Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 03/07/2025, n. 13181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13181 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13181/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03261/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3261 del 2022, proposto da BA F.Lli S.S. di BA EN e AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
Agea – Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-a) della comunicazione Agea 27.12.2021, prot. n. AGEA.AGA.2021.41895, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2003/04, inviata alla ricorrente a mezzo pec il 28.12.2021 (doc. 1);
-b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso con cui parte esponente ha gravato gli atti indicati in epigrafe;
Letti gli atti di causa e gli scritti difensivi depositati dalle parti;
Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’11 aprile 2025;
Considerato che la parte istante ha manifestato, depositando all’uopo apposita memoria in data 4 marzo 2025, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, per le motivazioni meglio espresse in atti;
Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO