Art. 8. (Ordinanze di polizia marittima). 1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.
Nota all' art. 8, comma 1 :
- L' art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, cosi' recita:
«Art. 59 (Ordinanza di polizia marittima). - A norma degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale [c.n. 2] della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:
1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stanziamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;
2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
4) il servizio delle zavorre;
5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;
6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonche' le varie attivita' che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.
Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresi' per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.».
Nota all' art. 8, comma 1 :
- L' art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 , recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, cosi' recita:
«Art. 59 (Ordinanza di polizia marittima). - A norma degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale [c.n. 2] della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:
1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stanziamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;
2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
4) il servizio delle zavorre;
5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;
6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonche' le varie attivita' che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.
Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresi' per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.».