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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 26/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 341/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Parte_1
Pistilli elettivamente domiciliata in Viterbo, via Belluno 69 ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati, in Perugia, Via degli Offici, 14
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 aprile 2024, Parte_1 deduceva di essere stata dipendente del Controparte_1
in forza di successivi contratti di lavoro subordinato a tempo
[...] determinato con mansioni di collaboratrice scolastico;
che ella presta CP_ servizio, presso “Attigliano-Guardea”; che il contratto di lavoro a tempo indeterminato è stato sottoscritto in data 01 settembre 2016, e da esso si calcola la decorrenza giuridica ed economica del rapporto previa successiva conferma in ruolo alla data del 04 novembre 2016 dopo il superamento del previsto periodo di prova;
che precedentemente, aveva prestato servizio, lavorando sempre alle dipendenze del , previa sottoscrizione di Controparte_1 reiterati contratti a tempo determinato;
che aveva sempre svolto le identiche mansioni proprie dei collaboratori scolastici, assunti con contratto a tempo indeterminato;
che successivamente alla immissione in ruolo e alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con specifica domanda, aveva reso dichiarazione attestante i servizi preruolo effettivamente svolti e aveva, per l'effetto, richiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, così come previsto dal D. Lgs 297/1994; che con provvedimento del Dirigente Scolastico della scuola primaria
“DD Terni Mazzini”, del 22 gennaio 2024 prot. n.655, in virtù dell'art. 569 T.U. Scuola come modificato dall'art. 66 del CCNL Scuola (per effetto della riserva in favore della contrattazione collettiva contenuta nella norma predetta) per il personale ATA, veniva effettuata la cd ricostruzione di carriera, per il riconoscimento e la valorizzazione ai fini giuridici ed economici del servizio già prestato a tempo determinato;
che venivano valorizzati ai fini giuridici ed economici, quattro anni per intero e soltanto i due terzi dei periodi eventualmente eccedenti;
che il servizio preruolo riconosciuto risulta pari a anni 9 Contr mesi 2 giorni 20; che il aveva decuratato illegittimamente – sul periodo lavorato servizio pari ad anni 2 mesi 7 giorni 9; che la medesima ricostruzione di carriera colloca nella prima fascia di incremento stipendiale (9/14) già da ruolo;
che all'art. 2 è che la successiva fascia 15/21 è stata raggiunta in data 11.06.2022. In verità il raggiungimento della indicata fascia – per il caso di accoglimento del presente ricorso – avviene con un anticipo pari al servizio decurtato ovvero anni 2 mesi 7 e giorni 09. Circostanza che fa derivare il diritto alle differenze retributive in capo alla parte ricorrente da quantificare nel limite dello stipendio riconosciuto in combinato disposto con quanto avrebbe dovuto percepire in base alla fascia stipendiale legittimamente attribuita per effetto della suddetta anticipazione per il previsto aumento automatico di retribuzione per anzianità. Deduceva che i provvedimenti di ricostruzione della carriera sono stati basati sull'art 569 del D. Lgs 297/94 in combinato disposto con l'art. 66 del CCNL, che prevedono una decurtazione pari ad un terzo del periodo eccedente i quattro anni di servizio;
in altri termini: il periodo di lavoro prestato in forza di contratti a tempo determinato è del tutto svalorizzato (e dunque per nulla equiparato a quello prestato in forza di contratti a tempo indeterminato) nella misura del terzo eccedente i primi quattro anni. Assumeva che tale disposizione appariva fortemente lesiva dei diritti dei lavoratori e in evidente contrasto con la normativa comunitaria e che, non vi era dubbio che, in virtù dell'applicazione dell'art. 569 del D. Lgs. 297/94 aveva subito una palese disparità di trattamento, rispetto ai loro colleghi già immessi in ruolo, nel momento in cui l'anzianità di servizio per il periodo preruolo era stata arbitrariamente limitata e decurtata.
Contr Sostenendo l'illegittimità dell'operato del , contestando la violazione del principio di non discriminazione di matrice comunitaria, ha chiesto al giudice “disapplicato l'art. 569, D.Lgs. n. 297/94, concludeva chiedendo “accertata la natura discriminatoria e comunque ingiusta della ricostruzione di carriere allegata, come effettuata con decreto dal Dirigente scolastico, disapplicare l'art. 569 (in combinato con l'art. 66 del CCNL) del D. Lgs 297/1994 in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, condannare il , Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, a rideterminare la ricostruzione della carriera di parte ricorrente, valorizzando l'integrale periodo di servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato prima della immissione in ruolo ai fini degli aumenti periodici automatici di retribuzione per anzianità e attribuendo, così, con decorrenza ex tunc il corretto ed esatto grado di anzianità dovuta ai fini economici e giuridici, nonché a corrispondere le relative differenze retributive”.
Si è costituito il eccependo in via Controparte_1 preliminare la prescrizione quinquennale del credito e contestando nel merito quanto dedotto in ricorso, per le ragioni diffusamente spiegate nella memoria di costituzione, ha insistito per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto. Assumeva, in particolare, che nell'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio secondo gli stessi criteri applicati al servizio svolto a tempo indeterminato ex art. 4 dell'Accordo quadro, dovrà dichiararsi l'inapplicabilità deibenefici previsti dal combinato disposto di cui all'art. 569 cit. e all'art. 4 d.P.R. n. 399/88, con esclusione, al raggiungimento del 20° anno di servizio, della maggiorazione di anzianità ivi prevista
La causa, di natura documentale, sul deposito di note di tratatzione scritta, viene decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi di seguito esplicitati. Emerge dagli atti che la ricorrente ha prestato servizio in qualità di personale amministrativo ATA sulla base dei contratti a termine allegati in ricorso e ha svolto, in forza dei contratti a termine in atti, le medesime mansioni e assunto gli stessi obblighi e responsabilità del corrispondente personale assunto a tempo indeterminato.
La ricorrente lamentata il mancato integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale.
Lamenta, in particolare, che la sua posizione sia stata valutata, facendo applicazione del disposto di cui all'art. 569 T.U. n. 297/94, cioè computando il servizio pre-ruolo interamente per i primi tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini eco1nomici (comprensivi di bonus da conseguire al raggiungimento del 20° anno di anzianità di servizio, ex art. 4 co. 3 d.P.R. n. 399/88) e reclama, invece, la valutazione integrale dei servizi pre-ruolo ovvero, il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio secondo gli stessi criteri applicati al servizio svolto a tempo indeterminato, anche dopo l'ingresso in ruolo, previa disapplicazione del citato art. 569 T.U. n. 297/94, chiedendo la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.
La questione deve essere risolta alla luce del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato di matrice comunitaria nonché alla luce dei principi di cui alla sentenza della Suprema corte, sezione lavoro n. 3350/2019.
Nel merito la giurisprudenza della Suprema Corte aveva ormai univocamente statuito che «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato» (vd. Sez. L., Sentenza n. 20918 del 05/08/2019; Sez. L., 22558/2016). E' nel frattempo intervenuta la sentenza della CGUE del 20/9/2018 C - 466/2017 ( che ha statuito «La clausola 4 dell'Accordo quadro Per_1 sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi». Invero l'art. 485 TU297/94 dispone per il personale docente che «
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Ag. stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». L'art. 489 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) prevede poi che «
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento», ove L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto art. 11, comma 14 che “il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale». Per quanto concerne il personale ATA invece l'art. 569 TU n.297/1994 (Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera) dispone «
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili» Il successivo art. 570 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) prevede «
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo». A seguito di detta sentenza, la Suprema Corte con sentenza n.31149/2019 ha confermato il principio sopra esposto chiarendo però che, quanto al personale docente “9.1 (…) un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 12 RG n.2220/2017 e n.17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Ro. Sa. punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. (…)». Per quanto concerne il personale ATA la Cassazione con la medesima pronuncia ha, per contro, ribadito che rimane confermato quanto già statuito « 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». (…)11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Ro. Sa. punti da 49 a 56). 12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato». Deve osservarsi che effettivamente l'art. 1, comma 1, lett. b) DPR 122/2013 ha disposto «b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013», ove tale norma prevedeva «23.Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (anni poi recuperati con il Decreto Interministeriale n. 3 del 14/1/2011 e CCNL del comparto scuola sottoscritto il 13/3/2013). E' evidente, quindi, per quanto sopra esposto ed effettuato un confronto che il sistema di ricostruzione della carriera, per gli insegnanti, riposa sull'equilibrio fra il riconoscimento non integrale dell'anzianità ai fini giuridici (una volta superati i quattro anni di servizio come supplente) e, al contempo, la previsione di favore che sia sufficiente la prestazione di almeno 180 giorni di lavoro, oppure dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, per avere computato un intero anno di anzianità di servizio. Riguardo a tale meccanismo la Suprema Corte, con due recenti arresti, ha affermato che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (Cass. 31149/2019; Cass. 3474/2020). Sussiste, quindi, discriminazione, con conseguente necessità di disapplicazione della normativa interna nazionale sopra richiamata ed applicazione diretta, invece, della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, solamente se, ricostruendo la carriera del docente supplente sulla base dei medesimi criteri applicati al personale fin dall'origine a tempo indeterminato – e quindi senza considerare le interruzioni fra i rapporti di lavoro e senza applicare le disposizioni di favore di cui all'articolo 489 e le decurtazioni di cui all'articolo 485 – l'anzianità maturata dal supplente nel periodo di servizio pre – ruolo è superiore a quella risultante dalla ricostruzione della carriera determinata con l'applicazione delle disposizioni predette. Diverso, invece, è il regime normativo per il personale ATA la cui ricostruzione della carriera avviene sulla base dell'effettivo lavoro non di ruolo prestato, senza disposizioni di favore destinate a conteggiare limitati periodi lavorativi come anno intero di servizio, con il limite massimo di tre anni agli effetti del riconoscimento giuridico ed economico e, per la restante parte, la previsione del conteggio solamente in ragione di due terzi ai soli fini economici. Va poi aggiunto che nel caso di specie le ragioni e le condizioni oggettive (le uniche che potrebbero giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili) non sussistono, sia perché in nessun modo evidenziate dal , sia perché CP_1 comunque la natura non di ruolo del rapporto di lavoro e la novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento, né è tale la particolare modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e le esigenze che il sistema mira ad assicurare. Peraltro, il convenuto non ha contestato, nè allegato alcuna CP_1 concreta ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dalla parte ricorrente, allorché assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. Alla luce dei principi sopra richiamati deve pertanto concludersi che per quanto riguarda la fattispecie al vaglio, sulla scorta del decreto di ricostruzione carriera documentalmente provato in atti, è agevolmente verificabile dunque che sussiste discriminazione, in quanto tutte le volte in cui il lavoratore ha svolto un numero di anni di servizio effettivo, cumulativamente considerato, superiore a tre anni il meccanismo di cui all'art. 569 TU comporta discriminazione, con conseguente disapplicazione e ciò, come si evince dalla lettura della ricostruzione di carriera prodotta, è avvenuto per l'odierna parte istante, avendo svolto servizio effettivo ben superiore a tre anni.
Parte ricorrente è entrata di ruolo il 4 novembre 20216 con decorrenza dal 1°.09.2016 (doc. n. 1) e ha chiesto il riconoscimento di anni 11 mesi 9 giorni 29 di pre-ruolo, mentre il servizio riconosciuto dal Dirigente Scolastico è di complessivi 9 mesi 2 giorni 20 giorni, con conseguente decurtazione di anni 2 mesi 7 giorni 9, (cfr. all.to n.1 al ricorso ed alla memoria). La decurtazione di cui all'art. 569 TU comporta un trattamento discriminatorio rispetto al lavoratore a tempo indeterminato, dovrà essere riconosciuto, sia ai fini giuridici che economici, il servizio effettivamente prestato pari a anni 11 mesi 9 giorni 29, che, invece, gli sarebbero stati interamente riconosciuti se la carriera fosse stata ricostruita sulla base dei medesimi criteri applicati al personale assunto fin dall'origine a tempo indeterminato;
conseguentemente dovrà procedersi alla ricostruzione di carriera in base al servizio pre- ruolo effettivamente prestato. Nel caso specifico, quindi, sussiste in concreto la discriminazione perché la ricostruzione della carriera effettuata sulla base delle norme del diritto nazionale conduce a trattare la parte ricorrente, per il solo fatto di avere lavorato con contratti a tempo determinato, in misura deteriore rispetto al trattamento riservato al personale ATA. comparabile assunto fin dall'inizio a tempo indeterminato. Il ha sollevato l'eccezione di prescrizione Controparte_1 quinquennale delle annualità antecedenti la notifica del ricorso avvenuta in data 9 maggio 2024 (cfr. all.to alla memoria e comunque circostanza pacifica). L'eccezione è fondata per quanto di ragione. Ai fini economici spettano, infatti, alla parte ricorrente le differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale a far data dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, già indicata, non risultando atti interruttivi anteriori. A tal fine va ricordato che: “nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste” (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 575 del 16/01/2003) La prescrizione, peraltro, opera sui crediti via via maturati ma non sull'anzianità atteso che: “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (cfr. da ultimo Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.2232 del 30/01/2020; conf. Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 4076 del 27/02/2004). Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22 , comma 36 della legge 23/12/1994 n. 724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite per le quali sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, nella misura di 1/3, stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione (cfr. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost. sentenza n.77/2018); per la restante parte vengono poste a carico del e vengono CP_1 liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 per le controversie di lavoro, scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 eliminata la fase istruttoria che non è stata svolta, la fase di discussione consistente in un richiamo alle conclusioni già rassegnate in ricorso e considerata la natura seriale della controversia, da distrarsi.
