CA
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/01/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART 702 bis c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7682/2019 posta in deliberazione il giorno 20/11/2024
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. COLLA GIOVANNI;
E
() CP_1
Avv. CAPRIO ELISA
E
DEI MINISTRI DIP PROTEZIONE Controparte_2
CIVILE- COMMISSARIO DELEGATO PER IL
[...]
REGIONE LAZIO Controparte_3
( P.IVA_2
Contro Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO *
E
2 () CP_5
Avv. SILVETTI MASSIMILIANO
1 E
OGGETTO
Espropriazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La vicenda processuale è stata così correttamente sintetizzata dalla nelle note Parte_1
conclusive
Con ricorso all'intestata Corte la in persona del l.r.p.t., ha chiesto all'intestata Corte Parte_1 di “condannare 1) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Protezione civile- Commissario delegato per il superamento dell'emergenza arsenico nella Regione . Giusta O.P.C.M. CP_1 del 28/01/2011, in persona del Commissario delegato presso l'avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 2) nella persona del Presidente leg.rapp.te p.t., quale CP_1 Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza presso l'avvocatura della CP_3
Regione Lazio in Roma, Via Rosa Raimodi Garibaldi 3) 2 in CP_5 Controparte_6 persona del legale rapp.te p.t. nella sede legale in Roma, Piazzale Ostiense 2 alla corresponsione della indennità di esproprio nella misura determinata previa nomina di CTU da parte della Corte;
al risarcimento dei danni così come descritti in narrativa complessivamente determinati nella misura di €. 724.442,00 o in altra somma maggiore o minore che la Corte riterrà più di giustizia o più equa, oltre oneri accessori (interessi) maturati e maturandi dal momento dell'immissione in possesso, rivalutazione monetaria dal 2012 al saldo, nonché al risarcimento del danno per la illegittima e/o illecita occupazione protrattasi sin da 2012 da liquidarsi secondo i parametri adottati dalla Ecc.ma Corte, sulla base di CTU, di cui si chiede sin da ora l'ammissione.”. Si costituivano in giudizio i convenuti la chiedendo Controparte_7
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla Controparte_8
, con conseguente estromissione della stessa P.A. dal presente giudizio”; in
[...] CP_9 persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciare In via preliminare:- in via principale: dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo;
- in subordine: dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni per difetto di giurisdizione;
dichiarare improcedibile la domanda di quantificazione dell'indennizzo in quanto tardiva;
- in ulteriore subordine: ove la lamentata occupazione venisse considerata sine titulo, dichiarare la prescrizione per ogni indennità di occupazione nel periodo antecedente al quinquennio dalla proposizione del ricorso. Nel merito: - respingere le domande avversarie in quanto infondate e comunque non provate”; la rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare, dichiarare il vizio di notifica ovvero il difetto di giurisdizione ovvero il difetto di legittimazione passiva della
, per le motivazioni in narrativa;
in subordine e nel merito, rigettare l'avversa CP_1 pretesa, siccome inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi, come dovuti per
2 legge”. La causa era assegnata alla intestata Corte la quale, esaminate le eccezioni e questioni preliminari avanzate dalle convenute istruiva il giudizio mediante nomina di CTU.
Espletata ctu all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione con termine per note e repliche conclusive
2. Per quanto attiene alla eccezione di difetto di legittimazione passiva della , CP_1 essa si è costituita in giudizio evidenziando, in via principale, il vizio di notifica del ricorso “al
Commissario Delegato per l'emergenza Arsenico nel , individuato nella persona del CP_1
Presidente della ”. CP_1 CP_1
Ma, al di là della questione della notificazione , proprio per tale ragione, non sussiste la legittimazione della che si è inutilmente, ma evidentemente tuzioristicamente, CP_1
costituita in giudizio.
3 .Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da questa è CP_10 manifestamente infondata , vertendosi in una fattispecie di determinazione dell'indennizzo connesso a vicenda espropriativa, per cui sussiste la giurisdizione del G.O. attribuita in grado unico alla corte di appello
4.Quanto al difetto di legittimazione passiva della P.C.M. si osserva che questa, benchè non tenuta al pagamento dell'indennità, pur non essendo litisconsorte necessario, può essere evocata in giudizio quale Autorità che, nella persona del Presidente della a ciò CP_1
delegato, ha promosso l'espropriazione.
5.Quanto alla tempestività dell'opposizione si richiama l'ordinanza di questa Corte del
17.7.2023 che l'ha già correttamente affermata evidenziando : “ “la Corte , quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda , ai sensi degli artt. art. 54 del Testo
Unico espropri e 29 del Decreto legislativo 150/11, con ordinanza del 3 gennaio 2023 ha rilevato che l'art. 23 lettera g) del T.u. espropri prevede che il decreto di esproprio sia notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili . Pertanto, al fine di verificare la tempestività del ricorso ha chiesto ad il deposito della prova dell'avvenuta CP_5
notificazione del decreto di esproprio alla società ricorrente ovvero della notificazione della stima peritale;
rilevato che ha depositato Decreto di esproprio 23 novembre 2016, n. 40, pubbl. nel CP_5
BURL 12/01/2017 e Decreto di esproprio e di asservimento 31 marzo 2017, n. 13, pubbl. nel
3 13/04/2017 ma non ha dato prova dell'avvenuta notificazione dello stesso ai sensi CP_11 dell'art. 23 comma primo lett. g) non potendo la pubblicazione sul Burl del decreto essere equiparata alla notificazione da eseguirsi "nelle forme degli atti processuali civili". ( Cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 14767 del 22/11/2001
6. Nel merito la ctu espletata è esente da vizi e meritevole di pieno consenso, per la precisione e completezza degli accertamenti e per la compiutezza e condivisibilità in fatto ed in diritto dell'elaborato, anche in relazione alle osservazioni dei cc.tt.pp. sicchè l'intero elaborato deve intendersi fatto proprio e trasfuso nella presente ordinanza.
