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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/09/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10329 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Gentile Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi Gestione Separata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2024, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1 lavoro, al fine di sentir dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro 40.799,65, quale CP_ pretesa dall' in virtù di avviso bonario notificatogli in data 26.7.2024, a titolo di contributi e relative somme aggiuntive afferenti alla Gestione Separata per l'anno 2018.
A sostegno della domanda il ricorrente denunciava preliminarmente l'insussistenza del presupposto impositivo, deducendo: che, per la suddetta annualità, egli aveva prodotto, quale esercente la professione di dottore commercialista, reddito da lavoro autonomo regolarmente esposto nella dichiarazione dei redditi (UNICO 2019) in misura netta di euro 142.118,00; che, CP_ al fine di evitare l'imposizione contributiva da parte dell' aveva presentato, in data
9.7.2024, apposita domanda alla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, onde ottenere la propria iscrizione retrodatata, comunicando, a tal fine, i redditi prodotti nell'anno
2018; che detta domanda era stata accolta dalla Cassa, giusta comunicazione di iscrizione CP_ datata 23.9.2024; che a nulla era valso il ricorso amministrativo presentato all' avendo l'Ente convalidato la pretesa contributiva.
Lamentava, altresì, la non debenza delle sanzioni irrogate per asserita evasione, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) Accertata la carenza del presupposto impositivo, CP_ dichiarare non dovuta la somma richiesta dall' e, pertanto, annullare e/o revocare e, in ogni caso, porre nel nulla l'avviso con il quale è stato richiesto il suddetto pagamento b) Ove il pagamento dei contributi fosse considerato dovuto dal 2018, dichiarare estinto il diritto al pagamento per intervenuta prescrizione il credito preteso dall' c) In subordine, qualora CP_1 malauguratamente non fossero accolte le preliminari eccezioni di carenza dei presupposti legali e di prescrizione - dichiarare non dovuto all' il pagamento delle sanzioni per CP_1
“Evasione Contributiva”, nonché i relativi oneri di riscossione, per un totale complessivo pari a € 16.457,17, pertanto, annullare e/o revocare e, in ogni caso, porre nel nulla l'avviso con il quale è stato richiesto il suddetto pagamento. d) In ogni caso, condannare l' al CP_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi”. CP_
L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e rivendicando la fondatezza della pretesa.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 24.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.
2.1. Invero, è pacifico – e, in ogni caso, documentalmente provato (si veda il modello Unico
2019, doc. 4, fascicolo di parte ricorrente) – che, nell'anno di riferimento (2018), il dott.
abbia esercitato attività libero-professionale quale commercialista, producendo Pt_1 reddito da lavoro autonomo per euro 142.118,00.
Trova, pertanto, applicazione l'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, a mente del quale
“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1 per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni (…)”.
2 Il Legislatore è successivamente intervenuto con una norma di interpretazione autentica, chiarendo, con l'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, che
“l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro CP_ autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 , in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
Alla luce della ratio dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è, pertanto, quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. n.
30344/2017).
In tal senso si è espressa – seppur con riferimento agli avvocati (ma con enunciazioni estensibili anche alla presente fattispecie) – la Suprema Corte di Cassazione (Cass.
12/12/2018, n. 32167), secondo la quale “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla alla quale CP_2 versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù CP_1 del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”.
2.2. Nella specie, la sopravvenuta iscrizione alla Cassa dei Dottori Commercialisti, a decorrere dall'1.1.2019, integra, ad avviso del Giudicante, fatto idoneo ad impedire CP_ l'insorgenza dell'obbligo di iscriversi alla Gestione Separata presso l'
3 Invero, con domanda presentata il 9.7.2024 (poi rettificata in data 1.8.2024), l'odierno ricorrente chiedeva espressamente di essere iscritto alla Cassa di appartenenza a partire dall'1.1.2019 (cfr., doc. 5, fascicolo di parte ricorrente).
