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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/08/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
(Procedure di crisi e di insolvenza) in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Dario Giuseppe Papa Presidente dott. Ida Carnevale Giudice dott. Valentina Leggio Giudice relatore nel procedimento
R.G. N. 110-2/2024 - Procedimento unitario CCII su ricorso depositato da:
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Gazzada Parte_1 P.IVA_1
Schianno (VA), via Cesare Battisti n. 1, in persona della liquidatrice (C.F. Parte_2
), rappresentata e difesa dagli Avvocati Maximilian Mairov (C.F. C.F._1
) e Giorgia Lorenza Giomi (C.F. ), entrambi del C.F._2 C.F._3
Foro di Milano, con studio in Milano, via Nervesa n. 21
- ricorrente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione del piano di ristrutturazione ex art. 64-bis, comma 8, 48, commi 1, 2 e 3, CCII
1) Premessa
Con ricorso depositato in data 14/03/2025, ha chiesto Parte_1
l'omologazione del piano di ristrutturazione ai sensi dell'art. 64-bis CCII.
1 A seguito della richiesta di chiarimenti e integrazioni, di cui al decreto del 31/03/2025, la ricorrente ha provveduto a fornire la documentazione richiesta e a rettificare l'originario assetto del piano.
In data 9/05/2025 ha infatti depositato il piano definitivo con la Parte_1
nuova proposta da sottoporre ai creditori.
In relazione al piano da ultimo formulato, il Commissario giudiziale nominato ha espresso parere positivo in data 19/05/2025.
Con decreto collegiale, in data 20/05/2025, è stata dichiarata l'ammissibilità del ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione da ultimo presentato dalla società ricorrente ed è stata stabilita la data iniziale del 1/07/2025 ore 00:00:01 e la data finale del 7/07/2025 ore 20:00:00 per l'espressione del diritto di voto dei creditori.
In data 9/07/2025 il Commissario giudiziale ha depositato la relazione sull'esito del voto, attestando che il piano era stato approvato dalla maggioranza di ciascuna classe di creditori ammessi al voto, come risultante dallo schema di seguito riportato:
Essendo state raggiunte le maggioranze di cui all'art. 64-bis, comma 7, CCII, con decreto del 9/07/2025 è stata fissata l'udienza per l'omologazione, assegnando contestualmente termine ai creditori dissenzienti per proporre eventuale opposizione.
In data 18/07/2025 il Commissario giudiziale ha depositato il proprio parere finale, in senso favorevole all'omologazione del piano.
All'udienza del 24/07/2025, dinanzi al Giudice delegato, è comparsa unicamente la società ricorrente, che ha insistito per l'omologazione del piano di ristrutturazione, e il Commissario
2 giudiziale. Nessuno dei creditori dissenzienti ha formulato tempestiva opposizione, né è comparso all'udienza predetta.
2) Il contenuto del piano
a. L'attivo
Il piano proposto dalla ricorrente ha natura liquidatoria e si prefigge di realizzare l'attivo necessario al pagamento dei creditori, secondo i tempi e la misura previsti per ciascuno di essi, mediante la realizzazione del magazzino e l'incasso dei crediti.
In relazione alla liquidazione del magazzino, la ricorrente ha previsto in un primo momento, ossia fino a luglio 2025, di concludere le vendite presso il punto vendita Cash&Carry di Gazzada-
Schianno (VA), via Cesare Battisti n. 1, mantenendo in essere i sei dipendenti attualmente in forze.
Nella seconda fase, tra agosto e settembre 2025, la ricorrente ha previsto la vendita della merce residua mediante aste competitive, per lo svolgimento delle quali ha stanziato apposito fondo spese di euro 15.000,00.
In relazione ai crediti da incassare, la ricorrente ha quantificato gli stessi in euro 878.291,00, al netto di quelli già ceduti per effetto di un contratto di anticipazione bancaria.
Quanto alle tempistiche di esecuzione del piano liquidatorio, la ricorrente ha previsto di concludere la liquidazione di tutti gli assets e l'incasso di tutti i crediti entro il febbraio 2026 con esecuzione degli ultimi pagamenti a favore dei creditori chirografari entro il marzo 2026.
b. Il passivo
La ricorrente ha previsto la suddivisione dei creditori in 14 classi, di seguito elencate:
CLASSE 0 - DIPENDENTI (privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.): euro 325.715,53, si prevede il pagamento integrale per capitale e interessi entro 30 giorni dall'omologa;
CLASSE 1 - privilegio ex art. 2751-bis n. 5 c.c.): euro 29.040,22, si prevede il Parte_3 pagamento integrale per capitale e interessi entro 180 giorni dall'omologa;
(privilegio ex art. 2752 c.c.): euro 26.994,62, si prevede il pagamento Parte_4
integrale per capitale e interessi entro 180 giorni dall'omologa;
(privilegio ex art. 2753c.c.): euro Parte_5
38.699,43, si prevede il pagamento integrale per capitale e interessi entro 180 giorni dall'omologa;
3 (privilegio ex art. 9 decreto-legislativo 123/1998): euro Parte_6
93.333,34, si prevede il pagamento integrale per capitale e interessi entro 180 giorni dall'omologa;
5 - AGENTI (privilegio ex art. 2751-bis n. 3 c.c.): euro 115.675,78, si prevede il Pt_6
pagamento integrale per capitale e interessi oltre 180 giorni dall'omologa;
CLASSE 6 – LOCATORI (privilegio ex art. 2764 c.c.): euro 97.275,00, si prevede il pagamento integrale per capitale e interessi oltre 180 giorni dall'omologa;
(privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.): euro 112.826,11, si Parte_7 prevede il pagamento integrale per capitale e interessi oltre 180 giorni dall'omologa;
CLASSE 8 - ISTITUTI FINANZIARI (chirografo): euro 755.807,49, si prevede il pagamento nella misura del 18% del capitale e interessi entro 8 mesi dall'omologa;
CLASSE 9 - FORNITORI (chirografo): euro 1.467.475,54, si prevede il pagamento nella misura del 18% del capitale e interessi entro 8 mesi dall'omologa;
CLASSE 10 – LOCATORE (chirografo): euro 16.775,00, si prevede il pagamento nella misura del 18% del capitale e interessi entro 8 mesi dall'omologa;
CLASSE 11 - AGENTI (chirografo): euro 67.328,92, si prevede il pagamento nella misura del 18% del capitale e interessi entro 8 mesi dall'omologa;
CLASSE 12 - ISTITUTI FINANZIARI CON ANTICIPI DI CREDITI CEDUTI (chirografo): euro 393.956,97, si prevede il pagamento nella misura del 18% del capitale e interessi entro
8 mesi dall'omologa;
CLASSE 13 - CLIENTI (chirografo): euro 27.544,08, si prevede il pagamento nella misura del 18% del capitale e interessi entro 8 mesi dall'omologa.
La ricorrente ha poi preventivato costi prededucibili per complessivi euro 586.340,00, nonché fondi rischi generici con riguardo alle poste debitorie prededuttive (euro 48.413,00), privilegiate (euro 71.105,00) e chirografarie (euro 42.424,00).
Il complessivo fabbisogno del piano ammonta dunque a euro 2.077.177,00 (di cui euro
1.382.875,00 già sul conto corrente della società alla data di deposito dell'ultimo parere del
Commissario giudiziale del 18/07/2025).
3) I presupposti di omologabilità del piano
Com'è noto, il controllo del Tribunale in sede di omologa del piano di ristrutturazione è limitato, sotto il profilo formale, al vaglio della regolarità delle operazioni di voto, alla sussistenza
4 delle condizioni per la formazione del consenso ed al persistere delle condizioni di ammissibilità, che devono permanere per tutta la durata della procedura.
Tra le condizioni soggettive e oggettive di ammissibilità della domanda risulta poi preminente la sussistenza di un piano di ristrutturazione che debba essere anche fattibile, tenuto conto dei controlli che la legge consente al Commissario durante tutta la procedura e della necessità che tale condizione debba persistere per tutta la sua durata.
Ciò chiarito in generale, nel caso di specie il Tribunale ritiene che non sussistono ragioni fattuali per ritenere mutata la valutazione di ammissibilità del ricorso, rispetto a quanto già argomentato con decreto collegiale del 20/05/2025, che qui si intende integralmente richiamato e confermato.
Quanto alle operazioni di voto, osserva il Tribunale che le stesse si sono svolte in modo regolare e tale da consentire a ciascun creditore l'espressione consapevole del proprio diritto di adesione o meno alla proposta della ricorrente. Ciò è peraltro confermato dalla elevatissima percentuale di creditori votanti per ciascuna classe, come illustrato nella relazione del Commissario del 9/07/2025.
Per quanto attiene infine alla fattibilità del piano, richiamate le considerazioni positive del
Commissario nel proprio parere del 18/07/2025, si evidenzia in questa sede che l'attività di liquidazione del magazzino ha già portato a incassare somme considerevoli, talché la parte ancora da realizzare risulta pari a euro 138.538,00 (pari a circa il 27% del valore obiettivo di euro
511.337,00).
Nel complesso si evidenzia che la società dispone già di risorse per soddisfare il ceto chirografario nella misura del 6,7%. Percentuale che è destinata ad aumentare, secondo le previsioni del piano, con l'ulteriore realizzo dell'attivo stimato per complessivi euro 395.110,00.
Ne consegue che il piano di ristrutturazione può essere omologato.
a. Modalità esecutive
In relazione alle modalità di esecuzione e attuazione del piano, deve osservarsi che, trattandosi di piano avente natura liquidatoria, devono trovare applicazione le disposizioni sulle vendite in tema di liquidazione giudiziale, come indicato dall'art. 114 CCII, richiamato dall'art. 64- bis CCII, ivi incluso il necessario rispetto della modalità competitiva per la vendita.
Sul punto si ritiene funzionale al migliore raggiungimento degli obiettivi del piano, onerare il nominando Liquidatore giudiziale della predisposizione di un cronoprogramma dettagliato delle attività liquidatorie (includenti sia le modalità e tempistiche dell'attività di vendita vera e propria
5 degli assets residui, sia le modalità e tempistiche delle iniziative in concreto da intraprendersi per il funzionale e celere recupero dei crediti ancora esigibili), da sottoporre al parere degli Organi della procedura, come indicato in dispositivo, consentendo altresì un vaglio del rispetto dei risultati che si intendono conseguire, nell'interesse del ceto creditorio.
A tal proposito, tenuto conto dell'arco temporale molto ristretto nel quale il piano si svilupperà, ritiene altresì il Tribunale di porre a carico del nominando Liquidatore un onere di relazione agli Organi della procedura con cadenza periodica più breve rispetto a quella semestrale prevista dal CCII, tenendo conto che la previsione di completa esecuzione del piano dovrebbe portare alla sua conclusione nel mese di marzo 2026.
Quanto alla nomina del Liquidatore giudiziale, proprio in ragione della particolare celerità con la quale la ricorrente intende dare esecuzione al piano, nonché in considerazione del numero contenuto di attività da compiersi, si ritiene opportuno individuarlo nella persone dell'attuale liquidatrice , tenuto conto comunque del controllo alla quale la stessa sarà sottoposta Parte_2
da parte degli Organi della procedura e della disponibilità manifestata all'udienza del 24/07/2025 ad assumere l'incarico con rinuncia alla liquidazione del compenso, a tutto vantaggio del ceto creditorio.
P.Q.M.
visti gli artt. 40, 48 e 64-bis CCII,
1) omologa il piano di ristrutturazione proposto da (C.F. Parte_1
; P.IVA_1
2) nomina Liquidatore giudiziale;
Parte_2
3) conferma la nomina della dott.ssa quale Commissario giudiziale e della Persona_1
dott.ssa Valentina Leggio quale Giudice delegato;
4) riserva al Giudice delegato l'eventuale nomina dei componenti del Comitato dei creditori, cui si applicheranno in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 138 e 140 CCII, previa acquisizione di espressa disponibilità a ricoprire l'incarico e sottoposizione dei nominativi da parte del Liquidatore giudiziale, entro quindici giorni;
5) determina le modalità di liquidazione in senso conforme al piano, onerando il Liquidatore giudiziale, entro trenta giorni, di trasmettere al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori, ove costituito, nonché di depositare nel fascicolo telematico con i relativi parere favorevoli, un cronoprogramma dettagliato delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, conformemente a quanto
6 specificamente previsto nel piano e comunque nel rispetto dei principi di cui all'art. 216
CCII, ivi inclusa la regola delle vendite mediante procedure competitive;
6) dispone che il Liquidatore giudiziale:
versi le somme ricavate dall'esecuzione del piano sul conto corrente bancario intestato alla procedura;
fornisca, con periodicità bimestrale, al Commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione e sullo stato di avanzamento del piano;
informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano;
7) dispone altresì che:
i pagamenti delle spese della procedura, dei costi correnti e dei creditori siano effettuati sulla base di prospetti di pagamento analitici predisposti dal Liquidatore giudiziale in ragione della collocazione e del grado dei crediti, verificati dal
Commissario giudiziale che procederà poi a depositare il relativo mandato;
le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimenti autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;
il Commissario giudiziale riferisca prontamente al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori e provveda a redigere semestralmente i rapporti riepilogativi di cui all'art. 118, comma 1, CCII, dando altresì conto delle attività compiute dalla società nel periodo e del rispetto delle previsioni del piano, trasmettendone altresì copia ai creditori;
8) prescrive, nel caso debba essere conclusa una transazione, avviato un giudizio o stipulato ogni altro atto di straordinaria amministrazione, che il Liquidatore giudiziale acquisisca il parere favorevole del Comitato dei creditori, ove costituito, e del Commissario giudiziale, depositando apposita nota nel fascicolo telematico per il visto del Giudice delegato;
9) dispone che, ultimate le operazioni di liquidazione, il Liquidatore giudiziale trasmetta al
Commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua
7 gestione. Il Commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, ai creditori e ne depositerà copia nel fascicolo telematico per la fissazione dell'udienza di approvazione;
10) riserva al Giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del piano di ristrutturazione;
11) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito, per la pubblicazione a norma dell'art. 48, comma 5, CCII e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 24/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Leggio Dott. Dario Giuseppe Papa
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