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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 01/10/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 527/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 527 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente TRA rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. FERRARI FABIO e dal Parte_1 dott. VALERIO SETTEMBRINI, presso i cui domicili digitali è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
appellante E
, elettivamente Controparte_1 domiciliata in GI, Via degli Offici 14, presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA, che la rappresenta e difende ex lege; appellata / appellante incidentale OGGETTO: appello CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 01/10/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. nell'udienza del 01/10/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 437 c.p.c. e 7 del d.lgs. n. 150/2011 la seguente sentenza, dando lettura, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso in appello depositato il 28.3.2025, agiva in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale di Terni nei confronti della per la parziale riforma della Controparte_2 sentenza n. 372/2024 pubblicata il 30.12.2024 (non notificata) del Giudice di Pace di chiedendo CP_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui sopra, riformare l'impugnata sentenza nel capo testè censurato e per l'effetto condannare la a pagare a le spese di lite di primo grado nella misura invocata nel Controparte_1 Parte_1 presente atto od in quella che riterrà di giustizia. Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. A sostegno delle rassegnate conclusioni esponeva che: - aveva impugnato un'ordinanza del Prefetto di Terni con cui era stata disposta la sospensione della sua patente di guida;
- il Giudice di Pace di CP_1 aveva accolto integralmente il ricorso, dichiarando illegittima tale sospensione per mancata notifica del provvedimento prefettizio al destinatario;
- in sentenza era stata, però, incongruamente disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Con l'impugnazione, censurava il punto della sentenza relativo alla regolamentazione delle Pt_1 spese processuali, ritenuto illegittimo ed errato dato l'integrale accoglimento del suo ricorso. A fondamento dell'appello lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 24 della Costituzione. Chiedeva, perciò, una parziale riforma della sentenza appellata e la condanna della
[...]
[..
[...] al pagamento delle spese legali del primo Controparte_3 grado. Con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata in data 14.6.2025 - in vista della prima udienza del 2.7.2025 - si costituiva in giudizio la Controparte_4
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria
[...] istanza, eccezione e difesa, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto ed in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 372/2024, rigettare il ricorso proposto in primo grado in quanto inammissibile o, in CP_1 subordine, infondato con condanna di controparte ex art.96 c.p.c. e rifusione delle spese di lite, anche generali”. A tal fine deduceva che: - era stato fermato dai Carabinieri di il 28.8.2023 con un tasso Pt_1 CP_1 alcolemico di 0,84 g/l (1° misurazione) e 0,67 g/l (2° misurazione) per cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 186, co. 2, lett. a), C.d.S.; - la patente di guida cat. B n. gli era stata NumeroD_1 ritirata e sospesa per tre mesi con ordinanza prefettizia n. 3953/2023 del 11.9.2023; - la notifica del provvedimento non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo di residenza;
- veva poi presentato un ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di GI, che Pt_1 lo aveva respinto con ordinanza del 26.10.2023; - al termine del periodo di sospensione, conclusosi il 27.11.2023, la aveva più volte comunicato la necessità di una visita medica per CP_1 procedere alla restituzione della patente di guida, ma on vi aveva dato seguito. Pt_1 La proponeva appello incidentale sulla scorta dei seguenti motivi: (1) la sentenza CP_1 impugnata aveva annullato l'ordinanza prefettizia n. 3953/2023 sul presupposto della sua omessa notifica, ma ne era venuto a conoscenza per cui il vizio di notifica si era sanato per Pt_1 raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.; (2) on aveva alcun interesse ex art. 100 c.p.c. ad Pt_1 agire in giudizio perché il periodo di sospensione della patente di guida era già decorso al momento dell'introduzione della causa, iscritta il 21.11.2023. Chiedeva la condanna di er responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Pt_1 Contestava, poi, la fondatezza dell'appello avversario sostenendo che la compensazione delle spese era stata argomentata dal giudice ed era legittima, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., per come integrato dalla Corte Costituzionale. All'udienza del 2.7.2025 eccepiva l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale in Pt_1 quanto depositato e notificato in data 16.6.2025. Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva discussa oralmente all'udienza dell'1.10.2025 ai sensi dell'art. 437 c.p.c..
