Ordinanza cautelare 2 settembre 2024
Ordinanza collegiale 13 giugno 2025
Ordinanza presidenziale 16 giugno 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 22444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22444 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22444/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08346/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8346 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n. -OMISSIS- del 5 giugno 2024 con cui il Comando generale della Guardia di Finanza ha escluso la ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1673 allievi finanzieri – anno 2023, per ritenuta carenza dei requisiti morali e di condotta previsti dall''articolo 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso;
- della nota n.-OMISSIS- emessa dal Capo Reparto Concorsi del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, con cui è stata notificata alla ricorrente la determinazione di esclusione dal concorso impugnata;
- del verbale-OMISSIS- del 13 maggio 2024, con cui la sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, la valutazione della prova scritta di preselezione, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito ha proposto l'esclusione dalla procedura della ricorrente, per difetto delle qualità morali e di condotta stabilite per l''ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, previste dall’art. 25 della legge 53/1898 e dell’art. 2, comma 1, lett. g) del bando di concorso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 10 ottobre 2024 e depositati il 31 ottobre 2024:
- della determinazione n. 209584 di protocollo dell’11 luglio 2024, pubblicata il 20 agosto 2024, e dell’elenco ad essa annesso, costituente parte integrante, con cui il Comandante generale della Guardia di Finanza ha approvato le graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1673 allievi finanzieri per l’anno 2023, nella parte in cui non ricomprende tra i vincitori della selezione per il contingente ordinario riservata a 880 ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate anche l’odierna ricorrente;
- dell’avviso del 20 agosto 2024, pubblicato sul portale del concorso della Guardia di Finanza, con cui, ai sensi dell’articolo 21, comma 8, del bando di concorso, sono state rese note, con valore di notifica, le graduatorie finali di merito del concorso in epigrafe, approvate con la determinazione oggi impugnata;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, comunque, della graduatoria concorsuale sopra richiamata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 21 marzo 2025 e depositati l’8 aprile 2025:
per la nullità e/o l’annullamento:
- della determinazione-OMISSIS-331/2025 di protocollo del 10 febbraio 2025 (notificata il 12 febbraio 2025), con cui il Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di Finanza, in esecuzione dell’ordinanza -OMISSIS- della Quarta Sezione del T.a.r Lazio, ha confermato l’esclusione della ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1673 allievi finanzieri – anno 2023, per ritenuta carenza dei requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso;
- della nota n. -OMISSIS- emessa il 12 febbraio 2025 dal Capo Reparto Concorsi del Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, con cui è stata notificata alla ricorrente la nuova determinazione di esclusione dal concorso impugnata;
- del verbale -OMISSIS- redatto in data 13 gennaio 2025 con il quale la Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, la valutazione della prova scritta di preselezione, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito ha confermato la proposta di esclusione dalla richiamata procedura concorsuale della ricorrente;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detti provvedimenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale della Guardia di finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa IA La FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato il provvedimento, reso nell’ambito della procedura concorsuale indetta dal Comandante generale della Guardia di finanza per il reclutamento di 1.673 allievi finanzieri, con cui è stata giudicata non idonea per il mancato “ possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso ”.
In particolare, il giudizio di inidoneità è stato desunto dal vissuto familiare della ricorrente, in quanto:
- il padre è stato denunciato per danneggiamento e appropriazione indebita ed è stato segnalato in compagnia di soggetti pluripregiudicati appartenenti - o ritenuti vicini - alla cosca locale denominata “-OMISSIS-”, nonché di persone sottoposte all’obbligo di soggiorno per mafia e gravate da precedenti e condanne per associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, lesioni personali, truffa, ricettazione, riciclaggio e reati in materia di armi;
- lo zio materno è stato denunciato nel 2018 e nel 2020 per porto illegale di armi e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità;
- lo zio paterno ha precedenti per associazione mafiosa, estorsione e violazioni del T.U.L.P.S., più volte trovato in compagnia di persone sottoposte a misure restrittive anche per reati di mafia.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, in quanto fondato unicamente sul contesto familiare, senza alcuna effettiva valutazione della sua personalità, del percorso individuale e della condotta complessiva.
2 - Nelle more del giudizio è stata approvata la graduatoria, anch’essa impugnata dalla candidata con il primo ricorso per motivi aggiunti del 10 ottobre 2024.
3 - Con ordinanza -OMISSIS- del 2024 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, ordinando all’amministrazione di riesaminare la vicenda, mediante una valutazione autonoma, individualizzata e attualizzata della situazione personale della ricorrente.