PQM
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato nella causa iscritta al n. 341/2024 R.G. disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)Accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna il convenuto CP_1 alla ricostruzione della carriera di parte ricorrente calcolando l'intero servizio pre ruolo prestato ai sensi dell'art. 570 T.U. n.297/1994, come riportato in parte motiva (anni 11 mesi 9 giorni 29) e a collocare la stessa nella corretta posizione stipendiale derivata da tale riconoscimento;
b)Condanna altresì il , in persona Controparte_1 del , al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_4 differenze retributive maturate decorrenti dal momento dell'assunzione in ruolo, entro il limite prescrizionale dei cinque anni anteriori alla notificazione del ricorso (9 maggio 2024); oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
c)Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il
[...]
in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_4 pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario liquidate in € 860,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Lì 25 giugno 2025 Si comunichi
Il giudice Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 341/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc, tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Parte_1
Pistilli elettivamente domiciliata in Viterbo, via Belluno 69 ricorrente
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati, in Perugia, Via degli Offici, 14
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 aprile 2024, Parte_1 deduceva di essere stata dipendente del Controparte_1
in forza di successivi contratti di lavoro subordinato a tempo
[...] determinato con mansioni di collaboratrice scolastico;
che ella presta CP_ servizio, presso “Attigliano-Guardea”; che il contratto di lavoro a tempo indeterminato è stato sottoscritto in data 01 settembre 2016, e da esso si calcola la decorrenza giuridica ed economica del rapporto previa successiva conferma in ruolo alla data del 04 novembre 2016 dopo il superamento del previsto periodo di prova;
che precedentemente, aveva prestato servizio, lavorando sempre alle dipendenze del , previa sottoscrizione di Controparte_1 reiterati contratti a tempo determinato;
che aveva sempre svolto le identiche mansioni proprie dei collaboratori scolastici, assunti con contratto a tempo indeterminato;
che successivamente alla immissione in ruolo e alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con specifica domanda, aveva reso dichiarazione attestante i servizi preruolo effettivamente svolti e aveva, per l'effetto, richiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, così come previsto dal D. Lgs 297/1994; che con provvedimento del Dirigente Scolastico della scuola primaria
“DD Terni Mazzini”, del 22 gennaio 2024 prot. n.655, in virtù dell'art. 569 T.U. Scuola come modificato dall'art. 66 del CCNL Scuola (per effetto della riserva in favore della contrattazione collettiva contenuta nella norma predetta) per il personale ATA, veniva effettuata la cd ricostruzione di carriera, per il riconoscimento e la valorizzazione ai fini giuridici ed economici del servizio già prestato a tempo determinato;
che venivano valorizzati ai fini giuridici ed economici, quattro anni per intero e soltanto i due terzi dei periodi eventualmente eccedenti;
che il servizio preruolo riconosciuto risulta pari a anni 9 Contr mesi 2 giorni 20; che il aveva decuratato illegittimamente – sul periodo lavorato servizio pari ad anni 2 mesi 7 giorni 9; che la medesima ricostruzione di carriera colloca nella prima fascia di incremento stipendiale (9/14) già da ruolo;
che all'art. 2 è che la successiva fascia 15/21 è stata raggiunta in data 11.06.2022. In verità il raggiungimento della indicata fascia – per il caso di accoglimento del presente ricorso – avviene con un anticipo pari al servizio decurtato ovvero anni 2 mesi 7 e giorni 09. Circostanza che fa derivare il diritto alle differenze retributive in capo alla parte ricorrente da quantificare nel limite dello stipendio riconosciuto in combinato disposto con quanto avrebbe dovuto percepire in base alla fascia stipendiale legittimamente attribuita per effetto della suddetta anticipazione per il previsto aumento automatico di retribuzione per anzianità. Deduceva che i provvedimenti di ricostruzione della carriera sono stati basati sull'art 569 del D. Lgs 297/94 in combinato disposto con l'art. 66 del CCNL, che prevedono una decurtazione pari ad un terzo del periodo eccedente i quattro anni di servizio;
