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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/07/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'UI
La Corte D'Appello di L'UI, in persona dei magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 682/2024 e vertente tra
, assistito e difeso dall'Avv. Vincenzo De Nardiis giusta procura rilasciata su foglio separato Parte_1 inserita nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in RA, Via Alfonso Di
Vestea n.1;
appellante e
assistito e difeso dagli Avv.ti Giovanni Moretti e Riccardo Moretti giusta mandato a Parte_2 margine dell'atto di citazione in primo grado, elettivamente domiciliato per il giudizio d'appello presso lo studio dell'Avv. Diego Salvatore, in L'UI Corso Vittorio Emanuele II n.139
appellato avverso la sentenza del Tribunale di RA n.688/2024 Reg. Sent. - Rep. n.939/2024, relativa al procedimento civile iscritto al n° 3006/2016 pubblicata in data 20 giugno 2024 avente ad oggetto: responsabilità ex art 2052 c.c.
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'UI, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere l'appello così come proposto per i motivi tutti dedotti nel relativo atto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza n. 688/2024 Sent. – n. 3006/2016 R.G., emessa dal Tribunale Ordinario di RA, Giudice Onorario Dott.ssa Patrizia Carota, in data 19.06.2024 e pubblicata in data 20.06.2024, accogliere le seguenti conclusioni tutte rassegnate già in primo grado:
1) rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto come in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, limitare la responsabilità patrimoniale del convenuto nei confronti del Sig. in Parte_2 proporzione della sua quota ereditaria (2/18 dell'intero) nella successione del Sig. ”. Persona_1
3) Con vittoria delle spese e dei compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA E CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'UI adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, siccome infondata in fatto ed in diritto e previe le opportune declaratorie;
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'odierno appellante Sig. , per le ragioni tutte Parte_1 di cui al primo motivo esposto in narrativa, che qui si abbiano integralmente richiamate e trascritte;
NEL MERITO
- Rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'Appellante nel rispettivo
Atto d'Appello, confermando integralmente la Sentenza n° 688/2024 resa dal Tribunale di RA, nella persona del Giudice Dott.ssa Carota Patrizia, a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 3006/2016, emessa il 19.06.2024, pubblicata il 20.06.2024 e notificata, via pec, in data 21.06.2024, allo stato oggetto di gravame, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa, che qui si abbiano integralmente richiamate e trascritte;
- Per l'effetto, respingere, con la miglior formula, le domande svolta dall'Appellante contro il Sig.
[...]
. Parte_2
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di Giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di RA ebbe così a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, nella persona del giudice onorario dott.ssa Patrizia Carota, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_2
, nella sua qualità di erede del defunto , disattesa ogni contraria istanza Parte_1 Persona_1 ed eccezione, così provvede:
1. Accerta e Dichiara la responsabilità ex art. 2052 C.C. di , quale proprietario del cane come Persona_1 in parte motiva e, per l'effetto, condanna , nella sua qualità di erede del predetto, al risarcimento Parte_1 in favore di dell'importo di Euro 8.002,63, a titolo di risarcimento del danno subito per le Parte_2 causali di cui in motivazione, il tutto oltre interessi dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio al saldo e rivalutazione dalla data di deposito della CTU medico legale relativa al giudizio presso il Tribunale di RA rubricato al nr. 866/2001 al saldo;
2. Condanna, altresì, , nella qualità, al pagamento risarcimento, in favore della parte attrice Parte_1 dell'importo di euro 2.252,42, per spese sanitarie e di riparazione della bicicletta da corsa, modello Pinarello, come in parte motiva;
3. Accoglie l'eccezione di compensazione di parte attrice e per l'effetto dichiara estinto il credito vantato dal nei riguardi di , nella qualità, quantificato in euro 10.255,05, sino alla Parte_2 Parte_1 concorrenza con la parte del controcredito liquido vantato dal predetto nei riguardi della parte Parte_1 attrice, per come in parte motiva;
4. Conseguentemente, condanna a restituire a il residuo importo di euro Parte_2 Parte_1
11.054,95;
5. Condanna parte convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi ed euro 545,00 per spese oltre rimborso forfettario 15%, IVA
e CNPA come per legge dovuti.
2.Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado.
Con atto di citazione notificato il 21 luglio 2016 conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Parte_2
RA , in qualità di erede di , per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei Parte_1 Persona_1 danni ad esso occorsi a seguito dell'aggressione subita da un grosso cane di razza meticcia di proprietà di quest'ultimo. Deduceva, in particolare, l'attore che in data 12 agosto 2000, mentre si trovava a bordo della propria bicicletta in compagnia di , veniva improvvisamente raggiunto e aggredito da tergo Parte_3 da un grosso cane di razza, presumibilmente meticcia, fuoriuscito dal cancello dell'abitazione di proprietà di
, lasciato imprudentemente aperto, cadendo rovinosamente sul selciato e riportando gravi Persona_1 lesioni personali con prognosi di 25 gg s.c. e successivi postumi invalidanti permanenti .
Si costituiva in giudizio nella spiegata qualità di erede del proprietario del cane, insistendo per Parte_1 il rigetto della domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e onorari.
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente ed all'esito veniva decisa come sopra.
Vi è da sottolineare che il giudizio di primo grado faceva seguito a un lungo iter giudiziale, iniziato mediante analoga azione proposta a mezzo di atto di citazione notificato in data 8 maggio 2001 dallo stesso Parte_2
, per esser risarcito di tutti i danni subiti nell'incidente occorsogli in data 12 agosto 2000 alle ore 10,00
[...] circa allorquando, mentre era alla guida della propria bicicletta, era stato aggredito da un grosso cane - presumibilmente di razza meticcia - fuoriuscito dal cancello dell'abitazione di proprietà di Parte_1
(animale che poi si accertava essere di proprietà di , padre di ). Persona_1 Pt_1
A seguito di tale iniziativa giudiziale il Tribunale di RA aveva riconosciuto la responsabilità di ER
e per esso, deceduto in corso di causa, degli eredi, con conseguente liquidazione di risarcimento con
[...] pronuncia, poi, confermata nel merito, quanto alla condanna di , dalla Corte d'Appello di Parte_1
L'UI ( che dichiarava l'improcedibilità della domanda nei confronti degli altri eredi , Persona_2 Per_3
e ), ma cassata senza rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, che dichiarava
[...] Persona_4
l'improcedibilità della domanda risarcitoria anche nei confronti di . Parte_1
La Suprema Corte di cassazione annullava la sentenza e dichiarava conseguentemente tenuta la parte attrice, ovvero esso , alla restituzione di tutte le somme a suo tempo percepito a titolo risarcitorio. Pt_2
Il , pertanto, iniziava nuovo giudizio nei confronti di per gli stessi fatti e il Tribunale, con la Pt_2 Pt_1 pronuncia oggi impugnata, basandosi sugli elementi di prova di cui al precedente giudizio di merito, condannava a risarcire nella complessiva misura di euro 10.255,05, compensava detto importo Pt_1 Pt_2 con quanto dovuto a titolo restitutorio da a per effetto della pronuncia di cassazione e, per Pt_2 Pt_1
l'effetto, condannava a restituire a l'importo, residuato dopo la Parte_2 Parte_1 compensazione, di euro 11.054,95. 3. Ha proposto appello per quattro motivi , insistendo per la riforma della sentenza gravata e Parte_1 contestando il percorso motivazionale del giudice di prime cure che, in modo del tutto acritico ed illegittimo aveva a suo dire utilizzato come sua propria unica fonte di prova la sentenza n. 1088/2005, precedentemente resa dal Tribunale di RA, oggetto di conferma in secondo grado e poi di caducazione a seguito della pronuncia della Suprema Corte che l'aveva cassata senza rinvio.
