TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 1670 2022
Il Giudice
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente n. di RGL: 1670/2022
Il Sig. nato a [...] il [...], CF: Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita CA e dall'avv. C.F._1
RA CA, giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro , in persona del legale rappresentante p.t. con Controparte_1
l'avv. Gianluca Fava;
-resistente-
in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Alberto Fuochi;
CP_2
-resistente-
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso depositato in data 11/05/2022 parte ricorrente parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale e conveniva in giudizio l Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali rapp. p.t., per ivi sentire accertare e
[...] CP_2
dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'intimazione di pagamento n.
intimazione di pagamento n. 094 2021 90023170 64/000, notificata al ricorrente in data 01.04.2022, relativa alla somma di euro 27.480,84 per contributi assicurativi IVS coltivatori diretti relativi agli anni dal 2008 al 2014 oltre somme aggiuntive di cui all'avviso di addebito n. 39420150002647224000
notificato il 29.10.15 dall' , e Controparte_3
dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 094 2021 90023170
64/000 del 12.11.21in relazione a tutte le somme ivi indicate o in via subordinata quantomeno limitatamente a quelle pretese a titolo di contributi e somme aggiuntive per gli anni 2008 e 2010 in virtù ed alla luce della Sentenza
del Tribunale di Locri n. 117/2018. Il concessionario, nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto.
Si costitutiva l' e chiedeva il rigetto della domanda, e confermare CP_2
l'intimazione di pagamento con la sola esclusione dei periodi 2008 – 2010, già
oggetto d sgravio da parte dell' . CP_2
Istruita la causa, con apposito decreto è stata disposta la sostituzione a con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127
ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e dei successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti si evince che la cartella di pagamento de quo risulta, senza contestazione alcuna, notificata nella data indicata nell'atto impugnato.
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso, un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016).
Nella fattispecie che ci occupa emerge dagli atti la prova che la parte ricorrente nulla deve in merito ai crediti riferiti agli anni 2008 e 2010 in quanto dichiarati prescritti con Sentenza del Tribunale di Locri n. 117/2018; mentre risultano dovuti i contributi riferiti agli altri anni.
Per quanto detto il ricorso va parzialmente accolto e l'atto di intimazione va annullato con riferimento ai crediti dell'anno 2008 e dell'anno 2010.
Ritenuta la parziale soccombenza della parte ricorrente, avuto riguardo alla natura del giudizio, alla assenza di questioni giuridiche e di fatto affrontate, al valore della causa si reputa opportuno compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Accogli parzialmente il ricorso e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 094 2021 90023170 64/000 in relazione ai crediti dell'anno 2008 e 2010, per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dall' e dagli stessi portati;
CP_2
2) spese compensate.
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 11/12/2025 IL GIUDICE dott. Enrico Rizzo