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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5409 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1592/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.2501/2020 del Tribunale di Napoli emessa all'esito del procedimento recante n.
R.G. 16174/2017 e pubblicata il 13.03.2020
TRA
(P. IVA e C.F. ), con sede legale in Pozzuoli (NA) alla via Parte_1 P.IVA_1
Provinciale Pianura n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia n.13, presso lo studio dell'Avv. Fabio
Pagano, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle Controparte_1
Contr Imprese di Arezzo-Siena Gruppo IVA - partita IVA ), in P.IVA_2 P.IVA_3 persona della Dott.ssa ( , nella qualità di Controparte_3 CodiceFiscale_1
Responsabile di Settore Dipartimentale di capogruppo Bancaria con funzione “Recupero
Crediti” e rappresentante della medesima in virtù di procura del 12/05/2014 ai rogiti Dott.
Notaio in (Rep. 33190 /Racc. n.15728), elettivamente domiciliata in Persona_1 CP_1
Napoli alla via Depretis n.102, presso lo Studio legale associato , rappresentata CP_4 e difesa dall'avv.Eugenio Moschiano, in virtù di procura su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.05.2017 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine Controparte_1 di ottenere una pronuncia di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente di cui era intestataria.
In particolare esponeva che aveva trattenuto con la Controparte_1 rapporto di conto corrente n.14343.19 acceso l'11.11.2002 presso la sede di Pozzuoli (NA), sul quale era stata regolata dal 2005 senza soluzione di continuità un'apertura di credito superiore a E.5.000,00, poi estinta in data 19.01.2017. Nel corso del rapporto di conto corrente la aveva applicato tassi di interesse debitori usurari, tassi di interessi effettivi CP_1 debitori ultralegali, mai legalmente pattuiti, commissione di massimo scoperto mai legalmente pattuita e comunque nulla, spese e commissioni variamente denominate mai legalmente pattuite, capitalizzazione trimestrale degli interessi, capitalizzazione trimestrali delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, interessi creditori inferiori a quelli dovuti, applicazione erronea e arbitraria delle valute, peggioramento delle condizioni economiche non comunicate e comunque non sorrette da adeguato motivo.
Tanto premesso chiedeva:
“A) accertare e dichiarare che, in relazione al rapporto n. 14343,49 (sul quale era regolata un'apertura di credito superiore ad E. 5.000), la ha richiesto e applicato tassi di CP_1 interessi debitori usurari in violazione della legge 108/1996;
B) accertare e dichiarare, in relazione ai contratti relativi al medesimo rapporto, per i rilievi svolti in narrativa, la nullità per mancanza di forma scritta delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sul suddetto conto, a titolo di
“commissione massimo scoperto” in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa e/o per indeterminabilità dell'oggetto, per i rilievi formulati in premessa;
D) In ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sul suddetto conto, operati dall'Istituto di
Credito convenuto in applicazione del cd. “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
E) in ogni caso, accertare che la ha capitalizzato trimestralmente sul c/c n. 14343,49 CP_1 le competenze del medesimo conto in violazione dell'art. 1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
F) accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto corrente n.
14343,49, nonché il reale saldo del suddetto conto alla data del 31.03.2017, in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui al punto n. 15 del presente atto;
G) per l'effetto condannare la banca convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali conti, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi;
H) in via gradata rispetto al punto G) accertare e determinare le somme indebitamente riscosse dalla convenuta in ordine ai predetti rapporti, sempre in relazione alle CP_1 eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui alla premessa del presente atto;
K) in ogni caso, accertare che il sig. non ha mai sottoscritto alcuna Parte_2 valida scrittura fideiussoria per le obbligazioni della dichiarando Parte_1 conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria degli stessi nei confronti della società convenuta;
I) in via gradata rispetto al punto K, dichiarare nulle e prive di effetto ovvero annullare le fideiussioni indicate in narrativa per i motivi dedotti, dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria del sig. Parte_2
nei confronti della società convenuta;
[...]