Lamentava, in particolare, l'impugnante che il Tribunale si fosse avvalso della predetta sentenza come unica prova decisiva, omettendo, tuttavia, di acquisire e valutare la documentazione prodotta a sostegno della domanda accolta con la pronuncia n. 1088/2005, che aveva definito tale procedimento (relazione di Ctu medico legale e verbali di udienza nei quali era stata raccolta prova testimoniale). Ha dedotto, altresì,
l'infondatezza della domanda avversaria per non aver assolto l'attore l'onere della prova gravante a suo carico, essendo l'intero compendio probatorio assolutamente insufficiente a comprovare sia la responsabilità del padre di esso convenuto che la determinazione del danno.
ha, poi, contestato la circostanza che il Tribunale aveva omesso totalmente di pronunciarsi in ordine Pt_1 all'eccezione tempestivamente da esso sollevata e relativa alla coobbligazione pro-quota dei debiti ereditari ex art 754 c.c. ( e semmai, quindi, procedere alla condanna dello stesso in qualità di erede al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 889,18 pari ai 2/18 del risarcimento ovvero della propria quota ereditaria), deducendo, quindi, la nullità della sentenza impugnata.
La sentenza gravata veniva, altresì, impugnata nella parte motiva sulle spese che avrebbe dovuto necessariamente essere oggetto di riforma a seguito dell'accoglimento dell'appello.
4. Si è costituito in giudizio , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per Parte_2 violazione dei dettami dell'art 342 e ss. Cpc e, nel merito, concludendo per il rigetto del gravame in quanto del tutto infondato.
5.Con ordinanza dell'8.1.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza e con provvedimento del 9.7.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
6. Va disattesa, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'artt. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
Osserva la Corte che, quanto alla violazione dell'art 342 cpc, le SS.UU. della Cassazione, con la nota sentenza n. 27199 del 16.11.2017, richiamata la regola generale per la quale le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, anche in ossequio al principio dalla CEDU per cui le limitazioni all'accesso ad un Giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, hanno enunciato il principio di diritto, consolidatosi nel tempo, per il quale gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n.
134, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. La norma è, pertanto, rispettata allorquando, dalla lettura complessiva dell'atto, sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado, non essendo necessariamente indispensabile esporre formule sacramentali e predefinite ed osservandosi come, nella fattispecie, l'appellante, abbia espresso i motivi di censura all'impugnata sentenza in maniera precisa e certamente commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice sì da far intendere con precisa e sufficiente chiarezza le contestazioni mosse consentendo alla parte appellata di prendere posizione al riguardo, così che risultano rispettate le prescrizioni in tema di forma-contenuto dettate dall'art. 342 c.p.c. sotto ogni profilo: volitivo, argomentativo, censorio e di causalità tra la violazione dedotta e l'esito della lite.
7.Vengono ora esaminati i motivi d'appello.
8. MOTIVO 1. VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.116 C.P.C.-UTILIZZAZIONE DI PROVA
DOCUMENTALE COSTITUITA DA ALTRA SENTENZA AFFETTA DA VIZIO DEL CONTRADDITTORIO-NULLITA'
DERIVATA DEL PROCEDIMENTO- MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA.
Il Tribunale ha ritenuto quanto segue.
“Dunque, alla luce del suesposto indirizzo giurisprudenziale, il materiale probatorio raccolto nel giudizio conclusosi con sentenza nr. 1088/05, emessa dal Tribunale di RA in data 01.12.2005 e confermata dalla summenzionata sentenza emessa dalla Corte di Appello de l'UI nr. 490 /2012, per quanto versato in giudizi caducati in sede di legittimità, peraltro per ragioni esclusivamente processuali non afferenti al merito della controversia , ben può comunque, per la sua completezza e compiutezza, essere oggetto di valutazione per quanto di interesse , sì da consentire un esame completo dei fatti di causa tale da giungere ad una statuizione in merito alla fondatezza o meno delle domande avanzate dalle parti, e ciò anche se tale compendio probatorio non sia stato riprodotto nel presente giudizio.
Tali assunti vengono oltremodo corroborati dal fatto che le testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria del giudizio di prime cure, rubricato al nr. 866/2001 RG, nonché la CTU medico legale esperita nel corso del medesimo, trattandosi di prove cd. atipiche, in quanto raccolte e/o comunque espletate in diverso giudizio, possono essere poste dal giudicante di un altro giudizio alla base del proprio convincimento purché egli abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e le stesse non siano smentite dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie……. Le predette considerazioni trovano ulteriore supporto , in primo luogo in ambito codicistico, laddove all' art. 310 cpc viene sancito il valore indiziario delle prove raccolte nel corso di un procedimento estinto, in secondo luogo in forza di un principio elaborato dalla giurisprudenza di merito sulla scorta del quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno, comunque, il valore di mero indizio, prescindendo dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente ( ex multis Trib. Reggio Emilia, nr.1333/21). Alla luce delle suesposte considerazioni, esaminate le risultanze probatorie prodotte nell'ambito del giudizio di prime cure innanzi al
Tribunale di RA e rubricato al nr. 866/2001 RG, si può ritenere provato l'an della domanda avanzata da parte attrice. Infatti, le testimonianze versate in atti hanno comunque consentito di accertare come il cane di proprietà del defunto , padre dell'odierno convenuto, abbia raggiunto ed aggredito il Persona_1 Pt_2 fuoriuscendo dal cancello, lasciato aperto, dell'abitazione del predetto sì da determinarne la sua Pt_1 caduta dalla bicicletta”.
Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità ex art 2052 c.c. a carico di suo padre utilizzando, esclusivamente, quale unico elemento di prova la sentenza Persona_1 del Tribunale di RA n.1088/2005 (di cui contesta l'inutilizzabilità), parzialmente riformata dalla Corte
d'Appello di L'UI e, a sua volta, cassata senza rinvio per improcedibilità della domanda risarcitoria, dalla
Suprema Corte di cassazione con ordinanza n.21088/2015.
In particolare, il giudice di prima istanza avrebbe fatto proprio il contenuto della predetta pronuncia in punto di ricostruzione dei fatti, senza sottoporla a vaglio critico e senza utilizzare le fonti di prova a disposizione del precedente organo giudicante (es. relazione C.T.U. medico legale e verbali di udienza nei quali erano state raccolte le prove testimoniali), non avendone l'attore effettuato la relativa produzione in giudizio.
Inoltre, deduce l'impugnante che è stata acquisita agli atti la circostanza ( posta alla base della pronuncia della Cassazione) che l'intero precedente procedimento era affetto da un vizio del contraddittorio che ha investito ( anche ) la posizione di , così “determinando la nullità derivata del processo nel quale Parte_1 è stata utilizzata la prova acquisita quando- come nella specie- il precedente vizio del contraddittorio risulti provato e sia stato fatto valere dalla parte interessata”.
La doglianza è infondata.
Come è noto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione – cui si aderisce – “Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove, rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie.” (in termini la massima di Cass. n.8603/2017; conformi
Cass. n.25067/2018, n.840/2015 e n. 3102/2002). Inoltre, “E' jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova” (in termini la massima di Cass. civ. n.1593/2017; conforme Cass. civ. n.22580/2018, Cass.
3102/2002; 8023/2003; 15181/2003; 1948/2016; 8603/2017) per cui non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la cui efficacia probatoria è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984,
Cass. n. 3322/1983) che, in concorso con altri elementi istruttori volti a confermarne credibilità e validità, possono costituire elementi di convincimento per il giudice da porre a fondamento della decisione.
Nel caso di specie, in presenza di una pronuncia di cassazione senza rinvio, la stessa estingue il processo originario precludendo alla sentenza di primo grado di avere effetti vincolanti, non avendo autorità di giudicato, tuttavia, i suoi contenuti possono essere richiamati come argomentazioni e fatti utili ed avere valore persuasivo o orientativo ma non vincolante per il giudice che intende servirsene, nel rispetto del principio del contraddittorio e della libera valutazione ex art 116 cpc.
