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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/07/2025, n. 26825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26825 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/05/2025 del Tribunale di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
Rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale, UI Cuomo, con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L’Avv. CO Maria Marchese, con memoria depositata in data 09/06/2025, concludeva insistendo per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catania confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di CO LA per il concorso nella tentata estorsione, aggravata dall’uso del metodo mafioso, consumata ai danni della società “RT s.p.a.” Si contestava agli indagati di avere reiteratamente minacciato di morte e di gravi ritorsioni il capo area per la Sicilia orientale Calabria della “RT s.p.a.” oltre che il responsabile della filiale di Belpasso, al fine di costringere la ditta a non recedere dal contratto di facchinaggio con la società “Gifra s.r.l.” o, comunque, a riconoscere una compensazione economica per il recesso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26825 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 01/07/2025 2 Le esigenze cautelari relative al ricorrente venivano ritenute contenibili con la misura dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria. 2. Ricorreva per cassazione il difensore di CO LA, che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 273, 581 cod. proc. pen., 610, 693 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentata estorsione: si deduceva che la motivazione sarebbe carente in ordine alla qualificazione della condotta, che avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni o a quella della violenza privata;
invero, la minaccia posta in essere da LA non sarebbe stata diretta ad ottenere un “profitto ingiusto”, ma solo ad esercitare un supposto diritto. Si deduceva che erano non sarebbe stata correttamente individuata né l'“ingiustizia del profitto”, né tantomeno l'”idoneità degli atti” contestati a generare il profitto estorsivo. Nel dettaglio si deduceva: (a) che la “RT s.p.a.” non avrebbe comunicato tempestivamente la scelta di recedere dal vincolo contrattuale nonostante si fosse da tempo determinata a non rescindere il contratto (tale recesso aveva generato la richiesta di risarcimento - poi ottenuto - avanzata dalla Gifra s.r.l.); (b) che la tentata estorsione sarebbe stata illegittimamente riconosciuta in condotte dirette a far valere il presunto diritto al rinnovo del contratto;
(c) che EL, per conto della “RT s.p.a.”, avrebbe fornito false rassicurazioni circa il rinnovo del contratto;
(d) che agli incontri con i rappresentanti della RT avrebbe partecipato anche IO CO rappresentante legale della “Gifra s.r.l.”; (d) che gli indagati sarebbero rappresentanti di fatto della società appaltante e, quindi, titolari del diritto che intendevano far valere;
(e) che non vi sarebbe alcuna vicinanza a famiglie mafiose, anche tenuto conto che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare per GI NO, non essendo stati acquisiti elementi comprovanti il suo concorso - sia pure morale ed agito a distanza - nella condotta contestata. 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto, in generale, si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione delle prove poste fondamento della valutazione – consentita dalla fase – sulla responsabilità e, per quanto riguarda specificamente la contestazione in ordine alla qualificazione giuridica, è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura nella presente sede, ricostruiva la vicenda rilevando che gli elementi raccolti 3 indicavano che gli indagati avevano minacciato di morte e di gravi ritorsioni l’EL ed il OR in caso di revoca alla “Gifra s.r.l.” del contratto di facchinaggio;
e, una volta intervenuta la revoca, avevano reiterato le minacce funzionali alla stipula di nuovi contratti;
in particolare, il 19 giugno 2024, dopo aver appreso della scelta nel mancato rinnovo, LA UI e LA CO insultavano e minacciavano OR RO dentro il magazzino aziendale. L’azione minatoria veniva ripetuta il 25 giugno 2024 (pag. 6 dell'ordinanza impugnata). 2.1.2. Con riferimento alla qualificazione giuridica, legittimamente veniva evidenziato come la diagnosi differenziale non poteva essere effettuata in quanto mancava la condizione preliminare per il suo compimento, ovvero la rilevazione di un diritto astrattamente tutelabile in via giudiziaria nei confronti di RT (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 2.2. Violazione di legge (art. 416-bis.
1. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Si deduceva: (a) che GI NO avrebbe rescisso i rapporti con il clan OL Ercolano, come dimostrerebbe la revoca del “carcere duro” avvenuta nel 2008; (b) che lo stesso non sarebbe mai stato coinvolto nella gestione della società appaltante;
(c) che PP NO e TT, indagati per la tentata estorsione sarebbero stati intercettati per oltre due anni senza che fosse emerso alcun contatto con associazioni mafiose;
(d) che PP NO, figlio dell'allora boss della mafia, non sarebbe mai stato coinvolto in alcuna operazione antimafia né mai segnalato, o indicato, dalle Forze dell'ordine, o da collaboratori di giustizia, come persona vicina a clan mafiosi;
(e) che analoghe valutazioni varrebbero per gli altri coindagati;
(f) che non esisterebbe alcuna famiglia mafiosa facente capo agli NO;
(g) che il fatto che PP NO avesse rappresentato ad EL il disappunto del padre per la decisione di non rinnovare il contratto non sarebbe sufficiente ad integrare le modalità mafiose della condotta contestata. Altre circostanze che smentirebbero la vicinanza della “Gifra s.r.l.” alla mafia venivano identificate sia nel fatto che la cugina di PP NO intendesse partecipare ad un concorso per lavorare in Polizia, sia nelle critiche condizioni economiche della famiglia TT, circostanze entrambe incompatibili con l'appartenenza - o la semplice vicinanza - alla criminalità organizzata. 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Il Collegio riafferma che il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite e che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorzio criminale abbia uno straordinario potere intimidatorio e renda efficaci condotte minatorie “contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al 4 capitale criminale accumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione, correlata all’evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzate integra sicuramente il “metodo mafioso” (cfr., Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759-01; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175-01). 2.2.2. Nel caso in esame, la ricostruzione dei fatti e della modalità della condotta ha consentito al Tribunale di rilevare che le gravi e reiterate minacce di morte, di danni a mezzi e di ritorsioni economiche erano state effettuate spendendo il nome di PP NO, in tal modo avvalendosi della notoria vicinanza familiare al capo mafia attraverso l’implicito richiamo alla capacità criminale dell'associazione, condotta che integrava sicuramente il “ricorso al metodo mafioso” (pag. 9 dell’ordinanza impugnata). Tali pacifiche emergenze non risultano smentite dalle contestazioni difensive, dirette ad una integrale rivalutazione delle fonti di prova poste a sostegno del riconoscimento dell’aggravante, attività non consentita in sede di legittimità. 2.3. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla idoneità della misura della custodia cautelare a contenere il pericolo rilevato. 2.3.1. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale analizzava le peculiarità del ruolo assunto dal ricorrente e ne rilevava la marginalità; evidenziava altresì che il LA si era astenuto dal reiterare le intimidazioni. 2.3.2. Tale ruolo, le modalità della condotta ed il transito presso la società “Orion s.r.l.” consentivano di ritenere adeguata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte alla settimana. Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.
Rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale, UI Cuomo, con requisitoria scritta, concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L’Avv. CO Maria Marchese, con memoria depositata in data 09/06/2025, concludeva insistendo per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catania confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di CO LA per il concorso nella tentata estorsione, aggravata dall’uso del metodo mafioso, consumata ai danni della società “RT s.p.a.” Si contestava agli indagati di avere reiteratamente minacciato di morte e di gravi ritorsioni il capo area per la Sicilia orientale Calabria della “RT s.p.a.” oltre che il responsabile della filiale di Belpasso, al fine di costringere la ditta a non recedere dal contratto di facchinaggio con la società “Gifra s.r.l.” o, comunque, a riconoscere una compensazione economica per il recesso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26825 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 01/07/2025 2 Le esigenze cautelari relative al ricorrente venivano ritenute contenibili con la misura dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria. 2. Ricorreva per cassazione il difensore di CO LA, che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 273, 581 cod. proc. pen., 610, 693 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di tentata estorsione: si deduceva che la motivazione sarebbe carente in ordine alla qualificazione della condotta, che avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni o a quella della violenza privata;
invero, la minaccia posta in essere da LA non sarebbe stata diretta ad ottenere un “profitto ingiusto”, ma solo ad esercitare un supposto diritto. Si deduceva che erano non sarebbe stata correttamente individuata né l'“ingiustizia del profitto”, né tantomeno l'”idoneità degli atti” contestati a generare il profitto estorsivo. Nel dettaglio si deduceva: (a) che la “RT s.p.a.” non avrebbe comunicato tempestivamente la scelta di recedere dal vincolo contrattuale nonostante si fosse da tempo determinata a non rescindere il contratto (tale recesso aveva generato la richiesta di risarcimento - poi ottenuto - avanzata dalla Gifra s.r.l.); (b) che la tentata estorsione sarebbe stata illegittimamente riconosciuta in condotte dirette a far valere il presunto diritto al rinnovo del contratto;
(c) che EL, per conto della “RT s.p.a.”, avrebbe fornito false rassicurazioni circa il rinnovo del contratto;
(d) che agli incontri con i rappresentanti della RT avrebbe partecipato anche IO CO rappresentante legale della “Gifra s.r.l.”; (d) che gli indagati sarebbero rappresentanti di fatto della società appaltante e, quindi, titolari del diritto che intendevano far valere;
(e) che non vi sarebbe alcuna vicinanza a famiglie mafiose, anche tenuto conto che il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare per GI NO, non essendo stati acquisiti elementi comprovanti il suo concorso - sia pure morale ed agito a distanza - nella condotta contestata. 2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto, in generale, si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione delle prove poste fondamento della valutazione – consentita dalla fase – sulla responsabilità e, per quanto riguarda specificamente la contestazione in ordine alla qualificazione giuridica, è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura nella presente sede, ricostruiva la vicenda rilevando che gli elementi raccolti 3 indicavano che gli indagati avevano minacciato di morte e di gravi ritorsioni l’EL ed il OR in caso di revoca alla “Gifra s.r.l.” del contratto di facchinaggio;
e, una volta intervenuta la revoca, avevano reiterato le minacce funzionali alla stipula di nuovi contratti;
in particolare, il 19 giugno 2024, dopo aver appreso della scelta nel mancato rinnovo, LA UI e LA CO insultavano e minacciavano OR RO dentro il magazzino aziendale. L’azione minatoria veniva ripetuta il 25 giugno 2024 (pag. 6 dell'ordinanza impugnata). 2.1.2. Con riferimento alla qualificazione giuridica, legittimamente veniva evidenziato come la diagnosi differenziale non poteva essere effettuata in quanto mancava la condizione preliminare per il suo compimento, ovvero la rilevazione di un diritto astrattamente tutelabile in via giudiziaria nei confronti di RT (pag. 7 dell'ordinanza impugnata). 2.2. Violazione di legge (art. 416-bis.
1. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Si deduceva: (a) che GI NO avrebbe rescisso i rapporti con il clan OL Ercolano, come dimostrerebbe la revoca del “carcere duro” avvenuta nel 2008; (b) che lo stesso non sarebbe mai stato coinvolto nella gestione della società appaltante;
(c) che PP NO e TT, indagati per la tentata estorsione sarebbero stati intercettati per oltre due anni senza che fosse emerso alcun contatto con associazioni mafiose;
(d) che PP NO, figlio dell'allora boss della mafia, non sarebbe mai stato coinvolto in alcuna operazione antimafia né mai segnalato, o indicato, dalle Forze dell'ordine, o da collaboratori di giustizia, come persona vicina a clan mafiosi;
(e) che analoghe valutazioni varrebbero per gli altri coindagati;
(f) che non esisterebbe alcuna famiglia mafiosa facente capo agli NO;
(g) che il fatto che PP NO avesse rappresentato ad EL il disappunto del padre per la decisione di non rinnovare il contratto non sarebbe sufficiente ad integrare le modalità mafiose della condotta contestata. Altre circostanze che smentirebbero la vicinanza della “Gifra s.r.l.” alla mafia venivano identificate sia nel fatto che la cugina di PP NO intendesse partecipare ad un concorso per lavorare in Polizia, sia nelle critiche condizioni economiche della famiglia TT, circostanze entrambe incompatibili con l'appartenenza - o la semplice vicinanza - alla criminalità organizzata. 2.2.1. La doglianza è manifestamente infondata. Il Collegio riafferma che il metodo mafioso può esprimersi attraverso minacce implicite e che l’evocazione dell’interesse di un temibile consorzio criminale abbia uno straordinario potere intimidatorio e renda efficaci condotte minatorie “contratte”, ovvero agite attraverso il riferimento sintetico al 4 capitale criminale accumulato dall’associazione; tale semplificazione dell’azione, correlata all’evocazione della potenza criminale di gruppi criminali organizzate integra sicuramente il “metodo mafioso” (cfr., Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, dep. 2017, Gallo, Rv. 268759-01; Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175-01). 2.2.2. Nel caso in esame, la ricostruzione dei fatti e della modalità della condotta ha consentito al Tribunale di rilevare che le gravi e reiterate minacce di morte, di danni a mezzi e di ritorsioni economiche erano state effettuate spendendo il nome di PP NO, in tal modo avvalendosi della notoria vicinanza familiare al capo mafia attraverso l’implicito richiamo alla capacità criminale dell'associazione, condotta che integrava sicuramente il “ricorso al metodo mafioso” (pag. 9 dell’ordinanza impugnata). Tali pacifiche emergenze non risultano smentite dalle contestazioni difensive, dirette ad una integrale rivalutazione delle fonti di prova poste a sostegno del riconoscimento dell’aggravante, attività non consentita in sede di legittimità. 2.3. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla idoneità della misura della custodia cautelare a contenere il pericolo rilevato. 2.3.1. Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale analizzava le peculiarità del ruolo assunto dal ricorrente e ne rilevava la marginalità; evidenziava altresì che il LA si era astenuto dal reiterare le intimidazioni. 2.3.2. Tale ruolo, le modalità della condotta ed il transito presso la società “Orion s.r.l.” consentivano di ritenere adeguata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte alla settimana. Si tratta di una motivazione che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.