A.In particolare, in ordine alla vicenda espropriativa, appare opportuno riportare quanto osservato dal ctu:
“Preliminarmente, va riferito che in atti vi sono due decreti di esproprio e di asservimento. Il primo decreto di esproprio e di asservimento, prot. n. 0524988 del 30/11/2016 di CP_9 2, prevede per parte ricorrente solo un'indennità di occupazione temporanea mentre a terzi,
[...] estranei al presente giudizio, vengono riconosciute altre indennità (v. doc. n. 34 del fascicolo di
CP_9
2).
[...]
Il secondo decreto di esproprio e di asservimento, prot. n. 0083208 del 31/03/2017 di CP_9
prevede per parte ricorrente solo indennità di esproprio mentre ad un terzo, estraneo al
[...] presente giudizio, viene riconosciuta un'indennità di asservimento (v. doc. n. 34 del fascicolo di . CP_9
Pertanto, i terreni di parte ricorrente risultano oggetto di procedura di esproprio e non di mero asservimento…
Con verbale di consistenza ed immissione in possesso del 21/09/2012 vengono occupati (ex art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) l'intero terreno contraddistinto al Foglio 9, part. 400 del Catasto Terreni del Comune di Lanuvio e 53 mq del limitrofo terreno contraddistinto al
Foglio 9, part. 1171 del Catasto Terreni del Comune di Lanuvio (v. doc. 3 del ricorso).
La predetta particella 1171 ha superficie catastale pari a 3641 mq e qualità ente urbano (v. all.
n. 8). Nella foto n. 1 e riportato uno stralcio dell'estratto di mappa catastale.
Ciò premesso, con verbale di consistenza ed immissione in possesso del 28/08/2012 vengono occupati (ex art. 49 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) 90 mq del terreno contraddistinto al
Foglio 9, part. 400 del Catasto Terreni del Comune di Lanuvio (v. doc. 3 bis del ricorso).
La predetta particella ha superficie catastale pari a 250 mq, qualità seminativo e classe 2 (v. all. n. 7)…Con verbale di consistenza ed immissione in possesso del 21/09/2012 vengono occupati
(ex art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) l'intero terreno contraddistinto al Foglio 9, part. 400 del Catasto Terreni del Comune di Lanuvio e 53 mq del limitrofo terreno contraddistinto al Foglio 9, part. 1171 del Catasto Terreni del Comune di Lanuvio (v. doc. 3 del ricorso). La predetta particella 1171 ha superficie catastale pari a 3641 mq e qualità ente urbano (v. all.
n. 8).
4 Nella foto n. 1 e riportato uno stralcio dell'estratto di mappa catastale con evidenziate le particelle interessate (v. all. n. 6)…In occasione dell'inizio delle operazioni peritali le parti hanno concordato a verbale che la superficie oggetto di esproprio è quella di cui al secondo verbale di immissione in possesso (v. all. n. 1) e quindi: 250 mq + 53 mq = 303 mq A pag. 1 della perizia tecnica del Geom. , C.T.P. di parte ricorrente, si sottolinea che Persona_1 l'area espropriata costituiva il principale più importante accesso sia pedonale che carrabile. Contr dalla pubblica via di cui godeva il compendio albergo e ristorante della Società D prima dell'esproprio da parte della (v. all. n. 4). CP_13 Similmente a pag. 3 del ricorso si afferma che il percorso delimitato dall' CP_9 coincide con l'accesso principale pedonale-carrabile dalla pubblica via, di cui godeva il Contr compendio albergo e ristorante della Società U prima della avvenuta immissione in possesso.
B. La stima operata dal ctu dell'area espropriata, condivisa dalla Corte viene di seguito riportata.
Quesito n. 3)
3) determini il valore venale di mercato e la conseguente indennità di asservimento della area, oggetto di procedura ablatoria, indicando specificatamente i parametri estimativi utilizzati;
Preliminarmente, si ricorda che l'indennità di espropriazione si determina in base alle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio.
Nel caso in esame il decreto di esproprio e datato 31/03/2017 (v. doc. n. 19 del fascicolo di
… Controparte_10
Prima di procedere alla stima dei terreni e opportuno ricordare alcuni concetti estimativi.
La stima di un bene consiste nella determinazione del valore inteso come piu probabile prezzo di mercato realizzabile in regime di libera compravendita.
Esistono essenzialmente due metodi di stima: il metodo sintetico e quello a capitalizzazione di reddito o analitico. Il metodo sintetico prevede la determinazione del valore commerciale di un terreno attraverso l'individuazione di un prezzo unitario, generalmente riferito al metro quadrato o all'ettaro, da moltiplicare per la superficie del terreno.
Invece, il metodo a capitalizzazione di reddito o analitico fornisce la nozione del valore commerciale in rapporto al reddito che un terreno puo generare. Ad oggi il primo metodo e quello generalmente impiegato nelle compravendite immobiliari in
Italia ed e quello a cui si atterrà lo scrivente per la determinazione del valore di mercato dei terreni oggetto di esproprio.
Considerando che i terreni oggetto di esproprio sono edificabili, ma che la loro edificabilità e da ritenere esaurita, il valore degli stessi è dato dalla destinazione d'uso, che avevano prima dell'esproprio, e cioè aree pertinenziali esterne, prevalentemente a parco, di immobili residenziali/commerciali.