L) condannare, altresì, la banca convenuta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.
Si costituiva la che contestava quanto dedotto a Controparte_1 fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese legali. Depositata la documentata, ammessa ed espletata consulenza tecnica di ufficio. e precisate le conclusioni, con sentenza n. 2501/2020 pubblicata il 13.03.2020, il Tribunale di Napoli così statuiva: “- Accerta che il saldo contabile del rapporto di conto corrente n. 14343.49 tra
e per il periodo dal 11/11/2002 – Parte_1 Controparte_1
31/12/2016 è pari a - € 6.005,39; - compensa per ¾ le spese di lite del presente giudizio tra le parti e pone la restante parte che si liquida in euro 1.208,75 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in capo a in favore della banca Parte_1
- pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto Controparte_1 in atti a capo definitivamente per ½ in capo a e per Controparte_1
½ in capo a . Parte_1
Con atto notificato in data 20.05.2020, la proponeva appello, contestando la Parte_1 sola statuizione relativa alle spese del giudizio e di consulenza tecnica di ufficio con la quale il Tribunale disponeva la compensazione per tre quarti delle spese di lite e la condannava al pagamento in favore della controparte del restante quarto delle spese di lite e della metà delle spese di consulenza tecnica di ufficio, sostenendo la violazione dell'art. 91 c.p.c..
Chiedeva dunque: “- in via principale condannare la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in alla Piazza CP_1
Salimbeni, 3, P.Iva , al pagamento dei compensi e delle spese giudiziali P.IVA_2
(comprensive delle spese di ctu) relativi al primo grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo;
- in via gradata e subordinata, nella ipotesi in cui non venga emessa la statuizione indicata sub. 1), compensare per 1/4, o per la quota che sarà ritenuta opportuna, i compensi e le spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti condannando, per la restante parte, la banca appellata al relativo pagamento in favore dell'appellante da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo
e ponendo le spese di CTU integralmente a carico della Controparte_1
- condannare, in ogni caso, l'appellata al pagamento dei compensi e delle spese del
[...] presente grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda, con Controparte_1 vittoria delle spese di lite.
Dopo vari rinvii di ufficio per esigenze di ruolo, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era assegnata in decisione con la concessione di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Con unico motivo di appello la censura la statuizione del giudice di primo grado Parte_1 relativa alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e di consulenza tecnica di ufficio, lamentandone l'erroneità per violazione dell'art.91 c.p.c..
In particolare, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia compensato in parte le spese di lite nella misura dei tre quarti, ponendole per la restante parte a carico di essa , a carico Pt_1 della quale poneva altresì le spese di consulenza tecnica di ufficio in ragione della metà, sul presupposto errato che la domanda di accertamento sia stata solo parzialmente accolta e sostiene invece che la domanda di accertamento del saldo del conto corrente n.14343.19 sia stata interamente accolta, avendo il giudice di prime cure accertato la fondatezza delle doglianze di essa istante relative alla nullità delle clausole contrattuali non validamente pattuite e, conseguentemente, rideterminato il saldo epurato delle poste illegittimamente addebitate, accogliendo a tal fine l'ipotesi B della tabella B della consulenza.
Evidenzia in proposito l'appellante che il CTU i ha ricostruito il conto per cui è causa secondo i seguenti criteri: a) esclusione delle variazioni in peius per il correntista; b) eliminazione degli addebiti a titolo di CMS;
c) eliminazione degli addebiti a titolo di oneri sostitutivi;
d) eliminazione degli addebiti a titolo di corrispettivo su accordato;
e) depurazione dell'effetto derivante dalla capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 31/12/2013; f) esclusione delle condizioni contrattuali previste nelle seguenti scritture depositate dalla banca e precisamente ritenute non conformi ai dettami di legge; g) applicazioni delle condizioni contenute esclusivamente nella lettera del 30/11/2025, e quindi la reale consistenza del rapporto di dare-avere, determinandone l'ammontare nella somma di
E.6.005,39 a debito del correntista in luogo del saldo a debito indicato dalla banca nella misura di E.28.833,74, con una riduzione a favore di essa di oltre 3/4 del Parte_1 presunto credito vantato dalla Controparte_1
Sostiene pertanto l'appellante che non vi è ragione alcuna per escludere la soccombenza della e invoca la condanna di essa al pagamento per intero delle spese legali e CP_1 tecniche ovvero in subordine la compensazione di un quarto delle spese e la condanna della al pagamento dei restanti tre quarti. CP_1
La doglianza merita apprezzamento nei limiti di quanto segue.
Deve, anzitutto, evidenziarsi che il giudice di primo grado non ha interamente accolto la domanda attorea di accertamento del saldo. Infatti, a differenza di quanto asserito dall'appellante, non tutte le doglianze indicate nell'atto di citazione sono state ritenute fondate.
Invero, a fronte delle contestazioni proposte sono state ritenersi prive di pregio le doglianze relative alla nullità dei contratti per mancanza di forma scritta e, conseguentemente, alla nullità delle clausole ivi pattuite (pag. 6 e 7); alla pattuizione di tassi di interesse usurari in violazione della legge 108/1996 (pag. 15); all'illegittima applicazione del sistema dei giorni valuta, e all'illegittimo addebito delle spese (pag. 16). Inoltre, il Tribunale ha affermato che la capitalizzazione degli interessi è perfettamente legittima per il periodo che va dall'apertura del conto fino al 31/12/2013 (pag. 14 della sentenza di primo grado).
Il ricalcolo del saldo negativo di conto corrente è dipeso dalla mancata applicazione dei tassi pattuiti nei contratti del 03/03/2006 e del 02/11/2010, dalla totale eliminazione degli addebiti a titolo di CMS, nonchè dall'applicazione per tutta la durata del rapporto delle condizioni pattuite nel contratto originario, eliminando le variazioni applicate durante lo svolgimento del rapporto.
Pertanto, il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda attorea ed accertava che il saldo contabile del rapporto di conto corrente n.14343.49 tra e Parte_1 [...] per il periodo dal 11/11/2002 – 31/12/2016 era pari ad E. Controparte_1
6.005,39, statuizione non oggetto di contestazione.
E' evidente dunque che la domanda formulata dalla ha trovato accoglimento Parte_1 limitatamente ad alcuni dei capi in cui era articolata la pretesa, configurandosi, pertanto, un accoglimento parziale della domanda e una ipotesi di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c..
Giova ricordare che in tema di nozione di soccombenza reciproca, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in seguito all'ordinanza del 14 ottobre 2021 con la quale la Terza Sezione
Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della questione di particolare importanza “se sia corretta e costituzionalmente orientata
l'interpretazione dell'art. 92 cod. proc. civ. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte”, ha espresso il seguente principio di diritto “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso in esame la domanda di accertamento del saldo negativo di conto corrente era articolata in più capi relativi all'accertamento di varie irregolarità poste in essere dalla banca, alcune delle quali escluse dal giudice di primo grado.
Pertanto ricorre un caso di soccombenza reciproca parziale.
Orbene, considerato che il giudice di prime cure ha determinato il saldo a debito della appellante nella misura di E.6.005,39, è evidente che il saldo a debito indicato dalla banca ha subito una riduzione in misura superiore ai tre quarti.
Non risulta, quindi, condivisibile la compensazione delle spese legali nella misura di tre quarti, nè la condanna della in buona parte vittoriosa, della restante parte a Parte_1 favore della Controparte_1
Né appare condivisibile la statuizione relativa alle spese di consulenza tecnica di ufficio in ragione della metà.
Al contrario, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, appare equo disporre la compensazione parziale delle spese del primo e secondo grado del giudizio nella misura di un quarto e porre la restante parte a carico della CP_1
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
La liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari medi di cui al richiamato D.M., in considerazione del valore della causa e del relativo scaglione di riferimento (da 5.200,00 a
26.000,00), delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, con attribuzione per entrambi i gradi all'Avv.Fabio Pagano, procuratore anticipatario.
Secondo la medesima proporzione va distribuito l'onere delle spese di consulenza tecnica di ufficio, che, già liquidate in corso di causa e poste in via provvisoria a carico delle parti in ragione della metà, vanno poste nella misura di tre quarti a carico Controparte_1
e di un quarto a carico di
[...] Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Napoli n. 2501/2020, nei confronti della con atto Controparte_1 notificato in data 20.05.2020, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza condanna la al pagamento in Controparte_1 favore della dei tre quarti delle spese del giudizio di primo grado, che Parte_1 in tale proporzione liquida in complessivi E.3.985,5, di cui E.177,75 per esborsi ed
E.3.807,75 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.Fabio Pagano, procuratore anticipatario, dichiarandole compensate per la restante parte;
b) pone in via definitiva le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa, nella misura di tre quarti a carico di e di Controparte_1 un quarto a carico di Parte_1
c) condanna, inoltre, la al pagamento in favore della Controparte_1 dei tre quarti delle spese del presente grado del giudizio, che in tale Parte_1 proporzione liquida in complessivi E.3.241,12, di cui E.266,62 per esborsi ed
E.2.974,5 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv. Fabio Pagano, procuratore anticipatario, dichiarandole compensate per la restante parte.
Così deciso in Napoli, addì 9.10.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.1592/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.2501/2020 del Tribunale di Napoli emessa all'esito del procedimento recante n.
R.G. 16174/2017 e pubblicata il 13.03.2020
TRA
(P. IVA e C.F. ), con sede legale in Pozzuoli (NA) alla via Parte_1 P.IVA_1
Provinciale Pianura n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia n.13, presso lo studio dell'Avv. Fabio
Pagano, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. e n. iscrizione presso il Registro delle Controparte_1
Contr Imprese di Arezzo-Siena Gruppo IVA - partita IVA ), in P.IVA_2 P.IVA_3 persona della Dott.ssa ( , nella qualità di Controparte_3 CodiceFiscale_1
Responsabile di Settore Dipartimentale di capogruppo Bancaria con funzione “Recupero
Crediti” e rappresentante della medesima in virtù di procura del 12/05/2014 ai rogiti Dott.
Notaio in (Rep. 33190 /Racc. n.15728), elettivamente domiciliata in Persona_1 CP_1
Napoli alla via Depretis n.102, presso lo Studio legale associato , rappresentata CP_4 e difesa dall'avv.Eugenio Moschiano, in virtù di procura su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.05.2017 la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine Controparte_1 di ottenere una pronuncia di accertamento del saldo del rapporto di conto corrente di cui era intestataria.
In particolare esponeva che aveva trattenuto con la Controparte_1 rapporto di conto corrente n.14343.19 acceso l'11.11.2002 presso la sede di Pozzuoli (NA), sul quale era stata regolata dal 2005 senza soluzione di continuità un'apertura di credito superiore a E.5.000,00, poi estinta in data 19.01.2017. Nel corso del rapporto di conto corrente la aveva applicato tassi di interesse debitori usurari, tassi di interessi effettivi CP_1 debitori ultralegali, mai legalmente pattuiti, commissione di massimo scoperto mai legalmente pattuita e comunque nulla, spese e commissioni variamente denominate mai legalmente pattuite, capitalizzazione trimestrale degli interessi, capitalizzazione trimestrali delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, interessi creditori inferiori a quelli dovuti, applicazione erronea e arbitraria delle valute, peggioramento delle condizioni economiche non comunicate e comunque non sorrette da adeguato motivo.
Tanto premesso chiedeva:
“A) accertare e dichiarare che, in relazione al rapporto n. 14343,49 (sul quale era regolata un'apertura di credito superiore ad E. 5.000), la ha richiesto e applicato tassi di CP_1 interessi debitori usurari in violazione della legge 108/1996;
B) accertare e dichiarare, in relazione ai contratti relativi al medesimo rapporto, per i rilievi svolti in narrativa, la nullità per mancanza di forma scritta delle clausole inerenti all'applicazione e alla determinazione di tassi debitori ultralegali, all'applicazione della commissione massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per cd. giorni-valuta, dei costi, spese e remunerazioni e competenze a qualsiasi titolo addebitate;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sul suddetto conto, a titolo di
“commissione massimo scoperto” in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa e/o per indeterminabilità dell'oggetto, per i rilievi formulati in premessa;
D) In ogni caso, dichiarare la nullità degli addebiti, sul suddetto conto, operati dall'Istituto di
Credito convenuto in applicazione del cd. “sistema dei giorni valuta”, in quanto nulle le eventuali pattuizioni per mancanza di causa, per i rilievi formulati in premessa;
E) in ogni caso, accertare che la ha capitalizzato trimestralmente sul c/c n. 14343,49 CP_1 le competenze del medesimo conto in violazione dell'art. 1283 c.c. per quanto dedotto e rilevato in premessa;
F) accertare e determinare, per l'effetto, la reale situazione contabile del conto corrente n.
14343,49, nonché il reale saldo del suddetto conto alla data del 31.03.2017, in relazione alle eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui al punto n. 15 del presente atto;
G) per l'effetto condannare la banca convenuta ad apportare ogni opportuna modifica alle risultanze contabili di tali conti, nei modi risultanti dalla determinazione di cui innanzi;
H) in via gradata rispetto al punto G) accertare e determinare le somme indebitamente riscosse dalla convenuta in ordine ai predetti rapporti, sempre in relazione alle CP_1 eccezioni ed ai rilievi proposti in narrativa, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU tecnico contabile secondo i criteri di cui alla premessa del presente atto;
K) in ogni caso, accertare che il sig. non ha mai sottoscritto alcuna Parte_2 valida scrittura fideiussoria per le obbligazioni della dichiarando Parte_1 conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria degli stessi nei confronti della società convenuta;
I) in via gradata rispetto al punto K, dichiarare nulle e prive di effetto ovvero annullare le fideiussioni indicate in narrativa per i motivi dedotti, dichiarando conseguentemente nulla e/o inesistente ogni obbligazione fideiussoria del sig. Parte_2
nei confronti della società convenuta;
[...]
L) condannare, altresì, la banca convenuta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per dichiarazione di fattone anticipo.
Si costituiva la che contestava quanto dedotto a Controparte_1 fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese legali. Depositata la documentata, ammessa ed espletata consulenza tecnica di ufficio. e precisate le conclusioni, con sentenza n. 2501/2020 pubblicata il 13.03.2020, il Tribunale di Napoli così statuiva: “- Accerta che il saldo contabile del rapporto di conto corrente n. 14343.49 tra
e per il periodo dal 11/11/2002 – Parte_1 Controparte_1
31/12/2016 è pari a - € 6.005,39; - compensa per ¾ le spese di lite del presente giudizio tra le parti e pone la restante parte che si liquida in euro 1.208,75 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in capo a in favore della banca Parte_1
- pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto Controparte_1 in atti a capo definitivamente per ½ in capo a e per Controparte_1
½ in capo a . Parte_1
Con atto notificato in data 20.05.2020, la proponeva appello, contestando la Parte_1 sola statuizione relativa alle spese del giudizio e di consulenza tecnica di ufficio con la quale il Tribunale disponeva la compensazione per tre quarti delle spese di lite e la condannava al pagamento in favore della controparte del restante quarto delle spese di lite e della metà delle spese di consulenza tecnica di ufficio, sostenendo la violazione dell'art. 91 c.p.c..
Chiedeva dunque: “- in via principale condannare la , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in alla Piazza CP_1
Salimbeni, 3, P.Iva , al pagamento dei compensi e delle spese giudiziali P.IVA_2
(comprensive delle spese di ctu) relativi al primo grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo;
- in via gradata e subordinata, nella ipotesi in cui non venga emessa la statuizione indicata sub. 1), compensare per 1/4, o per la quota che sarà ritenuta opportuna, i compensi e le spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti condannando, per la restante parte, la banca appellata al relativo pagamento in favore dell'appellante da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo
e ponendo le spese di CTU integralmente a carico della Controparte_1
- condannare, in ogni caso, l'appellata al pagamento dei compensi e delle spese del
[...] presente grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda, con Controparte_1 vittoria delle spese di lite.
Dopo vari rinvii di ufficio per esigenze di ruolo, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era assegnata in decisione con la concessione di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Con unico motivo di appello la censura la statuizione del giudice di primo grado Parte_1 relativa alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e di consulenza tecnica di ufficio, lamentandone l'erroneità per violazione dell'art.91 c.p.c..
In particolare, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia compensato in parte le spese di lite nella misura dei tre quarti, ponendole per la restante parte a carico di essa , a carico Pt_1 della quale poneva altresì le spese di consulenza tecnica di ufficio in ragione della metà, sul presupposto errato che la domanda di accertamento sia stata solo parzialmente accolta e sostiene invece che la domanda di accertamento del saldo del conto corrente n.14343.19 sia stata interamente accolta, avendo il giudice di prime cure accertato la fondatezza delle doglianze di essa istante relative alla nullità delle clausole contrattuali non validamente pattuite e, conseguentemente, rideterminato il saldo epurato delle poste illegittimamente addebitate, accogliendo a tal fine l'ipotesi B della tabella B della consulenza.
Evidenzia in proposito l'appellante che il CTU i ha ricostruito il conto per cui è causa secondo i seguenti criteri: a) esclusione delle variazioni in peius per il correntista; b) eliminazione degli addebiti a titolo di CMS;
c) eliminazione degli addebiti a titolo di oneri sostitutivi;
d) eliminazione degli addebiti a titolo di corrispettivo su accordato;
e) depurazione dell'effetto derivante dalla capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 31/12/2013; f) esclusione delle condizioni contrattuali previste nelle seguenti scritture depositate dalla banca e precisamente ritenute non conformi ai dettami di legge; g) applicazioni delle condizioni contenute esclusivamente nella lettera del 30/11/2025, e quindi la reale consistenza del rapporto di dare-avere, determinandone l'ammontare nella somma di
E.6.005,39 a debito del correntista in luogo del saldo a debito indicato dalla banca nella misura di E.28.833,74, con una riduzione a favore di essa di oltre 3/4 del Parte_1 presunto credito vantato dalla Controparte_1
Sostiene pertanto l'appellante che non vi è ragione alcuna per escludere la soccombenza della e invoca la condanna di essa al pagamento per intero delle spese legali e CP_1 tecniche ovvero in subordine la compensazione di un quarto delle spese e la condanna della al pagamento dei restanti tre quarti. CP_1
La doglianza merita apprezzamento nei limiti di quanto segue.
Deve, anzitutto, evidenziarsi che il giudice di primo grado non ha interamente accolto la domanda attorea di accertamento del saldo. Infatti, a differenza di quanto asserito dall'appellante, non tutte le doglianze indicate nell'atto di citazione sono state ritenute fondate.
Invero, a fronte delle contestazioni proposte sono state ritenersi prive di pregio le doglianze relative alla nullità dei contratti per mancanza di forma scritta e, conseguentemente, alla nullità delle clausole ivi pattuite (pag. 6 e 7); alla pattuizione di tassi di interesse usurari in violazione della legge 108/1996 (pag. 15); all'illegittima applicazione del sistema dei giorni valuta, e all'illegittimo addebito delle spese (pag. 16). Inoltre, il Tribunale ha affermato che la capitalizzazione degli interessi è perfettamente legittima per il periodo che va dall'apertura del conto fino al 31/12/2013 (pag. 14 della sentenza di primo grado).
Il ricalcolo del saldo negativo di conto corrente è dipeso dalla mancata applicazione dei tassi pattuiti nei contratti del 03/03/2006 e del 02/11/2010, dalla totale eliminazione degli addebiti a titolo di CMS, nonchè dall'applicazione per tutta la durata del rapporto delle condizioni pattuite nel contratto originario, eliminando le variazioni applicate durante lo svolgimento del rapporto.
Pertanto, il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda attorea ed accertava che il saldo contabile del rapporto di conto corrente n.14343.49 tra e Parte_1 [...] per il periodo dal 11/11/2002 – 31/12/2016 era pari ad E. Controparte_1
6.005,39, statuizione non oggetto di contestazione.
E' evidente dunque che la domanda formulata dalla ha trovato accoglimento Parte_1 limitatamente ad alcuni dei capi in cui era articolata la pretesa, configurandosi, pertanto, un accoglimento parziale della domanda e una ipotesi di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c..
Giova ricordare che in tema di nozione di soccombenza reciproca, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in seguito all'ordinanza del 14 ottobre 2021 con la quale la Terza Sezione
Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite della questione di particolare importanza “se sia corretta e costituzionalmente orientata
l'interpretazione dell'art. 92 cod. proc. civ. secondo cui, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle spese di lite in favore della controparte”, ha espresso il seguente principio di diritto “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nel caso in esame la domanda di accertamento del saldo negativo di conto corrente era articolata in più capi relativi all'accertamento di varie irregolarità poste in essere dalla banca, alcune delle quali escluse dal giudice di primo grado.
Pertanto ricorre un caso di soccombenza reciproca parziale.
Orbene, considerato che il giudice di prime cure ha determinato il saldo a debito della appellante nella misura di E.6.005,39, è evidente che il saldo a debito indicato dalla banca ha subito una riduzione in misura superiore ai tre quarti.
Non risulta, quindi, condivisibile la compensazione delle spese legali nella misura di tre quarti, nè la condanna della in buona parte vittoriosa, della restante parte a Parte_1 favore della Controparte_1
Né appare condivisibile la statuizione relativa alle spese di consulenza tecnica di ufficio in ragione della metà.
Al contrario, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, appare equo disporre la compensazione parziale delle spese del primo e secondo grado del giudizio nella misura di un quarto e porre la restante parte a carico della CP_1
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
La liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari medi di cui al richiamato D.M., in considerazione del valore della causa e del relativo scaglione di riferimento (da 5.200,00 a
26.000,00), delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, con attribuzione per entrambi i gradi all'Avv.Fabio Pagano, procuratore anticipatario.
Secondo la medesima proporzione va distribuito l'onere delle spese di consulenza tecnica di ufficio, che, già liquidate in corso di causa e poste in via provvisoria a carico delle parti in ragione della metà, vanno poste nella misura di tre quarti a carico Controparte_1
e di un quarto a carico di
[...] Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale
[...] di Napoli n. 2501/2020, nei confronti della con atto Controparte_1 notificato in data 20.05.2020, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto in riforma della impugnata sentenza condanna la al pagamento in Controparte_1 favore della dei tre quarti delle spese del giudizio di primo grado, che Parte_1 in tale proporzione liquida in complessivi E.3.985,5, di cui E.177,75 per esborsi ed
E.3.807,75 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.Fabio Pagano, procuratore anticipatario, dichiarandole compensate per la restante parte;
b) pone in via definitiva le spese di consulenza tecnica di ufficio, già liquidate in corso di causa, nella misura di tre quarti a carico di e di Controparte_1 un quarto a carico di Parte_1
c) condanna, inoltre, la al pagamento in favore della Controparte_1 dei tre quarti delle spese del presente grado del giudizio, che in tale Parte_1 proporzione liquida in complessivi E.3.241,12, di cui E.266,62 per esborsi ed
E.2.974,5 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv. Fabio Pagano, procuratore anticipatario, dichiarandole compensate per la restante parte.
Così deciso in Napoli, addì 9.10.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio