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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/11/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1286/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa AN RI Presidente
Dott.ssa AR RE RO Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avv. (C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Sabatini CP_1 C.F._2
APPELLATA
avverso la sentenza n. 476/2022 del Tribunale di Siena, emessa il 16.05.2022 e pubblicata il
4.06.2022;
CONCLUSIONI
con ordinanza in data 13.6.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “voglia la Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza impugnata n.476-2022 del Tribunale di Siena accogliendo il gravame interposto pagina 1 di 14 dichiarando l'erroneità di detta sentenza previa ammissione di richieste istruttorie articolate -per guiridica sicurezza- e ignorate in 1° ed espletamento di tale istruttoria subito richiesta in calce a comparsa di risposta e memoria n.1 co.6 art 183cpc (pagg.4 ss. con testi indicati in atto n.3 stesso comma) e qui in calce ritrascritte, ovvero “iuxta alligata et probata” documentalmente, imponenti analogo risultato dichiarare che tale e:
1.rigettare integralmente la domanda formulata da , in quanto CP_1 assolutamente infondata in fatto e diritto, essendo la stessa basata su palesi falsità, in rilevante parte confessate e del tutto smentite in via documentale;
2.riconosciuta la mala fede sia nella proposizione dell'azione, ben conosciuta la pretesa esser temeraria, già in tempo 'ante causam' in cui già operante con falsità per tentar di sottrarsi al dovuto pagamento a me professionista forense, condannare al risarcimento del CP_1 danno, non solo da ritardato pagamento, che quantifico nel quadruplo del compenso forense di liquidazione a me dolosamente convenuto, sussistendo le condizioni per lite temeraria attrice, ex co.1 art.96 cpc come esposte sopra, in diritto a punto 1; 3.con vittoria di compenso e esborsi del giudizio. Cui si aggiunga ulteriore somma, ex art. 96 co.3 cpc, per la mala fede ante causa (non sanzionabile da altro citato comma) che il comparente si astiene da quantificare, attesane l'attribuibilità officiosa e la determinabilità in via equitativa. (sin qui sono le conclusioni della comparsa di costituzione del grado di Tribunale).-Inoltre, quanto all'episodio delle gravissime espressioni offensive usatemi da avv,. sostituto processuale del legale Controparte_2 di controparte all'udienza del 10lug2019 come in memoria co.6 n.1 delart.183cpc a pag.3 da riga 15 a 19 e righe 22-23. Non essendo necessario egli accetti il contraddittorio, valendo giuridicamente niente, attesa l'officiosità possibile del richiesto sul punto avvenuto in corso del primo grado di attinenza a co.2 art. 89cpc secondo le conclusioni prese all'udienza di p.c. del 22lug2020. Con anche la doverosa trasmissione officiosa all'Organo forense, per quanto di competenza disciplinare. Con mia vittoria, in quanto parte, di compenso legale e spese di entrambi i gradi. Con obbligo di tener e rilevare indenne, me appellante, da quanto sul punto disposto in sentenza impugnata”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, per i motivi dedotti in atti e/o per quelli eventualmente diversi rilevabili anche d'ufficio, ogni contraria avversa domanda, eccezione e/o istanza disattesa e reietta in quanto inammissibile e/o infondata, in tesi, in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c., dell'appello proposto dall'Avv. avverso la Parte_1 sentenza n. 476/2022 emessa dal Tribunale di Siena, in ipotesi, nel merito respingere, pagina 2 di 14 in quanto infondati in fatto e/o in diritto, l'appello e ogni istanza proposta dall'Avv. Pt_1 avverso la sentenza n. 476/2022 emessa dal Tribunale di Siena e confermare
[...] integralmente la predetta sentenza n. 476/2022 emessa dal Tribunale di Siena;
con vittoria delle spese processuali del presente grado di giudizio, oltre CAP e IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte d'Appello, proponendo gravame avverso la CP_1 sentenza n. 476/2022, emessa il 16.05.2022 e pubblicata il 4.06.2022, con cui il
Tribunale di Siena aveva accertato che la non era debitrice di alcuna somma nei CP_1 suoi confronti e lo aveva condannato a restituire alla stessa l'importo di € 837,53, maggiorato degli interessi legali.
Il giudice di prime cure rilevava, in via di premessa, che aveva agito in CP_1 giudizio esponendo che in data 19.09.2018, accompagnata da un suo conoscente,
si era recata nello studio dell'Avv. per una questione Parte_2 Parte_1 riguardante una possibile lesione di legittima;
che, in tale occasione, aveva chiesto all'Avv. cui aveva consegnato la documentazione del caso, di inviarle un Pt_1 preventivo delle spese legali che avrebbe dovuto sostenere nel caso in cui gli avesse conferito incarico professionale, e dunque avesse affrontato il giudizio, e dicendo al professionista che, dopo aver ricevuto il preventivo, avrebbe deciso se conferirgli o meno l'incarico; che, nell'occasione, l'Avv. aveva comunicato verbalmente che la spesa Pt_1 legale si sarebbe aggirata intorno ad euro 1.600,00, chiedendo un acconto del 50% circa, per euro 837,53, somma che essa attrice in buona fede aveva corrisposto, come da notula n. 3/2018 del 21.09.2018; che, tuttavia, essa esponente aveva ribadito all'Avv. che, allo stato, non intendeva conferirgli alcun incarico, e che soltanto dopo Pt_1
l'esame del preventivo avrebbe deciso se conferire o meno un incarico professionale;
che tale circostanza risultava, del resto, dal contenuto della comunicazione pervenutale in data 21.09.2018 dallo stesso Avv. che, però, l'Avv. pur non facendole Pt_1 Pt_1 pervenire alcun preventivo, e pur non avendo ricevuto alcun incarico, aveva redatto un non richiesto parere pro veritate ed aveva poi richiesto il pagamento della somma di
“Euro 9.084,48 ovvero Euro 11.964,78 secondo sua libera scelta”, somma che, in ogni caso, non aveva niente a che vedere con l'importo di euro 1.600,00 che verbalmente all'incontro del 19.09.2018 l'Avv. aveva indicato ad essa attrice;
che ella, con e- Pt_1
pagina 3 di 14 mail del 5.10.2018, aveva manifestato le proprie rimostranze in ordine all'importo preteso e alla mancata trasmissione del preventivo, invitando il professionista a sospendere ogni ulteriore attività, ma il legale aveva risposto chiedendole il pagamento della somma di € 9.084,48 per il parere professionale redatto, preannunciando, al contempo, il ricorso ad un'azione giudiziale nei suoi confronti.
Ciò premesso, rilevava che l'attrice aveva chiesto di accertare e dichiarare che ella non era debitrice di alcuna somma nei confronti dell'Avv. e di condannare il convenuto Pt_1
a restituirle la somma già versatagli di euro 837,53, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento fino a quella del saldo, con vittoria di spese processuali.
Indi, nella resistenza del ritenuta la causa già istruita, emetteva la sentenza qui Pt_1 impugnata con la quale accoglieva le domande proposte dalla e rigettava la CP_1 domanda del convenuto diretta ad ottenere il risarcimento del danno ai sensi degli artt.
89 e 96 c.p.c., condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Contro la suddetta decisione, il proponeva tempestiva impugnazione, con la quale Pt_1 chiedeva l'integrale riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con vittoria di spese di lite e condanna della controparte ai sensi degli artt. 86 e 96 c.p.c.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale CP_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
c.p.c., che ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, ne contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del
30/31.01.2024 (in esito all'udienza a trattazione scritta del 18.01.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento 7/10 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 13.6.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (50+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342 c.p.c. e
348 bis c.p.c.
pagina 4 di 14 L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342
c.p.c., merita accoglimento.
Il giudice di prime cure, a fondamento della decisione impugnata, ha posto il seguente iter decisionale.
In primo luogo, nell'inquadrare i termini della questione, ha esposto: “Sostiene il convenuto Avv. di aver ricevuto l'incarico di redigere un parere pro veritate Pt_1 dall'attrice in materia di eventuale, possibile (futura) lesione del proprio diritto a conseguire la quota di legittima a lei riservata sul patrimonio della madre di Persona_1 aver redatto il parere richiestogli, e di aver quindi diritto al compenso per l'opera professionale svolta. Di contro, afferma l'attrice di non aver effettivamente conferito alcun mandato professionale all'Avv. Per la precisione, la Sig.ra sostiene di Pt_1 CP_1 aver richiesto al predetto professionista solamente la redazione di un preventivo di spesa in tema di “possibile lesione di legittima”, e di aver fatto presente che solo dopo aver esaminato il preventivo avrebbe deciso se conferirgli o meno regolare mandato professionale”.
Dopodiché, si è soffermato sulle risultanze di causa rilevando: “osserva il giudicante che dalla documentazione prodotta in atti risulta chiaramente che la Sig.ra in CP_1 data 19.09.2018 si recò presso lo studio legale del convenuto e che consegnò a quest'ultimo alcuni documenti (atti notarili di donazioni ed altro), necessari a comprendere l'oggetto e l'entità della questione giuridica che avrebbe dovuto risolversi, e per la quale richiedeva il preventivo al professionista interpellato. Tali circostanze risultano provate da una serie di comunicazioni inviate all'attrice dall'Avv. Pt_1 contenenti ammissioni di evidente natura confessoria, mai disconosciute dal convenuto, e neppure mai contestate dal medesimo. La prima comunicazione è del 21.09.2018 (di soli due giorni dopo il primo incontro), ed in essa, tra l'altro, si legge: “Appena finito esame – attento e meticoloso – di tutto il materiale ad oggi in mio possesso, sarò preciso, in preventivo…” (doc. 1 dell'atto di citazione). La seconda comunicazione è datata
23.09.2018, ed in essa, tra l'altro, si legge: “Appena pronto preventivo glielo trasmetto in pdf allegato a e-mail, in modo che lo legga e possa farmi sue osservazioni eventuali. E non lo troverà certo cambiato, poi, come invece purtroppo accadutole con alcuni atti notarili. Lo rileggeremo insieme, inoltre. Anche questo è parte dei patti chiari. E prima di firmarlo, non dopo” (doc. 2 dell'atto di citazione). Una terza comunicazione è del
24.10.2018, avente ad oggetto “sollecito per saldo mio compenso già quantificatole”. In
pagina 5 di 14 essa, tra l'altro, si legge: “Informo che ove entro sette giorni non provveda al saldo del mio compenso, intraprenderò, senza ulteriore avviso, la procedura per recupero coattivo.
Con aggravi di ulteriori costi e spettanze forensi a suo esclusivo carico”. Più avanti, vi si legge, altresì: “Abnorme il comportamento, anche già di non pagare mio lavoro di molto grande pregio” (doc. 3 della citazione)”.
Infine, ha espresso le proprie ragioni, in fatto ed in diritto, osservando: “Orbene, da quanto precede, avente, ad avviso del Giudicante, decisivo rilievo, può desumersi chiaramente che risponde al vero non solo che la Sig.ra ebbe a richiedere un CP_1 preventivo di spesa per lo studio della prospettata sua questione, ma anche che realmente la stessa prima di conferire l'incarico professionale al Legale, CP_1 intendesse, come del resto appare logico, attesa la tipica funzione prodromica del preventivo, esaminare il detto preventivo delle spese legali, nelle quali essa sarebbe incorsa. Di contro, l'Avv. risulta aver redatto il suo parere pro veritate senza prima Pt_1 ottenere l'assenso scritto dell'attrice al compimento dell'atto, dando, così, per scontato, o per implicito, il conferimento dell'incarico nei suoi confronti. Incarico, si ripete, che avrebbe dovuto logicamente seguire, e non precedere, la redazione del predetto preventivo di spesa. Peraltro, la formulazione del preventivo di spesa era stata resa obbligatoria per tutti i professionisti, e quindi anche per gli avvocati, indipendentemente da una esplicita richiesta del cliente, dalla Legge n. 124 del 4.08.2017, entrata in vigore il 29.08.2017. Ma già in virtù del precedente Decreto Legge del 2012 era stato disposto che: “in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi” (art. 9, comma 4°, del Decreto
Legge 24.01.2012 n. 1, convertito con modifiche in Legge 24.03.2012 n. 27). Inoltre, per effetto del D.M. n. 140 del 2012, all'art. 1, comma 6°, era stato sancito che: “l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”. In conclusione, può ritenersi come non sia stata fornita alcuna prova né che l'Avv. abbia preliminarmente redatto per Pt_1 iscritto e compiutamente, con le richieste modalità di legge, il richiesto preventivo relativo all'opera professionale a lui richiesta, né che gli abbia CP_1
pagina 6 di 14 concretamente ed effettivamente conferito l'incarico professionale di redigere il c.d.
“parere pro veritate rei”.
Quanto all'acconto versato dalla ha osservato “non solo l'Avv. non ha CP_1 Pt_1 redatto, come suddetto, un compiuto preventivo scritto prima di dare corso a qualsiasi prestazione professionale, ma, soprattutto, ha richiesto un acconto del suo compenso per una prestazione professionale destinata a rivelarsi priva di concreto, attuale, pratico interesse per l'attrice (…) Va considerato, invero, che, come suddetto, madre vivente ed eredità pertanto inesistente, nessuna attuale, concreta lesione di legittima era ipotizzabile in danno della (…)”. CP_1
Posto il suddetto iter decisionale, l'appello proposto non riesce a superare il preliminare vaglio di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso il caotico e disorganico coacervo di questioni, formulate in totale spregio del disposto normativo.
Come noto, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della redazione dell'impugnazione, pur non occorrendo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è necessario che essa contenga “a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice” (cfr. ex multis, Cass. Civ.
Sez. Unite, n.27199 del 16/11/2017; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del
30/05/2018; Cass. Sez. U. Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
Orbene, analizzando l'atto di appello proposto dal si rileva che difetta in primo Pt_1 luogo una chiara rappresentazione dei punti contestati della decisione impugnata dal momento che l'impugnazione si presenta come un affastellato assemblaggio di lagnanze, formulate in totale spregio dei requisiti di chiarezza e specificità richiesti dalla citata norma, dai quali appare per lo più che si intendano riproporre all'attenzione della Corte i medesimi argomenti difensivi già sottoposti al vaglio del Tribunale, in modo del tutto disancorato dall'iter decisionale di primo grado (cfr. pag. 2: viene da me (previo CP_1 appuntamento), si prende grande lavoro forense chiesto, parere orale;
lo vuole e ha poi trascritto, poi dice: io non lo volevo, chi gliel'ha fatto ad avv. di lavorarmi? Lei! Pt_1 presa in giro innocua? O beffardo dolo intensissimo? per cui si attacca a un preventivo impossibile;
sinché, per conoscer valore su cui avevo già lavorato (si noti bene, anche che allegati stessi la smentiscono, persino quelli invocati da essa T.) non avessi esaminati pagina 7 di 14 tanti pesanti atti e doc.ti lasciatimi a fine lungo pomeriggio di sessione in cui avuto parere (19set2022) e l'inviatomi giorno dopo per e-mail. (…) Attrice T. riconosceva il lavoro avuto -parere orale, articolato e lunghissimo, di pomeriggio 19set2018 quasi intero, incontestati fatto e lavoro!- pagandolo poche ore dopo averlo da me ricevuto, ed in attesa sia della trascrizione con riferimenti utile a servirsene poi sempre agilmente, sia di ammontare dell'eventuale conguaglio in base al valore sotteso del già lavorato che avessi riscontrato una volta esaminato tutto (leggesi anche: della possibilità di rediger preventivo per scoperta di scaglione di valore cui riferibile il lavoro già fornito). Quando ricevette il lavoro, il 19set2022 era impossibile determinare il valore della vicenda e lo scaglione di riferimento: e quindi il preventivo non era possibile. Evidentemente noto, ed Pa ignorato ed ammesso, almeno implicitamente da T.. Poi però ha intentato causa dicendo di non aver ricevuto il preventivo, ben sapendo che impossibile quando si prese il lavoro orale;
l'ha avuto appena il farlo mi è divenuto possibile. (In mia solerzia usuale, essendo persino io avv. soggetto a leggi del possibile e dell'impossibile). Il Pt_1 preventivo impossibile prima di conoscer il valore della vicenda è stato preso a pretesto con assunto falso, spingentesi persino a scriver in suoi atti controparte di averlo domandato per meglio ingannar il giudice (mentre invece non sapeva neppure che fosse obbligatorio all'epoca, ma cambierebbe nulla perché era di impossibile redazione e solo colora il falso assunto su cui ha agito assurdo che tribunale glielo abbia bevuto contro evidenze). Il Giudice ha ignorato che assunto falso e l'ha dato per buono. Ma da me subito contestato esser tale, falso cioè, nonché dimostratolo, già in primo atto in cui fattomi presente in Tribunale, come anche ante causa per ogni occasione di pretesto insolutorio dell'attrice T.. Aggiustandosela poi meglio per convincer con dolo il giudice.
Azione avversaria per non pagare mio lavoro giovevolissimo, priva di ogni giustificazione conforme a diritto. Solo arzigogolando in qua e là con giochetto/i per dar parvenza al proprio insoluto. Dopo un po', quando attendevo opinamento del mio COA per instaurar monitorio (ritardi cospicui accumulatisi in attività amministrativa perché in attesa di nuove elezioni scaduto periodo di carica e Coa era in proroga per vicende amm.ve a rilevanza nazionale) per sua insolvenza agiva con palese mala fede (già posta in CP_1 atto ante giudizio) per non pagare un grande lavoro già da me avuto il 19set2018 e retribuito pro parte poche ore dopo, neanche due giorni (sapendo di aver avuto lavoro, mica pagando un non preventivo ancora impossibile .. e Tribunale vola pindaricamente in qua e là.. con io che tenutomi basso ancora ignorando il valore del sotteso che CP_1 diceva di non sapere (solo dicendo che di tanta roba si trattava), in attesa di esaminare pagina 8 di 14 tutti le centinaia di pagine di doc.ti fornitimi dopo tutte le informazioni orali sulle quali diedi il parere ampio;
dovendo quindi poi esaminare il reale valore dell'affare stragiudiziale, anche con quanto inviatomi di ulteriore via e-mail, dopo il 18set2018, proprio per agevolarmi nella scoperta del valore sotteso che ella T. riusciva solo a dire tanto tanto, tanta roba)”.
Inoltre, anche laddove l'appellante sembra rivolgere critiche alla decisione impugnata, quando ad esempio vagheggia di un'inversione dell'onere probatorio compiuta dal primo giudice, non è dato comprendere in cosa sarebbe consistita la lamentata violazione posto che il Tribunale, da un lato, ha valutato come dimostrativo della tesi dell'attrice lo scambio di corrispondenza prodotto in atti circa la richiesta da parte della di CP_1 ricevere un preventivo prima di conferire qualunque incarico al inferendone che in Pt_1 assenza del preventivo richiesto dall'attrice non appariva giustificarsi la successiva redazione del parere legale da parte del professionista, dall'altro, ha ritenuto che l'avv. non avesse dal suo canto altrimenti dimostrato che la gli avesse invece Pt_1 CP_1 conferito un incarico. Orbene, dalla lettura del ridondante e disorganico atto di appello non vi è modo di capire quale specifica doglianza l'appellante intenderebbe muovere al suddetto iter decisionale e dove risiederebbe l'ipotetico errore.
Allo stesso modo, laddove sembra dolersi di una travisata portata confessoria attribuita dal Tribunale alle sue dichiarazioni (“Assurdità totale che confessione mia! ??? Non vero, essa ha confessato di aver avuto lavoro subito il 19set2018, mai smentendolo in corrispondenza. La qual cosa indica che avutolo altrimenti forse che non avrebbe fatto un putiferio, o simile? (ed io non certo il tipo di legale che..) Sommarietà frettolosa in motivazione costruita su frasi indimostrate ed indimostrabili, perché falsità”), l'atto di appello manca di indicare in quale passaggio dell'iter motivazionale sarebbe racchiusa la suddetta distorsione interpretativa e in cosa di fatto essa sarebbe consistita.
Altri passaggi del corposo atto d'impugnazione appaiono rivestire più la forma di invettive rivolte all'indirizzo del primo giudice che di argomentazioni dotate di compiuto contenuto critico, tra cui solo a titolo esemplificativo si annoverano le seguenti: “Cittadino/a parere forense lo chiede quando vuole e come, mica è soggetto ad una censura agiuridica ex post di GOT, priva di senso compiuto Giudice scriva pure quanto vuole ma quel richiesto lavoro datole ha innegabile giuridica utilità, anche per comportamenti da porre in essere per pararsi da danni. Questo il parere, mica certo il non fare adesso una vertenza successoria a madre viva (questo è falsar su forte valenza di mio lavoro io del suo, per pagina 9 di 14 come svolto nella specie, altro che questo penso!) (…) Sovente poi è infatti difficilissimo dimostrare furbi sotterfugi con depauperamenti cospicui di futura enorme quota di legittima, a volte persino impossibile se fatto con forte astuzia a a mani, non con atti pubblici: da questo voleva premunirsi T. e nessun giudice, avvocato.. può mai impedirlo a nessuno. Si inventa un'illazione di quanto non sa il giudice, che nessun contrasto (a inizio pag.8 sentenza): è palese che vero il contrario altrimenti non sarebbero già state Pa fatte differenze cospicue per danari, valori mobiliari, immobiliari e che non avrebbe chiesto appuntamento per avere parere orale il 19set2018” ovvero presentano un contenuto del tutto oscuro o di incerta decifrazione: “ mai ha smentito -anzi, CP_1 ringraziava- il fatto a lei noto che impossibile dirle costo lavoro sino a quando sapessi il valore di incidenza del parere orale già lavorato il 19set2018 anche perché lei non mi forniva (non so, ma tanto.. tanta roba, avvocato..); il che vuol dire che devesi da me vedere se è davvero tanto e tanto quanto.. poi vidi e comunicai appena appurato, intanto, come essa volle, informavo delle differenze tra donazioni in base al valore di riguardo catastale (perché inferiore al reale, e di molto). Idem su obbligatorietà preventivo, anche per ciò, oltre che, e prevelentemente per capire cosa vi ravvisassi, mi lasciò tutto perché io potessi vedere il valore e scriverglielo.. intanto mi lasci un minimo per il lavoro avuto, poi vediamo su quanto ha inciso. Suggerisco vivamente il diacronico attentissimo esame degli allegati, che, pur dovuto, ho purtroppo rilevato esser in grandissima parte stato omesso dal Tribunale. Altrimenti si sarebbe accorto del dolo di azione di T., tale sua azione non essendo certo idonea ad ingannare giudice mediamente accorto. Consta infatti da e-mail che io lavorato già prima del pagamento, e che T. proprio perciò pagava qualcosa poche ore dopo aver ricevuto lavoro parere articolato
(orale), intanto, e che si trattava solo di saper su cosa le avessi lavorato quanto a valore e trascriverle lavoro/parere articolatissimo già fornitole oralmente nonché di farle preventivo appena mi fosse poi divenuto possibile redigerglielo, una volta esaminati centinaia di fogli (incidenti e decisivi per scoprir il valore globale della questione successoria): prontamente comunicato in inizio ottobre (cfr all.14 datato 3-4 e spedito il
5ott2018, dopo che rilettolo)”; ed ancora: “provati il suo falsare di contorno su diacronica comunicazione di cortesia chiestami circa il procedere del mio esame di taluni degli atti pubblici di donazione (comunicazione fattale all'occasione di info di invio notula per posta). Questa persino presa poi a pretesto per insolvenza perseguita in dolo gravissimo cerca di farla passare per preventivo, per frodarmi compenso. Nell'all.13 è scritto che scaglione di riferimento è da scoprire, ma che già esaminati un po' di atti pubblici e che le pagina 10 di 14 metterò per iscritto il già consigliatole. Ovviamente incontestato perché sapeva che così.
Valenza comportamentale confessoria più che manifesta: forse che, se così fosse davvero Pa stato non avrebbe scritto che nessun parere avuto il 19set2022 durante quasi intero pomeriggio. T. non scrive mai di non aver avuto parere orale (e poi lo stesso scritto con riferimenti) Ma da navigata ingenua (ossimoro, perché sol apparentemente la seconda.. pur dimenticando di “ben” coprire quanto avvenuto..). T. dice/scrive a volte di non aver avuto preventivo, altre volte di averne avuti più d'uno, tanti! Altre volte di aver frainteso! Pa Così è evidente da ogni e-mail allegata (e spero siano tutte esaminate), in cui in suoi atti faceva passare “aliud pro alio” quanto avvenuto (di diversità per le quali basti confrontarne già oggetto, prima del contenuto)”; e più avanti, ancora: “No, no solo se la studiava un po' per frodare non pagando, tentandogliela. Ha confuso un giudice poi comodamente sentenziante (dopo un anno e mezzo) ma tirante per le spicce e perciò a propria volta confusosi (in altro senso frettoloso, questo non ossimoro) in decisone del tutto erronea, in cui resa un'inammissibile giustizia sommaria. Ciò malgrado non mi faccio prender per i fondelli ??? […] a componenti Corte d'appello mai succeda di dover persino pagare dopo aver svolto un lavoro, anziché esserne retribuiti. (Neanche in
Bulgaria dei tempi peggiori). Delle due l'una, la quasi certezza che o non lette memorie istruttorie, o che, per far prima vi si glissa ad arte (resa così sentenza corta dopo un anno e mezzo da quanto trattenuta causa in decisione;
attendevo almeno doveroso idoneo approfondimento) […] Mica di fare il come vorrebbe “suggerire” il giudice, Pt_4 perché lui farebbe così e cosà, faccia egli la professione forense così ignorando esigenze legittime di utenza forense [..] Frasi qui riportate della motivazione non hanno alcun pregio giuridico, se non l'esser la via più breve per scriver qualcosa, ammesso e non concesso che sia pregio, quest'ultimo. Il giudice ha debordato in scelte non sue, sono funzioni diverse [..] Siamo in democrazia, in cui ognuno libero di andar da avvocato e farsi fornire parere. Giudice non può dare parere forense (pessimo il sotteso, tra l'altro, perché dice che non era da lavorare, infatti egli per circa 18 mesi non ha fatto sentenza/lavorato alla causa e poi .. così!) non a lui per funzione chiesto […] dopo temporeggiamento e traccheggiamento (udite udite!) di 18 mesi da udienza ultima, dal
GOT mi attendevo 'parto' decisionale almeno approfondito, e non ci sarebbe voluto molto, solo il dovere compiuto di esaminare atti ed allegati.. macché è chieder troppo, troppo spesso, perché il tirar via ha il sopravvento. In ordinamento vivente che prevede che persino da lavoro prestato sulla base di contratto nullo annullabile derivi obbligo di pagare compenso. Su tutti vedasi gli articoli della Carta cost.le a tutela del lavoro, ma pagina 11 di 14 anche altre norme sistemiche vigenti” In decenni di professione mai visto motivare che si accoglie un falso assunto non provato e addirittura smentito in atti, unico pseudo-appiglio a base domanda. E così conseguentemente accolta domanda, in assenza di prova attrice e se e perché convenuto non prova il contrario (pur da me provato!); e poi: “In decenni di professione mai visto motivare che si accoglie un falso assunto non provato e addirittura smentito in atti, unico pseudo-appiglio a base domanda. E così conseguentemente accolta domanda, in assenza di prova attrice e se e perché convenuto non prova il contrario (pur da me provato!)”.
In sostanza, un atto di tal fatta, lungi dall'evidenziare in modo chiaro le specifiche doglianze formulate nei confronti del provvedimento impugnato, pretenderebbe di devolvere al giudice del gravame l'improbo compito di rinvenire del "desumibile" dalla sovrabbondante enfasi espositiva e narrativa laddove invece è sull'appellante che grava l'onere di esporre compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Gli unici motivi di impugnazione che questo Collegio è stato in grado concretamente di individuare attengono alle istanze istruttorie che l'appellante lamenta essere state immotivatamente disattese da parte del Tribunale adito e ad al rigetto della domanda ex art. 89 c.p.c.
Quanto al primo, si tratta di motivo non autonomamente valutabile in un contesto di complessiva inammissibilità dell'appello e in ogni caso si presenta anche esso intrinsecamente inammissibile, posto che il non solo non ha reiterato le istanze di Pt_1 prova nelle conclusioni precisate dinanzi al giudice di primo grado ma in questa sede si è limitato ad insistere genericamente nelle prove già richieste, sostenendo, da un lato, che
“come può giudice scrivere in decisione a taluno (al convenuto, poi, mica all'attrice) di non aver provato (a parte consta da allegati) avendo addirittura ignorata richiesta probatoria. È un non senso, e, dall'altro, che “in atti c'è la prova dell'esatto contrario di Pa quanto falsamente assunto da , formulazioni che non esprimono alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del Tribunale, men che meno spiegano in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Parimenti, con riferimento alla domanda proposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c. l'appellante si duole della statuizione di rigetto ma non esprime alcuna sufficiente critica verso la decisione di prime cure che ha ritenuto non connotate da carattere di offensività le dichiarazioni dell'avv. risultanti dal verbale del 10.7.2020, al di là di affermazioni CP_2 pagina 12 di 14 dal contenuto francamente oscuro espresso in passaggi quali: “apprendo con un certo rammarico che se il giudice, unico signore del verbale, non verbalizza quanto gli accade davanti allora poi non sarebbe più da considerar accaduto, così si fa “meglio”, sic!
Considerazione tipo quella in sentenza a pag.8 (quattro righe e mezzo scarse) non può che lasciare interdetto, inalterata la percezione di quanto accade in aula, ma si fa finta così, non sordi, ma sordi per verbale;
del resto come io posso provare che giudice non se lo sia (forse) dimenticato, ricordandosi sempre e solo quanto verbalizzato, ese. Comodo così, e.. E scomodo io. (…).
In conclusione, l'appello è nel complesso inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione ed istanza.
2. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
Atteso l'esito della lite e la soccombenza dell'appellante, non ricorrono in radice i presupposti per la condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
3. Sulle spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante.
La liquidazione deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni - considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 del DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00), l'assenza di attività istruttoria e tenuto conto dei valori minimi, atteso il mancato esame del merito a fronte della rilevata inammissibilità dell'appello - alla stregua del seguente computo: € 1.984,00 per compensi (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva e €
956,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. 476/2022 del Tribunale di Siena, emessa il Parte_1
16.05.2022 e pubblicata il 4.06.2022, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.984,00 per compensi, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di consiglio del 17.11.2025 su relazione della dott.ssa
AR RE RO
Il Consigliere est.
