Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01965/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01823/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2024, proposto da
IU MB, LO ER, OS EA, ON LI, NZ OD, EN NA e AO GL, rappresentati e difesi dall'avvocato ON Pagliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, Sezione lavoro, n. 265 del 9 aprile 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. CO NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- parte istante ha chiesto l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, Sezione lavoro, n.265 del 9 aprile 2024, con la quale è stato così disposto: “ dichiara il diritto di MB IU, ER LO, EA OS, LI ON, OD NZ, NA EN, GL AO all’ottenimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la funzione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall’art. 1, co. 12, della L. 13 luglio 2015, n. 107, per il periodo richiesto, quanto alle annualità 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; conseguentemente condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro e rappresentante legale pro tempore , al rilascio ai suddetti del beneficio controverso ”;
Rilevato che:
- la sentenza è stata notificata all’amministrazione resistente in data 9 aprile 2024 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo “ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ”, completa di codice fiscale e annualità, in conformità delle istruzioni rese dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, ed è passata in giudicato, come da attestazione resa il 4 novembre 2024;
- il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto pertanto che:
- l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- compensi e spese per l’eventuale attività commissariale restano posti a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto compresi per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5 -sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ( ex plurimis , T.A.R. Calabria, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499);
- non può essere accolta la domanda formulata ai sensi dell’art.114, co.4, lett. e), di fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, giacché ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avvocato di parte ricorrente;
- rigetta l’istanza di penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO TR, Presidente
CO NT, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NT | DO TR |
IL SEGRETARIO