in altri termini: il periodo di lavoro prestato in forza di contratti a tempo determinato è del tutto svalorizzato (e dunque per nulla equiparato a quello prestato in forza di contratti a tempo indeterminato) nella misura del terzo eccedente i primi quattro anni. Assumeva che tale disposizione appariva fortemente lesiva dei diritti dei lavoratori e in evidente contrasto con la normativa comunitaria e che, non vi era dubbio che, in virtù dell'applicazione dell'art. 569 del D. Lgs. 297/94 aveva subito una palese disparità di trattamento, rispetto ai loro colleghi già immessi in ruolo, nel momento in cui l'anzianità di servizio per il periodo preruolo era stata arbitrariamente limitata e decurtata.
Contr Sostenendo l'illegittimità dell'operato del , contestando la violazione del principio di non discriminazione di matrice comunitaria, ha chiesto al giudice “disapplicato l'art. 569, D.Lgs. n. 297/94, concludeva chiedendo “accertata la natura discriminatoria e comunque ingiusta della ricostruzione di carriere allegata, come effettuata con decreto dal Dirigente scolastico, disapplicare l'art. 569 (in combinato con l'art. 66 del CCNL) del D. Lgs 297/1994 in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, condannare il , Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, a rideterminare la ricostruzione della carriera di parte ricorrente, valorizzando l'integrale periodo di servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato prima della immissione in ruolo ai fini degli aumenti periodici automatici di retribuzione per anzianità e attribuendo, così, con decorrenza ex tunc il corretto ed esatto grado di anzianità dovuta ai fini economici e giuridici, nonché a corrispondere le relative differenze retributive”.
Si è costituito il eccependo in via Controparte_1 preliminare la prescrizione quinquennale del credito e contestando nel merito quanto dedotto in ricorso, per le ragioni diffusamente spiegate nella memoria di costituzione, ha insistito per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto. Assumeva, in particolare, che nell'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio secondo gli stessi criteri applicati al servizio svolto a tempo indeterminato ex art. 4 dell'Accordo quadro, dovrà dichiararsi l'inapplicabilità deibenefici previsti dal combinato disposto di cui all'art. 569 cit. e all'art. 4 d.P.R. n. 399/88, con esclusione, al raggiungimento del 20° anno di servizio, della maggiorazione di anzianità ivi prevista
La causa, di natura documentale, sul deposito di note di tratatzione scritta, viene decisa con sentenza contestuale.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per i motivi di seguito esplicitati. Emerge dagli atti che la ricorrente ha prestato servizio in qualità di personale amministrativo ATA sulla base dei contratti a termine allegati in ricorso e ha svolto, in forza dei contratti a termine in atti, le medesime mansioni e assunto gli stessi obblighi e responsabilità del corrispondente personale assunto a tempo indeterminato.
La ricorrente lamentata il mancato integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale.
Lamenta, in particolare, che la sua posizione sia stata valutata, facendo applicazione del disposto di cui all'art. 569 T.U. n. 297/94, cioè computando il servizio pre-ruolo interamente per i primi tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini eco1nomici (comprensivi di bonus da conseguire al raggiungimento del 20° anno di anzianità di servizio, ex art. 4 co. 3 d.P.R. n. 399/88) e reclama, invece, la valutazione integrale dei servizi pre-ruolo ovvero, il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio secondo gli stessi criteri applicati al servizio svolto a tempo indeterminato, anche dopo l'ingresso in ruolo, previa disapplicazione del citato art. 569 T.U. n. 297/94, chiedendo la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.
