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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 5181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5181 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa UD NT, nella causa iscritta al n. 16912/2024 RGL, promossa
D A
- CF , - rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. AN SI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Partinico, via J.F. Kennedy, 34, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale
TR , sito in Via Laurana n. 59 rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
AR AZ AC e AN AN IZ, giusta procura generale indicata in atti.
- opposto -
E
- in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore rappresentata
- opposto contumace -
OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 29 OTTOBRE 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O 1 Il Giudice definitivamente pronunciando nel contradittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara la contumacia di CP_2
❖ Annulla gli avvisi di addebito nn. 59620160003389352000 e
59620160008258916000 di cui al sollecito di pagamento opposto n.
2962024903216027/000.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite con l' CP_1
❖ Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 Parte_1
che liquida in euro 886,000 oltre spese esenti, spese forfettarie,
[...]
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
AN SI dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2024 la ricorrente, come in epigrafe indicata, convenne in giudizio innanzi a questo tribunale l' e l'ente riscossore CP_1 proponendo opposizione avverso il sollecito di pagamento n.
2962024903216027/000 limitatamente agli avvisi di addebito nn.
59620160003389352000 e 59620160008258916000.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento sotto diversi profili:
- omessa/irrituale notifica degli atti prodromici;
- intervenuta prescrizione del credito;
- difetto di motivazione in ordine alle modalità di calcolo degli interessi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in particolare:
- l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire non essendo il sollecito di pagamento atto autonomamente impugnabile;
- il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli atti di competenza dell'ente ; CP_3
- la tardività dell'opposizione stante la rituale notifica degli avvisi di addebito;
Pur ritualmente evocato in giudizio, l'ente riscossore non si costituiva.
La causa, istruita documentalmente, all'udienza cartolare del 29 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sulle
2 conclusioni delle parti viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in CP_2
giudizio e non costituito.
Brevemente riassunte le posizioni difensive delle parti, in via preliminare va sottolineato come il sollecito di pagamento è da ritenersi atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto, pur non rientrando nel novero degli atti indicati in tale articolo, presenta un'evidente pretesa creditoria specifica nel suo ammontare e nelle ragioni che la fondano.
Sul punto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ.,
Sez. Unite, Sent. del 27/05/2009, n. 12244; Cass. civ. Sez. III, Sent. del 26/10/2017,
n. 25432; Cass. civ. Sez. V Sent. del 14/05/2025 n.12899; Cass. civ., Sez. V, Ord., del 28/04/2025, n. 11128) secondo cui «L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile».
Pertanto, devono essere considerati impugnabili (sia pure facoltativamente) tutti quegli atti con cui viene comunicata una pretesa creditoria ormai definita;
ciò include anche comunicazioni (proprio come il sollecito di pagamento) che si presentano come un invito bonario a versare quanto dovuto (nello specifico è pure inserito l'avviso, in caso di mancato pagamento, dell'attivazione di misure cautelari ed esecutive).
Ad avviso di questo giudice, l'interpretazione estensiva della norma è giustificata da due principi costituzionali fondamentali: la necessità di certezza nei rapporti giuridici e l'effettività del diritto di difesa del cittadino.
Ciò premesso in ordine all'eccezione di tardività sollevata dall' , pur CP_1
ammettendo la rituale notifica all'opponente degli avvisi di addebito in questione, tale circostanza di fatto non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99 (secondo cui:
«contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del 3 lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento») in quanto ove il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo,
l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
Pertanto, l'odierna opposizione, con funzione recuperatoria, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti, è pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
E il diritto di credito azionato dagli enti convenuti mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità dell'atto prodromico anche ove risulti ritualmente notificato (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ordinanza del
19/06/2024, n. 16893) giacché, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, diventi intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato (non potendosi estendere ad esso la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di actio iudicati) al regime prescrizionale speciale proprio della sua natura ovvero, ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale introdotto dalla L. 335/1995.
In particolare, l'art. 3 della suddetta legge, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che a decorrere dal 1° gennaio 1996 per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria il termine prescrizionale è quinquennale (salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti).
Ciò premesso, era onere degli enti opposti dimostrare d'aver ritualmente notificato gli atti prodromici e/o compiuto atti interruttivi del suddetto termine.
Orbene, emerge per tabulas che entrambi gli avvisi di addebito sono stati ritualmente notificati e precisamente: 4 • l'AVA n. 59620160003389352000 (riguardante contribuzione dovuta alla
Gestione Commercianti - 1^ e 2^ rata 2015) è stato notificato per posta con raccomandata AR n. 65036163200-8 20.5.2016; Parte_2
• l'AVA n. 59620160008258916000 (riguardante contribuzione dovuta alla
Gestione Commercianti - 3^ rata 2015) è stato notificato per posta con raccomandata AR n. 65037911847-0 ricevuta il 5.12.2016;
Tuttavia, stante la contumacia di non è stata fornita la prova che alla CP_2 notifica di tali avvisi di addebito abbia fatto seguito un qualsivoglia atto interruttivo antecedentemente alla notifica (18.11.2024) del sollecito di pagamento oggi impugnato n. 2962024903216027/000
Conseguentemente, anche applicando il periodo di sospensione della prescrizione previsto dalla legislazione emergenziale (311 giorni) il credito previdenziale deve ritenersi prescritto rispettivamente il 27.3.2022 (AVA n.
59620160003389352000) e il 12.10.2022 (AVA n. 59620160008258916000).
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita di essere accolto.
Tenuto conto della posizione processuale dell'ente previdenziale si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra quest'ultimo e la ricorrente.
Le restanti spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore dell'avv. AN SI che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 29.10.2025
IL GIUDICE
UD NT
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