[...] Controparte_3 anche una sentenza favorevole dalla Commissione Tributaria Provinciale in ordine alla debenza delle somme a questi richieste. Pertanto ritenendo la illegittimità della richiesta del CP_1 perché rivolta per lo stesso tributo a due differenti soggetti, concludeva chiedendo di accertare la infondatezza della pretesa creditoria per il pagamento della in relazione CP_2 all'immobile sito in alla Via Acclavio 74 e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma CP_1
1 è dovuta da esso attore. Con condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il , rilevando preliminarmente il difetto di Controparte_1 giurisdizione, essendo competente la Commissione Tributaria, nonché la nullità della citazione, stante la genericità dei fatti dedotti e nel merito la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda chiedendone il rigetto con ogni conseguenza di legge.
Decorsi i termini ex art. 171 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione, precisate le conclusioni e previa discussione orale, la causa è stata quindi riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con autorizzazione al deposito di note conclusive entro dieci giorni prima.
Deve osservarsi che, con il presente giudizio, come indicato in citazione, Parte_1 contesta la illegittimità della recapitatagli richiesta di pagamento della TARI TARES, afferente l'immobile sito in ed asseritamente ubicato alla Via Acclavio 74. Con ciò, in sostanza, CP_1 impugnando l'avviso di Accertamento Esecutivo TARI anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e
2022 dallo stesso depositato in allegato all'atto introduttivo.
A tal fine, nel merito, sostenendo di non essere stato nella titolarità e nella disponibilità del detto immobile ed eccependo che la medesima richiesta di pagamento era stata comunque già rivolta al suo germano ed accertata a carico di questi con sentenza Controparte_3 favorevole dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Sulla base di ciò, appare quindi fondata la eccezione pregiudiziale sollevata dal CP_1
di difetto di giurisdizione di questo Giudice Ordinario, posto che i giudizi aventi ad
[...] oggetto la delibazione in ordine alla debenza o meno di tributi, nella specie in opposizione all'avviso di Accertamento Esecutivo TARI per gli anni accertati, rientra nella giurisdizione del
Giudice Amministrativo e, in particolare, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
TARANTO. Tanto, per di più, è espressamente riportato nello stesso avviso da esso attore depositato, laddove (a pag. 14) è chiaramente scritto che “Avverso il presente avviso, ai sensi degli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n. 546 del 1992, è ammesso il ricorso davanti alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Taranto”.
Valga peraltro poi rilevare, ad ulteriore conferma, che proprio lo stesso si duole del Pt_1 fatto che la Commissione Tributaria – in realtà la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, per il medesimo credito, si era già espressa con sentenza a carico del suo Germano.
Con ciò dimostrando ulteriormente la giurisdizione del detto Giudice Amministrativo.
Va quindi dichiarato il difetto di Giurisdizione di questo Giudice Ordinario adito in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, dinanzi alla quale la causa va riassunto nei termini di legge.
2 Tale pronuncia preclude conseguentemente in questa sede Ordinaria l'esame delle sollevate motivazioni di merito.
Le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate tenuto conto della concreta esigua attività profusa, con assenza di fase istruttoria e della pronuncia di mero rito su base documentale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , ogni diversa Parte_1 Controparte_1 eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale-Giudice Ordinario adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, dinanzi alla quale la causa va riassunto nei termini di legge.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
convenuto, che liquida nella misura di € 1.800,00 per compenso, oltre RSG del
[...]
15%, Cap 4% ed IVA se e come per legge dovuta.
Così deciso in Taranto in data 06.10.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio EL GN
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