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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 933/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, CE
NI NG, CE
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1130/2021 depositato il 23/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2293/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 29/09/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018001829644 BO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Appellato chiede il rigetto dell'appello, si riporta alle conclusioni formulate in atti e chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese con gli interessi ex lege. La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento della cartella di pagamento n.29520180018029644000 notificata in data 10.01.2019 relativa al mancato pagamento tasse auto anno 2014. Al riguardo eccepiva la nullità per omessa notifica degli atti presupposti nonché per avvenuta prescrizione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l'Agenzia Entrate, assumendo di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento sottostante la cartella, per compiuta giacenza, e chiedendo, pertanto, respingersi il ricorso. La ricorrente ha dunque presentato una "integrazione dci motivi di ricorso" (nella sostanza, una memoria illustrativa ex art. 32 D.lgs. 546/92), tesa a contestare la validità della notifica, eseguita con poste private senza l'osservanza di cui all'art. 140
c.p.c. Con sentenza n.2293 / 20, pronunciata il 25.09. 2020 e depositata in data 29.09. 2020 ha accolto il ricorso sul presupposto dell'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento in quanto mancante delle formalità di cui all'art. 140 cpc. L'Agenzia Entrate ritenendo ingiusta la sentenza ha proposto tempestivo appello, chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità della sentenza impugnata per errore in procedendo sotto l'aspetto dell'errata interpretazione della disciplina sulla notifica per compiuta giacenza.
Ha concluso per la riforma della sentenza. Ha resistito l'appellata che ha contestato i motivi di appello. Ha concluso per il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di appello formulati dall'ufficio, la Corte osserva.
La sentenza impugnata è ben motivata in quanto contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando chiaramente i punti discussi, le norme applicate, le richieste delle parti, nonché la spiegazione dei fatti specifici, collegando le argomentazioni alle prove e ai principi di diritto. In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione suddetta raccomandata informativa» in quanto «solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” spedizione “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), raccomandata medesima da parte del destinatario » (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; cfr. anche Cass., 10 dicembre 2014, n. 25985;
Cass., 8 aprile 2016, n. 6887; Cass., 30 settembre 2016, n. 19526; Cass., 18 marzo 2022, n. 8895). Nel caso in esame, parte appellante non ha fornito alcuna prova circa la notifica ne della CAD ne tanto meno della raccomandata informativa. (Cass. 27261/2022; Cass. 34301/2021). Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello con conferma della sentenza di primo grado. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio a favore dell'appellata determinate in en euro 200,00.
Cosi deciso in Messina nella Camera di Consiglio del 27.01.2026 ll Presidente est.
ON AC
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, CE
NI NG, CE
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1130/2021 depositato il 23/02/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2293/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 29/09/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952018001829644 BO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Appellato chiede il rigetto dell'appello, si riporta alle conclusioni formulate in atti e chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese con gli interessi ex lege. La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento della cartella di pagamento n.29520180018029644000 notificata in data 10.01.2019 relativa al mancato pagamento tasse auto anno 2014. Al riguardo eccepiva la nullità per omessa notifica degli atti presupposti nonché per avvenuta prescrizione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l'Agenzia Entrate, assumendo di aver regolarmente notificato l'avviso di accertamento sottostante la cartella, per compiuta giacenza, e chiedendo, pertanto, respingersi il ricorso. La ricorrente ha dunque presentato una "integrazione dci motivi di ricorso" (nella sostanza, una memoria illustrativa ex art. 32 D.lgs. 546/92), tesa a contestare la validità della notifica, eseguita con poste private senza l'osservanza di cui all'art. 140
c.p.c. Con sentenza n.2293 / 20, pronunciata il 25.09. 2020 e depositata in data 29.09. 2020 ha accolto il ricorso sul presupposto dell'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento in quanto mancante delle formalità di cui all'art. 140 cpc. L'Agenzia Entrate ritenendo ingiusta la sentenza ha proposto tempestivo appello, chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità della sentenza impugnata per errore in procedendo sotto l'aspetto dell'errata interpretazione della disciplina sulla notifica per compiuta giacenza.
Ha concluso per la riforma della sentenza. Ha resistito l'appellata che ha contestato i motivi di appello. Ha concluso per il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi di appello formulati dall'ufficio, la Corte osserva.
La sentenza impugnata è ben motivata in quanto contiene le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando chiaramente i punti discussi, le norme applicate, le richieste delle parti, nonché la spiegazione dei fatti specifici, collegando le argomentazioni alle prove e ai principi di diritto. In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione suddetta raccomandata informativa» in quanto «solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la “sorte” spedizione “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un – ragionevole e fondato – giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), raccomandata medesima da parte del destinatario » (Cass., Sez. U, n. 10012 del 2021; cfr. anche Cass., 10 dicembre 2014, n. 25985;
Cass., 8 aprile 2016, n. 6887; Cass., 30 settembre 2016, n. 19526; Cass., 18 marzo 2022, n. 8895). Nel caso in esame, parte appellante non ha fornito alcuna prova circa la notifica ne della CAD ne tanto meno della raccomandata informativa. (Cass. 27261/2022; Cass. 34301/2021). Pertanto, l'appello va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi provvede: rigetta l'appello con conferma della sentenza di primo grado. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio a favore dell'appellata determinate in en euro 200,00.
Cosi deciso in Messina nella Camera di Consiglio del 27.01.2026 ll Presidente est.
ON AC