Nota la superficie complessiva dei terreni, pari a 303 mq, occorre individuare il valore unitario a metro quadrato degli stessi. Per la stima del valore a metro quadrato sono state esaminate le rilevazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), gestito dall'Agenzia delle Entrate, relative al primo semestre 2017.
Sono stati consultati anche professionisti ed operatori del settore immobiliare nonchè si è tenuto conto delle compravendite in cui lo scrivente è stato coinvolto in veste di consulente. I terreni rientrano nella zona O.M.I. D1, periferica/zona periferica del Comune di Lanuvio (v. all. n. 42).
5 Le quotazioni per ville e villini oscillavano nel primo semestre 2017 tra 1.200,00 €/mq e 1.800,00 €/mq; tali quotazioni si riferiscono ad immobili in condizioni di manutenzione normali (v. all. n. 42). Per lo stesso periodo e zona O.M.I. non sono disponibili le quotazioni per gli immobili commerciali.
Invece, per la zona O.M.I. B1, centrale/centro abitato (Via della Pace) del Comune di Lanuvio sono disponibili le quotazioni sia per ville e villini, 1.300,00 € - 1.900,00 €, che per i negozi, 1.250,00 € - 1.800,00 € (v. all. n. 43); ciò porta a ritenere che nel Comune di Lanuvio le quotazioni per ville e negozi siano sostanzialmente allineate.
Considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche della proprietà di parte ricorrente ed in particolare che questa ha una superficie coperta particolarmente estesa con ampie porzioni realizzate abusivamente (il che ne riduce il valore a metro quadrato), il C.T.U. ha ritenuto congruo fare riferimento al valore minimo previso dall'O.M.I. per la zona di interesse e cioe
1.200,00
€/mq. Tenuto conto dei criteri approvati dalla Commissione Centrale Tecnica della Uniter in data 26/03/1998, e dei criteri della norma UNI 10750, utilizzatadall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), gestito dall'Agenzia delle Entrate, si puo stimare il valore a metro quadrato dei terreni oggetto di esproprio nel 5% del valore a metro quadrato delle superficie coperte (tenendo conto, tra l'altro, dell'estensione complessiva delle aree scoperte di parte ricorrente e della posizione dei terreni oggetto di esproprio a confine con Via del Tempio di Giunone) e cioè: 1.200,00 €/mq x 5% = 60,00 €/mq Pertanto, il valore complessivo dei terreni oggetto di esproprio è: 303 mq x 60,00 €/mq = 18.180,00 €
C. Per quanto concerne il valore di mercato dei manufatti e dei soprassuoli il ctu ha condivisibilmente osservato
4) determini il valore di mercato di eventuali manufatti e soprassuoli ivi esistenti;
Di seguito vengono valutati prima i manufatti e poi i soprassuoli. 6.1) Manufatti
Nella perizia tecnica del Geom. , C.T.P. di parte ricorrente, Persona_1 vengono valutati in complessivi 151.100,00 € (prima richiesta di danni) i seguenti manufatti oggetto di esproprio:
- la cappella privata;
- i muri di contenimento/recinzione;
- il portale di ingresso;
- le aree pavimentate;
- la scalinata di accesso;
- lo spostamento delle utenze (v. pagg. 9 e 11 dell'all. n. 4).
I computi metrici estimativi riportati nella perizia tecnica del Geom. , C.T.P. di Persona_1 parte ricorrente, sono sovrastimati sia per quanto riguarda le misure che gli importi (v. pagg. 9 e 10 dell'all. n. 4). Ad esempio nel punto a) di pag. 9 della predetta perizia, la cappella privata viene indicata a pianta quadrata (lato 3,50 m) di altezza media 3,50 m (escluso il tetto), mentre e a pianta rettangolare (circa 3,50 m x 2,80 ≈ 10 mq) ed altezza media di circa 2,60 m;
per tale opera viene
6 calcolato un costo di costruzione 46.460,00 € (v. all. n. 4), che appare eccessivo pur considerando il grado elevato delle finiture. Al punto e) di pag. 10 della predetta perizia di parte vengono richiesti 30.000,00 € per opere necessarie per lo spostamento delle utenze e dei servizi collegati nell'area occupata quali Enel,
Telefono e rete di fognatura per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere posti sotto il cancello di ingresso e nell'area occupata limitrofa, con opportuno ricollegamento alla varie diramazioni del compendio (v. all. n. 4).
Tale voce non puo essere riconosciuta perche non è stata dimostrata la necessità degli spostamenti ne tantomeno che gli stessi siano avvenuti;
in quest'ultimo caso, poi, sarebbe stato necessario documentare le spese sostenute con adeguati giustificativi di spesa.
Pertanto, si è ritenuto necessario procedere ad una nuova stima del costo di costruzione dei manufatti presenti sui terreni oggetto di esproprio.
Per la cappella privata, noto che ha una superficie lorda di circa 10 mq ed una cubatura di circa
25 mc, si stima un costo di costruzione vuoto per pieno di 2.000,00 €/mq e quindi un costo totale di 20.000,00 €. Per il portale si ritiene congruo un costo di costruzione di 7.000,00 € per la parte muraria e 3.000,00 € per il cancello automatico. Per i muri di contenimento/recinzione, di sviluppo complessivo di circa 32 mq, si stima un costo di costruzione di 250,00 €/mq per un totale di complessivi 8.000,00 €, comprensivi delle ringhiere metalliche.
