Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
COPIA REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S0 0 6 .5 3 /0 3 'IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE PRIMA CIV REVOCAZIONE CISIONE CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3052/02 Presidente Dott. Mario Rosario MORELLI Dott. Mario ADAMO Consigliere Cron. 1366 Dott. Giuseppe V.A. MAGNO Consigliere Rep. 255 Dott. Salvatore -SALVAGO Rel. Consigliere Ud. 26/06/2002 Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere ha pronunciato la seguente + SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 264, presso l'avvocato GIUSEPPE CUSIMANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
FL TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATONE 6, presso l'avvocato ELIO RIPOLI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
2002 controricorrente 1453 AR LV;
intimato avverso la sentenza n. 15346/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 01/12/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/06/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Cusimano che si riporta agli scritti;
udito per il resistente 1'Avvocato Ripoli che si riporta agli scritti;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari inammissibile l'istamza con le conseguenze di legge. Fatto e motivi Ritenuto che questa Corte con sentenza 1 dicembre 2000 n.15346, ha respinto il ricorso di RE RO contro la decisione con cui la Corte di appello di Ca- tania aveva confermato la sentenza del Tribunale di Mo- dica con cui era stata dichiarata l'interdizione del fratello NN RO, su istanza dei genitori Fi- lippo AR e TA IA;
Che RE RO ha proposto ricorso per revoca- zione ai sensi dell'art. 395 n.4 cod. proc. civ. deducen- do: a) che la Cassazione aveva dichiarato inammissibile il proprio motivo di ricorso con cui si deduceva che nell'originaria istanza non erano stati indicati tutti i parenti entro il quarto grado dell'interdicendo, senza considerare che era irrilevante che tale omissione non fosse stata eccepita nel giudizio di appello;
b) che del pari erroneamente era stata affermata la validità dell'interrogatorio del P.M., condotto in assenza del P.M.; Che la IA si è opposta all'accoglimento del ricoso ed il P. G. ne ha chiesto la declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio;
Ritenuto che
questa Corte ha ripetutamente afferma- che l'errore di fatto che legittima l'impugnazione to per revocazione ex art. 395 e 391 bis cod. proc. civ. deve consistere in una falsa percezione della realtà, in un errore, cioè, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, e tale da aver indotto il giudice ad affer- mare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmen- te escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente accer- tato in tali atti о documenti;
per cui lo stesso non può consistere in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, né a maggior ragione, in 3 un asserito errore di giudizio nell'interpretazione o applicazione di norme di diritto;
Che nel caso il ricorrente lamenta invece asserite violazioni di disposizioni di legge, quali quelle conte- nute negli art.712 e 714 cod. proc. civ. e quindi vizi della sentenza che investono direttamente la formula- zione del giudizio sul piano logico-giuridico di questa Corte in ordine alle questioni proposte dal'RO ed attengono all'attività valutativa di deto giudice;
Che le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese processuali che li- 2577,47 quida in favore di TA IA in complessivi € di cui € 2.500,000 per onorario di difesa. Così deciso in Roma il 26 giugno 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente of Morelli Salvatore Salvagoпрофрис Mario Rosario Morelli COR IL CA D Andrea 17 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 1 15 APR. 2003. serie 4 al n. 15463 versate € 139.44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 TU. n°115 del 30/5/2002) - (F. Fipp: Sɖarpího)fif IL DIRETTORE DI CANCELLERIA t +