AR RE RO
La Presidente
AN RI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa CP_3
ES OT
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa AN RI Presidente
Dott.ssa AR RE RO Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avv. (C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Sabatini CP_1 C.F._2
APPELLATA
avverso la sentenza n. 476/2022 del Tribunale di Siena, emessa il 16.05.2022 e pubblicata il
4.06.2022;
CONCLUSIONI
con ordinanza in data 13.6.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “voglia la Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza impugnata n.476-2022 del Tribunale di Siena accogliendo il gravame interposto pagina 1 di 14 dichiarando l'erroneità di detta sentenza previa ammissione di richieste istruttorie articolate -per guiridica sicurezza- e ignorate in 1° ed espletamento di tale istruttoria subito richiesta in calce a comparsa di risposta e memoria n.1 co.6 art 183cpc (pagg.4 ss. con testi indicati in atto n.3 stesso comma) e qui in calce ritrascritte, ovvero “iuxta alligata et probata” documentalmente, imponenti analogo risultato dichiarare che tale e:
1.rigettare integralmente la domanda formulata da , in quanto CP_1 assolutamente infondata in fatto e diritto, essendo la stessa basata su palesi falsità, in rilevante parte confessate e del tutto smentite in via documentale;
2.riconosciuta la mala fede sia nella proposizione dell'azione, ben conosciuta la pretesa esser temeraria, già in tempo 'ante causam' in cui già operante con falsità per tentar di sottrarsi al dovuto pagamento a me professionista forense, condannare al risarcimento del CP_1 danno, non solo da ritardato pagamento, che quantifico nel quadruplo del compenso forense di liquidazione a me dolosamente convenuto, sussistendo le condizioni per lite temeraria attrice, ex co.1 art.96 cpc come esposte sopra, in diritto a punto 1; 3.con vittoria di compenso e esborsi del giudizio. Cui si aggiunga ulteriore somma, ex art. 96 co.3 cpc, per la mala fede ante causa (non sanzionabile da altro citato comma) che il comparente si astiene da quantificare, attesane l'attribuibilità officiosa e la determinabilità in via equitativa. (sin qui sono le conclusioni della comparsa di costituzione del grado di Tribunale).-Inoltre, quanto all'episodio delle gravissime espressioni offensive usatemi da avv,. sostituto processuale del legale Controparte_2 di controparte all'udienza del 10lug2019 come in memoria co.6 n.1 delart.183cpc a pag.3 da riga 15 a 19 e righe 22-23. Non essendo necessario egli accetti il contraddittorio, valendo giuridicamente niente, attesa l'officiosità possibile del richiesto sul punto avvenuto in corso del primo grado di attinenza a co.2 art. 89cpc secondo le conclusioni prese all'udienza di p.c. del 22lug2020. Con anche la doverosa trasmissione officiosa all'Organo forense, per quanto di competenza disciplinare. Con mia vittoria, in quanto parte, di compenso legale e spese di entrambi i gradi. Con obbligo di tener e rilevare indenne, me appellante, da quanto sul punto disposto in sentenza impugnata”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, per i motivi dedotti in atti e/o per quelli eventualmente diversi rilevabili anche d'ufficio, ogni contraria avversa domanda, eccezione e/o istanza disattesa e reietta in quanto inammissibile e/o infondata, in tesi, in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342
c.p.c. e/o dell'art. 348 bis c.p.c., dell'appello proposto dall'Avv. avverso la Parte_1 sentenza n. 476/2022 emessa dal Tribunale di Siena, in ipotesi, nel merito respingere, pagina 2 di 14 in quanto infondati in fatto e/o in diritto, l'appello e ogni istanza proposta dall'Avv. Pt_1 avverso la sentenza n. 476/2022 emessa dal Tribunale di Siena e confermare
[...] integralmente la predetta sentenza n. 476/2022 emessa dal Tribunale di Siena;
con vittoria delle spese processuali del presente grado di giudizio, oltre CAP e IVA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte d'Appello, proponendo gravame avverso la CP_1 sentenza n. 476/2022, emessa il 16.05.2022 e pubblicata il 4.06.2022, con cui il
Tribunale di Siena aveva accertato che la non era debitrice di alcuna somma nei CP_1 suoi confronti e lo aveva condannato a restituire alla stessa l'importo di € 837,53, maggiorato degli interessi legali.
Il giudice di prime cure rilevava, in via di premessa, che aveva agito in CP_1 giudizio esponendo che in data 19.09.2018, accompagnata da un suo conoscente,
si era recata nello studio dell'Avv. per una questione Parte_2 Parte_1 riguardante una possibile lesione di legittima;
che, in tale occasione, aveva chiesto all'Avv. cui aveva consegnato la documentazione del caso, di inviarle un Pt_1 preventivo delle spese legali che avrebbe dovuto sostenere nel caso in cui gli avesse conferito incarico professionale, e dunque avesse affrontato il giudizio, e dicendo al professionista che, dopo aver ricevuto il preventivo, avrebbe deciso se conferirgli o meno l'incarico; che, nell'occasione, l'Avv. aveva comunicato verbalmente che la spesa Pt_1 legale si sarebbe aggirata intorno ad euro 1.600,00, chiedendo un acconto del 50% circa, per euro 837,53, somma che essa attrice in buona fede aveva corrisposto, come da notula n. 3/2018 del 21.09.2018; che, tuttavia, essa esponente aveva ribadito all'Avv. che, allo stato, non intendeva conferirgli alcun incarico, e che soltanto dopo Pt_1
l'esame del preventivo avrebbe deciso se conferire o meno un incarico professionale;
che tale circostanza risultava, del resto, dal contenuto della comunicazione pervenutale in data 21.09.2018 dallo stesso Avv. che, però, l'Avv. pur non facendole Pt_1 Pt_1 pervenire alcun preventivo, e pur non avendo ricevuto alcun incarico, aveva redatto un non richiesto parere pro veritate ed aveva poi richiesto il pagamento della somma di
“Euro 9.084,48 ovvero Euro 11.964,78 secondo sua libera scelta”, somma che, in ogni caso, non aveva niente a che vedere con l'importo di euro 1.600,00 che verbalmente all'incontro del 19.09.2018 l'Avv. aveva indicato ad essa attrice;
che ella, con e- Pt_1
pagina 3 di 14 mail del 5.10.2018, aveva manifestato le proprie rimostranze in ordine all'importo preteso e alla mancata trasmissione del preventivo, invitando il professionista a sospendere ogni ulteriore attività, ma il legale aveva risposto chiedendole il pagamento della somma di € 9.084,48 per il parere professionale redatto, preannunciando, al contempo, il ricorso ad un'azione giudiziale nei suoi confronti.
Ciò premesso, rilevava che l'attrice aveva chiesto di accertare e dichiarare che ella non era debitrice di alcuna somma nei confronti dell'Avv. e di condannare il convenuto Pt_1
a restituirle la somma già versatagli di euro 837,53, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento fino a quella del saldo, con vittoria di spese processuali.
Indi, nella resistenza del ritenuta la causa già istruita, emetteva la sentenza qui Pt_1 impugnata con la quale accoglieva le domande proposte dalla e rigettava la CP_1 domanda del convenuto diretta ad ottenere il risarcimento del danno ai sensi degli artt.
89 e 96 c.p.c., condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Contro la suddetta decisione, il proponeva tempestiva impugnazione, con la quale Pt_1 chiedeva l'integrale riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con vittoria di spese di lite e condanna della controparte ai sensi degli artt. 86 e 96 c.p.c.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale CP_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
c.p.c., che ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, ne contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione ed acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del
30/31.01.2024 (in esito all'udienza a trattazione scritta del 18.01.2024); indi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento 7/10 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 13.6.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.6.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (50+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
1. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342 c.p.c. e
348 bis c.p.c.
pagina 4 di 14 L'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342
c.p.c., merita accoglimento.
Il giudice di prime cure, a fondamento della decisione impugnata, ha posto il seguente iter decisionale.
In primo luogo, nell'inquadrare i termini della questione, ha esposto: “Sostiene il convenuto Avv. di aver ricevuto l'incarico di redigere un parere pro veritate Pt_1 dall'attrice in materia di eventuale, possibile (futura) lesione del proprio diritto a conseguire la quota di legittima a lei riservata sul patrimonio della madre di Persona_1 aver redatto il parere richiestogli, e di aver quindi diritto al compenso per l'opera professionale svolta. Di contro, afferma l'attrice di non aver effettivamente conferito alcun mandato professionale all'Avv. Per la precisione, la Sig.ra sostiene di Pt_1 CP_1 aver richiesto al predetto professionista solamente la redazione di un preventivo di spesa in tema di “possibile lesione di legittima”, e di aver fatto presente che solo dopo aver esaminato il preventivo avrebbe deciso se conferirgli o meno regolare mandato professionale”.
Dopodiché, si è soffermato sulle risultanze di causa rilevando: “osserva il giudicante che dalla documentazione prodotta in atti risulta chiaramente che la Sig.ra in CP_1 data 19.09.2018 si recò presso lo studio legale del convenuto e che consegnò a quest'ultimo alcuni documenti (atti notarili di donazioni ed altro), necessari a comprendere l'oggetto e l'entità della questione giuridica che avrebbe dovuto risolversi, e per la quale richiedeva il preventivo al professionista interpellato. Tali circostanze risultano provate da una serie di comunicazioni inviate all'attrice dall'Avv. Pt_1 contenenti ammissioni di evidente natura confessoria, mai disconosciute dal convenuto, e neppure mai contestate dal medesimo. La prima comunicazione è del 21.09.2018 (di soli due giorni dopo il primo incontro), ed in essa, tra l'altro, si legge: “Appena finito esame – attento e meticoloso – di tutto il materiale ad oggi in mio possesso, sarò preciso, in preventivo…” (doc. 1 dell'atto di citazione). La seconda comunicazione è datata
23.09.2018, ed in essa, tra l'altro, si legge: “Appena pronto preventivo glielo trasmetto in pdf allegato a e-mail, in modo che lo legga e possa farmi sue osservazioni eventuali. E non lo troverà certo cambiato, poi, come invece purtroppo accadutole con alcuni atti notarili. Lo rileggeremo insieme, inoltre. Anche questo è parte dei patti chiari. E prima di firmarlo, non dopo” (doc. 2 dell'atto di citazione). Una terza comunicazione è del
24.10.2018, avente ad oggetto “sollecito per saldo mio compenso già quantificatole”. In
pagina 5 di 14 essa, tra l'altro, si legge: “Informo che ove entro sette giorni non provveda al saldo del mio compenso, intraprenderò, senza ulteriore avviso, la procedura per recupero coattivo.
Con aggravi di ulteriori costi e spettanze forensi a suo esclusivo carico”. Più avanti, vi si legge, altresì: “Abnorme il comportamento, anche già di non pagare mio lavoro di molto grande pregio” (doc. 3 della citazione)”.
Infine, ha espresso le proprie ragioni, in fatto ed in diritto, osservando: “Orbene, da quanto precede, avente, ad avviso del Giudicante, decisivo rilievo, può desumersi chiaramente che risponde al vero non solo che la Sig.ra ebbe a richiedere un CP_1 preventivo di spesa per lo studio della prospettata sua questione, ma anche che realmente la stessa prima di conferire l'incarico professionale al Legale, CP_1 intendesse, come del resto appare logico, attesa la tipica funzione prodromica del preventivo, esaminare il detto preventivo delle spese legali, nelle quali essa sarebbe incorsa. Di contro, l'Avv. risulta aver redatto il suo parere pro veritate senza prima Pt_1 ottenere l'assenso scritto dell'attrice al compimento dell'atto, dando, così, per scontato, o per implicito, il conferimento dell'incarico nei suoi confronti. Incarico, si ripete, che avrebbe dovuto logicamente seguire, e non precedere, la redazione del predetto preventivo di spesa. Peraltro, la formulazione del preventivo di spesa era stata resa obbligatoria per tutti i professionisti, e quindi anche per gli avvocati, indipendentemente da una esplicita richiesta del cliente, dalla Legge n. 124 del 4.08.2017, entrata in vigore il 29.08.2017. Ma già in virtù del precedente Decreto Legge del 2012 era stato disposto che: “in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi” (art. 9, comma 4°, del Decreto
Legge 24.01.2012 n. 1, convertito con modifiche in Legge 24.03.2012 n. 27). Inoltre, per effetto del D.M. n. 140 del 2012, all'art. 1, comma 6°, era stato sancito che: “l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”. In conclusione, può ritenersi come non sia stata fornita alcuna prova né che l'Avv. abbia preliminarmente redatto per Pt_1 iscritto e compiutamente, con le richieste modalità di legge, il richiesto preventivo relativo all'opera professionale a lui richiesta, né che gli abbia CP_1
pagina 6 di 14 concretamente ed effettivamente conferito l'incarico professionale di redigere il c.d.
“parere pro veritate rei”.
Quanto all'acconto versato dalla ha osservato “non solo l'Avv. non ha CP_1 Pt_1 redatto, come suddetto, un compiuto preventivo scritto prima di dare corso a qualsiasi prestazione professionale, ma, soprattutto, ha richiesto un acconto del suo compenso per una prestazione professionale destinata a rivelarsi priva di concreto, attuale, pratico interesse per l'attrice (…) Va considerato, invero, che, come suddetto, madre vivente ed eredità pertanto inesistente, nessuna attuale, concreta lesione di legittima era ipotizzabile in danno della (…)”. CP_1
Posto il suddetto iter decisionale, l'appello proposto non riesce a superare il preliminare vaglio di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso il caotico e disorganico coacervo di questioni, formulate in totale spregio del disposto normativo.
Come noto, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della redazione dell'impugnazione, pur non occorrendo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è necessario che essa contenga “a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice” (cfr. ex multis, Cass. Civ.
Sez. Unite, n.27199 del 16/11/2017; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del
30/05/2018; Cass. Sez. U. Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
Orbene, analizzando l'atto di appello proposto dal si rileva che difetta in primo Pt_1 luogo una chiara rappresentazione dei punti contestati della decisione impugnata dal momento che l'impugnazione si presenta come un affastellato assemblaggio di lagnanze, formulate in totale spregio dei requisiti di chiarezza e specificità richiesti dalla citata norma, dai quali appare per lo più che si intendano riproporre all'attenzione della Corte i medesimi argomenti difensivi già sottoposti al vaglio del Tribunale, in modo del tutto disancorato dall'iter decisionale di primo grado (cfr. pag. 2: viene da me (previo CP_1 appuntamento), si prende grande lavoro forense chiesto, parere orale;
lo vuole e ha poi trascritto, poi dice: io non lo volevo, chi gliel'ha fatto ad avv. di lavorarmi? Lei! Pt_1 presa in giro innocua? O beffardo dolo intensissimo? per cui si attacca a un preventivo impossibile;
sinché, per conoscer valore su cui avevo già lavorato (si noti bene, anche che allegati stessi la smentiscono, persino quelli invocati da essa T.) non avessi esaminati pagina 7 di 14 tanti pesanti atti e doc.ti lasciatimi a fine lungo pomeriggio di sessione in cui avuto parere (19set2022) e l'inviatomi giorno dopo per e-mail. (…) Attrice T. riconosceva il lavoro avuto -parere orale, articolato e lunghissimo, di pomeriggio 19set2018 quasi intero, incontestati fatto e lavoro!- pagandolo poche ore dopo averlo da me ricevuto, ed in attesa sia della trascrizione con riferimenti utile a servirsene poi sempre agilmente, sia di ammontare dell'eventuale conguaglio in base al valore sotteso del già lavorato che avessi riscontrato una volta esaminato tutto (leggesi anche: della possibilità di rediger preventivo per scoperta di scaglione di valore cui riferibile il lavoro già fornito). Quando ricevette il lavoro, il 19set2022 era impossibile determinare il valore della vicenda e lo scaglione di riferimento: e quindi il preventivo non era possibile. Evidentemente noto, ed Pa ignorato ed ammesso, almeno implicitamente da T.. Poi però ha intentato causa dicendo di non aver ricevuto il preventivo, ben sapendo che impossibile quando si prese il lavoro orale;
l'ha avuto appena il farlo mi è divenuto possibile. (In mia solerzia usuale, essendo persino io avv. soggetto a leggi del possibile e dell'impossibile). Il Pt_1 preventivo impossibile prima di conoscer il valore della vicenda è stato preso a pretesto con assunto falso, spingentesi persino a scriver in suoi atti controparte di averlo domandato per meglio ingannar il giudice (mentre invece non sapeva neppure che fosse obbligatorio all'epoca, ma cambierebbe nulla perché era di impossibile redazione e solo colora il falso assunto su cui ha agito assurdo che tribunale glielo abbia bevuto contro evidenze). Il Giudice ha ignorato che assunto falso e l'ha dato per buono. Ma da me subito contestato esser tale, falso cioè, nonché dimostratolo, già in primo atto in cui fattomi presente in Tribunale, come anche ante causa per ogni occasione di pretesto insolutorio dell'attrice T.. Aggiustandosela poi meglio per convincer con dolo il giudice.
Azione avversaria per non pagare mio lavoro giovevolissimo, priva di ogni giustificazione conforme a diritto. Solo arzigogolando in qua e là con giochetto/i per dar parvenza al proprio insoluto. Dopo un po', quando attendevo opinamento del mio COA per instaurar monitorio (ritardi cospicui accumulatisi in attività amministrativa perché in attesa di nuove elezioni scaduto periodo di carica e Coa era in proroga per vicende amm.ve a rilevanza nazionale) per sua insolvenza agiva con palese mala fede (già posta in CP_1 atto ante giudizio) per non pagare un grande lavoro già da me avuto il 19set2018 e retribuito pro parte poche ore dopo, neanche due giorni (sapendo di aver avuto lavoro, mica pagando un non preventivo ancora impossibile .. e Tribunale vola pindaricamente in qua e là.. con io che tenutomi basso ancora ignorando il valore del sotteso che CP_1 diceva di non sapere (solo dicendo che di tanta roba si trattava), in attesa di esaminare pagina 8 di 14 tutti le centinaia di pagine di doc.ti fornitimi dopo tutte le informazioni orali sulle quali diedi il parere ampio;
dovendo quindi poi esaminare il reale valore dell'affare stragiudiziale, anche con quanto inviatomi di ulteriore via e-mail, dopo il 18set2018, proprio per agevolarmi nella scoperta del valore sotteso che ella T. riusciva solo a dire tanto tanto, tanta roba)”.
Inoltre, anche laddove l'appellante sembra rivolgere critiche alla decisione impugnata, quando ad esempio vagheggia di un'inversione dell'onere probatorio compiuta dal primo giudice, non è dato comprendere in cosa sarebbe consistita la lamentata violazione posto che il Tribunale, da un lato, ha valutato come dimostrativo della tesi dell'attrice lo scambio di corrispondenza prodotto in atti circa la richiesta da parte della di CP_1 ricevere un preventivo prima di conferire qualunque incarico al inferendone che in Pt_1 assenza del preventivo richiesto dall'attrice non appariva giustificarsi la successiva redazione del parere legale da parte del professionista, dall'altro, ha ritenuto che l'avv. non avesse dal suo canto altrimenti dimostrato che la gli avesse invece Pt_1 CP_1 conferito un incarico. Orbene, dalla lettura del ridondante e disorganico atto di appello non vi è modo di capire quale specifica doglianza l'appellante intenderebbe muovere al suddetto iter decisionale e dove risiederebbe l'ipotetico errore.
Allo stesso modo, laddove sembra dolersi di una travisata portata confessoria attribuita dal Tribunale alle sue dichiarazioni (“Assurdità totale che confessione mia! ??? Non vero, essa ha confessato di aver avuto lavoro subito il 19set2018, mai smentendolo in corrispondenza. La qual cosa indica che avutolo altrimenti forse che non avrebbe fatto un putiferio, o simile? (ed io non certo il tipo di legale che..) Sommarietà frettolosa in motivazione costruita su frasi indimostrate ed indimostrabili, perché falsità”), l'atto di appello manca di indicare in quale passaggio dell'iter motivazionale sarebbe racchiusa la suddetta distorsione interpretativa e in cosa di fatto essa sarebbe consistita.
Altri passaggi del corposo atto d'impugnazione appaiono rivestire più la forma di invettive rivolte all'indirizzo del primo giudice che di argomentazioni dotate di compiuto contenuto critico, tra cui solo a titolo esemplificativo si annoverano le seguenti: “Cittadino/a parere forense lo chiede quando vuole e come, mica è soggetto ad una censura agiuridica ex post di GOT, priva di senso compiuto Giudice scriva pure quanto vuole ma quel richiesto lavoro datole ha innegabile giuridica utilità, anche per comportamenti da porre in essere per pararsi da danni. Questo il parere, mica certo il non fare adesso una vertenza successoria a madre viva (questo è falsar su forte valenza di mio lavoro io del suo, per pagina 9 di 14 come svolto nella specie, altro che questo penso!) (…) Sovente poi è infatti difficilissimo dimostrare furbi sotterfugi con depauperamenti cospicui di futura enorme quota di legittima, a volte persino impossibile se fatto con forte astuzia a a mani, non con atti pubblici: da questo voleva premunirsi T. e nessun giudice, avvocato.. può mai impedirlo a nessuno. Si inventa un'illazione di quanto non sa il giudice, che nessun contrasto (a inizio pag.8 sentenza): è palese che vero il contrario altrimenti non sarebbero già state Pa fatte differenze cospicue per danari, valori mobiliari, immobiliari e che non avrebbe chiesto appuntamento per avere parere orale il 19set2018” ovvero presentano un contenuto del tutto oscuro o di incerta decifrazione: “ mai ha smentito -anzi, CP_1 ringraziava- il fatto a lei noto che impossibile dirle costo lavoro sino a quando sapessi il valore di incidenza del parere orale già lavorato il 19set2018 anche perché lei non mi forniva (non so, ma tanto.. tanta roba, avvocato..); il che vuol dire che devesi da me vedere se è davvero tanto e tanto quanto.. poi vidi e comunicai appena appurato, intanto, come essa volle, informavo delle differenze tra donazioni in base al valore di riguardo catastale (perché inferiore al reale, e di molto). Idem su obbligatorietà preventivo, anche per ciò, oltre che, e prevelentemente per capire cosa vi ravvisassi, mi lasciò tutto perché io potessi vedere il valore e scriverglielo.. intanto mi lasci un minimo per il lavoro avuto, poi vediamo su quanto ha inciso. Suggerisco vivamente il diacronico attentissimo esame degli allegati, che, pur dovuto, ho purtroppo rilevato esser in grandissima parte stato omesso dal Tribunale. Altrimenti si sarebbe accorto del dolo di azione di T., tale sua azione non essendo certo idonea ad ingannare giudice mediamente accorto. Consta infatti da e-mail che io lavorato già prima del pagamento, e che T. proprio perciò pagava qualcosa poche ore dopo aver ricevuto lavoro parere articolato
(orale), intanto, e che si trattava solo di saper su cosa le avessi lavorato quanto a valore e trascriverle lavoro/parere articolatissimo già fornitole oralmente nonché di farle preventivo appena mi fosse poi divenuto possibile redigerglielo, una volta esaminati centinaia di fogli (incidenti e decisivi per scoprir il valore globale della questione successoria): prontamente comunicato in inizio ottobre (cfr all.14 datato 3-4 e spedito il
5ott2018, dopo che rilettolo)”; ed ancora: “provati il suo falsare di contorno su diacronica comunicazione di cortesia chiestami circa il procedere del mio esame di taluni degli atti pubblici di donazione (comunicazione fattale all'occasione di info di invio notula per posta). Questa persino presa poi a pretesto per insolvenza perseguita in dolo gravissimo cerca di farla passare per preventivo, per frodarmi compenso. Nell'all.13 è scritto che scaglione di riferimento è da scoprire, ma che già esaminati un po' di atti pubblici e che le pagina 10 di 14 metterò per iscritto il già consigliatole. Ovviamente incontestato perché sapeva che così.
