Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23340 del R.G.A.C. dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello titoli di credito
TRA
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, e ( ), in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
APPELLANTE
NONCHE'
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3 C.F._1
Domenico e Teodorico Boniello
APPELLATI
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Il gravame può essere deciso per la ragione più “liquida” dovendosi ritenere fondata – contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice – l'eccezione di prescrizione sollevate dalle originarie parti opponenti nel giudizio di primo grado.
Invero è incontestato tra le parti (ed è la stessa originaria parte attrice a riconoscerlo nel ricorso monitorio e nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione di primo grado) che i buoni postali oggetto del presente giudizio potevano essere liquidati in linea di capitale ed interessi al termine del dodicesimo anno successivo alla data di sottoscrizione (nella specie 27-06-1996) e quindi alla data di scadenza del 27-06-2008.
E' pure incontestato tra le parti che il termine di prescrizione (all'esito di disposizioni normative succedutesi nel tempo) è quello decennale.
e poiché il DM Ministeriale del 19-12-2000, espressamente applicabile anche ai buoni emessi precedentemente aveva, all'art. 8 comma 1, allungato il termine prescrizionale a dieci anni, il diritto a riscuotere si sarebbe prescritto soltanto alla data del 31-12-2018 e quindi successivamente al primo atto interruttivo della prescrizione.
L'assunto, sostanzialmente fatto proprio dal primo giudice nella motivazione della sentenza impugnata, non è condivisibile.
Invero va rilevato come – contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice e conformemente a quanto argomentato dall'appellante – l'art. 8 del menzionato decreto ministeriale (per espressa previsione applicabile – e ciò è incontestato tra le parti – anche ai buoni emessi anteriormente) ha innovato in toto la disciplina della prescrizione dei buoni postali fruttiferi non solo allungando da 5 a dieci anni il termine ma anche modificando la decorrenza della prescrizione espressamente facendo riferimento non già al 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità ma alla data di scadenza del titolo (nella specie, come detto, 27-06-2008).
La nuova disciplina – certamente più favorevole ai titolari dei buoni – deve considerarsi del tutto sostitutiva rispetto a quella precedente e quindi anche con riferimento alla decorrenza della prescrizione.
Il diritto azionato dalla originaria parte opposta in primo grado deve perciò ritenersi prescritto e, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da esse parte ricorrente va rigettata revocandosi il D.I. opposto.
La natura della controversia e la difficoltà delle questioni interpretative ad essa connesse costituiscono gravi motivi per compensare tra tutte le parti le spese sia del primo grado di giudizio (anche per questa parte in riforma della sentenza impugnata) che del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza n.
120/2021 del Giudice di Pace di Capri, accoglie l'opposizione proposta avverso il D.I.
n. 24/2019 del GdP di Capri e per l'effetto revoca il predetto D.I. con compensazione delle spese del primo grado di giudizio;
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio
Così deciso in Napoli lì 21-02-2025
Il G.U.
dott. Giovanni Tedesco