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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/11/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA - Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento unitario per l'apertura della procedura di liquidazione controllata n. 20 del
2025 promosso su istanza congiunta depositata in data 3.4.2025,
DA
(CF ) residente a [...] C.F._1
Galilei n.4 e (CF ), residente in Parte_2 C.F._2
ON IA (LC), assistiti e difesi dall' Avv. Pasquale Didona,
• letta la domanda congiunta ai sensi dell'art. 66 CCII dei debitori volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
• rilevato che ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento familiare, della quale risultano sussistere i presupposti in considerazione del fatto che i ricorrenti sono ancora coniugi, pur essendo di fatto separati, ed il loro sovraindebitamento ha un'origine comune, essendo responsabili in solido di obbligazioni contratte ai tempi dell'attività imprenditoriale riconducibile al nucleo familiare;
• esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi, Rag.
[...] ai sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio complessivo Persona_1 di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;
• convocati il ricorrente e il gestore della crisi per l'udienza del 4.6.2025, con successivi rinvii istruttori fino a quella 26.11.2025, ove il ricorrente ha insistito per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
• sentito il Giudice relatore;
• rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b),
CCII, in considerazione del fatto che entrambi i ricorrenti sono residenti nel circondario di Lecco;
• rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
• rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
• ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli
268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione:
A) da un punto di vista soggettivo, entrambi i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
B) da un punto di vista oggettivo ricorrono le condizioni di sovraindebitamento in quanto dalla documentazione in atti risulta per quanto riguarda Parte_1 un passivo di euro un passivo pari ad € 887.149,64 ed un attivo rappresentato dal reddito lavorativo, attualmente sostituito dalla Naspi, e per quanto riguarda
[...] un passivo di euro 555.574,95 ed un attivo costituito dalla proprietà Parte_2 di alcuni beni immobili, oltre alla pensione di invalidità;
• ritenuto che, benché i ricorrenti abbiano presentato la domanda di apertura della liquidazione controllata in via congiunta, la necessità di tenere distinte le masse attive e passive come sancito dall'art. 66, co. 3, CCII impone che siano aperte due diverse procedure di liquidazione, e che il Liquidatore svolga gli adempimenti previsti dall'art. 272 ss. CCII in modo separato;
P.Q.M.
- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(CF ) residente a [...] e
[...] C.F._1
(CF ) residente a [...]Parte_2 C.F._2
IA (LC);
- NOMINA Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
-NOMINA Liquidatore il Gestore della crisi dott.ssa Jessica Gianola;
- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
-ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott Dario Colasanti Dott Marco Erminio Maria Tremolada
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA - Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento unitario per l'apertura della procedura di liquidazione controllata n. 20 del
2025 promosso su istanza congiunta depositata in data 3.4.2025,
DA
(CF ) residente a [...] C.F._1
Galilei n.4 e (CF ), residente in Parte_2 C.F._2
ON IA (LC), assistiti e difesi dall' Avv. Pasquale Didona,
• letta la domanda congiunta ai sensi dell'art. 66 CCII dei debitori volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
• rilevato che ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento familiare, della quale risultano sussistere i presupposti in considerazione del fatto che i ricorrenti sono ancora coniugi, pur essendo di fatto separati, ed il loro sovraindebitamento ha un'origine comune, essendo responsabili in solido di obbligazioni contratte ai tempi dell'attività imprenditoriale riconducibile al nucleo familiare;
• esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi, Rag.
[...] ai sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio complessivo Persona_1 di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;
• convocati il ricorrente e il gestore della crisi per l'udienza del 4.6.2025, con successivi rinvii istruttori fino a quella 26.11.2025, ove il ricorrente ha insistito per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
• sentito il Giudice relatore;
• rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b),
CCII, in considerazione del fatto che entrambi i ricorrenti sono residenti nel circondario di Lecco;
• rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo IV del CCII;
• rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
• ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli
268 e 269 CCII, salva la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione:
A) da un punto di vista soggettivo, entrambi i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
B) da un punto di vista oggettivo ricorrono le condizioni di sovraindebitamento in quanto dalla documentazione in atti risulta per quanto riguarda Parte_1 un passivo di euro un passivo pari ad € 887.149,64 ed un attivo rappresentato dal reddito lavorativo, attualmente sostituito dalla Naspi, e per quanto riguarda
[...] un passivo di euro 555.574,95 ed un attivo costituito dalla proprietà Parte_2 di alcuni beni immobili, oltre alla pensione di invalidità;
• ritenuto che, benché i ricorrenti abbiano presentato la domanda di apertura della liquidazione controllata in via congiunta, la necessità di tenere distinte le masse attive e passive come sancito dall'art. 66, co. 3, CCII impone che siano aperte due diverse procedure di liquidazione, e che il Liquidatore svolga gli adempimenti previsti dall'art. 272 ss. CCII in modo separato;
P.Q.M.
- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(CF ) residente a [...] e
[...] C.F._1
(CF ) residente a [...]Parte_2 C.F._2
IA (LC);
- NOMINA Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
-NOMINA Liquidatore il Gestore della crisi dott.ssa Jessica Gianola;
- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
-ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott Dario Colasanti Dott Marco Erminio Maria Tremolada