2. Anzitutto, occorre prendere posizione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale per tardività. L'art. 343 c.p.c. stabilisce che l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Nel rito lavoro - a cui è soggetto il presente appello ai sensi degli artt. 205 e 218 C.d.S., che richiamano l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 - l'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 436 c.p.c., per cui l'impugnazione incidentale è ammissibile se la memoria di costituzione viene depositata nel rispetto di tale termine (cfr. Cass. n. 9704 del 26/05/2020); all'omissione della notifica è collegata la diversa sanzione dell'improcedibilità dell'appello tempestivamente proposto. E allora, considerata la data dell'udienza di discussione (02/07/2025) e la data di deposito della memoria di costituzione con appello incidentale (14/06/2025), l'impugnazione incidentale proposta dalla risulta tempestiva e, quindi, ammissibile. CP_1 Nessuna questione di improcedibilità si pone perché la notifica dell'appello incidentale risulta eseguita il 16/06/2025.
2 3. Passando al merito, si rende opportuno il previo esame dei motivi di doglianza della
, in quanto logicamente preordinati al capo della sentenza relativo alla CP_1 regolamentazione delle spese di lite. 3.1. Il provvedimento della con cui è stata sospesa la patente di guida cat. Controparte_1 B n. per il periodo di tre mesi, dal 28/08/2023 al 27/11/2023, non risulta notificato al NumeroD_1 destinatario. La circostanza è pacifica e non contestata. Vi è in atti la nota della Stazione Carabinieri di Roma Eur, nella quale si rappresenta l'impossibilità di procedere alla notifica dell'ordinanza prefettizia per irreperibilità dell' presso l'indirizzo di Pt_1 residenza. L'art. 218 C.d.S. dispone che l'ordinanza di sospensione della patente di guida venga notificata immediatamente all'interessato. Non può non evidenziarsi che la proposizione del ricorso in data 21.11.2023 da parte dell' – il Pt_1 quale ha avuto formale conoscenza del contenuto del provvedimento prefettizio in seno al procedimento n.r.g. 4540/2023 promosso dinanzi al Tribunale di GI (cfr. deposito telematico del 19.10.2023), così consentendo all'atto (recettizio) di produrre i suoi effetti - ha sanato la nullità della notificazione dell'ordinanza prefettizia per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4593/2010), avendo il destinatario esercitato i diritti difensivi cui la notifica è preordinata, ossia promuovendo opposizione dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La norma si applica anche agli atti amministrativi, essendo espressione di un principio immanente all'intero ornamento (cfr. Cass. n. 5556(2019; Trib. Trani n. 1238 del 1.9.2020). Dalla fondatezza del primo motivo sotteso all'appello incidentale della discende che CP_1 l'ordinanza prefettizia n. 3953/2023 del 11.9.2023 non doveva esser annullata dal Giudice di prime cure. La sentenza di primo grado deve esser, perciò, riformata. Ne consegue l'assorbimento degli altri motivi sottesi all'impugnazione incidentale e il rigetto dell'appello principale.