La predetta Cassa, dal canto suo, comunicava la sopravvenuta iscrizione a decorrere dalla medesima data (doc. 6). CP_
2.3. Secondo la prospettazione dell' “…l'iscrizione alla cassa di appartenenza dal
01/01/2019 rileverebbe per i redditi dichiarati nel quadro RE del Mod. Unico PF anno 2020, periodo d'imposta 2019 (e non 2018)” (pag. 3 della memoria di costituzione).
L'assunto non può essere condiviso.
Difatti, l'estratto contributivo allegato al ricorso riporta, a decorrere dall'anno 2019, i contributi ordinari dovuti dal professionista sulla base del reddito prodotto.
A quest'ultimo riguardo, è chiaro il riferimento – ivi operato in corrispondenza di tale annualità – al reddito di euro 142.118,00, quale conseguito nel precedente anno d'imposta
(cfr. pag. 3 del citato estratto, doc. 7, fascicolo di parte ricorrente).
Contrariamente a quanto eccepito dall'Istituto, dunque, l'iscrizione postuma del ricorrente nella Cassa dei Dottori Commercialisti vale a costituire, con efficacia retroattiva, una valida posizione contributiva già con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno 2018. CP_ Ne consegue l'infondatezza della pretesa contributiva vantata dall' con l'avviso bonario dedotto in giudizio, pena la violazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale (Cass. n. 3913/2019).
2.4. Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame delle residue questioni dibattute tra le parti.
Il ricorso va, pertanto, accolto, dovendo dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di contributi e relative somme aggiuntive per l'anno 2018 in favore della Gestione Separata CP_ dell'
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Pasquale Gentile, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10329/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute dal ricorrente le somme pretese CP_ dall' per l'anno 2018 a titolo di contributi e sanzioni in favore della Gestione Separata;
4 CP_
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.638,00, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Gentile.
Foggia, all'esito dell'udienza del 24/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10329 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Gentile Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi Gestione Separata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2024, adiva l'intestato Tribunale del Parte_1 lavoro, al fine di sentir dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro 40.799,65, quale CP_ pretesa dall' in virtù di avviso bonario notificatogli in data 26.7.2024, a titolo di contributi e relative somme aggiuntive afferenti alla Gestione Separata per l'anno 2018.
A sostegno della domanda il ricorrente denunciava preliminarmente l'insussistenza del presupposto impositivo, deducendo: che, per la suddetta annualità, egli aveva prodotto, quale esercente la professione di dottore commercialista, reddito da lavoro autonomo regolarmente esposto nella dichiarazione dei redditi (UNICO 2019) in misura netta di euro 142.118,00; che, CP_ al fine di evitare l'imposizione contributiva da parte dell' aveva presentato, in data
9.7.2024, apposita domanda alla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, onde ottenere la propria iscrizione retrodatata, comunicando, a tal fine, i redditi prodotti nell'anno
2018; che detta domanda era stata accolta dalla Cassa, giusta comunicazione di iscrizione CP_ datata 23.9.2024; che a nulla era valso il ricorso amministrativo presentato all' avendo l'Ente convalidato la pretesa contributiva.
Lamentava, altresì, la non debenza delle sanzioni irrogate per asserita evasione, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: “a) Accertata la carenza del presupposto impositivo, CP_ dichiarare non dovuta la somma richiesta dall' e, pertanto, annullare e/o revocare e, in ogni caso, porre nel nulla l'avviso con il quale è stato richiesto il suddetto pagamento b) Ove il pagamento dei contributi fosse considerato dovuto dal 2018, dichiarare estinto il diritto al pagamento per intervenuta prescrizione il credito preteso dall' c) In subordine, qualora CP_1 malauguratamente non fossero accolte le preliminari eccezioni di carenza dei presupposti legali e di prescrizione - dichiarare non dovuto all' il pagamento delle sanzioni per CP_1
“Evasione Contributiva”, nonché i relativi oneri di riscossione, per un totale complessivo pari a € 16.457,17, pertanto, annullare e/o revocare e, in ogni caso, porre nel nulla l'avviso con il quale è stato richiesto il suddetto pagamento. d) In ogni caso, condannare l' al CP_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i compensi”. CP_
L' si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso e rivendicando la fondatezza della pretesa.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 24.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi di seguito esposti.