Il motivo va, quindi, respinto.
7. MOTIVO 2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.2697 C.C.- INFONDATEZZA DELLA DOMANDA -
RIGETTO.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attore contestando la sentenza gravata, che ha accolto la domanda risarcitoria di , nonostante l'intero Pt_2 compendio probatorio fosse del tutto insufficiente a dimostrare la pretesa attorea, sia in punto di responsabilità che di determinazione del danno. L'impugnante, in ordine alla dinamica dell'evento, ripropone la propria versione dei fatti illustrata in primo grado, secondo la quale il cane, pur abbaiando, era rimasto all'interno della proprietà di e la caduta di era addebitabile alla brusca sterzata effettuata Pt_1 Pt_2 dall'amico . In particolare, alla condotta di guida colposa del danneggiato e di , che Parte_3 Pt_3 procedevano in parallelo sulla sede stradale non in conformità alle regole di comune prudenza, doveva essere attribuita rilevanza quale fattore esterno, estraneo alla sfera di costituente caso fortuito. Persona_1
La doglianza è fondata.
La Corte osserva che il giudice di primo grado è addivenuto ad un giudizio di responsabilità in capo ad ER
, partendo dal presupposto che “se è pur vero che la sentenza della Suprema Corte n.21008/2015,
[...] che ha cassato senza rinvio la pronuncia della Corte d'Appello de L'UI n.490/2012 r.g.n. 485/2006 per improcedibilità della domanda risarcitoria nei confronti dell'odierno convenuto, ha determinato, in virtù dei principi generali processuali civilistici, la caducazione dell'intero procedimento avente per oggetto le vicende per cui è causa e, dunque, dell'accertamento di fatto cristallizzato nella sentenza di prime cure nonché in quella di secondo grado, il copioso materiale probatorio versato nei suddetti giudizi può comunque consentire in parte qua di giungere ad una compiuta valutazione dei fondatezza della domanda avanzata da parte attrice”. Ed ancora “Alla luce delle suesposte considerazioni, esaminate le risultanze probatorie prodotte nell'ambito del giudizio di prime cure innanzi al Tribunale di RA e rubricato al nr 866/2001 rg, si può ritenere provato l'an della domanda avanzata da parte attrice. Infatti, le testimonianze versate in atti hanno comunque consentito di accertare come il cane di proprietà del defunto , padre dell'odierno convenuto, Persona_1 abbia raggiunto ed aggredito il fuoriuscendo dal cancello, lasciato aperto, dell'abitazione del predetto Pt_2 si da determinare la sua caduta dalla bicicletta.
Ad ogni buon conto, comunque, anche a voler ritenere non provata in virtù delle discordanti testimonianze prodotte la circostanza relativa ad una caduta dalla bicicletta da parte del , determinata dall'aggressione Pt_2 diretta del cane, certamente risulta provata, oltre che del tutto verosimile, in quanto reazione usuale è tipica dei cani alla vista di biciclette in movimento nei pressi delle abitazioni in cui vivono, considerate istintivamente proprio territorio da proteggere. E sempre la predetta circostanza, seppur non provocata direttamente da un'aggressione diretta da tergo del cane, risulta, comunque, essere conseguenza derivante da una reazione medesimo il quale forse abbaiando improvvisamente in modo deciso e/o, muovendosi in direzione del , ha provocato in lui o nel suo compagno di passeggiata una reazione tale da determinare Pt_2 la perdita dell'equilibrio e conseguentemente la caduta, sì, comunque, da porsi a fondamento di una responsabilità, in capo a parte convenuta in quanto erede dell'allora proprietario del cane, ex art 2052 c.c.”
Con siffatte argomentazioni il giudice di prima istanza ha, pertanto, ritenuto come pienamente accertato il fatto e dimostrata la responsabilità in capo al padre di , mediante passaggi motivazionali che a parere Pt_1 di questa Corte si appalesano del tutto illogici e contraddittori, come si va ad evidenziare.
Ed invero, dapprima il Tribunale sembra sostenere che, sulla base delle testimonianze versate in atti (in realtà, e come si vedrà, la testimonianza cui si è riferito è una sola) risultasse accertato come il cane di proprietà di avesse raggiunto ed aggredito il fuoriuscendo dal cancello lasciato aperto Persona_1 Pt_2 dell'abitazione, sì da determinare la sua caduta dalla bicicletta, di poi, in modo illogico e mediante mere presunzioni, reputa che, anche a non voler ritenere provata l'aggressione fisica , la caduta del ciclista era stata indotta dal solo abbaiare del cane , circostanza provata, oltre che del tutto verosimile, “in quanto reazione usuale e tipica dei cani alla vista di biciclette in movimento nei pressi delle abitazioni in cui vivono considerate istintivamente proprio territorio da proteggere”.
Il Tribunale, in realtà, non aveva alcuna contezza della dinamica dell'evento, giammai dimostrata dal , Pt_2 che ne aveva l'onere.
Il giudice di prime cure, infatti, ipotizza, verosimilmente perché l'unico teste oculare non ha visto alcuna aggressione, un ulteriore possibile scenario, alternativo a quello dell'aggressione, costituito dalla caduta quale conseguenza derivante dalla reazione del ciclista, dovuta probabilmente ad un improvviso e deciso abbaiare del cane verso , che avrebbe determinato in lui e nel compagno una reazione tale da Pt_2 determinare la perdita di equilibrio e la conseguente caduta del primo.
Le predette affermazioni sono palesemente contraddittorie e la motivazione della sentenza cosi formulata risulta priva di una chiara e coerente valutazione critica del materiale istruttorio: non viene spiegato, innanzitutto, in modo ragionevole perché e come la testimonianza richiamata potesse fondare un accertamento di responsabilità, né quale sarebbe l'ulteriore corredo probatorio dal quale il Giudice dal
Circondario avrebbe evinto le presunzioni sullo svolgimento dei fatti presi a fondamento la decisione, non consentendo, pertanto, la gravata pronuncia di ricostruire in modo puntuale l'iter logico- argomentativo seguito, soprattutto alla luce del rilievo, fondato, dell'appellante per il quale il Tribunale stesso ha fondato il proprio convincimento senza, di fatto, passare concretamente al vaglio la testimonianza resa nel precedente giudizio, non essendo i relativi verbali prodotti da nessuna delle parti in causa.
Il giudice di prime cure, infatti, dichiara, in modo apodittico di aver fondato il proprio convincimento sulla base dell'esame delle risultanze probatorie prodotte nell'ambito del giudizio di prime cure n. 866/2001 RG , tra le quali fa riferimento alle testimonianze versate in atti ( cfr pag. 6 della pronuncia gravata), risultanze di cui in realtà non ha mai avuto contezza e sulle quali non ha potuto effettuare alcun vaglio critico, atteso che dalle produzioni versate in atti non si rinvengono i verbali delle audizioni testimoniali rese nel predetto ed antico giudizio, né ulteriori documenti utili a reputare fondata la domanda sull'an.
Tali mancate produzioni, a parere della Corte, di fatto impedivano un esame completo e dettagliato delle precedenti risultanze istruttorie e, in particolare, la verifica della compiuta dimostrazione del fatto e della sussistenza del relativo nesso causale ai sensi dell'art 2052 c.c. in quanto, pur trattandosi di responsabilità oggettiva, spetta comunque in ogni caso all'attore, in prima battuta, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo.