Per la scala in peperino, composta da 11 gradini, si stima un costo di costruzione di 700,00
€/gradino e quindi complessivi 7.700,00 €. Infine, per le aree pavimentate, si riferisce che circa 75 mq sono in tufo e 28 mq in cemento industriale;
per la prima si ritiene congruo un costo di costruzione di 250,00 €/mq per un totale di 18.750,00 €/mq mentre per la pavimentazione in cemento industriale si ritiene congruo il prezzo di 55,00 €/mq per un totale di 1.540,00 € (v. pag. 6 dell'all. n. 51) . Il valore complessivo dei manufatti risulta pari a: 20.000,00 € + 7.000,00 € + 3.000, € + 8.000,00 € + + 7.700,00 € + 18.750,00 € + 1.490,00 € = 65.990,00 € Si evidenzia che si tratta di lavorazioni artigianali, ad alta incidenza della mano d'opera (ad esempio i blocchi di peperino faccia vista in elevazione sono stati opportunamente sagomati e/o lavorati a mano); si tratta di lavorazioni molto laboriose, un tempo quasi usuali, ma per le quali in tempi recenti e anche difficile trovare maestranze capaci di eseguirle.
Pertanto, non è possibile riferirsi alle vigenti tariffe dei prezzi pensate per tutt'altro tipo di lavorazioni. Per completezza va riferito che nella perizia tecnica del Geom. , C.T.P. di parte Persona_1 ricorrente, viene stimato sia il costo di costruzione del preesistente (definito primo ordine di danni) sia il costo di ricostruzione di un nuovo portale e di una nuova cappella similari a quelli espropriati (v. pagg. 11 e 12 dell'all. n. 4). Con ogni evidenza, quest'ultima richiesta (definita secondo ordine di danni) e un sostanziale duplicato della prima e come tale e ultronea.
6.2) Soprassuoli
A pag. 11 della perizia tecnica del Geom. , C.T.P. di parte ricorrente, vengono Persona_1 richiesti a corpo 30.000,00 € per 3 piante di cipresso diametro cm 40 alte 15 mt, 10 piante di
, 1 Palma, 1 Pino diametro cm 60 alto 15 mt circa (v. all. n. 4). Per_2 di occupazione temporanea dei terreni, spettante alla ricorrente.
7 cipressi erano di altezza superiore ai 15 mt e le palme erano due e non una (v. doc. 3 del ricorso), si ritiene che l'importo richiesto sia congruo tenendo conto dei valori allora correnti di mercato e dell'all. n. 12, metodologie per la stima del valore ornamentale e del danno biologico, del Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di approvato Parte_2 con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 17 del 12/03/2021.
6.3) Riepilogo Considerato che i manufatti ed i soprassuoli hanno un valore rispettivamente di 65.990,00 € e di 30.000,00 €, il valore complessivo degli stessi e pari a 95.990,00 €. Ne deriva un'incidenza a metro quadrato dei manufatti e dei soprassuoli pari a: 95.990,00 € / 303 mq = 316,80 €
D. Per quanto concerne l'indennità di occupazione temporanea dei terreni ancora condivisibilmente il ctu ha osservato quanto segue.
Quesito n. 7) 7) determini l'indennità di occupazione temporanea dei terreni, spettante alla ricorrente. Il comma 1 dell'art. 50, Indennità per l'occupazione, del Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) stabilisce che nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. Nel caso in esame ci sono state due periodi di occupazione dei terreni oggetto di esproprio.
A seguito del primo verbale di consistenza ed immissione in possesso del 28/08/2012, il primo periodo di occupazione ha riguardato 90 mq del terreno contraddistinto al Foglio 9, part. 250 del Catasto Terreni del Comune di Lanuvio (v. doc. 3 bis del ricorso).
Il primo periodo di occupazione si e protratto fino al secondo verbale di consistenza ed immissione in possesso redatto il 21/09/2012 (v. doc. 3 del ricorso).
Pertanto il primo periodo di occupazione e durato una frazione di mese e quindi l'indennità di occupazione e pari a:
[90 mq x (60,00 €/mq + 316,80 €)] / 12 x 1 / 12 = 235,50 € Il secondo periodo di occupazione riguarda tutti i terreni oggetto di esproprio si e protratto dal
21/09/2012, data del secondo verbale di consistenza ed immissione in possesso, al 31/03/2017, data del decreto di esproprio ed asservimento (v. doc. n. 19 del fascicolo di CP_10
.
[...]
Pertanto. il secondo periodo di occupazione legittima e durato 4 anni, 6 mesi ed una frazione di mese. Ne deriva che l'indennità spettante e pari a: (18.180,00 € + 95.990,00 €) x (1 / 12 x 4 + 1 / 12 / 12 x 7) = 38.056,67 € Pertanto l'indennità complessiva per l'occupazione legittima dei terreni è pari a: 235,50 € + 38.056,67 € = 38.292,17 €
8 7. Conclusivamente va dichiarata tenuta al deposito di complessivi Euro CP_10
152.462,17 ( 18.180,00 + 95.990,00 + 38.292,17 ), oltre interessi legali dal 31.3.2017 ( trattandosi di debito di valuta) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio
Gestione Depositi, con detrazione di quanto già depositato in favore di CP_14
8.In considerazione del notevole divario tra petitum ( > E 700.000,00)e liquidato le spese di lite vanno compensate per il 50% tra i ricorrenti e , mentre vanno compensate CP_9
interamente nei rapporti processuali con la e la Presidenza del Consiglio dei CP_1
Ministri.
PQM
dichiara tenuta al deposito di complessivi Euro 152.462,17 , oltre interessi CP_10
legali dal 31.3.2017 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio Gestione
Depositi, con detrazione di quanto già depositato, in favore di , e la condanna alla CP_14
rifusione in suo favore del 50% delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. COLLA
Giovanni dichiaratosi antistatari, quota che liquida in e 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e rimborso del 50% del c.u; pone definitivamente a carico delle suddette parti in quote uguali le spese di ctu;
Compensa le spese di lite nei restanti rapporti processuali.