Con determinazione-OMISSIS-331/2025 del 10 febbraio 2025, il Comando generale della Guardia di finanza, in adempimento della cennata ordinanza, ha riesaminato la vicenda, disponendo, ancora una volta, l’esclusione della ricorrente, sulla base delle seguenti considerazioni:
i) la circostanza che la candidata abbia convissuto sino alla maggiore età con una persona gravata da precedenti di polizia e che frequentava promotori o appartenenti alla citata cosca mafiosa non deporrebbe in senso favorevole, potendo tale contesto familiare avere influenzato il quadro valoriale dell’aspirante o costituire indizio di un modello verso il quale la stessa potrebbe orientarsi; inoltre, una volta immessa in servizio, la candidata potrebbe trovarsi a reprimere condotte poste in essere proprio da tali soggetti o da persone ad essi assimilabili;
ii) il servizio prestato dalla candidata, dal 27 giugno 2024, presso il Distaccamento RUD di -OMISSIS- non sarebbe idoneo a dimostrare la volontà di sottrarsi alle influenze familiari, in quanto:
- il trasferimento presso tale reparto è avvenuto mesi dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per 1.653 allievi finanzieri — anno 2023;
- il rapporto di servizio è circoscritto alla durata della ferma volontaria annuale;
- il Distaccamento ha comunicato che la candidata fruisce della licenza nel luogo di residenza, -OMISSIS- (CT), ove, dal 26 settembre 2018 all’11 settembre 2024 - quindi durante lo svolgimento della procedura concorsuale - risiedeva anche il padre, a circa 400 metri dall’abitazione dell’interessata.
4 - Avverso tale nuovo provvedimento la candidata ha proposto i motivi aggiunti del 21 marzo 2025, deducendone in via principale la nullità, ai sensi dell’art. 21- septies della legge n. 241/1990, per violazione o elusione del giudicato cautelare, e chiedendone in via subordinata l’annullamento per eccesso di potere e difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, infatti, l’Amministrazione avrebbe sostanzialmente reiterato il medesimo giudizio di inidoneità, fondato esclusivamente sul contesto familiare, traendone in modo apodittico una valutazione negativa - o comunque incerta - circa la sua affidabilità.
5 - Resiste in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, insistendo per il rigetto del gravame.
DIRITTO
1 - Preliminarmente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo, con cui è impugnato l’originario provvedimento di esclusione, in quanto le determinazioni dell’amministrazione risultano assorbite dal nuovo provvedimento con cui la Guardia di finanza, all’esito del riesame, ha nuovamente valutato la vicenda sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio.
2 - Il ricorso per motivi aggiunti spiegato avverso tale nuova determinazione deve, invece, essere accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati.
3 - Va in particolare evidenziato che le censure dedotte non sono idonee a determinare la nullità del provvedimento impugnato, atteso che l’Amministrazione, sia pur con motivazioni che non resistono alle censure di parte ricorrente, ha rinnovato l’istruttoria sulla sua posizione e proceduto al riesame richiesto con l’ordinanza cautelare.
4 - Sussistono viceversa i dedotti vizi di eccesso di potere e di erronea applicazione della lex specialis , con conseguente fondatezza del ricorso in relazione alla domanda formulata in via subordinata.
È pacifico in giurisprudenza che i requisiti di moralità e di condotta per l’accesso alla Guardia di finanza vadano apprezzati con esclusivo riferimento alla persona del candidato.
È stato infatti chiarito che l’esclusione non può fondarsi su una mera automatica equiparazione tra il candidato e il contesto familiare di provenienza, dovendo l’Amministrazione motivare in concreto le ragioni della ritenuta inaffidabilità futura (T.a.r. Lazio - Roma, sez. II, 8 settembre 2017, n. 9660). La valutazione della condotta incensurabile implica infatti un giudizio prognostico basato sulla fattispecie concreta e sul complesso degli elementi desumibili dal percorso di vita del candidato (T.a.r. Lazio - Roma, sez. II, 5 maggio 2021, n. 131). Tale giudizio, pur ampiamente discrezionale, deve poggiare su elementi di fatto non meramente aleatori ed essere sorretto da una motivazione ragionevole e proporzionata (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1815).
Ne deriva che la valutazione della condotta incensurabile deve basarsi su elementi concreti e specificamente riferibili al candidato, idonei a giustificare, in modo ragionevole, una prognosi negativa sulle sue qualità morali e di condotta.
È pur vero che, nel quadro dell’amplia discrezionalità che caratterizza tali valutazioni, è riconosciuta all’amministrazione la possibilità di apprezzare tutte le circostanze che caratterizzano il contesto sociale e familiare in cui si muove il candidato, ivi inclusi eventuali rapporti di parentela, per le implicazioni logico-presuntive che ne possono derivare.
Cionondimeno, l’attendibilità dell'inferenza dipende dalle concrete circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, la convivenza o, comunque, l’abituale frequentazione.
In tal caso, però, è onere dell’amministrazione enucleare gli elementi che compongono il complessivo quadro indiziario e che inducono a ritenere che l’ambiente familiare, a prescindere dal mero dato formale del rapporto di parentela, possa condizionare negativamente il giudizio di incensurabilità del candidato.