Il Tribunale ha, difatti, correttamente premesso che la domanda avanzata dall'attore andasse inquadrata nell'ambito della responsabilità del proprietario o custode dell'animale per i danni da questo provocati, prevista dall'art. 2052 c.c. ed ha, quindi, ricordato come spettasse al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre ha evidenziato che al convenuto, per liberarsi, spettava la prova dell'esistenza di un fattore imprevedibile, inevitabile e di assoluta eccezionalità, estraneo alla propria sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.
Ai fini della configurabilità della responsabilità del proprietario di un animale ai sensi dell'art 2052 c.c., infatti,
è necessario che l'attore dimostri in via positiva che l'animale ha avuto un ruolo causale diretto o quantomeno concausale nella produzione del danno lamentato, non prescindendo tale responsabilità, per quanto oggettiva, dal principio generale secondo cui anche nel caso di responsabilità presunta, l'attore è sempre onerato della prova del fatto costitutivo della propria pretesa e, quindi, del nesso causale tra la condotta ( o fatto naturale) dell'animale e l'evento dannoso.
È ben vero che la giurisprudenza ammette che il nesso causale possa essere provato anche in via presuntiva, purché si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti (art.2729 c.c.), ma nel caso in esame la mera presenza di un cane che ringhiava in prossimità del luogo della caduta non è sufficiente di per sé a fondare una presunzione grave e precisa circa l'esistenza del nesso causale, ciò in quanto, se è ovvio che i cani possano abbaiare, è altrettanto ovvio che il mero abbaiare non si può considerare causa immediata della caduta di chi vada in bicicletta nelle vicinanze.
Occorre piuttosto che vi siano elementi oggettivi tali da rendere verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che all'abbaiare o al ringhiare del cane sia conseguita una repentina aggressione o che ciò abbia effettivamente determinato una reazione di spavento dell'attore che potesse considerarsi inevitabile e tale da causarne la rovinosa caduta.
La caduta in sé, dunque, non è un fatto idoneo a fondare automaticamente la responsabilità del proprietario del cane e non ogni danno che si verifichi in prossimità di un animale può ritenersi causato da esso, in assenza di elementi oggettivi e coerenti che dimostrino il legame eziologico, non risultando l'attore esonerato dall'onere della prova del fatto generatore del danno e del nesso causale tra fatto e pregiudizio subito: nel caso di specie, l'esame dell'incarto processuale non consente di ritenere assolto il predetto onere incombente su . Pt_2
Il primo giudice ad essere investito inizialmente della controversia ( la cui pronuncia, n.1088/2005, rinvenuta da questo Collegio nel fascicolo di I grado di è stata valutata come corredo probatorio dalla sentenza Pt_2 oggi gravata ), aveva ritenuto ragionevolmente provati i fatti costitutivi della domanda sulla base della sola testimonianza resa da (l'unica valutata come attendibile), che esponeva avesse riferito “che Parte_3 mentre faceva un giro in bicicletta insieme all'amico si era avvicinato all'improvviso un cane di razza meticcia che aggrediva quest'ultimo facendolo cadere dalla bicicletta ”. Questo, però, era solo un sunto della reale deposizione di , anch'essa riportata in sentenza dal Pt_3
Tribunale, che per vero così recitava: “Il cane si è avvicinato all'improvviso ringhiando ed io, a voce alta, ho esclamato “ Oddio” e il sig. non riusciva a capire cosa fosse successo mentre io mi sono allontanato di Pt_2 alcune decine di metri quando, all'improvviso, ho sentito delle urla e mi sono girato vedendo il mio compagno per terra sanguinante” .
A parere della Corte le dichiarazioni di , per come richiamate nella sentenza del 2005, non Parte_3 consentono in alcun modo di ricostruire con certezza le circostanze del fatto.
In particolare, egli non ha mai ha riferito che il cane avesse aggredito da tergo , come da questi Pt_2 sostenuto, ma solo che si era avvicinato ringhiando, senza riferire a che distanza fosse rispetto a loro;
ha, altresì, ammesso di essersi nel frattempo allontanato, non avendo assistito direttamente né alla presunta aggressione, né alla caduta dell'attore.
Solo successivamente, udite le urla, sarebbe tornato indietro trovando il compagno già riverso a terra.
Tale ricostruzione, oltre a non essere suffragata da ulteriori elementi probatori, non consente di evincere che la caduta sia stata effettivamente causata da una condotta aggressiva, diretta o indiretta, del cane.
Non risulta minimamente provato che l'animale abbia materialmente toccato il ciclista o la bicicletta, né che si sia posto fisicamente sulla traiettoria del mezzo in modo da determinare una reazione istintiva o manovra d'emergenza dell'attore: per vero il non ha nemmeno riferito che il cane fosse mai fuoriuscito dalla Pt_3 proprietà , il che eliminerebbe in radice le responsabilità per omessa custodia. Pt_1
La dinamica, quindi, è rimasta oscura, in ogni caso non è risultato che il cane “avesse aggredito da tergo“
, come da lui sostenuto in quel giudizio e se anche la caduta sia avvenuta per lo spavento del , ciò Pt_2 Pt_2 non può essere conseguenza dell'omessa custodia dell'animale in quanto, se come opinato in primo grado l'abbaiare è reazione usuale e tipica dei cani alla vista di biciclette in movimento nei pressi delle abitazioni in cui vivono, considerate istintivamente proprio territorio da proteggere, non reputa questa Corte che ad ogni spavento debba conseguire la caduta di ciclista ubicato ad imprecisata distanza dall'animale, caduta, quindi, verosimilmente dovuta ad una irrazionale sua condotta, tale da costituire in ogni caso fortuito incidentale.
A ciò si aggiunga che nel lontano giudizio erano stati escussi due testi di parte , tali e Pt_1 Tes_1
che avevano escluso che il cane fosse uscito dalla proprietà: la sentenza del 2005 li ha ritenuti Tes_2 inattendibili, ma ciò non toglie che la pretesa attendibilità del solo risultasse inutile alla prova della Pt_3 dinamica del fatto.
Neppure la denuncia di sinistro effettuata dall'allora convenuto con raccomandata del Parte_1
14.09.2000 indirizzata alla Lloyd Adriatico Assicurazioni e posta dal Tribunale a parziale riscontro alla versione di può essere ritenuta dirimente, non avendo contenuto confessorio ma meramente conoscitivo Pt_2 indirizzato alla Compagnia finalizzato ad una eventuale manleva in caso di riconoscimento di responsabilità.
La domanda risarcitoria, pertanto, non poteva essere accolta per non avere l'attore assolto l'onere della prova su di lui gravante sensi dell'articolo 2697 cc in ordine all'effettiva sussistenza del nesso causale tra la condotta del cane, come visto nemmeno provata, e l'evento dannoso - caduta con lesioni conseguenti, per cui va accolto l'appello e va integralmente riformata la sentenza gravata.
8. L'accoglimento dell'appello comporta l'assorbimento dei restanti due motivi di gravame.
9. Le spese del doppio grado giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa (corrispondente al disputatum di poco più di 10.000,00 euro) e delle attività processuali svolte, con riduzione al minimo del compenso per la fase di trattazione in appello stante la sinteticità di quest'ultima.
La riforma della sentenza di primo grado in favore dell'odierno appellante ha come conseguenza la impossibilità di compensare poste debitorie di sorta con i crediti per restituzione che egli vanta nei confronti di . Pt_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
accoglie l'appello e, in totale riforma della gravata sentenza, rigetta ogni domanda proposta in primo grado da nei confronti di;
Parte_2 Parte_1
condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell'appellante nella misura di euro 5077,00 oltre accessori quanto al primo grado ed in quella di euro 4887,00 oltre accessori quanto al presente appello, cui aggiungere euro 382,50 per esborsi.
Così deciso in camera di consiglio il 15 Luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'UI
La Corte D'Appello di L'UI, in persona dei magistrati:
Francesco Salvatore Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 682/2024 e vertente tra
, assistito e difeso dall'Avv. Vincenzo De Nardiis giusta procura rilasciata su foglio separato Parte_1 inserita nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in RA, Via Alfonso Di
Vestea n.1;
appellante e
assistito e difeso dagli Avv.ti Giovanni Moretti e Riccardo Moretti giusta mandato a Parte_2 margine dell'atto di citazione in primo grado, elettivamente domiciliato per il giudizio d'appello presso lo studio dell'Avv. Diego Salvatore, in L'UI Corso Vittorio Emanuele II n.139
appellato avverso la sentenza del Tribunale di RA n.688/2024 Reg. Sent. - Rep. n.939/2024, relativa al procedimento civile iscritto al n° 3006/2016 pubblicata in data 20 giugno 2024 avente ad oggetto: responsabilità ex art 2052 c.c.
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'UI, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere l'appello così come proposto per i motivi tutti dedotti nel relativo atto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza n. 688/2024 Sent. – n. 3006/2016 R.G., emessa dal Tribunale Ordinario di RA, Giudice Onorario Dott.ssa Patrizia Carota, in data 19.06.2024 e pubblicata in data 20.06.2024, accogliere le seguenti conclusioni tutte rassegnate già in primo grado:
1) rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto come in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, limitare la responsabilità patrimoniale del convenuto nei confronti del Sig. in Parte_2 proporzione della sua quota ereditaria (2/18 dell'intero) nella successione del Sig. ”. Persona_1
3) Con vittoria delle spese e dei compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA E CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio.”
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'UI adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, siccome infondata in fatto ed in diritto e previe le opportune declaratorie;
IN VIA PRELIMINARE
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'odierno appellante Sig. , per le ragioni tutte Parte_1 di cui al primo motivo esposto in narrativa, che qui si abbiano integralmente richiamate e trascritte;
NEL MERITO
- Rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'Appellante nel rispettivo
Atto d'Appello, confermando integralmente la Sentenza n° 688/2024 resa dal Tribunale di RA, nella persona del Giudice Dott.ssa Carota Patrizia, a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 3006/2016, emessa il 19.06.2024, pubblicata il 20.06.2024 e notificata, via pec, in data 21.06.2024, allo stato oggetto di gravame, per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa, che qui si abbiano integralmente richiamate e trascritte;
- Per l'effetto, respingere, con la miglior formula, le domande svolta dall'Appellante contro il Sig.
[...]
. Parte_2
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di Giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di RA ebbe così a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, nella persona del giudice onorario dott.ssa Patrizia Carota, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_2
, nella sua qualità di erede del defunto , disattesa ogni contraria istanza Parte_1 Persona_1 ed eccezione, così provvede:
1. Accerta e Dichiara la responsabilità ex art. 2052 C.C. di , quale proprietario del cane come Persona_1 in parte motiva e, per l'effetto, condanna , nella sua qualità di erede del predetto, al risarcimento Parte_1 in favore di dell'importo di Euro 8.002,63, a titolo di risarcimento del danno subito per le Parte_2 causali di cui in motivazione, il tutto oltre interessi dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio al saldo e rivalutazione dalla data di deposito della CTU medico legale relativa al giudizio presso il Tribunale di RA rubricato al nr. 866/2001 al saldo;
2. Condanna, altresì, , nella qualità, al pagamento risarcimento, in favore della parte attrice Parte_1 dell'importo di euro 2.252,42, per spese sanitarie e di riparazione della bicicletta da corsa, modello Pinarello, come in parte motiva;
3. Accoglie l'eccezione di compensazione di parte attrice e per l'effetto dichiara estinto il credito vantato dal nei riguardi di , nella qualità, quantificato in euro 10.255,05, sino alla Parte_2 Parte_1 concorrenza con la parte del controcredito liquido vantato dal predetto nei riguardi della parte Parte_1 attrice, per come in parte motiva;
4. Conseguentemente, condanna a restituire a il residuo importo di euro Parte_2 Parte_1
11.054,95;
5. Condanna parte convenuta alla refusione in favore di parte attrice delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi ed euro 545,00 per spese oltre rimborso forfettario 15%, IVA
e CNPA come per legge dovuti.
2.Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado.
Con atto di citazione notificato il 21 luglio 2016 conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Parte_2
RA , in qualità di erede di , per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei Parte_1 Persona_1 danni ad esso occorsi a seguito dell'aggressione subita da un grosso cane di razza meticcia di proprietà di quest'ultimo. Deduceva, in particolare, l'attore che in data 12 agosto 2000, mentre si trovava a bordo della propria bicicletta in compagnia di , veniva improvvisamente raggiunto e aggredito da tergo Parte_3 da un grosso cane di razza, presumibilmente meticcia, fuoriuscito dal cancello dell'abitazione di proprietà di
, lasciato imprudentemente aperto, cadendo rovinosamente sul selciato e riportando gravi Persona_1 lesioni personali con prognosi di 25 gg s.c. e successivi postumi invalidanti permanenti .
Si costituiva in giudizio nella spiegata qualità di erede del proprietario del cane, insistendo per Parte_1 il rigetto della domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese e onorari.
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente ed all'esito veniva decisa come sopra.
Vi è da sottolineare che il giudizio di primo grado faceva seguito a un lungo iter giudiziale, iniziato mediante analoga azione proposta a mezzo di atto di citazione notificato in data 8 maggio 2001 dallo stesso Parte_2
, per esser risarcito di tutti i danni subiti nell'incidente occorsogli in data 12 agosto 2000 alle ore 10,00
[...] circa allorquando, mentre era alla guida della propria bicicletta, era stato aggredito da un grosso cane - presumibilmente di razza meticcia - fuoriuscito dal cancello dell'abitazione di proprietà di Parte_1
(animale che poi si accertava essere di proprietà di , padre di ). Persona_1 Pt_1
A seguito di tale iniziativa giudiziale il Tribunale di RA aveva riconosciuto la responsabilità di ER
e per esso, deceduto in corso di causa, degli eredi, con conseguente liquidazione di risarcimento con
[...] pronuncia, poi, confermata nel merito, quanto alla condanna di , dalla Corte d'Appello di Parte_1
L'UI ( che dichiarava l'improcedibilità della domanda nei confronti degli altri eredi , Persona_2 Per_3
e ), ma cassata senza rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, che dichiarava
[...] Persona_4
l'improcedibilità della domanda risarcitoria anche nei confronti di . Parte_1
La Suprema Corte di cassazione annullava la sentenza e dichiarava conseguentemente tenuta la parte attrice, ovvero esso , alla restituzione di tutte le somme a suo tempo percepito a titolo risarcitorio. Pt_2
Il , pertanto, iniziava nuovo giudizio nei confronti di per gli stessi fatti e il Tribunale, con la Pt_2 Pt_1 pronuncia oggi impugnata, basandosi sugli elementi di prova di cui al precedente giudizio di merito, condannava a risarcire nella complessiva misura di euro 10.255,05, compensava detto importo Pt_1 Pt_2 con quanto dovuto a titolo restitutorio da a per effetto della pronuncia di cassazione e, per Pt_2 Pt_1
l'effetto, condannava a restituire a l'importo, residuato dopo la Parte_2 Parte_1 compensazione, di euro 11.054,95. 3. Ha proposto appello per quattro motivi , insistendo per la riforma della sentenza gravata e Parte_1 contestando il percorso motivazionale del giudice di prime cure che, in modo del tutto acritico ed illegittimo aveva a suo dire utilizzato come sua propria unica fonte di prova la sentenza n. 1088/2005, precedentemente resa dal Tribunale di RA, oggetto di conferma in secondo grado e poi di caducazione a seguito della pronuncia della Suprema Corte che l'aveva cassata senza rinvio.
Lamentava, in particolare, l'impugnante che il Tribunale si fosse avvalso della predetta sentenza come unica prova decisiva, omettendo, tuttavia, di acquisire e valutare la documentazione prodotta a sostegno della domanda accolta con la pronuncia n. 1088/2005, che aveva definito tale procedimento (relazione di Ctu medico legale e verbali di udienza nei quali era stata raccolta prova testimoniale). Ha dedotto, altresì,
l'infondatezza della domanda avversaria per non aver assolto l'attore l'onere della prova gravante a suo carico, essendo l'intero compendio probatorio assolutamente insufficiente a comprovare sia la responsabilità del padre di esso convenuto che la determinazione del danno.
ha, poi, contestato la circostanza che il Tribunale aveva omesso totalmente di pronunciarsi in ordine Pt_1 all'eccezione tempestivamente da esso sollevata e relativa alla coobbligazione pro-quota dei debiti ereditari ex art 754 c.c. ( e semmai, quindi, procedere alla condanna dello stesso in qualità di erede al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 889,18 pari ai 2/18 del risarcimento ovvero della propria quota ereditaria), deducendo, quindi, la nullità della sentenza impugnata.
La sentenza gravata veniva, altresì, impugnata nella parte motiva sulle spese che avrebbe dovuto necessariamente essere oggetto di riforma a seguito dell'accoglimento dell'appello.
4. Si è costituito in giudizio , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per Parte_2 violazione dei dettami dell'art 342 e ss. Cpc e, nel merito, concludendo per il rigetto del gravame in quanto del tutto infondato.
5.Con ordinanza dell'8.1.2025 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza e con provvedimento del 9.7.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
6. Va disattesa, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'artt. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
Osserva la Corte che, quanto alla violazione dell'art 342 cpc, le SS.UU. della Cassazione, con la nota sentenza n. 27199 del 16.11.2017, richiamata la regola generale per la quale le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, anche in ossequio al principio dalla CEDU per cui le limitazioni all'accesso ad un Giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, hanno enunciato il principio di diritto, consolidatosi nel tempo, per il quale gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 07.08.2012 n.
134, vanno interpretate nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. La norma è, pertanto, rispettata allorquando, dalla lettura complessiva dell'atto, sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado, non essendo necessariamente indispensabile esporre formule sacramentali e predefinite ed osservandosi come, nella fattispecie, l'appellante, abbia espresso i motivi di censura all'impugnata sentenza in maniera precisa e certamente commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice sì da far intendere con precisa e sufficiente chiarezza le contestazioni mosse consentendo alla parte appellata di prendere posizione al riguardo, così che risultano rispettate le prescrizioni in tema di forma-contenuto dettate dall'art. 342 c.p.c. sotto ogni profilo: volitivo, argomentativo, censorio e di causalità tra la violazione dedotta e l'esito della lite.
7.Vengono ora esaminati i motivi d'appello.
8. MOTIVO 1. VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.116 C.P.C.-UTILIZZAZIONE DI PROVA
DOCUMENTALE COSTITUITA DA ALTRA SENTENZA AFFETTA DA VIZIO DEL CONTRADDITTORIO-NULLITA'
DERIVATA DEL PROCEDIMENTO- MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA.
Il Tribunale ha ritenuto quanto segue.
“Dunque, alla luce del suesposto indirizzo giurisprudenziale, il materiale probatorio raccolto nel giudizio conclusosi con sentenza nr. 1088/05, emessa dal Tribunale di RA in data 01.12.2005 e confermata dalla summenzionata sentenza emessa dalla Corte di Appello de l'UI nr. 490 /2012, per quanto versato in giudizi caducati in sede di legittimità, peraltro per ragioni esclusivamente processuali non afferenti al merito della controversia , ben può comunque, per la sua completezza e compiutezza, essere oggetto di valutazione per quanto di interesse , sì da consentire un esame completo dei fatti di causa tale da giungere ad una statuizione in merito alla fondatezza o meno delle domande avanzate dalle parti, e ciò anche se tale compendio probatorio non sia stato riprodotto nel presente giudizio.
Tali assunti vengono oltremodo corroborati dal fatto che le testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria del giudizio di prime cure, rubricato al nr. 866/2001 RG, nonché la CTU medico legale esperita nel corso del medesimo, trattandosi di prove cd. atipiche, in quanto raccolte e/o comunque espletate in diverso giudizio, possono essere poste dal giudicante di un altro giudizio alla base del proprio convincimento purché egli abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e le stesse non siano smentite dal raffronto critico con altre risultanze istruttorie……. Le predette considerazioni trovano ulteriore supporto , in primo luogo in ambito codicistico, laddove all' art. 310 cpc viene sancito il valore indiziario delle prove raccolte nel corso di un procedimento estinto, in secondo luogo in forza di un principio elaborato dalla giurisprudenza di merito sulla scorta del quale i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno, comunque, il valore di mero indizio, prescindendo dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente ( ex multis Trib. Reggio Emilia, nr.1333/21). Alla luce delle suesposte considerazioni, esaminate le risultanze probatorie prodotte nell'ambito del giudizio di prime cure innanzi al
Tribunale di RA e rubricato al nr. 866/2001 RG, si può ritenere provato l'an della domanda avanzata da parte attrice. Infatti, le testimonianze versate in atti hanno comunque consentito di accertare come il cane di proprietà del defunto , padre dell'odierno convenuto, abbia raggiunto ed aggredito il Persona_1 Pt_2 fuoriuscendo dal cancello, lasciato aperto, dell'abitazione del predetto sì da determinarne la sua Pt_1 caduta dalla bicicletta”.
Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità ex art 2052 c.c. a carico di suo padre utilizzando, esclusivamente, quale unico elemento di prova la sentenza Persona_1 del Tribunale di RA n.1088/2005 (di cui contesta l'inutilizzabilità), parzialmente riformata dalla Corte
d'Appello di L'UI e, a sua volta, cassata senza rinvio per improcedibilità della domanda risarcitoria, dalla
Suprema Corte di cassazione con ordinanza n.21088/2015.
In particolare, il giudice di prima istanza avrebbe fatto proprio il contenuto della predetta pronuncia in punto di ricostruzione dei fatti, senza sottoporla a vaglio critico e senza utilizzare le fonti di prova a disposizione del precedente organo giudicante (es. relazione C.T.U. medico legale e verbali di udienza nei quali erano state raccolte le prove testimoniali), non avendone l'attore effettuato la relativa produzione in giudizio.
Inoltre, deduce l'impugnante che è stata acquisita agli atti la circostanza ( posta alla base della pronuncia della Cassazione) che l'intero precedente procedimento era affetto da un vizio del contraddittorio che ha investito ( anche ) la posizione di , così “determinando la nullità derivata del processo nel quale Parte_1 è stata utilizzata la prova acquisita quando- come nella specie- il precedente vizio del contraddittorio risulti provato e sia stato fatto valere dalla parte interessata”.
La doglianza è infondata.
Come è noto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione – cui si aderisce – “Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove, rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie.” (in termini la massima di Cass. n.8603/2017; conformi
Cass. n.25067/2018, n.840/2015 e n. 3102/2002). Inoltre, “E' jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova” (in termini la massima di Cass. civ. n.1593/2017; conforme Cass. civ. n.22580/2018, Cass.
3102/2002; 8023/2003; 15181/2003; 1948/2016; 8603/2017) per cui non si dubita dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la cui efficacia probatoria è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984,
Cass. n. 3322/1983) che, in concorso con altri elementi istruttori volti a confermarne credibilità e validità, possono costituire elementi di convincimento per il giudice da porre a fondamento della decisione.