2.1. Invero, è pacifico – e, in ogni caso, documentalmente provato (si veda il modello Unico
2019, doc. 4, fascicolo di parte ricorrente) – che, nell'anno di riferimento (2018), il dott.
abbia esercitato attività libero-professionale quale commercialista, producendo Pt_1 reddito da lavoro autonomo per euro 142.118,00.
Trova, pertanto, applicazione l'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, a mente del quale
“A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria CP_1 per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni (…)”.
2 Il Legislatore è successivamente intervenuto con una norma di interpretazione autentica, chiarendo, con l'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, che
“l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro CP_ autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 , in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.
Alla luce della ratio dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è, pertanto, quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. n.
30344/2017).
In tal senso si è espressa – seppur con riferimento agli avvocati (ma con enunciazioni estensibili anche alla presente fattispecie) – la Suprema Corte di Cassazione (Cass.
12/12/2018, n. 32167), secondo la quale “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla alla quale CP_2 versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' in virtù CP_1 del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale”.
2.2. Nella specie, la sopravvenuta iscrizione alla Cassa dei Dottori Commercialisti, a decorrere dall'1.1.2019, integra, ad avviso del Giudicante, fatto idoneo ad impedire CP_ l'insorgenza dell'obbligo di iscriversi alla Gestione Separata presso l'
3 Invero, con domanda presentata il 9.7.2024 (poi rettificata in data 1.8.2024), l'odierno ricorrente chiedeva espressamente di essere iscritto alla Cassa di appartenenza a partire dall'1.1.2019 (cfr., doc. 5, fascicolo di parte ricorrente).
La predetta Cassa, dal canto suo, comunicava la sopravvenuta iscrizione a decorrere dalla medesima data (doc. 6). CP_
2.3. Secondo la prospettazione dell' “…l'iscrizione alla cassa di appartenenza dal
01/01/2019 rileverebbe per i redditi dichiarati nel quadro RE del Mod. Unico PF anno 2020, periodo d'imposta 2019 (e non 2018)” (pag. 3 della memoria di costituzione).
L'assunto non può essere condiviso.
Difatti, l'estratto contributivo allegato al ricorso riporta, a decorrere dall'anno 2019, i contributi ordinari dovuti dal professionista sulla base del reddito prodotto.
A quest'ultimo riguardo, è chiaro il riferimento – ivi operato in corrispondenza di tale annualità – al reddito di euro 142.118,00, quale conseguito nel precedente anno d'imposta
(cfr. pag. 3 del citato estratto, doc. 7, fascicolo di parte ricorrente).
Contrariamente a quanto eccepito dall'Istituto, dunque, l'iscrizione postuma del ricorrente nella Cassa dei Dottori Commercialisti vale a costituire, con efficacia retroattiva, una valida posizione contributiva già con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno 2018. CP_ Ne consegue l'infondatezza della pretesa contributiva vantata dall' con l'avviso bonario dedotto in giudizio, pena la violazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale (Cass. n. 3913/2019).
2.4. Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame delle residue questioni dibattute tra le parti.
Il ricorso va, pertanto, accolto, dovendo dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di contributi e relative somme aggiuntive per l'anno 2018 in favore della Gestione Separata CP_ dell'
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Pasquale Gentile, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10329/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute dal ricorrente le somme pretese CP_ dall' per l'anno 2018 a titolo di contributi e sanzioni in favore della Gestione Separata;
4 CP_
b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.638,00, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Gentile.
Foggia, all'esito dell'udienza del 24/09/2025
Il Giudice
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