CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA LA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/02/2021 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AO BE, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le note dell'avv. GIUSEPPE RAGO, difensore di DA OL;
lette le conclusioni dell'avv. RICCARDO LAVIOLA, difensore della parte civile DA RO;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/02/2021, la Corte d'appello di Potenza dichiarava inammissibile l'appello di OL DA avverso la sentenza del 19/07/2019 del Tribunale di Matera - che aveva condannato il DA per i reati di appropriazione indebita, violenza privata e violazione di domicilio, oltre che al risarcimento del danno cagionato da tali reati alla parte civile RO DA - per essere stato il predetto appello proposto oltre i termini di legge. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1263 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 27/10/2022 La Corte d'appello di Potenza motivava che, «essendo stata la sentenza di primo grado depositata oltre il termine ex art. 544 c. 3 c.p.p., il termine per appellare (45 giorni) decorre dalla data (31.1.2020) dell'ultimo degli avvisi di deposito della sentenza in questione scadente il 18.5.2020 (lunedì), tenuto conto del periodo di sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'il. maggio 2020 per l'emergenza sanitaria da codid 19. L'appello è stato spedito con raccomandata del 19.5.2020 con un giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine per appellare». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione OL DA, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 172, 585 e 591 dello stesso codice, nonché dell'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modif. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), «inosservanza, risultante dal testo dell'impugnata sentenza, in relazione agli atti processuali di seguito specificamente indicati, di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza». Dopo avere rammentato che l'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 ha prorogato all'il maggio 2020 la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti penali (già stabilita, dall'art. 83, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, «[d]al 9 marzo al 15 aprile 2020»), il ricorrente lamenta l'erroneità del calcolo del termine di quarantacinque per proporre l'appello operato dalla Corte d'appello di Potenza, deducendo che il calcolo corretto era quello «con applicazione della sospensione dal 09.03.2020 al 11.05.2020 compreso, con nuova decorrenza dal 12.05.2020 fino al termine ultimo ricadente il 19.05.2021 [recte: 2020], data di spedizione dell'impugnazione», atteso che «Ella sospensione dei termini processuali comporta [...] l'esclusione dei giorni ricompresi tra il 9 marzo e I'll maggio (dies ad quem) dal calcolo», con la conseguenza che, «ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione, deve essere sommato a quello che iniziava a trascorrere successivamente alla stessa». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è fondato. L'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 ha prorogato all'il maggio 2020 la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti penali già prevista, con esplicito riferimento anche a quelli «per le 2 impugnazioni», dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, «[d]al 9 marzo al 15 aprile 2020». Ciò posto, passando al caso in esame, è pacifico che, essendo la sentenza del Tribunale di Matera stata depositata oltre il termine indicato da tale Tribunale nel dispositivo, il termine di quarantacinque giorni per l'appello (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) decorreva dal 31 gennaio 2020, giorno in cui fu eseguita la notificazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (art. 585, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.). Venendo al calcolo del giorno di scadenza di tale termine per proporre l'appello, tenuto conto che il 2020 era un anno bisestile, tale termine sarebbe scaduto il 16 marzo 2020, giorno che, però, è compreso nel ricordato prorogato periodo di sospensione del decorso dei termini per le impugnazioni. In considerazione di ciò, il predetto calcolo è il seguente. Essendo decorsi trentasette giorni dal 31 gennaio 2020 all'8 marzo 2020 (ultimo giorno prima dell'inizio, il 9 marzo 2020, del periodo di sospensione), i residui otto giorni (45-37=8) vanno calcolati a decorrere dal 12 maggio 2020 (primo giorno successivo alla fine, 1'11 maggio 2020, del periodo di sospensione), con la conseguente scadenza del termine per proporre l'appello il giorno 19 maggio 2020. Pertanto, l'appello dell'imputato RO, in quanto pacificamente proposto, mediante spedizione dell'atto a mezzo di raccomandata, il 19 maggio 2020 - cioè, come si è visto, l'ultimo giorno utile -, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Potenza, era stato proposto entro il termine di legge di quarantacinque giorni. 2. Alla stregua di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla più vicina Corte d'appello di Salerno per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Salerno per l'ulteriore corso. Così deciso il 27/10/2022.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AO BE, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le note dell'avv. GIUSEPPE RAGO, difensore di DA OL;