Nel caso di specie, in presenza di una pronuncia di cassazione senza rinvio, la stessa estingue il processo originario precludendo alla sentenza di primo grado di avere effetti vincolanti, non avendo autorità di giudicato, tuttavia, i suoi contenuti possono essere richiamati come argomentazioni e fatti utili ed avere valore persuasivo o orientativo ma non vincolante per il giudice che intende servirsene, nel rispetto del principio del contraddittorio e della libera valutazione ex art 116 cpc.
Il motivo va, quindi, respinto.
7. MOTIVO 2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.2697 C.C.- INFONDATEZZA DELLA DOMANDA -
RIGETTO.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attore contestando la sentenza gravata, che ha accolto la domanda risarcitoria di , nonostante l'intero Pt_2 compendio probatorio fosse del tutto insufficiente a dimostrare la pretesa attorea, sia in punto di responsabilità che di determinazione del danno. L'impugnante, in ordine alla dinamica dell'evento, ripropone la propria versione dei fatti illustrata in primo grado, secondo la quale il cane, pur abbaiando, era rimasto all'interno della proprietà di e la caduta di era addebitabile alla brusca sterzata effettuata Pt_1 Pt_2 dall'amico . In particolare, alla condotta di guida colposa del danneggiato e di , che Parte_3 Pt_3 procedevano in parallelo sulla sede stradale non in conformità alle regole di comune prudenza, doveva essere attribuita rilevanza quale fattore esterno, estraneo alla sfera di costituente caso fortuito. Persona_1
La doglianza è fondata.
La Corte osserva che il giudice di primo grado è addivenuto ad un giudizio di responsabilità in capo ad ER
, partendo dal presupposto che “se è pur vero che la sentenza della Suprema Corte n.21008/2015,
[...] che ha cassato senza rinvio la pronuncia della Corte d'Appello de L'UI n.490/2012 r.g.n. 485/2006 per improcedibilità della domanda risarcitoria nei confronti dell'odierno convenuto, ha determinato, in virtù dei principi generali processuali civilistici, la caducazione dell'intero procedimento avente per oggetto le vicende per cui è causa e, dunque, dell'accertamento di fatto cristallizzato nella sentenza di prime cure nonché in quella di secondo grado, il copioso materiale probatorio versato nei suddetti giudizi può comunque consentire in parte qua di giungere ad una compiuta valutazione dei fondatezza della domanda avanzata da parte attrice”. Ed ancora “Alla luce delle suesposte considerazioni, esaminate le risultanze probatorie prodotte nell'ambito del giudizio di prime cure innanzi al Tribunale di RA e rubricato al nr 866/2001 rg, si può ritenere provato l'an della domanda avanzata da parte attrice. Infatti, le testimonianze versate in atti hanno comunque consentito di accertare come il cane di proprietà del defunto , padre dell'odierno convenuto, Persona_1 abbia raggiunto ed aggredito il fuoriuscendo dal cancello, lasciato aperto, dell'abitazione del predetto Pt_2 si da determinare la sua caduta dalla bicicletta.
Ad ogni buon conto, comunque, anche a voler ritenere non provata in virtù delle discordanti testimonianze prodotte la circostanza relativa ad una caduta dalla bicicletta da parte del , determinata dall'aggressione Pt_2 diretta del cane, certamente risulta provata, oltre che del tutto verosimile, in quanto reazione usuale è tipica dei cani alla vista di biciclette in movimento nei pressi delle abitazioni in cui vivono, considerate istintivamente proprio territorio da proteggere. E sempre la predetta circostanza, seppur non provocata direttamente da un'aggressione diretta da tergo del cane, risulta, comunque, essere conseguenza derivante da una reazione medesimo il quale forse abbaiando improvvisamente in modo deciso e/o, muovendosi in direzione del , ha provocato in lui o nel suo compagno di passeggiata una reazione tale da determinare Pt_2 la perdita dell'equilibrio e conseguentemente la caduta, sì, comunque, da porsi a fondamento di una responsabilità, in capo a parte convenuta in quanto erede dell'allora proprietario del cane, ex art 2052 c.c.”
Con siffatte argomentazioni il giudice di prima istanza ha, pertanto, ritenuto come pienamente accertato il fatto e dimostrata la responsabilità in capo al padre di , mediante passaggi motivazionali che a parere Pt_1 di questa Corte si appalesano del tutto illogici e contraddittori, come si va ad evidenziare.
Ed invero, dapprima il Tribunale sembra sostenere che, sulla base delle testimonianze versate in atti (in realtà, e come si vedrà, la testimonianza cui si è riferito è una sola) risultasse accertato come il cane di proprietà di avesse raggiunto ed aggredito il fuoriuscendo dal cancello lasciato aperto Persona_1 Pt_2 dell'abitazione, sì da determinare la sua caduta dalla bicicletta, di poi, in modo illogico e mediante mere presunzioni, reputa che, anche a non voler ritenere provata l'aggressione fisica , la caduta del ciclista era stata indotta dal solo abbaiare del cane , circostanza provata, oltre che del tutto verosimile, “in quanto reazione usuale e tipica dei cani alla vista di biciclette in movimento nei pressi delle abitazioni in cui vivono considerate istintivamente proprio territorio da proteggere”.
Il Tribunale, in realtà, non aveva alcuna contezza della dinamica dell'evento, giammai dimostrata dal , Pt_2 che ne aveva l'onere.
Il giudice di prime cure, infatti, ipotizza, verosimilmente perché l'unico teste oculare non ha visto alcuna aggressione, un ulteriore possibile scenario, alternativo a quello dell'aggressione, costituito dalla caduta quale conseguenza derivante dalla reazione del ciclista, dovuta probabilmente ad un improvviso e deciso abbaiare del cane verso , che avrebbe determinato in lui e nel compagno una reazione tale da Pt_2 determinare la perdita di equilibrio e la conseguente caduta del primo.
Le predette affermazioni sono palesemente contraddittorie e la motivazione della sentenza cosi formulata risulta priva di una chiara e coerente valutazione critica del materiale istruttorio: non viene spiegato, innanzitutto, in modo ragionevole perché e come la testimonianza richiamata potesse fondare un accertamento di responsabilità, né quale sarebbe l'ulteriore corredo probatorio dal quale il Giudice dal
Circondario avrebbe evinto le presunzioni sullo svolgimento dei fatti presi a fondamento la decisione, non consentendo, pertanto, la gravata pronuncia di ricostruire in modo puntuale l'iter logico- argomentativo seguito, soprattutto alla luce del rilievo, fondato, dell'appellante per il quale il Tribunale stesso ha fondato il proprio convincimento senza, di fatto, passare concretamente al vaglio la testimonianza resa nel precedente giudizio, non essendo i relativi verbali prodotti da nessuna delle parti in causa.
Il giudice di prime cure, infatti, dichiara, in modo apodittico di aver fondato il proprio convincimento sulla base dell'esame delle risultanze probatorie prodotte nell'ambito del giudizio di prime cure n. 866/2001 RG , tra le quali fa riferimento alle testimonianze versate in atti ( cfr pag. 6 della pronuncia gravata), risultanze di cui in realtà non ha mai avuto contezza e sulle quali non ha potuto effettuare alcun vaglio critico, atteso che dalle produzioni versate in atti non si rinvengono i verbali delle audizioni testimoniali rese nel predetto ed antico giudizio, né ulteriori documenti utili a reputare fondata la domanda sull'an.
Tali mancate produzioni, a parere della Corte, di fatto impedivano un esame completo e dettagliato delle precedenti risultanze istruttorie e, in particolare, la verifica della compiuta dimostrazione del fatto e della sussistenza del relativo nesso causale ai sensi dell'art 2052 c.c. in quanto, pur trattandosi di responsabilità oggettiva, spetta comunque in ogni caso all'attore, in prima battuta, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo.
