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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/10/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
ME DI, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 24.09.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 708/2019 del ruolo generale affari contenziosi;
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv.Raffaele Di Monda , presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe, virtù di procura CP_1 generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Napoli via A. De Gasperi n.55, presso l'Ufficio della Avvocatura I.n.p.s.
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 31-1-2019, a seguito di ordinanza del Tribunale di Napoli del 15.1.2019 - RG n. 14236/2018- dichiarativa dell' incompetenza per territorio, parte ricorrente deduceva di avere presentato innanzi al Tribunale di Napoli ricorso con il quale aveva dedotto: - Di essere è titolare di pensione Cat. Vo n°13460893, e di avere un nucleo familiare composto da lei e dal marito, sig da tempo gravemente ammalato;
Parte_2
1 - che, ritenendo il proprio marito inabile al proficuo lavoro ex art. 2 comma 8 D.L. 13 CP_ marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88, in data 12/05/2017 inoltrava all' domanda n° 2109743700101 intesa ad ottenere il riconoscimento dell' assegno al nucleo familiare per coniuge inabile, con recupero anche della prestazione dovuta nel quinquennio precedente alla domanda;
- che la domanda veniva rigettata con provvedimento di reiezione del 04/09/2017, poiché il coniuge non veniva ritenuto un soggetto inabile al proficuo lavo;
- di trovarsi nelle condizioni socio-economiche previste dalla legge per il riconoscimento dell'assegno familiare per un nucleo composto da almeno un coniuge inabile, senza figli e nessun altro inabile, dato che il reddito personale lordo percepito dalla ricorrente è composto per oltre il 70% da reddito derivante dalla pensione di cat. Vo n°13460893, che il sig. fa parte del nucleo familiare della ricorrente, essendone il Parte_2 marito e, per le condizioni sanitarie in cui versa, si trova nell'assoluta impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- che, pertanto, adiva il Tribunale di Napoli chiedendo “In via istruttoria, solo qualora l'Ill.mo
Giudicante lo dovesse ritenere necessario, si chiede sin d'ora disporsi idonea CTU medico-legale, con nomina di specialista in medicina legale (in applicazione del Decreto 3/07/03 pubblicato sulla G.U.
211 dell'11/09/03, allegato 1, ”criteri applicativi”), che espleti perizia ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'erogazione della prestazione assistenziale richiesta. In via principale, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito riconosca l'esistenza del diritto alla prestazione assistenziale, oggetto principale del presente giudizio, dichiarando che l'istante, stante le condizioni sanitarie del marito sig.ra si trova nelle condizioni previste dalla Parte_2 norma per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare per coniuge inabile L.153/88, con conseguente diritto a godere della prestazione richiesta sin dal quinquennio precedente la domanda amministrativa, dalla data in cui verrà accertato il diritto da parte del CTU;
Per l'effetto accertata CP_ l'esistenza del diritto alla prestazione assistenziale oggetto del presente giudizio, condannare l' al pagamento della stessa sin dal quinquennio precedente la domanda amministrativa, ovvero dalla data in cui verrà accertato il diritto da parte del CTU;
-Condannare, altresì, i resistenti, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c <…>. In estremo subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari da parte del ctu, manlevare il ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell' art. 152 disp. att. c.p.c. (stante l'idonea dichiarazione reddituale allegata )<..>.
Rappresentava che la suddetta causa veniva iscritta al Ruolo Generale del Tribunale di
Napoli– Sez. Lavoro e previdenza, con n. R.G. 14236/18, che in data 13.12.2018 si costituiva l' eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di CP_1
2 Nola, ed all'udienza del 15.01.2019 il Giudice adito dichiarava la propria incompetenza per territorio assegnando alle parti il termine di 60 gg. per riassumere davanti al Giudice competente.
Aggiungeva di avere dunque interesse a proseguire il giudizio e, pertanto, si riporta a tutte le proprie richieste e conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.
Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le conclusioni già sopra richiamate, rassegnate innanzi al Giudice “a quo”.
Si costituiva, anche innanzi a questo Tribunale, l' convenuto eccependo, in via CP_2 preliminare la decadenza dall'azione per decorso del termine annuale ex art 47 comma III,
DPR 30.4.70 n.639, e la prescrizione quinquennale del diritto. Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto.
Nella originaria memoria di costituzione innanzi al giudice “a quo”, l , oltre ad CP_2 eccepire l'incompetenza territoriale in favore di questo Tribunale, rilevava, con diffuse argomentazioni, anche l'infondatezza nel merito della domanda per carenza sia del requisito reddituale, che della totale inabilità del coniuge della ricorrente. (v.si memoria di costituzione nel “giudizio a quo”, fasc. R.G. n. 14236/2018-acquisito agli atti del fascicolo telematico in data 18.3.21).
Sul punto si ricordi, seppur brevemente, che in tema di riassunzione del giudizio “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio "a quo").” (Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5542 del
01/03/2021).
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025,
i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In via assolutamente preliminare deve rilevarsi che non risulta maturata la decadenza ci cui all'art. 47, 3° comma, DPR 30 aprile 1970 n. 639, come modificato dall'art.4, II comma, del D.L. n.
3 384 del 19\9\92, convertito nella L. n. 438 del 18\11\92, dovendosi avere riguardo, in virtù della translatio judicii ( dunque della conservazione gli effetti processuali e sostanziali della domanda) alla data di deposito del ricorso innanzi al Tribunale di Napoli.
Ed invero, premesso che, ai sensi della norma citata, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88\89 (tra cui l'anf), l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, ed osservato che, nel caso di specie, la domanda amministrativa era presentata in data 12.5.2017 (v.si prod. ricorrente- comunicazione reiezione domanda), ed il ricorso giudiziario innanzi al Tribunale di Napoli era depositato in data
29.6.2018(come si evince da quanto riportato nell'ordinanza di incompetenza territoriale in atti) la domanda giudiziaria risulta tempestiva.
Ciò posto, il ricorso nel merito è infondato, e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
La pretesa attorea oggetto di odierno vaglio giurisdizionale afferisce all'asserito diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare in cui sia presente un soggetto inabile.
La normativa invocata è la legge n.153/88, la quale prevede la corresponsione degli assegni per il nucleo familiare in favore dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in servizio e in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, disciplinando al secondo comma dell'art.2 e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
L'art. 2 della legge n.153/1988 indica al secondo comma e segg. le condizioni e le modalità per la loro erogazione.
In particolare «l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di dieci milioni per nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di attendere a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al primo comma si trovano in condizioni di vedovo o vedova, di divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile».
Premesse tali considerazioni, va rilevato che il presupposto per l'affermazione del diritto agli assegni per il nucleo familiare è costituito dallo status di lavoratore dipendente o di pensionato, mentre le condizioni per l'erogazione dell'assegno sono costituite da un requisito reddituale.
4 Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n. 15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88). L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda invece il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
A seguito dell'intervento della suprema Corte è stato affermato il principio secondo cui “l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 20 agosto
1996, n. 7668).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. 3, del d.l. n. 69/88, rinvia all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con DPR
n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Presentata la domanda, il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (art. 11, DPR n. 797/55).
Da quanto sopra illustrato deriva che - in base alla lettera della legge e al diritto vivente formatosi sulla base di essa - il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con L. n. 153/1988 spetta al sussistere delle seguenti condizioni: - possesso di redditi compatibili con i limiti reddituali previsti dalla normativa in questione;
- esistenza, per il richiedente, di un nucleo familiare composto dai soggetti di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.L. cit., oppure, in alternativa, sussistenza, in capo al richiedente che sia una persona singola (cioè che
5 non abbia un nucleo familiare ai sensi della disposizione sopra citata), degli ulteriori requisiti cumulativi di cui al comma 8 dell'art. 2 del D.L. cit. ([a] titolarità di pensione ai superstiti da lavoro dipendente;
[b] età inferiore a 18 anni compiuti oppure età superiore a 18 anni e, al contempo, presenza di condizioni, derivate da infermità o difetto fisico o mentale, che determinano l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro); - inesistenza di altri assegni per nucleo familiare già concessi ad altri membri del medesimo nucleo familiare (cfr. co.
8-bis dell'art. 2 del D.L. cit.)
Per quanto in questa sede interessa, va poi ribadito che elemento determinante ai fini dell'erogazione - e anche della quantificazione - degli assegni in questione è, ai sensi del comma 2 sopra citato, il reddito prodotto dal richiedente e dal suo nucleo familiare, da calcolare secondo taluni criteri e che deve rispettare determinate soglie (La disposizione in esame recita, appunto, che "L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto", specificando altresì che "I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati... per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età...",).
