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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12679 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Nrg. 23278/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Enrica Ciocca all'udienza del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra
(c.f.: ) nato l'[...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Mario VULCANO e dall'Avv.
OS UN ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Roberto
Lepetit n. 83
RICORRENTE
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via
Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Repertorio n. 80974 Rogito Persona_1
21569 del 21/07/2015, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data
23/07/2015 al n. 19851 serie 1T, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare
Beccaria, 29 presso l'Avvocatura Metropolitana INPS.
RESISTENTE
OGGETTO: ratei assegno di invalidità cat. IO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite CP_1 PARTE RESISTENTE: chiede dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26 giugno 2025 adiva il Tribunale di Roma Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo in fatto:
- di aver richiesto il riconoscimento del diritto alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della Legge
222/1984;
- che l' in data 19/01/2024 comunicava la reiezione della domanda;
CP_1
- che, a seguito del ricorso presentato in via amministrativa, in data 3/12/2024 l' notificava CP_1 delibera con riconoscimento della diminuzione della capacità lavorativa dal 12/11/2024 a meno di un terzo e, in data 20/3/2025 il prospetto di liquidazione TE08;
- che successivamente era iniziata la corresponsione dei ratei mensili, ma non degli arretrati, nonostante la scadenza dei termini di legge.
In data 10 ottobre 2025 si costituiva in giudizio l' , che chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, deducendo di avere provveduto a corrispondere alla ricorrente gli arretrati oltre interessi, come da cedolino del mese di luglio 2025, con valuta 1/7/2025, entro il termine di 120 giorni dal riconoscimento della prestazione del
20/3/2025 e prima della notifica del ricorso.
All'odierna udienza parte ricorrente, confermava l'avvenuto pagamento e si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali, mentre l' ha insistito per la compensazione. CP_1
All'esito della discussione delle parti, all'udienza odierna, è stata dunque pronunciata la presente sentenza.
2.- Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto al versamento CP_1 dei ratei arretrati richiesti in giudizio oltre ad interessi, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Al di là della non chiara documentazione in atti, considerato che il modello TE08 prodotto richiama una prestazione riconosciuta dal 1/2/2023 mentre il provvedimento adottato in autotutela riconosce la prestazione dal novembre 2024, per cui non è possibile la valutazione delle somme corrisposte, non di meno è pacifico tra le parti che parte ricorrente è stata saldata e non ha ulteriori somme da richiedere nel presente giudizio.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU.
1048/2000; Cass. 10977/2002). 3.- Ai fini della liquidazione delle spese di lite, va dato atto che rispetto al decreto adottato in autotutela il
3/12/2024 gli arretrati oggetto di domanda non erano stati ancora corrisposti al 26/06/2025 quando il ricorso è stato depositato, ma sono stati corrisposti ancor prima della notifica del ricorso.
Ricorrono, dunque, giusti motivi per la compensazione per la metà delle spese processuali e per il residuo sono da porre a carico dell nella misura indicata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che, compensate per la metà, liquida per il residuo in complessivi euro 800,00 oltre IVA e CPA nella misura di legge e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 9 dicembre 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il giudice del lavoro dott. Enrica Ciocca all'udienza del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado tra
(c.f.: ) nato l'[...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Mario VULCANO e dall'Avv.
OS UN ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Roberto
Lepetit n. 83
RICORRENTE
e
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via
Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Morelli in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Repertorio n. 80974 Rogito Persona_1
21569 del 21/07/2015, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data
23/07/2015 al n. 19851 serie 1T, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, in Via Cesare
Beccaria, 29 presso l'Avvocatura Metropolitana INPS.
RESISTENTE
OGGETTO: ratei assegno di invalidità cat. IO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite CP_1 PARTE RESISTENTE: chiede dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26 giugno 2025 adiva il Tribunale di Roma Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo in fatto:
- di aver richiesto il riconoscimento del diritto alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della Legge
222/1984;
- che l' in data 19/01/2024 comunicava la reiezione della domanda;
CP_1
- che, a seguito del ricorso presentato in via amministrativa, in data 3/12/2024 l' notificava CP_1 delibera con riconoscimento della diminuzione della capacità lavorativa dal 12/11/2024 a meno di un terzo e, in data 20/3/2025 il prospetto di liquidazione TE08;
- che successivamente era iniziata la corresponsione dei ratei mensili, ma non degli arretrati, nonostante la scadenza dei termini di legge.
In data 10 ottobre 2025 si costituiva in giudizio l' , che chiedeva dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, deducendo di avere provveduto a corrispondere alla ricorrente gli arretrati oltre interessi, come da cedolino del mese di luglio 2025, con valuta 1/7/2025, entro il termine di 120 giorni dal riconoscimento della prestazione del
20/3/2025 e prima della notifica del ricorso.
All'odierna udienza parte ricorrente, confermava l'avvenuto pagamento e si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese processuali, mentre l' ha insistito per la compensazione. CP_1
All'esito della discussione delle parti, all'udienza odierna, è stata dunque pronunciata la presente sentenza.
2.- Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto al versamento CP_1 dei ratei arretrati richiesti in giudizio oltre ad interessi, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Al di là della non chiara documentazione in atti, considerato che il modello TE08 prodotto richiama una prestazione riconosciuta dal 1/2/2023 mentre il provvedimento adottato in autotutela riconosce la prestazione dal novembre 2024, per cui non è possibile la valutazione delle somme corrisposte, non di meno è pacifico tra le parti che parte ricorrente è stata saldata e non ha ulteriori somme da richiedere nel presente giudizio.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU.
1048/2000; Cass. 10977/2002). 3.- Ai fini della liquidazione delle spese di lite, va dato atto che rispetto al decreto adottato in autotutela il
3/12/2024 gli arretrati oggetto di domanda non erano stati ancora corrisposti al 26/06/2025 quando il ricorso è stato depositato, ma sono stati corrisposti ancor prima della notifica del ricorso.
Ricorrono, dunque, giusti motivi per la compensazione per la metà delle spese processuali e per il residuo sono da porre a carico dell nella misura indicata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che, compensate per la metà, liquida per il residuo in complessivi euro 800,00 oltre IVA e CPA nella misura di legge e spese generali al 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 9 dicembre 2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Enrica Ciocca