Art. 9. Modalita' di finanziamento 1. Le risorse cui all' articolo 68, comma 4, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della citata legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), nonche' delle attivita' previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell' art. 68, comma 4, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , vedasi nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 68, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , vedasi nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , vedasi nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 68, comma 1, lettera b) e c), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , vedasi nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 68, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , vedasi nelle note all'art. 1.
2. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della citata legge n. 144 del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), nonche' delle attivita' previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico precedente.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell' art. 68, comma 4, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , vedasi nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 68, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , vedasi nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , vedasi nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell' art. 68, comma 1, lettera b) e c), della legge 17 maggio 1999, n. 144 , vedasi nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 68, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , vedasi nelle note all'art. 1.