La questione deve essere risolta alla luce del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato di matrice comunitaria nonché alla luce dei principi di cui alla sentenza della Suprema corte, sezione lavoro n. 3350/2019.
Nel merito la giurisprudenza della Suprema Corte aveva ormai univocamente statuito che «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato» (vd. Sez. L., Sentenza n. 20918 del 05/08/2019; Sez. L., 22558/2016). E' nel frattempo intervenuta la sentenza della CGUE del 20/9/2018 C - 466/2017 ( che ha statuito «La clausola 4 dell'Accordo quadro Per_1 sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi». Invero l'art. 485 TU297/94 dispone per il personale docente che «
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Ag. stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». L'art. 489 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) prevede poi che «
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento», ove L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto art. 11, comma 14 che “il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale». Per quanto concerne il personale ATA invece l'art. 569 TU n.297/1994 (Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera) dispone «
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili» Il successivo art. 570 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) prevede «
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo». A seguito di detta sentenza, la Suprema Corte con sentenza n.31149/2019 ha confermato il principio sopra esposto chiarendo però che, quanto al personale docente “9.1 (…) un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 12 RG n.2220/2017 e n.17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Ro. Sa. punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. (…)». Per quanto concerne il personale ATA la Cassazione con la medesima pronuncia ha, per contro, ribadito che rimane confermato quanto già statuito « 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia». (…)11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Ro. Sa. punti da 49 a 56). 12. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, perché la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto che la Corte ritiene di dovere enunciare nei termini che seguono: «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato». Deve osservarsi che effettivamente l'art. 1, comma 1, lett. b) DPR 122/2013 ha disposto «b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013», ove tale norma prevedeva «23.Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (anni poi recuperati con il Decreto Interministeriale n. 3 del 14/1/2011 e CCNL del comparto scuola sottoscritto il 13/3/2013). E' evidente, quindi, per quanto sopra esposto ed effettuato un confronto che il sistema di ricostruzione della carriera, per gli insegnanti, riposa sull'equilibrio fra il riconoscimento non integrale dell'anzianità ai fini giuridici (una volta superati i quattro anni di servizio come supplente) e, al contempo, la previsione di favore che sia sufficiente la prestazione di almeno 180 giorni di lavoro, oppure dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, per avere computato un intero anno di anzianità di servizio. Riguardo a tale meccanismo la Suprema Corte, con due recenti arresti, ha affermato che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato (Cass. 31149/2019; Cass. 3474/2020). Sussiste, quindi, discriminazione, con conseguente necessità di disapplicazione della normativa interna nazionale sopra richiamata ed applicazione diretta, invece, della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, solamente se, ricostruendo la carriera del docente supplente sulla base dei medesimi criteri applicati al personale fin dall'origine a tempo indeterminato – e quindi senza considerare le interruzioni fra i rapporti di lavoro e senza applicare le disposizioni di favore di cui all'articolo 489 e le decurtazioni di cui all'articolo 485 – l'anzianità maturata dal supplente nel periodo di servizio pre – ruolo è superiore a quella risultante dalla ricostruzione della carriera determinata con l'applicazione delle disposizioni predette. Diverso, invece, è il regime normativo per il personale ATA la cui ricostruzione della carriera avviene sulla base dell'effettivo lavoro non di ruolo prestato, senza disposizioni di favore destinate a conteggiare limitati periodi lavorativi come anno intero di servizio, con il limite massimo di tre anni agli effetti del riconoscimento giuridico ed economico e, per la restante parte, la previsione del conteggio solamente in ragione di due terzi ai soli fini economici. Va poi aggiunto che nel caso di specie le ragioni e le condizioni oggettive (le uniche che potrebbero giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili) non sussistono, sia perché in nessun modo evidenziate dal , sia perché CP_1 comunque la natura non di ruolo del rapporto di lavoro e la novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento, né è tale la particolare modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e le esigenze che il sistema mira ad assicurare. Peraltro, il convenuto non ha contestato, nè allegato alcuna CP_1 concreta ragione atta a smentire la piena sovrapponibilità - comprovata dalla stessa disciplina di settore - delle mansioni espletate dalla parte ricorrente, allorché assunta con contratti a termine, rispetto a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. Alla luce dei principi sopra richiamati deve pertanto concludersi che per quanto riguarda la fattispecie al vaglio, sulla scorta del decreto di ricostruzione carriera documentalmente provato in atti, è agevolmente verificabile dunque che sussiste discriminazione, in quanto tutte le volte in cui il lavoratore ha svolto un numero di anni di servizio effettivo, cumulativamente considerato, superiore a tre anni il meccanismo di cui all'art. 569 TU comporta discriminazione, con conseguente disapplicazione e ciò, come si evince dalla lettura della ricostruzione di carriera prodotta, è avvenuto per l'odierna parte istante, avendo svolto servizio effettivo ben superiore a tre anni.