4. La semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (cfr. Cass. n. 15629/2010). Non essendo riscontrabile, nel caso di specie, una consapevole infondatezza in capo all' della Pt_1 domanda giudiziale promossa, non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla . CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore indeterminabile (di complessità bassa) della controversia ai sensi dell'art. 5, in base ai parametri minimi per tutte le fasi processuali in ragione della concreta opera prestata e della natura documentale dell'istruttoria. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza n. 372/2024 pubblicata il 30.12.2024 del Giudice di Pace di rigetta il ricorso in opposizione promosso da CP_1 [...] in data 21.11.2023 per l'annullamento dell'ordinanza prefettizia n. 3953/2023 del Pt_1 11.9.2023;
3 - condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_4
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che
[...] liquida in complessivi € 4.855,00 per onorari (di cui € 1.046,00 per il primo grado ed € 3.809,00 per il grado d'appello), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. Così deciso in data 01/10/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 437 c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 527 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente TRA rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. FERRARI FABIO e dal Parte_1 dott. VALERIO SETTEMBRINI, presso i cui domicili digitali è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
appellante E
, elettivamente Controparte_1 domiciliata in GI, Via degli Offici 14, presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA, che la rappresenta e difende ex lege; appellata / appellante incidentale OGGETTO: appello CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 01/10/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. nell'udienza del 01/10/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 437 c.p.c. e 7 del d.lgs. n. 150/2011 la seguente sentenza, dando lettura, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso in appello depositato il 28.3.2025, agiva in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale di Terni nei confronti della per la parziale riforma della Controparte_2 sentenza n. 372/2024 pubblicata il 30.12.2024 (non notificata) del Giudice di Pace di chiedendo CP_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui sopra, riformare l'impugnata sentenza nel capo testè censurato e per l'effetto condannare la a pagare a le spese di lite di primo grado nella misura invocata nel Controparte_1 Parte_1 presente atto od in quella che riterrà di giustizia. Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. A sostegno delle rassegnate conclusioni esponeva che: - aveva impugnato un'ordinanza del Prefetto di Terni con cui era stata disposta la sospensione della sua patente di guida;
- il Giudice di Pace di CP_1 aveva accolto integralmente il ricorso, dichiarando illegittima tale sospensione per mancata notifica del provvedimento prefettizio al destinatario;
- in sentenza era stata, però, incongruamente disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Con l'impugnazione, censurava il punto della sentenza relativo alla regolamentazione delle Pt_1 spese processuali, ritenuto illegittimo ed errato dato l'integrale accoglimento del suo ricorso. A fondamento dell'appello lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e 24 della Costituzione. Chiedeva, perciò, una parziale riforma della sentenza appellata e la condanna della
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[...] al pagamento delle spese legali del primo Controparte_3 grado. Con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata in data 14.6.2025 - in vista della prima udienza del 2.7.2025 - si costituiva in giudizio la Controparte_4
, rassegnando le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria
[...] istanza, eccezione e difesa, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto ed in accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 372/2024, rigettare il ricorso proposto in primo grado in quanto inammissibile o, in CP_1 subordine, infondato con condanna di controparte ex art.96 c.p.c. e rifusione delle spese di lite, anche generali”. A tal fine deduceva che: - era stato fermato dai Carabinieri di il 28.8.2023 con un tasso Pt_1 CP_1 alcolemico di 0,84 g/l (1° misurazione) e 0,67 g/l (2° misurazione) per cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 186, co. 2, lett. a), C.d.S.; - la patente di guida cat. B n. gli era stata NumeroD_1 ritirata e sospesa per tre mesi con ordinanza prefettizia n. 3953/2023 del 11.9.2023; - la notifica del provvedimento non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo di residenza;
- veva poi presentato un ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di GI, che Pt_1 lo aveva respinto con ordinanza del 26.10.2023; - al termine del periodo di sospensione, conclusosi il 27.11.2023, la aveva più volte comunicato la necessità di una visita medica per CP_1 procedere alla restituzione della patente di guida, ma on vi aveva dato seguito. Pt_1 La proponeva appello incidentale sulla scorta dei seguenti motivi: (1) la sentenza CP_1 impugnata aveva annullato l'ordinanza prefettizia n. 3953/2023 sul presupposto della sua omessa notifica, ma ne era venuto a conoscenza per cui il vizio di notifica si era sanato per Pt_1 raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.; (2) on aveva alcun interesse ex art. 100 c.p.c. ad Pt_1 agire in giudizio perché il periodo di sospensione della patente di guida era già decorso al momento dell'introduzione della causa, iscritta il 21.11.2023. Chiedeva la condanna di er responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Pt_1 Contestava, poi, la fondatezza dell'appello avversario sostenendo che la compensazione delle spese era stata argomentata dal giudice ed era legittima, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., per come integrato dalla Corte Costituzionale. All'udienza del 2.7.2025 eccepiva l'inammissibilità per tardività dell'appello incidentale in Pt_1 quanto depositato e notificato in data 16.6.2025. Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa veniva discussa oralmente all'udienza dell'1.10.2025 ai sensi dell'art. 437 c.p.c..
2. Anzitutto, occorre prendere posizione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale per tardività. L'art. 343 c.p.c. stabilisce che l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Nel rito lavoro - a cui è soggetto il presente appello ai sensi degli artt. 205 e 218 C.d.S., che richiamano l'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 - l'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi dell'art. 436 c.p.c., per cui l'impugnazione incidentale è ammissibile se la memoria di costituzione viene depositata nel rispetto di tale termine (cfr. Cass. n. 9704 del 26/05/2020); all'omissione della notifica è collegata la diversa sanzione dell'improcedibilità dell'appello tempestivamente proposto. E allora, considerata la data dell'udienza di discussione (02/07/2025) e la data di deposito della memoria di costituzione con appello incidentale (14/06/2025), l'impugnazione incidentale proposta dalla risulta tempestiva e, quindi, ammissibile. CP_1 Nessuna questione di improcedibilità si pone perché la notifica dell'appello incidentale risulta eseguita il 16/06/2025.
2 3. Passando al merito, si rende opportuno il previo esame dei motivi di doglianza della
, in quanto logicamente preordinati al capo della sentenza relativo alla CP_1 regolamentazione delle spese di lite. 3.1. Il provvedimento della con cui è stata sospesa la patente di guida cat. Controparte_1 B n. per il periodo di tre mesi, dal 28/08/2023 al 27/11/2023, non risulta notificato al NumeroD_1 destinatario. La circostanza è pacifica e non contestata. Vi è in atti la nota della Stazione Carabinieri di Roma Eur, nella quale si rappresenta l'impossibilità di procedere alla notifica dell'ordinanza prefettizia per irreperibilità dell' presso l'indirizzo di Pt_1 residenza. L'art. 218 C.d.S. dispone che l'ordinanza di sospensione della patente di guida venga notificata immediatamente all'interessato. Non può non evidenziarsi che la proposizione del ricorso in data 21.11.2023 da parte dell' – il Pt_1 quale ha avuto formale conoscenza del contenuto del provvedimento prefettizio in seno al procedimento n.r.g. 4540/2023 promosso dinanzi al Tribunale di GI (cfr. deposito telematico del 19.10.2023), così consentendo all'atto (recettizio) di produrre i suoi effetti - ha sanato la nullità della notificazione dell'ordinanza prefettizia per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 4593/2010), avendo il destinatario esercitato i diritti difensivi cui la notifica è preordinata, ossia promuovendo opposizione dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La norma si applica anche agli atti amministrativi, essendo espressione di un principio immanente all'intero ornamento (cfr. Cass. n. 5556(2019; Trib. Trani n. 1238 del 1.9.2020). Dalla fondatezza del primo motivo sotteso all'appello incidentale della discende che CP_1 l'ordinanza prefettizia n. 3953/2023 del 11.9.2023 non doveva esser annullata dal Giudice di prime cure. La sentenza di primo grado deve esser, perciò, riformata. Ne consegue l'assorbimento degli altri motivi sottesi all'impugnazione incidentale e il rigetto dell'appello principale.
4. La semplice prospettazione di tesi giuridiche errate non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (cfr. Cass. n. 15629/2010). Non essendo riscontrabile, nel caso di specie, una consapevole infondatezza in capo all' della Pt_1 domanda giudiziale promossa, non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla . CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore indeterminabile (di complessità bassa) della controversia ai sensi dell'art. 5, in base ai parametri minimi per tutte le fasi processuali in ragione della concreta opera prestata e della natura documentale dell'istruttoria. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza n. 372/2024 pubblicata il 30.12.2024 del Giudice di Pace di rigetta il ricorso in opposizione promosso da CP_1 [...] in data 21.11.2023 per l'annullamento dell'ordinanza prefettizia n. 3953/2023 del Pt_1 11.9.2023;
3 - condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_4
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che
[...] liquida in complessivi € 4.855,00 per onorari (di cui € 1.046,00 per il primo grado ed € 3.809,00 per il grado d'appello), oltre spese generali al 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. Così deciso in data 01/10/2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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