Roma, 22.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
9
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA EX ART 702 bis c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7682/2019 posta in deliberazione il giorno 20/11/2024
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. COLLA GIOVANNI;
E
() CP_1
Avv. CAPRIO ELISA
E
DEI MINISTRI DIP PROTEZIONE Controparte_2
CIVILE- COMMISSARIO DELEGATO PER IL
[...]
REGIONE LAZIO Controparte_3
( P.IVA_2
Contro Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO *
E
2 () CP_5
Avv. SILVETTI MASSIMILIANO
1 E
OGGETTO
Espropriazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La vicenda processuale è stata così correttamente sintetizzata dalla nelle note Parte_1
conclusive
Con ricorso all'intestata Corte la in persona del l.r.p.t., ha chiesto all'intestata Corte Parte_1 di “condannare 1) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Protezione civile- Commissario delegato per il superamento dell'emergenza arsenico nella Regione . Giusta O.P.C.M. CP_1 del 28/01/2011, in persona del Commissario delegato presso l'avvocatura dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 2) nella persona del Presidente leg.rapp.te p.t., quale CP_1 Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza presso l'avvocatura della CP_3
Regione Lazio in Roma, Via Rosa Raimodi Garibaldi 3) 2 in CP_5 Controparte_6 persona del legale rapp.te p.t. nella sede legale in Roma, Piazzale Ostiense 2 alla corresponsione della indennità di esproprio nella misura determinata previa nomina di CTU da parte della Corte;
al risarcimento dei danni così come descritti in narrativa complessivamente determinati nella misura di €. 724.442,00 o in altra somma maggiore o minore che la Corte riterrà più di giustizia o più equa, oltre oneri accessori (interessi) maturati e maturandi dal momento dell'immissione in possesso, rivalutazione monetaria dal 2012 al saldo, nonché al risarcimento del danno per la illegittima e/o illecita occupazione protrattasi sin da 2012 da liquidarsi secondo i parametri adottati dalla Ecc.ma Corte, sulla base di CTU, di cui si chiede sin da ora l'ammissione.”. Si costituivano in giudizio i convenuti la chiedendo Controparte_7
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo alla Controparte_8
, con conseguente estromissione della stessa P.A. dal presente giudizio”; in
[...] CP_9 persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così pronunciare In via preliminare:- in via principale: dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo;
- in subordine: dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni per difetto di giurisdizione;
dichiarare improcedibile la domanda di quantificazione dell'indennizzo in quanto tardiva;
- in ulteriore subordine: ove la lamentata occupazione venisse considerata sine titulo, dichiarare la prescrizione per ogni indennità di occupazione nel periodo antecedente al quinquennio dalla proposizione del ricorso. Nel merito: - respingere le domande avversarie in quanto infondate e comunque non provate”; la rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via preliminare, dichiarare il vizio di notifica ovvero il difetto di giurisdizione ovvero il difetto di legittimazione passiva della
, per le motivazioni in narrativa;
in subordine e nel merito, rigettare l'avversa CP_1 pretesa, siccome inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi, come dovuti per
2 legge”. La causa era assegnata alla intestata Corte la quale, esaminate le eccezioni e questioni preliminari avanzate dalle convenute istruiva il giudizio mediante nomina di CTU.
Espletata ctu all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione con termine per note e repliche conclusive
2. Per quanto attiene alla eccezione di difetto di legittimazione passiva della , CP_1 essa si è costituita in giudizio evidenziando, in via principale, il vizio di notifica del ricorso “al
Commissario Delegato per l'emergenza Arsenico nel , individuato nella persona del CP_1
Presidente della ”. CP_1 CP_1
Ma, al di là della questione della notificazione , proprio per tale ragione, non sussiste la legittimazione della che si è inutilmente, ma evidentemente tuzioristicamente, CP_1
costituita in giudizio.
3 .Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da questa è CP_10 manifestamente infondata , vertendosi in una fattispecie di determinazione dell'indennizzo connesso a vicenda espropriativa, per cui sussiste la giurisdizione del G.O. attribuita in grado unico alla corte di appello
4.Quanto al difetto di legittimazione passiva della P.C.M. si osserva che questa, benchè non tenuta al pagamento dell'indennità, pur non essendo litisconsorte necessario, può essere evocata in giudizio quale Autorità che, nella persona del Presidente della a ciò CP_1
delegato, ha promosso l'espropriazione.
5.Quanto alla tempestività dell'opposizione si richiama l'ordinanza di questa Corte del
17.7.2023 che l'ha già correttamente affermata evidenziando : “ “la Corte , quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda , ai sensi degli artt. art. 54 del Testo
Unico espropri e 29 del Decreto legislativo 150/11, con ordinanza del 3 gennaio 2023 ha rilevato che l'art. 23 lettera g) del T.u. espropri prevede che il decreto di esproprio sia notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili . Pertanto, al fine di verificare la tempestività del ricorso ha chiesto ad il deposito della prova dell'avvenuta CP_5
notificazione del decreto di esproprio alla società ricorrente ovvero della notificazione della stima peritale;
rilevato che ha depositato Decreto di esproprio 23 novembre 2016, n. 40, pubbl. nel CP_5
BURL 12/01/2017 e Decreto di esproprio e di asservimento 31 marzo 2017, n. 13, pubbl. nel
3 13/04/2017 ma non ha dato prova dell'avvenuta notificazione dello stesso ai sensi CP_11 dell'art. 23 comma primo lett. g) non potendo la pubblicazione sul Burl del decreto essere equiparata alla notificazione da eseguirsi "nelle forme degli atti processuali civili". ( Cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 14767 del 22/11/2001
6. Nel merito la ctu espletata è esente da vizi e meritevole di pieno consenso, per la precisione e completezza degli accertamenti e per la compiutezza e condivisibilità in fatto ed in diritto dell'elaborato, anche in relazione alle osservazioni dei cc.tt.pp. sicchè l'intero elaborato deve intendersi fatto proprio e trasfuso nella presente ordinanza.