Parte ricorrente è entrata di ruolo il 4 novembre 20216 con decorrenza dal 1°.09.2016 (doc. n. 1) e ha chiesto il riconoscimento di anni 11 mesi 9 giorni 29 di pre-ruolo, mentre il servizio riconosciuto dal Dirigente Scolastico è di complessivi 9 mesi 2 giorni 20 giorni, con conseguente decurtazione di anni 2 mesi 7 giorni 9, (cfr. all.to n.1 al ricorso ed alla memoria). La decurtazione di cui all'art. 569 TU comporta un trattamento discriminatorio rispetto al lavoratore a tempo indeterminato, dovrà essere riconosciuto, sia ai fini giuridici che economici, il servizio effettivamente prestato pari a anni 11 mesi 9 giorni 29, che, invece, gli sarebbero stati interamente riconosciuti se la carriera fosse stata ricostruita sulla base dei medesimi criteri applicati al personale assunto fin dall'origine a tempo indeterminato;
conseguentemente dovrà procedersi alla ricostruzione di carriera in base al servizio pre- ruolo effettivamente prestato. Nel caso specifico, quindi, sussiste in concreto la discriminazione perché la ricostruzione della carriera effettuata sulla base delle norme del diritto nazionale conduce a trattare la parte ricorrente, per il solo fatto di avere lavorato con contratti a tempo determinato, in misura deteriore rispetto al trattamento riservato al personale ATA. comparabile assunto fin dall'inizio a tempo indeterminato. Il ha sollevato l'eccezione di prescrizione Controparte_1 quinquennale delle annualità antecedenti la notifica del ricorso avvenuta in data 9 maggio 2024 (cfr. all.to alla memoria e comunque circostanza pacifica). L'eccezione è fondata per quanto di ragione. Ai fini economici spettano, infatti, alla parte ricorrente le differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale a far data dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, già indicata, non risultando atti interruttivi anteriori. A tal fine va ricordato che: “nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste” (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 575 del 16/01/2003) La prescrizione, peraltro, opera sui crediti via via maturati ma non sull'anzianità atteso che: “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (cfr. da ultimo Cass. Sez. Lav., Ordinanza n.2232 del 30/01/2020; conf. Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 4076 del 27/02/2004). Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22 , comma 36 della legge 23/12/1994 n. 724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite per le quali sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, nella misura di 1/3, stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione (cfr. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost. sentenza n.77/2018); per la restante parte vengono poste a carico del e vengono CP_1 liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 per le controversie di lavoro, scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 eliminata la fase istruttoria che non è stata svolta, la fase di discussione consistente in un richiamo alle conclusioni già rassegnate in ricorso e considerata la natura seriale della controversia, da distrarsi.
PQM
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato nella causa iscritta al n. 341/2024 R.G. disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a)Accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna il convenuto CP_1 alla ricostruzione della carriera di parte ricorrente calcolando l'intero servizio pre ruolo prestato ai sensi dell'art. 570 T.U. n.297/1994, come riportato in parte motiva (anni 11 mesi 9 giorni 29) e a collocare la stessa nella corretta posizione stipendiale derivata da tale riconoscimento;
b)Condanna altresì il , in persona Controparte_1 del , al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_4 differenze retributive maturate decorrenti dal momento dell'assunzione in ruolo, entro il limite prescrizionale dei cinque anni anteriori alla notificazione del ricorso (9 maggio 2024); oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
c)Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il
[...]
in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_4 pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario liquidate in € 860,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Lì 25 giugno 2025 Si comunichi
Il giudice Michela Francorsi