lette le conclusioni dell'avv. RICCARDO LAVIOLA, difensore della parte civile DA RO;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/02/2021, la Corte d'appello di Potenza dichiarava inammissibile l'appello di OL DA avverso la sentenza del 19/07/2019 del Tribunale di Matera - che aveva condannato il DA per i reati di appropriazione indebita, violenza privata e violazione di domicilio, oltre che al risarcimento del danno cagionato da tali reati alla parte civile RO DA - per essere stato il predetto appello proposto oltre i termini di legge. Penale Sent. Sez. 2 Num. 1263 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 27/10/2022 La Corte d'appello di Potenza motivava che, «essendo stata la sentenza di primo grado depositata oltre il termine ex art. 544 c. 3 c.p.p., il termine per appellare (45 giorni) decorre dalla data (31.1.2020) dell'ultimo degli avvisi di deposito della sentenza in questione scadente il 18.5.2020 (lunedì), tenuto conto del periodo di sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'il. maggio 2020 per l'emergenza sanitaria da codid 19. L'appello è stato spedito con raccomandata del 19.5.2020 con un giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del termine per appellare». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Potenza, ha proposto ricorso per cassazione OL DA, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 172, 585 e 591 dello stesso codice, nonché dell'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. con modif. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), «inosservanza, risultante dal testo dell'impugnata sentenza, in relazione agli atti processuali di seguito specificamente indicati, di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza». Dopo avere rammentato che l'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 ha prorogato all'il maggio 2020 la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti penali (già stabilita, dall'art. 83, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, «[d]al 9 marzo al 15 aprile 2020»), il ricorrente lamenta l'erroneità del calcolo del termine di quarantacinque per proporre l'appello operato dalla Corte d'appello di Potenza, deducendo che il calcolo corretto era quello «con applicazione della sospensione dal 09.03.2020 al 11.05.2020 compreso, con nuova decorrenza dal 12.05.2020 fino al termine ultimo ricadente il 19.05.2021 [recte: 2020], data di spedizione dell'impugnazione», atteso che «Ella sospensione dei termini processuali comporta [...] l'esclusione dei giorni ricompresi tra il 9 marzo e I'll maggio (dies ad quem) dal calcolo», con la conseguenza che, «ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione, deve essere sommato a quello che iniziava a trascorrere successivamente alla stessa». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo è fondato. L'art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020 ha prorogato all'il maggio 2020 la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti penali già prevista, con esplicito riferimento anche a quelli «per le 2 impugnazioni», dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, «[d]al 9 marzo al 15 aprile 2020». Ciò posto, passando al caso in esame, è pacifico che, essendo la sentenza del Tribunale di Matera stata depositata oltre il termine indicato da tale Tribunale nel dispositivo, il termine di quarantacinque giorni per l'appello (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) decorreva dal 31 gennaio 2020, giorno in cui fu eseguita la notificazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza (art. 585, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.). Venendo al calcolo del giorno di scadenza di tale termine per proporre l'appello, tenuto conto che il 2020 era un anno bisestile, tale termine sarebbe scaduto il 16 marzo 2020, giorno che, però, è compreso nel ricordato prorogato periodo di sospensione del decorso dei termini per le impugnazioni. In considerazione di ciò, il predetto calcolo è il seguente. Essendo decorsi trentasette giorni dal 31 gennaio 2020 all'8 marzo 2020 (ultimo giorno prima dell'inizio, il 9 marzo 2020, del periodo di sospensione), i residui otto giorni (45-37=8) vanno calcolati a decorrere dal 12 maggio 2020 (primo giorno successivo alla fine, 1'11 maggio 2020, del periodo di sospensione), con la conseguente scadenza del termine per proporre l'appello il giorno 19 maggio 2020. Pertanto, l'appello dell'imputato RO, in quanto pacificamente proposto, mediante spedizione dell'atto a mezzo di raccomandata, il 19 maggio 2020 - cioè, come si è visto, l'ultimo giorno utile -, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Potenza, era stato proposto entro il termine di legge di quarantacinque giorni. 2. Alla stregua di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla più vicina Corte d'appello di Salerno per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Salerno per l'ulteriore corso. Così deciso il 27/10/2022.