Valenza comportamentale confessoria più che manifesta: forse che, se così fosse davvero Pa stato non avrebbe scritto che nessun parere avuto il 19set2022 durante quasi intero pomeriggio. T. non scrive mai di non aver avuto parere orale (e poi lo stesso scritto con riferimenti) Ma da navigata ingenua (ossimoro, perché sol apparentemente la seconda.. pur dimenticando di “ben” coprire quanto avvenuto..). T. dice/scrive a volte di non aver avuto preventivo, altre volte di averne avuti più d'uno, tanti! Altre volte di aver frainteso! Pa Così è evidente da ogni e-mail allegata (e spero siano tutte esaminate), in cui in suoi atti faceva passare “aliud pro alio” quanto avvenuto (di diversità per le quali basti confrontarne già oggetto, prima del contenuto)”; e più avanti, ancora: “No, no solo se la studiava un po' per frodare non pagando, tentandogliela. Ha confuso un giudice poi comodamente sentenziante (dopo un anno e mezzo) ma tirante per le spicce e perciò a propria volta confusosi (in altro senso frettoloso, questo non ossimoro) in decisone del tutto erronea, in cui resa un'inammissibile giustizia sommaria. Ciò malgrado non mi faccio prender per i fondelli ??? […] a componenti Corte d'appello mai succeda di dover persino pagare dopo aver svolto un lavoro, anziché esserne retribuiti. (Neanche in
Bulgaria dei tempi peggiori). Delle due l'una, la quasi certezza che o non lette memorie istruttorie, o che, per far prima vi si glissa ad arte (resa così sentenza corta dopo un anno e mezzo da quanto trattenuta causa in decisione;
attendevo almeno doveroso idoneo approfondimento) […] Mica di fare il come vorrebbe “suggerire” il giudice, Pt_4 perché lui farebbe così e cosà, faccia egli la professione forense così ignorando esigenze legittime di utenza forense [..] Frasi qui riportate della motivazione non hanno alcun pregio giuridico, se non l'esser la via più breve per scriver qualcosa, ammesso e non concesso che sia pregio, quest'ultimo. Il giudice ha debordato in scelte non sue, sono funzioni diverse [..] Siamo in democrazia, in cui ognuno libero di andar da avvocato e farsi fornire parere. Giudice non può dare parere forense (pessimo il sotteso, tra l'altro, perché dice che non era da lavorare, infatti egli per circa 18 mesi non ha fatto sentenza/lavorato alla causa e poi .. così!) non a lui per funzione chiesto […] dopo temporeggiamento e traccheggiamento (udite udite!) di 18 mesi da udienza ultima, dal
GOT mi attendevo 'parto' decisionale almeno approfondito, e non ci sarebbe voluto molto, solo il dovere compiuto di esaminare atti ed allegati.. macché è chieder troppo, troppo spesso, perché il tirar via ha il sopravvento. In ordinamento vivente che prevede che persino da lavoro prestato sulla base di contratto nullo annullabile derivi obbligo di pagare compenso. Su tutti vedasi gli articoli della Carta cost.le a tutela del lavoro, ma pagina 11 di 14 anche altre norme sistemiche vigenti” In decenni di professione mai visto motivare che si accoglie un falso assunto non provato e addirittura smentito in atti, unico pseudo-appiglio a base domanda. E così conseguentemente accolta domanda, in assenza di prova attrice e se e perché convenuto non prova il contrario (pur da me provato!); e poi: “In decenni di professione mai visto motivare che si accoglie un falso assunto non provato e addirittura smentito in atti, unico pseudo-appiglio a base domanda. E così conseguentemente accolta domanda, in assenza di prova attrice e se e perché convenuto non prova il contrario (pur da me provato!)”.
In sostanza, un atto di tal fatta, lungi dall'evidenziare in modo chiaro le specifiche doglianze formulate nei confronti del provvedimento impugnato, pretenderebbe di devolvere al giudice del gravame l'improbo compito di rinvenire del "desumibile" dalla sovrabbondante enfasi espositiva e narrativa laddove invece è sull'appellante che grava l'onere di esporre compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Gli unici motivi di impugnazione che questo Collegio è stato in grado concretamente di individuare attengono alle istanze istruttorie che l'appellante lamenta essere state immotivatamente disattese da parte del Tribunale adito e ad al rigetto della domanda ex art. 89 c.p.c.
Quanto al primo, si tratta di motivo non autonomamente valutabile in un contesto di complessiva inammissibilità dell'appello e in ogni caso si presenta anche esso intrinsecamente inammissibile, posto che il non solo non ha reiterato le istanze di Pt_1 prova nelle conclusioni precisate dinanzi al giudice di primo grado ma in questa sede si è limitato ad insistere genericamente nelle prove già richieste, sostenendo, da un lato, che
“come può giudice scrivere in decisione a taluno (al convenuto, poi, mica all'attrice) di non aver provato (a parte consta da allegati) avendo addirittura ignorata richiesta probatoria. È un non senso, e, dall'altro, che “in atti c'è la prova dell'esatto contrario di Pa quanto falsamente assunto da , formulazioni che non esprimono alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del Tribunale, men che meno spiegano in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Parimenti, con riferimento alla domanda proposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c. l'appellante si duole della statuizione di rigetto ma non esprime alcuna sufficiente critica verso la decisione di prime cure che ha ritenuto non connotate da carattere di offensività le dichiarazioni dell'avv. risultanti dal verbale del 10.7.2020, al di là di affermazioni CP_2 pagina 12 di 14 dal contenuto francamente oscuro espresso in passaggi quali: “apprendo con un certo rammarico che se il giudice, unico signore del verbale, non verbalizza quanto gli accade davanti allora poi non sarebbe più da considerar accaduto, così si fa “meglio”, sic!
Considerazione tipo quella in sentenza a pag.8 (quattro righe e mezzo scarse) non può che lasciare interdetto, inalterata la percezione di quanto accade in aula, ma si fa finta così, non sordi, ma sordi per verbale;
del resto come io posso provare che giudice non se lo sia (forse) dimenticato, ricordandosi sempre e solo quanto verbalizzato, ese. Comodo così, e.. E scomodo io. (…).
In conclusione, l'appello è nel complesso inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione ed istanza.
2. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c.
Atteso l'esito della lite e la soccombenza dell'appellante, non ricorrono in radice i presupposti per la condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
3. Sulle spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante.
La liquidazione deve avvenire sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni - considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 del DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00), l'assenza di attività istruttoria e tenuto conto dei valori minimi, atteso il mancato esame del merito a fronte della rilevata inammissibilità dell'appello - alla stregua del seguente computo: € 1.984,00 per compensi (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva e €
956,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. pagina 13 di 14
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza n. 476/2022 del Tribunale di Siena, emessa il Parte_1
16.05.2022 e pubblicata il 4.06.2022, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.984,00 per compensi, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di consiglio del 17.11.2025 su relazione della dott.ssa
AR RE RO
Il Consigliere est.
AR RE RO
La Presidente
AN RI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa CP_3
ES OT
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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