5 - Nel caso di specie, al contrario, il diniego non reca alcun riferimento individualizzante alla persona della ricorrente, ma risulta fondato sul formale rapporto di parentela con gli zii e con il padre, con cui non convive ormai da diversi anni.
I vincoli familiari non si accompagnano ad alcun elemento che manifesti un effettivo condizionamento ambientale, considerato che la ricorrente si è allontanata dall’ambiente di provenienza a -OMISSIS-, presta servizio, dal 27 giugno 2024, presso il Distaccamento RUD di -OMISSIS- e non ha mai tenuto alcuna condotta idonea a manifestare una qualche forma di adesione al contesto criminale.
6 - Né può assumere rilievo inficiante, come invece indicato nel provvedimento impugnato, il fatto che la ricorrente abbia usufruito di periodi di licenza per recarsi nella propria residenza a -OMISSIS-, dove risiedeva anche il padre.
Tale circostanza, di per sé, non può essere interpretata come indice di riprovevolezza morale. Non è ragionevole esigere che la candidata, per manifestare la propria disapprovazione verso comportamenti contestati ai familiari, recida completamente ogni legame affettivo con il luogo di origine, inclusi familiari e amici estranei a qualsiasi criticità. Pretendere una simile rottura radicale dei legami affettivi sposterebbe ingiustificatamente il giudizio dalla condotta personale della ricorrente alla sua provenienza geografica e sociale, configurando un rischio di valutazione discriminatoria anziché un apprezzamento concreto e proporzionato della moralità della candidata.
Sul piano probatorio, inoltre, il provvedimento impugnato finisce per trasferire ingiustificatamente sulla candidata l’onere di dimostrare di essersi effettivamente dissociata dall’ambiente familiare o, più in generale, dall’ambiente criminale di provenienza, così introducendo una presunzione di censurabilità estranea rispetto al sistema delle cause di inidoneità, essendo compito dell’amministrazione l’enucleazione di specifici elementi tali da far venir meno l’affidabilità, che deve essere ritenuta esistente fino a prova contraria.
7 - Allo stesso modo, è del tutto irragionevole ritenere che la mera circostanza di aver convissuto, sino alla maggiore età, con un familiare gravato da precedenti di polizia abbia potuto alterare il quadro valoriale della ricorrente, trattandosi di un’affermazione apodittica, priva di qualsiasi riscontro concreto.
Le valutazioni dei candidati da parte della Guardia di finanza, pur ispirate ad una logica preventiva, esigono pur sempre che la prognosi inferenziale muova da concreti elementi di fatto e non da mere supposizioni su intimi convincimenti appartenenti all’imperscrutabile foro interno del candidato, specie quando lo stato soggettivo non si sia manifestato in comportamenti esteriori idonei a rivelarne un’effettiva inaffidabilità.
In tale prospettiva, va evidenziato che le denunce per danneggiamento e appropriazione indebita contestate al padre risalgono al 1994, epoca in cui la ricorrente era ancora in tenera età e verosimilmente ignara di tali vicende. Quanto ai successivi controlli di polizia subiti dal padre tra il 2008 e il 2018, quando la ricorrente era adolescente, non emerge alcun elemento che consenta di inferire un’influenza negativa sul suo percorso formativo o sui suoi valori personali.
8 - Ed anzi, depongono in senso chiaramente favorevole alla ricorrente – e confermano la scelta di improntare il percorso di vita al rispetto della legalità – le seguenti circostanze:
- la ricorrente, a partire dalla maggiore età, non ha più convissuto con il padre;
- secondo quanto riferito dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- (nota n. 101/23-1, del 27 dicembre 2023), risulta «essere di buona condotta morale e civile, immune da precedenti e/o pendenze penali»;
- ha iniziato a lavorare in giovane età ed attualmente è una VFP1 dell’Esercito Italiano che dal 4 aprile 2023 fino al 26 giugno 2024 ha prestato servizio presso il -OMISSIS- e, dal 27 giugno 2024 è stata trasferita presso il RUD di -OMISSIS- (RM);
- l’Amministrazione non ha fornito alcun elemento, nemmeno indiziario, che attesti contatti con gli altri parenti indicati nel provvedimento impugnato, e anzi la stessa ricorrente ha dimostrato che lo zio paterno – cui vengono ricondotti i precedenti di maggior disvalore – risiede stabilmente in Germania dal 2017.
9 - In conclusione, per le ragioni esposte, i motivi aggiunti del 10 ottobre 2024 e del 21 marzo 2025 devono essere accolti limitatamente alla domanda di annullamento, mentre deve essere dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, relativo all’originaria esclusione, ormai assorbito dalla nuova valutazione dell’amministrazione.
10 - La delicatezza degli interessi coinvolti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
Dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
Accoglie i motivi aggiunti del 10 ottobre 2024 e del 21 marzo 2025 e, per l’effetto, annulla gli atti gravati;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e gli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA EL, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
IA La FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA La FA | RA EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.