A.In particolare, in ordine alla vicenda espropriativa, appare opportuno riportare quanto osservato dal ctu:
“Preliminarmente, va riferito che in atti vi sono due decreti di esproprio e di asservimento. Il primo decreto di esproprio e di asservimento, prot. n. 0524988 del 30/11/2016 di CP_9 2, prevede per parte ricorrente solo un'indennità di occupazione temporanea mentre a terzi,
[...] estranei al presente giudizio, vengono riconosciute altre indennità (v. doc. n. 34 del fascicolo di
CP_9
2).
[...]
Il secondo decreto di esproprio e di asservimento, prot. n. 0083208 del 31/03/2017 di CP_9
prevede per parte ricorrente solo indennità di esproprio mentre ad un terzo, estraneo al
[...] presente giudizio, viene riconosciuta un'indennità di asservimento (v. doc. n. 34 del fascicolo di . CP_9
Pertanto, i terreni di parte ricorrente risultano oggetto di procedura di esproprio e non di mero asservimento…
Con verbale di consistenza ed immissione in possesso del 21/09/2012 vengono occupati (ex art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) l'intero terreno contraddistinto al Foglio 9, part. 400 del Catasto Terreni del Comune di Lanuvio e 53 mq del limitrofo terreno contraddistinto al
Foglio 9, part. 1171 del Catasto Terreni del Comune di Lanuvio (v. doc. 3 del ricorso).
La predetta particella 1171 ha superficie catastale pari a 3641 mq e qualità ente urbano (v. all.
n. 8). Nella foto n. 1 e riportato uno stralcio dell'estratto di mappa catastale.
Ciò premesso, con verbale di consistenza ed immissione in possesso del 28/08/2012 vengono occupati (ex art. 49 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) 90 mq del terreno contraddistinto al
Foglio 9, part. 400 del Catasto Terreni del Comune di Lanuvio (v. doc. 3 bis del ricorso).
La predetta particella ha superficie catastale pari a 250 mq, qualità seminativo e classe 2 (v. all. n. 7)…Con verbale di consistenza ed immissione in possesso del 21/09/2012 vengono occupati
(ex art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) l'intero terreno contraddistinto al Foglio 9, part. 400 del Catasto Terreni del Comune di Lanuvio e 53 mq del limitrofo terreno contraddistinto al Foglio 9, part. 1171 del Catasto Terreni del Comune di Lanuvio (v. doc. 3 del ricorso). La predetta particella 1171 ha superficie catastale pari a 3641 mq e qualità ente urbano (v. all.
n. 8).
4 Nella foto n. 1 e riportato uno stralcio dell'estratto di mappa catastale con evidenziate le particelle interessate (v. all. n. 6)…In occasione dell'inizio delle operazioni peritali le parti hanno concordato a verbale che la superficie oggetto di esproprio è quella di cui al secondo verbale di immissione in possesso (v. all. n. 1) e quindi: 250 mq + 53 mq = 303 mq A pag. 1 della perizia tecnica del Geom. , C.T.P. di parte ricorrente, si sottolinea che Persona_1 l'area espropriata costituiva il principale più importante accesso sia pedonale che carrabile. Contr dalla pubblica via di cui godeva il compendio albergo e ristorante della Società D prima dell'esproprio da parte della (v. all. n. 4). CP_13 Similmente a pag. 3 del ricorso si afferma che il percorso delimitato dall' CP_9 coincide con l'accesso principale pedonale-carrabile dalla pubblica via, di cui godeva il Contr compendio albergo e ristorante della Società U prima della avvenuta immissione in possesso.
B. La stima operata dal ctu dell'area espropriata, condivisa dalla Corte viene di seguito riportata.
Quesito n. 3)
3) determini il valore venale di mercato e la conseguente indennità di asservimento della area, oggetto di procedura ablatoria, indicando specificatamente i parametri estimativi utilizzati;
Preliminarmente, si ricorda che l'indennità di espropriazione si determina in base alle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio.
Nel caso in esame il decreto di esproprio e datato 31/03/2017 (v. doc. n. 19 del fascicolo di
… Controparte_10
Prima di procedere alla stima dei terreni e opportuno ricordare alcuni concetti estimativi.
La stima di un bene consiste nella determinazione del valore inteso come piu probabile prezzo di mercato realizzabile in regime di libera compravendita.
Esistono essenzialmente due metodi di stima: il metodo sintetico e quello a capitalizzazione di reddito o analitico. Il metodo sintetico prevede la determinazione del valore commerciale di un terreno attraverso l'individuazione di un prezzo unitario, generalmente riferito al metro quadrato o all'ettaro, da moltiplicare per la superficie del terreno.
Invece, il metodo a capitalizzazione di reddito o analitico fornisce la nozione del valore commerciale in rapporto al reddito che un terreno puo generare. Ad oggi il primo metodo e quello generalmente impiegato nelle compravendite immobiliari in
Italia ed e quello a cui si atterrà lo scrivente per la determinazione del valore di mercato dei terreni oggetto di esproprio.
Considerando che i terreni oggetto di esproprio sono edificabili, ma che la loro edificabilità e da ritenere esaurita, il valore degli stessi è dato dalla destinazione d'uso, che avevano prima dell'esproprio, e cioè aree pertinenziali esterne, prevalentemente a parco, di immobili residenziali/commerciali.
