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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 4949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4949 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa IE RT nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3111 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
( ) con il proc. dom. avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Marotta, delega in atti
-attore- contro p.i. con il proc. dom. avv.to Michele Colucci, delega Controparte_1 P.IVA_1
in atti
-convenuta - all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione al precetto notificatogli dalla società convenuta per complessivi € 7.277,20 (in forza di assegno bancario n. 0003142480-03 da lui Parte_2
data 31.10.2020, all'ordine di e tratto sulla Controparte_1 Controparte_2
filiale di Oliveto Citra, SA, conto corrente n. 62005) eccependone la nullità
[...]
per violazione dell'art. 480 c.p.c., attesa la mancanza della certificazione da parte pagina 1 di 4 dell'Ufficiale Giudiziario circa la corrispondenza della trascrizione al titolo originale.
Costituitasi, la società convenuta deduceva l'infondatezza dell'opposizione rilevando come l'attestazione di conformità, da parte dell'ufficiale Giudiziario, della trascrizione del titolo esecutivo contenuta nell'atto di precetto all'originale notificato in copia ed allegato all'atto, non costituisse un elemento essenziale dell'atto. Pertanto, la sua mancanza non poteva produrre la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto.
Richiamava all'uopo il principio, espresso sin dagli anni '80, dalla Suprema Corte, applicabile anche in ipotesi di precetto notificato sulla base di assegno bancario, per cui il precetto cambiario non esige, per la sua validità, la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando invece l'indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione e, conseguentemente, neppure la anzidetta certificazione dell'ufficiale giudiziario, essendo questa necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo
(cfr. sent. n. 2895/1985).
In ogni caso, la dichiarava di rinunciare all'atto di precetto notificato a CP_1
, instando per la dichiarazione della cessata materia del contendere Parte_1
con compensazione delle spese di lite.
La causa, assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024, veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note, all'udienza del 12.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
Deve prendersi atto che la rinuncia la precetto ad opera della società convenuta ha fatto venir meno l'interesse ad agire dell'attore.
Invero, l'opposizione aveva ad oggetto esclusivamente un vizio formale del precetto con la conseguenza che la sua rinuncia non richiede l'accettazione da parte del soggetto cui l'intimazione è stata rivolta.
La rinunzia al precetto, infatti, non preclude la sua rinnovazione, né implica rinunzia al diritto a procedere ad esecuzione forzata quando, come nel caso in esame, con l'opposizione l'attore abbia inteso contestare i soli vizi formali dell'atto in questione pagina 2 di 4 (arg. ex Cassazione n. 11266/1993).
Ciò posto, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve farsi applicazione della regola della c.d. soccombenza virtuale.
Premesso che l'assegno costituisce titolo esecutivo nei confronti del traente, ai sensi dell'art. 55 legge n. 1736/1933, merita evidenziare che nella specie il precetto era stato notificato dall'avvocato in proprio effettuandone la trascrizione sulla base di una copia analogica dell'immagine del titolo fornitagli dalla Banca.
Ebbene, con sentenza n. 13373/2024, la Suprema Corte ha mutato il precedente orientamento giurisprudenziale in ordine alla non indispensabilità della trascrizione integrale del titolo di credito (cambiale o assegno), sancendo che l'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto rende nullo l'atto di intimazione.
Ne deriva allora la necessità che sia l'Ufficiale Giudiziario a certificare, ex art. 480
c.p.c., che la trascrizione corrisponda esattamente al titolo originale, certificazione ritenuta indispensabile anche dalla precedente giurisprudenza nei casi in cui fosse richiesta la trascrizione integrale del titolo (cfr. Cassazione 2895/1985 cit., essendo la certificazione dell'ufficiale giudiziario necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo).
Dunque, in applicazione della regola della c.d. soccombenza virtuale, le spese di lite vanno compensate nella misura del 60%, in ragione del mutamento della giurisprudenza sulla questione dirimente in data successiva alla notifica del precetto, e nel residuo poste a carico della parte convenuta liquidandole come da dispositivo nel minimo tariffario, attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara compensate le spese di lite nella misura del 60%;
pagina 3 di 4 condanna la società alla refusione in favore dell'avv.to Francesco Marotta, CP_1
dichiaratosi antistatario, del residuo 40% delle spese di lite che si liquida in € 1.016,00 per compensi professionali, € 94,80 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 4.12.2025
IL GIUDICE
IE RT
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa IE RT nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3111 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
( ) con il proc. dom. avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Marotta, delega in atti
-attore- contro p.i. con il proc. dom. avv.to Michele Colucci, delega Controparte_1 P.IVA_1
in atti
-convenuta - all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore ha proposto opposizione al precetto notificatogli dalla società convenuta per complessivi € 7.277,20 (in forza di assegno bancario n. 0003142480-03 da lui Parte_2
data 31.10.2020, all'ordine di e tratto sulla Controparte_1 Controparte_2
filiale di Oliveto Citra, SA, conto corrente n. 62005) eccependone la nullità
[...]
