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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/02/2026, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2250/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'AG EO, Relatore
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13131/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglioni 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240119587405000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1473/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento notificata in data 6.5.2024, con la quale l'AdER le aveva intimato il pagamento della somma di euro 10.348,06 in relazione alla liquidazione automatizzata per i redditi dell'anno d'imposta 2019.
La ricorrente osserva che, a seguito del controllo automatizzato, le era stato notificata una comunicazione di irregolarità, cui aveva fatto seguito la propria richiesta di pagamento rateale del dovuto in venti rate;
la ricorrente aveva corrisposto la prima rata in data 28.9.2022, che l'Ufficio aveva considerato tardiva, disconoscendo la rateizzazione e iscrivendo a ruolo le somme dovute, con applicazione della sanzione al
30%.
Dal provvedimento impugnato emerge che la ricorrente, prima di procedere alla rateizzazione, nei termini previsti dalla normativa, aveva richiesto assistenza all'Agenzia delle Entrate attraverso il canale telematico
CIVIS, per avere la conferma di alcuni crediti presenti in dichiarazione;
l'Agenzia aveva predisposto in data
7.7.2022 una seconda comunicazione, confermando l'irregolarità.
Secondo l'Ufficio la contribuente avrebbe dovuto versare la prima rata entro trenta giorni dalla ricezione della nuova comunicazione ed era poi incorsa nella decadenza, poiché la prima rata era stata pagata in data 28.9.2022, oltre i 30 giorni successivi all'invio della nuova comunicazione previsti dalla norma.
La contribuente rappresenta che il termine di trenta giorni, entro cui deve avvenire il versamento della prima rata, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica della comunicazione anche per la seconda comunicazione;
pertanto, il pagamento poteva avvenire entro novanta giorni dalla trasmissione dell'avviso. Secondo la Ricorrente_1, dunque, non si era verificata alcuna decadenza.
L'Agenzia delle Entrate DP I di Roma, costituitasi in giudizio, ha ribadito la legittimità del proprio operato, considerato che la ricorrente aveva scelto di avvalersi dell'invio dell'avviso telematico all'intermediario, con contestuale accettazione da parte di quest'ultima a riceverlo, così come previsto dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del 2005, norma che prevede la possibilità di trasmettere gli esiti del controllo automatizzato mediante avviso telematico agli intermediari, di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
Secondo la normativa citata, l'intermediario deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatizzato entro trenta giorni dalla data in cui l'avviso telematico è reso disponibile;
dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui l'avviso telematico è reso disponibile decorre per il contribuente il termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997.
Ad avviso dell'Agenzia, viene in rilievo la Circolare n. 47/E del 4.11.2019, la quale stabilisce che, in caso di seconda comunicazione, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della seconda comunicazione.
Per tali ragioni chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
Invero, nel caso in esame la ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità, ha optato per la richiesta di assistenza all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha ritenuto che in tale ipotesi trovasse applicazione la già citata Circolare n. 47/E dell'Agenzia delle Entrate, che recita “Nel caso in cui, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto di imposta, vengano rideterminate le somme dovute, i trenta giorni decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione definitiva rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in sede di autotutela”; conseguentemente, ha ritenuto tardivo il versamento della prima rata, avvenuto oltre il termine di trenta giorni, decorrenti dal 7.7.2022.
Tuttavia, dalla lettura della norma emerge che la diversa decorrenza del termine del primo versamento si verifica soltanto nelle ipotesi in cui vengano rideterminate le somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente;
tale ipotesi non si è verificata nel caso in esame, atteso che in data 7.7.2022 l'Agenzia aveva pienamente confermato quanto rilevato nella precedente comunicazione di irregolarità, riproponendo il medesimo piano di rateizzazione.
In sostanza, non vi era un nuovo termine per il versamento, poiché la seconda comunicazione non aveva modificato l'esito della prima, né il quantum dovuto dalla contribuente.
Sulla scorta di tali considerazioni, si impone l'annullamento dell'atto impugnato, poiché il pagamento della prima rata da parte della contribuente era avvenuto tempestivamente.
Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra le parti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'AG EO, Relatore
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13131/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglioni 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240119587405000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1473/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento notificata in data 6.5.2024, con la quale l'AdER le aveva intimato il pagamento della somma di euro 10.348,06 in relazione alla liquidazione automatizzata per i redditi dell'anno d'imposta 2019.
La ricorrente osserva che, a seguito del controllo automatizzato, le era stato notificata una comunicazione di irregolarità, cui aveva fatto seguito la propria richiesta di pagamento rateale del dovuto in venti rate;
la ricorrente aveva corrisposto la prima rata in data 28.9.2022, che l'Ufficio aveva considerato tardiva, disconoscendo la rateizzazione e iscrivendo a ruolo le somme dovute, con applicazione della sanzione al
30%.
Dal provvedimento impugnato emerge che la ricorrente, prima di procedere alla rateizzazione, nei termini previsti dalla normativa, aveva richiesto assistenza all'Agenzia delle Entrate attraverso il canale telematico
CIVIS, per avere la conferma di alcuni crediti presenti in dichiarazione;
l'Agenzia aveva predisposto in data
7.7.2022 una seconda comunicazione, confermando l'irregolarità.
Secondo l'Ufficio la contribuente avrebbe dovuto versare la prima rata entro trenta giorni dalla ricezione della nuova comunicazione ed era poi incorsa nella decadenza, poiché la prima rata era stata pagata in data 28.9.2022, oltre i 30 giorni successivi all'invio della nuova comunicazione previsti dalla norma.
La contribuente rappresenta che il termine di trenta giorni, entro cui deve avvenire il versamento della prima rata, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica della comunicazione anche per la seconda comunicazione;
pertanto, il pagamento poteva avvenire entro novanta giorni dalla trasmissione dell'avviso. Secondo la Ricorrente_1, dunque, non si era verificata alcuna decadenza.
L'Agenzia delle Entrate DP I di Roma, costituitasi in giudizio, ha ribadito la legittimità del proprio operato, considerato che la ricorrente aveva scelto di avvalersi dell'invio dell'avviso telematico all'intermediario, con contestuale accettazione da parte di quest'ultima a riceverlo, così come previsto dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del 2005, norma che prevede la possibilità di trasmettere gli esiti del controllo automatizzato mediante avviso telematico agli intermediari, di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
Secondo la normativa citata, l'intermediario deve portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo automatizzato entro trenta giorni dalla data in cui l'avviso telematico è reso disponibile;
dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui l'avviso telematico è reso disponibile decorre per il contribuente il termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997.
Ad avviso dell'Agenzia, viene in rilievo la Circolare n. 47/E del 4.11.2019, la quale stabilisce che, in caso di seconda comunicazione, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della seconda comunicazione.
Per tali ragioni chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
Invero, nel caso in esame la ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione di irregolarità, ha optato per la richiesta di assistenza all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha ritenuto che in tale ipotesi trovasse applicazione la già citata Circolare n. 47/E dell'Agenzia delle Entrate, che recita “Nel caso in cui, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto di imposta, vengano rideterminate le somme dovute, i trenta giorni decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione definitiva rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in sede di autotutela”; conseguentemente, ha ritenuto tardivo il versamento della prima rata, avvenuto oltre il termine di trenta giorni, decorrenti dal 7.7.2022.
Tuttavia, dalla lettura della norma emerge che la diversa decorrenza del termine del primo versamento si verifica soltanto nelle ipotesi in cui vengano rideterminate le somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente;
tale ipotesi non si è verificata nel caso in esame, atteso che in data 7.7.2022 l'Agenzia aveva pienamente confermato quanto rilevato nella precedente comunicazione di irregolarità, riproponendo il medesimo piano di rateizzazione.
In sostanza, non vi era un nuovo termine per il versamento, poiché la seconda comunicazione non aveva modificato l'esito della prima, né il quantum dovuto dalla contribuente.
Sulla scorta di tali considerazioni, si impone l'annullamento dell'atto impugnato, poiché il pagamento della prima rata da parte della contribuente era avvenuto tempestivamente.
Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della complessità della vicenda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Compensa le spese tra le parti.