Il Tribunale ha, difatti, correttamente premesso che la domanda avanzata dall'attore andasse inquadrata nell'ambito della responsabilità del proprietario o custode dell'animale per i danni da questo provocati, prevista dall'art. 2052 c.c. ed ha, quindi, ricordato come spettasse al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre ha evidenziato che al convenuto, per liberarsi, spettava la prova dell'esistenza di un fattore imprevedibile, inevitabile e di assoluta eccezionalità, estraneo alla propria sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.
Ai fini della configurabilità della responsabilità del proprietario di un animale ai sensi dell'art 2052 c.c., infatti,
è necessario che l'attore dimostri in via positiva che l'animale ha avuto un ruolo causale diretto o quantomeno concausale nella produzione del danno lamentato, non prescindendo tale responsabilità, per quanto oggettiva, dal principio generale secondo cui anche nel caso di responsabilità presunta, l'attore è sempre onerato della prova del fatto costitutivo della propria pretesa e, quindi, del nesso causale tra la condotta ( o fatto naturale) dell'animale e l'evento dannoso.
È ben vero che la giurisprudenza ammette che il nesso causale possa essere provato anche in via presuntiva, purché si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti (art.2729 c.c.), ma nel caso in esame la mera presenza di un cane che ringhiava in prossimità del luogo della caduta non è sufficiente di per sé a fondare una presunzione grave e precisa circa l'esistenza del nesso causale, ciò in quanto, se è ovvio che i cani possano abbaiare, è altrettanto ovvio che il mero abbaiare non si può considerare causa immediata della caduta di chi vada in bicicletta nelle vicinanze.
Occorre piuttosto che vi siano elementi oggettivi tali da rendere verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, che all'abbaiare o al ringhiare del cane sia conseguita una repentina aggressione o che ciò abbia effettivamente determinato una reazione di spavento dell'attore che potesse considerarsi inevitabile e tale da causarne la rovinosa caduta.
La caduta in sé, dunque, non è un fatto idoneo a fondare automaticamente la responsabilità del proprietario del cane e non ogni danno che si verifichi in prossimità di un animale può ritenersi causato da esso, in assenza di elementi oggettivi e coerenti che dimostrino il legame eziologico, non risultando l'attore esonerato dall'onere della prova del fatto generatore del danno e del nesso causale tra fatto e pregiudizio subito: nel caso di specie, l'esame dell'incarto processuale non consente di ritenere assolto il predetto onere incombente su . Pt_2
Il primo giudice ad essere investito inizialmente della controversia ( la cui pronuncia, n.1088/2005, rinvenuta da questo Collegio nel fascicolo di I grado di è stata valutata come corredo probatorio dalla sentenza Pt_2 oggi gravata ), aveva ritenuto ragionevolmente provati i fatti costitutivi della domanda sulla base della sola testimonianza resa da (l'unica valutata come attendibile), che esponeva avesse riferito “che Parte_3 mentre faceva un giro in bicicletta insieme all'amico si era avvicinato all'improvviso un cane di razza meticcia che aggrediva quest'ultimo facendolo cadere dalla bicicletta ”. Questo, però, era solo un sunto della reale deposizione di , anch'essa riportata in sentenza dal Pt_3
Tribunale, che per vero così recitava: “Il cane si è avvicinato all'improvviso ringhiando ed io, a voce alta, ho esclamato “ Oddio” e il sig. non riusciva a capire cosa fosse successo mentre io mi sono allontanato di Pt_2 alcune decine di metri quando, all'improvviso, ho sentito delle urla e mi sono girato vedendo il mio compagno per terra sanguinante” .
A parere della Corte le dichiarazioni di , per come richiamate nella sentenza del 2005, non Parte_3 consentono in alcun modo di ricostruire con certezza le circostanze del fatto.
In particolare, egli non ha mai ha riferito che il cane avesse aggredito da tergo , come da questi Pt_2 sostenuto, ma solo che si era avvicinato ringhiando, senza riferire a che distanza fosse rispetto a loro;
ha, altresì, ammesso di essersi nel frattempo allontanato, non avendo assistito direttamente né alla presunta aggressione, né alla caduta dell'attore.
Solo successivamente, udite le urla, sarebbe tornato indietro trovando il compagno già riverso a terra.
Tale ricostruzione, oltre a non essere suffragata da ulteriori elementi probatori, non consente di evincere che la caduta sia stata effettivamente causata da una condotta aggressiva, diretta o indiretta, del cane.
Non risulta minimamente provato che l'animale abbia materialmente toccato il ciclista o la bicicletta, né che si sia posto fisicamente sulla traiettoria del mezzo in modo da determinare una reazione istintiva o manovra d'emergenza dell'attore: per vero il non ha nemmeno riferito che il cane fosse mai fuoriuscito dalla Pt_3 proprietà , il che eliminerebbe in radice le responsabilità per omessa custodia. Pt_1
La dinamica, quindi, è rimasta oscura, in ogni caso non è risultato che il cane “avesse aggredito da tergo“
, come da lui sostenuto in quel giudizio e se anche la caduta sia avvenuta per lo spavento del , ciò Pt_2 Pt_2 non può essere conseguenza dell'omessa custodia dell'animale in quanto, se come opinato in primo grado l'abbaiare è reazione usuale e tipica dei cani alla vista di biciclette in movimento nei pressi delle abitazioni in cui vivono, considerate istintivamente proprio territorio da proteggere, non reputa questa Corte che ad ogni spavento debba conseguire la caduta di ciclista ubicato ad imprecisata distanza dall'animale, caduta, quindi, verosimilmente dovuta ad una irrazionale sua condotta, tale da costituire in ogni caso fortuito incidentale.
A ciò si aggiunga che nel lontano giudizio erano stati escussi due testi di parte , tali e Pt_1 Tes_1
che avevano escluso che il cane fosse uscito dalla proprietà: la sentenza del 2005 li ha ritenuti Tes_2 inattendibili, ma ciò non toglie che la pretesa attendibilità del solo risultasse inutile alla prova della Pt_3 dinamica del fatto.
Neppure la denuncia di sinistro effettuata dall'allora convenuto con raccomandata del Parte_1
14.09.2000 indirizzata alla Lloyd Adriatico Assicurazioni e posta dal Tribunale a parziale riscontro alla versione di può essere ritenuta dirimente, non avendo contenuto confessorio ma meramente conoscitivo Pt_2 indirizzato alla Compagnia finalizzato ad una eventuale manleva in caso di riconoscimento di responsabilità.
La domanda risarcitoria, pertanto, non poteva essere accolta per non avere l'attore assolto l'onere della prova su di lui gravante sensi dell'articolo 2697 cc in ordine all'effettiva sussistenza del nesso causale tra la condotta del cane, come visto nemmeno provata, e l'evento dannoso - caduta con lesioni conseguenti, per cui va accolto l'appello e va integralmente riformata la sentenza gravata.
8. L'accoglimento dell'appello comporta l'assorbimento dei restanti due motivi di gravame.
9. Le spese del doppio grado giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n.147 del 13/8/2022, tenuto conto del valore della causa (corrispondente al disputatum di poco più di 10.000,00 euro) e delle attività processuali svolte, con riduzione al minimo del compenso per la fase di trattazione in appello stante la sinteticità di quest'ultima.
La riforma della sentenza di primo grado in favore dell'odierno appellante ha come conseguenza la impossibilità di compensare poste debitorie di sorta con i crediti per restituzione che egli vanta nei confronti di . Pt_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
accoglie l'appello e, in totale riforma della gravata sentenza, rigetta ogni domanda proposta in primo grado da nei confronti di;
Parte_2 Parte_1
condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell'appellante nella misura di euro 5077,00 oltre accessori quanto al primo grado ed in quella di euro 4887,00 oltre accessori quanto al presente appello, cui aggiungere euro 382,50 per esborsi.
Così deciso in camera di consiglio il 15 Luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Francesco S. Filocamo