Articolo 5 della Legge 9 febbraio 1942, n. 194
Articolo 4Articolo 6
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9 aprile 1942
Art. 5. Iscrizione dei professori universitari.

Possono essere iscritti nell'albo indipendentemente dal requisito dell'aver superato l'esame di Stato, purche' forniti di una delle lauree indicate nell'articolo precedente o della laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica:

a) i professori ordinari presso le universita' e gli istituti dell'ordine universitario del Regno, regi o liberi, di calcolo delle probabilita', di matematica finanziaria, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana, di economia e finanza delle imprese di assicurazione, di tecnica delle assicurazioni, contro i danni, di tecnica delle assicurazioni sociali o di altra materia analoga e strettamente attinente all'esercizio professionale;

b) i liberi docenti confermati, i quali abbiano per almeno sei anni esercitato un incarico di insegnamento.

La libera docenza e l'incarico debbono riguardare una delle materie suindicate.

Ai professori e ai liberi docenti universitari iscritti nell'albo a norma del presente articolo spetta il titolo professionale di attuario.
Entrata in vigore il 9 aprile 1942