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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 27/01/2026, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1140/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18190/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400107498000 IMU 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190247567525000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200046492309000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230103593341000 IVA-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200030340229000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13228/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna il preavviso di fermo n. 09780202400107498000 - fascicolo n. 2024/000293720, notificato in data 01/10/2024, ed in particolare contesta il credito portato in riscossione relativo alle cartelle sottese all'atto impugnato emesse a titolo di Tariffa Rifiuti per gli anni 2012, 2013 e 2014, imposta di registro,
IVA per l'anno 2016 e Tassa Auto per l'anno 2017.
La ricorrente eccepisce la nullità del preavviso di fermo in quanto disposto su un motociclo bene strumentale alla propria attività lavorativa.
Per il resto la ricorrente eccepisce l'omessa notifica della cartella n. 09720190247567525000 relativa alla
TARI 2012, 2013 e 2014 con conseguente intervenuta prescrizione del credito oltre alla sua nullità in quanto priva di motivazione e non preceduta dall'invio dell'avviso bonario.
Per ultimo la ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti portati in riscossione con le restanti cartelle di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento richiamate nel preavviso di fermo unitamente ad ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
E' da premettere, innanzitutto, la legittimità del preavviso di fermo amministrativo sul motociclo targato Targa_1 di proprietà della ricorrente in quanto non provata la sua indispensabilità e l'uso direttamente funzionale al ciclo produttivo non solo per il tragitto casa-lavoro.
Premesso ciò la Corte osserva che, l'agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della notifica di avvisi di intimazione (Avi n. 09720239018525427000 notificato a mezzo pec in data 14.2.2023 - Avi n.
09720249087166581000 notificato a mezzo pec in data 19.7.2024) aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione dei crediti portati in riscossione con le cartelle sottese al preavviso di fermo.
Da ciò deriva l'efficacia e l'esigibilità dei crediti e la legittimità della emissione del fermo amministrativo finalizzato alla loro riscossione coattiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle
Entrate Riscossione liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge da distrarsi all'Avv.ssa Difensore_2 che si dichiara antistataria.
Così deciso in roma il 19-12-2025
Il Giudice monocratrico
ER NT
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18190/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400107498000 IMU 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190247567525000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200046492309000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230103593341000 IVA-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200030340229000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13228/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna il preavviso di fermo n. 09780202400107498000 - fascicolo n. 2024/000293720, notificato in data 01/10/2024, ed in particolare contesta il credito portato in riscossione relativo alle cartelle sottese all'atto impugnato emesse a titolo di Tariffa Rifiuti per gli anni 2012, 2013 e 2014, imposta di registro,
IVA per l'anno 2016 e Tassa Auto per l'anno 2017.
La ricorrente eccepisce la nullità del preavviso di fermo in quanto disposto su un motociclo bene strumentale alla propria attività lavorativa.
Per il resto la ricorrente eccepisce l'omessa notifica della cartella n. 09720190247567525000 relativa alla
TARI 2012, 2013 e 2014 con conseguente intervenuta prescrizione del credito oltre alla sua nullità in quanto priva di motivazione e non preceduta dall'invio dell'avviso bonario.
Per ultimo la ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti portati in riscossione con le restanti cartelle di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente sostenendo di aver regolarmente notificato le cartelle di pagamento richiamate nel preavviso di fermo unitamente ad ulteriori atti esattivi aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
E' da premettere, innanzitutto, la legittimità del preavviso di fermo amministrativo sul motociclo targato Targa_1 di proprietà della ricorrente in quanto non provata la sua indispensabilità e l'uso direttamente funzionale al ciclo produttivo non solo per il tragitto casa-lavoro.
Premesso ciò la Corte osserva che, l'agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della notifica di avvisi di intimazione (Avi n. 09720239018525427000 notificato a mezzo pec in data 14.2.2023 - Avi n.
09720249087166581000 notificato a mezzo pec in data 19.7.2024) aventi efficacia interruttiva del corso della prescrizione dei crediti portati in riscossione con le cartelle sottese al preavviso di fermo.
Da ciò deriva l'efficacia e l'esigibilità dei crediti e la legittimità della emissione del fermo amministrativo finalizzato alla loro riscossione coattiva.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Agenzia delle
Entrate Riscossione liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge da distrarsi all'Avv.ssa Difensore_2 che si dichiara antistataria.
Così deciso in roma il 19-12-2025
Il Giudice monocratrico
ER NT