per violazione dell'art. 480 c.p.c., attesa la mancanza della certificazione da parte pagina 1 di 4 dell'Ufficiale Giudiziario circa la corrispondenza della trascrizione al titolo originale.
Costituitasi, la società convenuta deduceva l'infondatezza dell'opposizione rilevando come l'attestazione di conformità, da parte dell'ufficiale Giudiziario, della trascrizione del titolo esecutivo contenuta nell'atto di precetto all'originale notificato in copia ed allegato all'atto, non costituisse un elemento essenziale dell'atto. Pertanto, la sua mancanza non poteva produrre la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto.
Richiamava all'uopo il principio, espresso sin dagli anni '80, dalla Suprema Corte, applicabile anche in ipotesi di precetto notificato sulla base di assegno bancario, per cui il precetto cambiario non esige, per la sua validità, la trascrizione integrale del titolo di credito, bastando invece l'indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione e, conseguentemente, neppure la anzidetta certificazione dell'ufficiale giudiziario, essendo questa necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo
(cfr. sent. n. 2895/1985).
In ogni caso, la dichiarava di rinunciare all'atto di precetto notificato a CP_1
, instando per la dichiarazione della cessata materia del contendere Parte_1
con compensazione delle spese di lite.
La causa, assegnata alla scrivente con provvedimento presidenziale del 9.9.2024, veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note, all'udienza del 12.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
Deve prendersi atto che la rinuncia la precetto ad opera della società convenuta ha fatto venir meno l'interesse ad agire dell'attore.
Invero, l'opposizione aveva ad oggetto esclusivamente un vizio formale del precetto con la conseguenza che la sua rinuncia non richiede l'accettazione da parte del soggetto cui l'intimazione è stata rivolta.
La rinunzia al precetto, infatti, non preclude la sua rinnovazione, né implica rinunzia al diritto a procedere ad esecuzione forzata quando, come nel caso in esame, con l'opposizione l'attore abbia inteso contestare i soli vizi formali dell'atto in questione pagina 2 di 4 (arg. ex Cassazione n. 11266/1993).
Ciò posto, in ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve farsi applicazione della regola della c.d. soccombenza virtuale.
Premesso che l'assegno costituisce titolo esecutivo nei confronti del traente, ai sensi dell'art. 55 legge n. 1736/1933, merita evidenziare che nella specie il precetto era stato notificato dall'avvocato in proprio effettuandone la trascrizione sulla base di una copia analogica dell'immagine del titolo fornitagli dalla Banca.
Ebbene, con sentenza n. 13373/2024, la Suprema Corte ha mutato il precedente orientamento giurisprudenziale in ordine alla non indispensabilità della trascrizione integrale del titolo di credito (cambiale o assegno), sancendo che l'omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell'assegno nel precetto rende nullo l'atto di intimazione.
Ne deriva allora la necessità che sia l'Ufficiale Giudiziario a certificare, ex art. 480
c.p.c., che la trascrizione corrisponda esattamente al titolo originale, certificazione ritenuta indispensabile anche dalla precedente giurisprudenza nei casi in cui fosse richiesta la trascrizione integrale del titolo (cfr. Cassazione 2895/1985 cit., essendo la certificazione dell'ufficiale giudiziario necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo).
Dunque, in applicazione della regola della c.d. soccombenza virtuale, le spese di lite vanno compensate nella misura del 60%, in ragione del mutamento della giurisprudenza sulla questione dirimente in data successiva alla notifica del precetto, e nel residuo poste a carico della parte convenuta liquidandole come da dispositivo nel minimo tariffario, attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara compensate le spese di lite nella misura del 60%;
pagina 3 di 4 condanna la società alla refusione in favore dell'avv.to Francesco Marotta, CP_1
dichiaratosi antistatario, del residuo 40% delle spese di lite che si liquida in € 1.016,00 per compensi professionali, € 94,80 per contributo unificato, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 4.12.2025
IL GIUDICE
IE RT
pagina 4 di 4