Nota la superficie complessiva dei terreni, pari a 303 mq, occorre individuare il valore unitario a metro quadrato degli stessi. Per la stima del valore a metro quadrato sono state esaminate le rilevazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), gestito dall'Agenzia delle Entrate, relative al primo semestre 2017.
Sono stati consultati anche professionisti ed operatori del settore immobiliare nonchè si è tenuto conto delle compravendite in cui lo scrivente è stato coinvolto in veste di consulente. I terreni rientrano nella zona O.M.I. D1, periferica/zona periferica del Comune di Lanuvio (v. all. n. 42).
5 Le quotazioni per ville e villini oscillavano nel primo semestre 2017 tra 1.200,00 €/mq e 1.800,00 €/mq; tali quotazioni si riferiscono ad immobili in condizioni di manutenzione normali (v. all. n. 42). Per lo stesso periodo e zona O.M.I. non sono disponibili le quotazioni per gli immobili commerciali.
Invece, per la zona O.M.I. B1, centrale/centro abitato (Via della Pace) del Comune di Lanuvio sono disponibili le quotazioni sia per ville e villini, 1.300,00 € - 1.900,00 €, che per i negozi, 1.250,00 € - 1.800,00 € (v. all. n. 43); ciò porta a ritenere che nel Comune di Lanuvio le quotazioni per ville e negozi siano sostanzialmente allineate.
Considerate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche della proprietà di parte ricorrente ed in particolare che questa ha una superficie coperta particolarmente estesa con ampie porzioni realizzate abusivamente (il che ne riduce il valore a metro quadrato), il C.T.U. ha ritenuto congruo fare riferimento al valore minimo previso dall'O.M.I. per la zona di interesse e cioe
1.200,00
€/mq. Tenuto conto dei criteri approvati dalla Commissione Centrale Tecnica della Uniter in data 26/03/1998, e dei criteri della norma UNI 10750, utilizzatadall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), gestito dall'Agenzia delle Entrate, si puo stimare il valore a metro quadrato dei terreni oggetto di esproprio nel 5% del valore a metro quadrato delle superficie coperte (tenendo conto, tra l'altro, dell'estensione complessiva delle aree scoperte di parte ricorrente e della posizione dei terreni oggetto di esproprio a confine con Via del Tempio di Giunone) e cioè: 1.200,00 €/mq x 5% = 60,00 €/mq Pertanto, il valore complessivo dei terreni oggetto di esproprio è: 303 mq x 60,00 €/mq = 18.180,00 €
C. Per quanto concerne il valore di mercato dei manufatti e dei soprassuoli il ctu ha condivisibilmente osservato
4) determini il valore di mercato di eventuali manufatti e soprassuoli ivi esistenti;
Di seguito vengono valutati prima i manufatti e poi i soprassuoli. 6.1) Manufatti
Nella perizia tecnica del Geom. , C.T.P. di parte ricorrente, Persona_1 vengono valutati in complessivi 151.100,00 € (prima richiesta di danni) i seguenti manufatti oggetto di esproprio:
- la cappella privata;
- i muri di contenimento/recinzione;
- il portale di ingresso;
- le aree pavimentate;
- la scalinata di accesso;
- lo spostamento delle utenze (v. pagg. 9 e 11 dell'all. n. 4).
I computi metrici estimativi riportati nella perizia tecnica del Geom. , C.T.P. di Persona_1 parte ricorrente, sono sovrastimati sia per quanto riguarda le misure che gli importi (v. pagg. 9 e 10 dell'all. n. 4). Ad esempio nel punto a) di pag. 9 della predetta perizia, la cappella privata viene indicata a pianta quadrata (lato 3,50 m) di altezza media 3,50 m (escluso il tetto), mentre e a pianta rettangolare (circa 3,50 m x 2,80 ≈ 10 mq) ed altezza media di circa 2,60 m;
per tale opera viene
6 calcolato un costo di costruzione 46.460,00 € (v. all. n. 4), che appare eccessivo pur considerando il grado elevato delle finiture. Al punto e) di pag. 10 della predetta perizia di parte vengono richiesti 30.000,00 € per opere necessarie per lo spostamento delle utenze e dei servizi collegati nell'area occupata quali Enel,
Telefono e rete di fognatura per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere posti sotto il cancello di ingresso e nell'area occupata limitrofa, con opportuno ricollegamento alla varie diramazioni del compendio (v. all. n. 4).
Tale voce non puo essere riconosciuta perche non è stata dimostrata la necessità degli spostamenti ne tantomeno che gli stessi siano avvenuti;
in quest'ultimo caso, poi, sarebbe stato necessario documentare le spese sostenute con adeguati giustificativi di spesa.
Pertanto, si è ritenuto necessario procedere ad una nuova stima del costo di costruzione dei manufatti presenti sui terreni oggetto di esproprio.
Per la cappella privata, noto che ha una superficie lorda di circa 10 mq ed una cubatura di circa
25 mc, si stima un costo di costruzione vuoto per pieno di 2.000,00 €/mq e quindi un costo totale di 20.000,00 €. Per il portale si ritiene congruo un costo di costruzione di 7.000,00 € per la parte muraria e 3.000,00 € per il cancello automatico. Per i muri di contenimento/recinzione, di sviluppo complessivo di circa 32 mq, si stima un costo di costruzione di 250,00 €/mq per un totale di complessivi 8.000,00 €, comprensivi delle ringhiere metalliche.
