Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2020, proposto da ND ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Di Blasio, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Di Marco, Fabrizio Paolini, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio Ermete in Pescara via del Santuario n. 41, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giansante, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 219/19 rilasciato dal Comune di Pescara, nonché di ogni atto presupposto e conseguente; per la declaratoria della illegittimità del comportamento inerte tenuto dall’Amministrazione intimata in ordine all’istruttoria per il rilascio dell’impugnato titolo edificatorio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescara e del Condominio Ermete via del Santuario n. 41 Pescara;
Vista la dichiarazione in udienza con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 il dott. IO BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che
Parte ricorrente ha impugnato il permesso di costruire in epigrafe indicato;
Si sono costituiti il Comune di Pescara e il condominio controinteressato, parimenti indicati in epigrafe;
Con dichiarazione resa a verbale in udienza, considerata la intervenuta decadenza del permesso impugnato (cfr. doc. 8 dep. 10 febbraio 2026), le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;
Ritenuto che
Va dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 c. 5 cpa;
Le spese possono essere compensate, vista la posizione espressa dalle parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN RI NG, Presidente FF
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
IO BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO BE | NN RI NG |
IL SEGRETARIO