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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRunale di Nola, I° sezione civile, in persona del G.U., dott. Alfredo Granata ha pronunciato la seguente
sentenza , decorsi i termini ex art 190 cpc
nella causa iscritta al n. 1171/2021 di R.G., avente ad oggetto : domanda di risarcimento dei danni tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Malatesta , domiciliata Parte_1
come in atti
ATTORE
e
– contumace - ; CP_1
CONVENUTA
conclusioni : come da verbale d'udienza del 08 ottobre 2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda proposta dall' attore è accolta per quanto di ragione.
Il presente giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni fisici subiti dall'attore processuale a seguito di un evento verificatosi il 28 09 2019 , alle ore 16,30 circa, in Telese Terme , presso la struttura alberghiera “Princess Royal Palace” , evocando in giudizio la soc. in qualità di custode della stessa . CP_1
Deduceva l'istante che , mentre era ospite in una sala di ricevimento della struttura , a causa della presenza di liquido vischioso e trasparente sul pavimento , la malcapitata scivolava e sbatteva violentemente la spalla sul bordo di un tavolo per poi rovinare al suolo.
Per lo effetto della insidia subiva conseguenze fisiche di natura permanente. Pertanto incoava il presente giudizio risarcitorio nei confronti della società responsabile del cespite tenuto in custodia.
Sul piano processuale la notifica dell'atto introduttivo avveniva in va telematica, con comunicazione PEC perfezionatasi il giorno 23 01 2021 a fronte di una fissazione della prima udienza di comparizione a 15 07
2021, con salvezza dei termini di cui all'art. 163 cpc bis.
Parte attrice allega, altresì, una visura telematica riportante oltre i dati societari della convenuta società, il cui oggetto societario corrisponde alla gestione di attività alberghiere ed anche l'indirizzo PEC corrispondente con quello utilizzato in sede di notifica telematica.
Ciò posto, va dichiarata la contumacia della soc. CP_1
V'è più che risulta documentato in atti l'attivazione della procedura prevista dall'art .2 del DL n. 132 -2014 ( negoziazione assistita) , iter procedurale deflattivo obbligatorio in tutti i casi in cui il petitum processuale sia pari od inferiore ad € 50.000,00.
Passando al merito, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice è correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
A tale riguardo, occorre precisare che , secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale, e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il causo fortuito.
In punto di diritto, sulla fattispecie abbonda giurisprudenza costante la cui sintesi puo'definirsi in due fasi salienti: la natura oggettiva della responsabilità per danni che si fonda sul rapporto di custodia, ancorché vi sia una concausa con un elemento esterno, dall'altro che la cosa in custodia sia la causa o la concausa del danno.
Pertanto, l'attore deve dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere della imprevedibilità e della eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità ( Cass.sez II 25243 del 29/11/2006).
Ancora sul punto , un'altra interessante decisione..”l'art 2051c.c non esonera il danneggiato dal provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si e' prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”(Cass. Sez III
n 7062 del 5/04/2005).
Ora, nel caso in esame, è incontestabile il rapporto di custodia che esiste a carico della società' convenuta la quale deve consentire una sicurezza ambientale nell'esercizio della propria attività imprenditoriale , evitando che chiunque si interfacci con l'organizzazione degli eventi possa subire un danno di natura fisica per carenze di cautele obbligatorie.
Ciò posto, giurisprudenza consolidata, ritiene che , in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare la esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e , quindi della imprevedibilità e della eccezionalità. Peraltro,quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno, costituito dalla cosa in custodia ed il danno, esso può integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato( v. Cass.sez III n. 11227/2008; n. 10641/2002 rv 556028;n.
2563/2007, rv. 594374; n.4279 del 2008 rv. 601911; )
Occorre, dunque, analizzare sul piano processuale gli elementi di prova forniti dalla sola parte costituita ai fini della declaratoria di responsabilità piena o proporzionata.
Sul piano strettamente probatorio, il TRunale ha ritenuto di procedere da una istruttoria orale, seguita dalla nomina di un CTU al fine di valutare le conseguenze sul pedone in termini di danno biologico patito.
Orbene, veniva data prova delle doglianze espresse a mezzo interpello dei testi di parte attorea , sig.ri, Tes_1
, , dalle cui deposizioni si deduce che entrambi erano ospiti al ricevimento
[...] Testimone_2 presso la mentovata struttura alberghiera.
Dalla escussione , avvenuta alla udienza del 07 02 2023, si trae la sintesi rilevante del testo della deposizione resa dal primo dichiarante : “conosco i fatti di causa in quanto ero tra gli invitati del matrimonio tra
[...]
e che si celebrò il 28 09 2019 in Telese Terme al Princess Royal Palace. CP_2 Persona_1
ADR: era presente anche , seppur ad un tavolo distinto dal mio. Parte_1
ADR: ad un certo punto ho vista la mentovata tornare verso il proprio tavolo, allorchè ho avuto la netta sensazione che stesse perdendo l'equilibrio e che la stessa tentasse invano di restare in piedi;
in effetti, cadde a terra:
ADR: mi sono avvicinato ed ho constatato che vi erano già molteplici persone che erano accorse per aiutarla;
ADR: dal mio punto di osservazione la distanza con il punto di caduto non era superiore a dieci metri.
ADR: poco dopo l'accaduto ho visto alcuni camerieri provvedere ad asciugare il pavimento con idonei strumenti.
ADR: mi risulta che la malcapitata sia stata trasportata dal marito presso il più vicino P.S.
ADR: Rivolta la domanda alla mi rispose che avvertiva un dolore alla spalla. Pt_1
ADR: confermo che vi era sul punto di caduta della del liquido sul pavimento ma non ne conosco la Pt_1 natura..”
Veniva contestualmente escusso il secondo teste ammesso di cui si riporta lo stralcio delle deposizioni rilevanti..” .
ero tra gli invitati del matrimonio che si tenne in Telese Terme presso la struttura di ristorazione Princess
Royal Palace”.
ADR: tra gli invitati vi era anche ma era situata in un tavolo diverso dal nostro. Parte_1
ADR: mi trovavo al mio tavolo quando ho visto la predetta scivolare e perdere progressivamente l'equilibrio mentre camminava nella sala da pranzo.
ADR: nel cadere la signora sbattè con la spalla su di un tavolo;
ho visto , poco dopo la caduta, intervenire dei camerieri in sala per asciugare del liquido presente nel posto esatto ove era caduta la signora.
ADR; la mia visuale era libera e riuscivo a vedere la persona che stava perdendo l'equilibrio ma non ho potuto constatare se al momento vi fosse qualcosa sul pavimento. ADR: da quello che ho potuto constatare la era di certo sofferente per gli esiti della caduta. Pt_1
ADR: non ricordo di interventi di soccorso in quanto mi risulta che qualcuno la portò in ospedale.
ADR: sono un luogotenente dei Carabinieri.
ADR: ho visto che la signora era sofferente per dei dolori sulla spalla.
ADR: non sono in grado di descrivere la natura del liquido sul pavimento..”
Orbene, dalle dichiarazioni rese, non può revocarsi in dubbio che la tipologia della insidia in cui risulta incorso l'attrice processuale denota i caratteri tipici della sua pericolosità intrinseca , oltre che della imprevedibilità, atteso che , in virtù delle circostanze e del luogo in cui avvenne la cerimonia esso soggiaceva ad un dover di monitoraggio costante da parte del personale di sala sul quale gravava , altresì. l'onere di accertarsi che anche la pavimentazione non risultasse imbrattata da qualunque residuo caduto dalle portate durante il servizio ai tavoli.
Per tale ragioni non può, infatti trovare ingresso in cotal giudizio l'orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale il danno sia stato determinato non da cause intrinseche al bene, bensì da cause estrinseche ed estemporanee create verosimilmente da terzi ,essendo configurabile l'esimente del caso fortuito, tanto in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.( (Cass. n. 34790- 2021; sent. n. 16094-2021,TR RO ).
Di contro, la presenza costante del personale di servizio , con maggior diligenza ed attenzione, avrebbe di certo notato e rimosso il liquido presente sulla superficie della sala cerimonie ed avrebbe evitato il generarsi dell'incidente.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti conferito incarico al CTU, dott Persona_2 al quale venivano posti i quesiti attinenti alla quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee , loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonchè computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
L'elaborato, sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste, rappresentava delle conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
In punto di diritto, questo Giudice si rifà all'orientamento prevalente della S.C.sulla scorta del quale il danno alla persona viene considerato in maniera unitaria.
Difatti, dopo la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2008 n. 26972, la valutazione del danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. puo' essere riconosciuta soltanto se ricorrono determinati requisiti, ovvero, se il danno derivi dalla violazione di un diritto costituzionalmente garantito , se derivi a seguito di un a violazione di norma di natura penale, oppure quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato( es:trattamento illecito dei dati sensibili).
Ciò premesso, trattandosi di risarcimento della circolazione stradale, non ricorrono gli estremi per l'applicazione automatica dell'art. 2059 c.c quale voce autonoma di danno.
Fatta tale premessa, passando ad analizzare le singole voci rilevate in CTU, si ritiene congruo applicare le tabelle del TRunale di Milano trattandosi di danno da responsabilità per custodia . Orbene, il consulente cosi' conclude: invalidità permanente nell'ordine del 8 % ; temporanea assoluta giorni 10; temporanea parziale al 75 % gg 20:temporanea parziale al 50 % di gg 60 ; temporanea parziale al 25% gg 60.
Per le spese mediche documentate € 73,81.
Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro (45anni ) risulta una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente di € 14.128,00 ( valore punto danno biologico tratto dalle tabelle di Milano correnti, € 2.264,08 ).
Per la temporanea totale di gg 10 , si applica il valore di € 115,00 al di', pertanto il sub- totale sarà di € 1.150,00; per la temporanea parziale di 20 gg, si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 75%, ovvero il sub- totale sarà € 1.725,00; per la temporanea parziale di 60 gg, si applica il valore di € 115,00 percentualizzato al 50%, ovvero il sub- totale sarà € 3.450,00; per la temporanea parziale di gg 60 si applica il medesimo valore percentualizzato al 25%
, ovvero il sub totale sarà di € 1.725,00.
Totalizzando queste voci l'ammontare del danno tabellare risulta di € 22.251,81 comprensivo delle spese mediche riconosciute.
Su tale somma, tuttavia, va considerata la eventualità di applicare il danno morale che, in virtù di quanto sopra dedotto, a seguito delle note pronunzia gemelle della Suprema Corte del 2008, non può piu' essere calcolato in via automatica ma, deve risultare comprovato, onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto.
Nessuna incidenza, inoltre, è stata rilevata dal consulente in merito alla ridotta capacità lavorativa.
Nessuna altra voce di danno va riconosciuta se non gli interessi di legge dalla domanda giudiziale e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma devalutata dagli interessi.
Pertanto, la somma a cui va condannata la convenuta responsabile ammonta ad € 22.251,81
. a cui vanno aggiunti gli interessi di legge dalla domanda e la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla minor somma escludendo gli interessi sugli interessi già maturati.
Difatti, assolvendo l'indennizzo una funzione reintegratoria della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato esso ha natura di debito di valore , con la conseguenza che deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro ed il risarcimento( v.Cass.Sez III n. 10488 del 70/5/2009).
Le spese e competenze seguono la soccombenza della parte convenuta e, pertanto sono liquidate secondo i parametri del DM 2014 .
PQM
il TRunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede: in accogliento della domanda attorea,
dichiara la responsabilità della soc. nella causazione dell'evento lesivo in CP_1
misura esclusiva;
condanna la prefata, in persona del legale rapp.te p.t. a pagare alla attrice processuale la somma di € . 22.251,81, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata sulla somma originariamente devalutata , dalla data del sinistro;
condanna, altresi', la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in € 5.077,00 oltre iva e cap, oltre art. 2 DM55/14 per spese gen. per compensi ed € 550,00 per verosimili esborsi, il tutto con attribuzione .
Pone definitivamente a carico della convenuta ut sopra le spese e competenze della
CTU liquidate in separato decreto, detratto l'acconto già versato.
Così deciso in Nola 24 gennaio 2025 IL G.U.
Dr.Alfredo Granata