Per la scala in peperino, composta da 11 gradini, si stima un costo di costruzione di 700,00
€/gradino e quindi complessivi 7.700,00 €. Infine, per le aree pavimentate, si riferisce che circa 75 mq sono in tufo e 28 mq in cemento industriale;
per la prima si ritiene congruo un costo di costruzione di 250,00 €/mq per un totale di 18.750,00 €/mq mentre per la pavimentazione in cemento industriale si ritiene congruo il prezzo di 55,00 €/mq per un totale di 1.540,00 € (v. pag. 6 dell'all. n. 51) . Il valore complessivo dei manufatti risulta pari a: 20.000,00 € + 7.000,00 € + 3.000, € + 8.000,00 € + + 7.700,00 € + 18.750,00 € + 1.490,00 € = 65.990,00 € Si evidenzia che si tratta di lavorazioni artigianali, ad alta incidenza della mano d'opera (ad esempio i blocchi di peperino faccia vista in elevazione sono stati opportunamente sagomati e/o lavorati a mano); si tratta di lavorazioni molto laboriose, un tempo quasi usuali, ma per le quali in tempi recenti e anche difficile trovare maestranze capaci di eseguirle.
Pertanto, non è possibile riferirsi alle vigenti tariffe dei prezzi pensate per tutt'altro tipo di lavorazioni. Per completezza va riferito che nella perizia tecnica del Geom. , C.T.P. di parte Persona_1 ricorrente, viene stimato sia il costo di costruzione del preesistente (definito primo ordine di danni) sia il costo di ricostruzione di un nuovo portale e di una nuova cappella similari a quelli espropriati (v. pagg. 11 e 12 dell'all. n. 4). Con ogni evidenza, quest'ultima richiesta (definita secondo ordine di danni) e un sostanziale duplicato della prima e come tale e ultronea.
6.2) Soprassuoli
A pag. 11 della perizia tecnica del Geom. , C.T.P. di parte ricorrente, vengono Persona_1 richiesti a corpo 30.000,00 € per 3 piante di cipresso diametro cm 40 alte 15 mt, 10 piante di
, 1 Palma, 1 Pino diametro cm 60 alto 15 mt circa (v. all. n. 4). Per_2 di occupazione temporanea dei terreni, spettante alla ricorrente.
7 cipressi erano di altezza superiore ai 15 mt e le palme erano due e non una (v. doc. 3 del ricorso), si ritiene che l'importo richiesto sia congruo tenendo conto dei valori allora correnti di mercato e dell'all. n. 12, metodologie per la stima del valore ornamentale e del danno biologico, del Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di approvato Parte_2 con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 17 del 12/03/2021.
6.3) Riepilogo Considerato che i manufatti ed i soprassuoli hanno un valore rispettivamente di 65.990,00 € e di 30.000,00 €, il valore complessivo degli stessi e pari a 95.990,00 €. Ne deriva un'incidenza a metro quadrato dei manufatti e dei soprassuoli pari a: 95.990,00 € / 303 mq = 316,80 €
D. Per quanto concerne l'indennità di occupazione temporanea dei terreni ancora condivisibilmente il ctu ha osservato quanto segue.
Quesito n. 7) 7) determini l'indennità di occupazione temporanea dei terreni, spettante alla ricorrente. Il comma 1 dell'art. 50, Indennità per l'occupazione, del Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) stabilisce che nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. Nel caso in esame ci sono state due periodi di occupazione dei terreni oggetto di esproprio.
A seguito del primo verbale di consistenza ed immissione in possesso del 28/08/2012, il primo periodo di occupazione ha riguardato 90 mq del terreno contraddistinto al Foglio 9, part. 250 del Catasto Terreni del Comune di Lanuvio (v. doc. 3 bis del ricorso).
Il primo periodo di occupazione si e protratto fino al secondo verbale di consistenza ed immissione in possesso redatto il 21/09/2012 (v. doc. 3 del ricorso).
Pertanto il primo periodo di occupazione e durato una frazione di mese e quindi l'indennità di occupazione e pari a:
[90 mq x (60,00 €/mq + 316,80 €)] / 12 x 1 / 12 = 235,50 € Il secondo periodo di occupazione riguarda tutti i terreni oggetto di esproprio si e protratto dal
21/09/2012, data del secondo verbale di consistenza ed immissione in possesso, al 31/03/2017, data del decreto di esproprio ed asservimento (v. doc. n. 19 del fascicolo di CP_10
.
[...]
Pertanto. il secondo periodo di occupazione legittima e durato 4 anni, 6 mesi ed una frazione di mese. Ne deriva che l'indennità spettante e pari a: (18.180,00 € + 95.990,00 €) x (1 / 12 x 4 + 1 / 12 / 12 x 7) = 38.056,67 € Pertanto l'indennità complessiva per l'occupazione legittima dei terreni è pari a: 235,50 € + 38.056,67 € = 38.292,17 €
8 7. Conclusivamente va dichiarata tenuta al deposito di complessivi Euro CP_10
152.462,17 ( 18.180,00 + 95.990,00 + 38.292,17 ), oltre interessi legali dal 31.3.2017 ( trattandosi di debito di valuta) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio
Gestione Depositi, con detrazione di quanto già depositato in favore di CP_14
8.In considerazione del notevole divario tra petitum ( > E 700.000,00)e liquidato le spese di lite vanno compensate per il 50% tra i ricorrenti e , mentre vanno compensate CP_9
interamente nei rapporti processuali con la e la Presidenza del Consiglio dei CP_1
Ministri.
PQM
dichiara tenuta al deposito di complessivi Euro 152.462,17 , oltre interessi CP_10
legali dal 31.3.2017 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio Gestione
Depositi, con detrazione di quanto già depositato, in favore di , e la condanna alla CP_14
rifusione in suo favore del 50% delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avv. COLLA
Giovanni dichiaratosi antistatari, quota che liquida in e 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. e rimborso del 50% del c.u; pone definitivamente a carico delle suddette parti in quote uguali le spese di ctu;
Compensa le spese di lite nei restanti rapporti processuali.
Roma, 22.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
9