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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUONAURO MICHELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 521/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trevi - Trevi 06039 Trevi PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 14136 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione del Comune di Trevi del provvedimento di rigetto prot. n. 14136 del 15/07/2025, recante diniego alla richiesta di ricalcolo dell'IMU e di rimborso di somme indebitamente versate relative all'immobile sito in Trevi (PG), Dati catastali_1, nonché accertamento del diritto alla restituzione di euro 4.936,17 oltre interessi legali.
1.1. Assume parte ricorrente che il rifiuto è in contrasto con la normativa di riferimento (come disciplinata per effetto della decisione della Corte Costituzionale) in materia di abitazione principale e contesta il rifiuto dell'amministrazione comunale di ricalcolare la pretesa impositiva.
1.2. Si è costituita l'amministrazione comunale intimata, sostenendo la legittimità del suo operato e concludendo per la irricevibilità del ricorso per tardiva costituzione e, nel merito, per la reiezione dello stesso, in mancanza dei presupposti per l'agevolazione evocata.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Come eccepito dall'amministrazione comunale, viene in rilievo l'irricevibilità del ricorso per la tardiva costituzione della parte ricorrente, con violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del d. lgs.
n. 546 del 1992.
3.1. Il ricorso è stato asseritamente notificato in data 19 luglio 2025, mentre la costituzione in giudizio è avvenuta in data 19 novembre 2025.
L'articolo 2, comma 3, del d. lgs. n. 220 del 2023 ha abrogato l'articolo 17 bis del d. lgs. n. 546 del 1992, a far data dal 4 gennaio 2024, con conseguente elisione della fase di reclamo-mediazione, la quale operava una sospensione del termine per la costituzione del ricorrente di novanta giorni.
Per effetto della novella legislativa, per i ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024, la costituzione in giudizio del ricorrente deve essere effettuata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso stesso.
La mancata tempestiva costituzione impedisce la prosecuzione del ricorso, il quale deve essere dichiarato inammissibile.
4. Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile.
4.1. Le spese in ragione della peculiarità della fattispecie possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUONAURO MICHELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 521/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Trevi - Trevi 06039 Trevi PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 14136 IMU 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione del Comune di Trevi del provvedimento di rigetto prot. n. 14136 del 15/07/2025, recante diniego alla richiesta di ricalcolo dell'IMU e di rimborso di somme indebitamente versate relative all'immobile sito in Trevi (PG), Dati catastali_1, nonché accertamento del diritto alla restituzione di euro 4.936,17 oltre interessi legali.
1.1. Assume parte ricorrente che il rifiuto è in contrasto con la normativa di riferimento (come disciplinata per effetto della decisione della Corte Costituzionale) in materia di abitazione principale e contesta il rifiuto dell'amministrazione comunale di ricalcolare la pretesa impositiva.
1.2. Si è costituita l'amministrazione comunale intimata, sostenendo la legittimità del suo operato e concludendo per la irricevibilità del ricorso per tardiva costituzione e, nel merito, per la reiezione dello stesso, in mancanza dei presupposti per l'agevolazione evocata.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Come eccepito dall'amministrazione comunale, viene in rilievo l'irricevibilità del ricorso per la tardiva costituzione della parte ricorrente, con violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 del d. lgs.
n. 546 del 1992.
3.1. Il ricorso è stato asseritamente notificato in data 19 luglio 2025, mentre la costituzione in giudizio è avvenuta in data 19 novembre 2025.
L'articolo 2, comma 3, del d. lgs. n. 220 del 2023 ha abrogato l'articolo 17 bis del d. lgs. n. 546 del 1992, a far data dal 4 gennaio 2024, con conseguente elisione della fase di reclamo-mediazione, la quale operava una sospensione del termine per la costituzione del ricorrente di novanta giorni.
Per effetto della novella legislativa, per i ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024, la costituzione in giudizio del ricorrente deve essere effettuata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso stesso.
La mancata tempestiva costituzione impedisce la prosecuzione del ricorso, il quale deve essere dichiarato inammissibile.
4. Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile.
4.1. Le spese in ragione della peculiarità della fattispecie possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.