Orbene, il reddito familiare, come chiarito dalla norma, deve essere dichiarato dal soggetto istante al momento della proposizione della domanda amministrativa e deve afferire all'anno solare precedente rispetto alla data di tale proposizione (cfr. art. 2, comma 9).
Pertanto, ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda in esame, occorre valutare la sussistenza di tutti i suddetti requisiti necessari per fruire della prestazione richiesta.
Ebbene, nel caso di specie, deve rilevarsi, in via assorbente, quanto alla sussistenza del requisito reddituale, che parte ricorrente ha dedotto unicamente di essere titolare di pensione cat .VO, e che il proprio reddito personale è composto per oltre il 70% da reddito derivante dalla detta pensione, senza dunque dedurre né, conseguentemente, provare, quale sia l'ammontare dei redditi propri (nemmeno, invero, è stato dedotto, nè documentato, quale sia l'ammontare del reddito da pensione percepito), nè che tali redditi sono inferiori al limite previsto per il diritto alla prestazione richiesta, ed, in ogni caso, senza dedurre e provare alcunchè in merito al possesso di redditi familiari compatibili con i limiti reddituali previsti dalla normativa in questione, nemmeno a seguito della costituzione dell' , che pure ha contestato l'esistenza di tutti i presupposti CP_2 per l'insorgenza del diritto, compreso quello reddituale.
Va ribadito che l'assegno per il nucleo familiare rappresenta una prestazione a sostegno del reddito con lo scopo di aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente con reddito basso (al di sotto di determinati limiti).
6 Trattandosi di elemento costitutivo del diritto, la parte doveva compiutamente allegare, e poi provare, anche il necessario requisito reddituale.
Né, in ogni caso, potrebbe soccorre in funzione integratrice di tale carenza assertiva la documentazione eventualmente allegata al ricorso (comunque mancante nel caso di specie), per la evidente ragione che uno è il piano delle allegazioni - alla cui stregua esclusiva va valutata la completezza dell'atto introduttivo della lite ai sensi del disposto di cui al n.4) dell'art. 414 c.p.c.- altro è il piano delle produzioni documentali, destinato a venire in rilievo in una fase processuale logicamente e cronologicamente distinta dalla quella relativa alla instaurazione del contraddittorio, ed in funzione esclusivamente probatoria di quanto già oggetto di puntuale allegazione.
Infine, per completezza argomentativa, alla luce di quanto sostenuto in ricorso dall'istante (che sostiene che l' rigettando in via amministrativa la domanda con la motivazione che il CP_1 coniuge della ricorrente non è da ritenersi inabile al proficuo lavoro, abbia contestato unicamente la sussistenza del requisito sanitario )va evidenziato che il principio di non contestazione di cui all'art 115 c.p.c., opera esclusivamente all'interno del processo e, in generale, si pone per il convenuto costituito, nell'ambito del giudizio di primo grado, nel quale si definisce - irretrattabilmente- il thema decidendum, e il thema probandum, vale a dire i fatti pacifici e quelli controversi (Cass. nr. 22461 del 2015). È dunque evidente come lo stesso non possa certamente operare in relazione ad un atto (id est, nel caso di specie, il provvedimento di diniego della prestazione ) che si colloca al di fuori del processo.
Ed ancora, si ricordi che per costante giurisprudenza di legittimità l'azione giudiziaria, promossa per contestare il diniego opposto dall' - sia in Parte_3 caso di originaria richiesta, sia nell'ipotesi di successiva soppressione - non costituisce una impugnativa dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto l'accertamento da parte del giudice delle condizioni di legge per la nascita o per l'estinzione del diritto alla prestazione (Cass. Sez. Un. 12 novembre 1983 n. 6713, sopra indicata, e Cass. Sez. Un. 29 novembre 1988 n. 6479, ossia la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato per mancanza di compiuta allegazione, ed altresì di prova, dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato, sub specie requisito reddituale, onere, questo, a carico di chi invoca la tutela giudiziale della pretesa. Quanto evidenziato è sufficiente al rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione prospettate dalle parti.
Le spese di lite sono irripetibili, vista la dichiarazione resa ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c..
P. Q. M.
7 Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa ME DI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Nola, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa ME DI
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